ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000 (TUEL)
IL COMUNE
L’Art. 114 della Costituzione riconosce i Comuni come enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni esercitabili
nel rispetto dei principi della costituzione, che concorrono insieme agli altri enti territoriali e, logicamente, allo stato, a
formare la Repubblica. L’art. 3 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali – T.U.E.L.) stabilisce al comma 2 che “Il
comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”.
Il T.U. 267/2000 (TUEL) afferma che il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo, esso è dunque ente: locale (i suoi interessi valgono solo su un ambito territoriale di
appartenenza), territoriale (il territorio è un suo elemento costitutivo), autarchico (ha il potere di emanare atti che
hanno efficacia uguale a quelli dello Stato), necessario, ad appartenenza necessaria (appartengono ad esso tutti i
cittadini che risiedono nel suo territorio), esponenziale (rappresenta la propria comunità), autonomo (capacità proprie
di perseguire i fini generali). Elementi Costitutivi
IL Territorio Ovvero quella parte di territorio ben definita dove il Comune esplica i suoi podestà; quindi, il suo ambito di
competenza esso di distingue in Capoluogo (importante agglomerato urbano), Sobborgo, Quartiere, Casale, Borgata e
Frazione (parte della popolazione compresa nel territorio comunale, ma concentrata in un ambito distaccato dal
capoluogo).
La Popolazione L’elemento che identifica la popolazione all’interno di un comune è la residenza, ovvero il fatto di
dimorare all’interno del comune.
Il Patrimonio Rappresentato dal complesso delle attività economiche del Comune.
Il comune ha inoltre personalità giuridica, i suoi attributi sono:
Il Nome, Lo Stemma e il Gonfalone (drappo che riproduce lo stemma)
Ai comuni insigni per particolari rilievi storici o di importanza può essere conferito il titolo di città.
Istituzione di nuovi Comuni
L’Istituzione di nuovi comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni sono riservate alla legge regionale,
che deve sentire le popolazioni interessate. I Comuni (e le Provincie) che tendono staccarsi da una Regione o aggregarsi
ad altra devono ottenere la maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante Referendum. Fatto salvo i casi
di fusioni di più Comuni NON possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10'000 Abitanti, o che, come
conseguenza, la popolazione di altri Comuni scenda sotto tale limite.
Fusione di Comuni
Un nuovo Comune può nascere anche per fusione di due o più Comuni contigui già esistenti, laddove sia sorta una
fusione il nuovo Comune può avere anche meno di 10'000 Abitanti, con la Legge Delrio 56/2014 sono state inerite
garanzie e nuovi finanziamenti a tutela dei comuni che si fondono. Lo statuto dei nuovi comuni deve assicurare alle
comunità originarie adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, è messa in essere la possibilità di
istituire Municipi nei territori delle comunità di origine, questi sono figure di decentramento comunale non costituenti
un nuovo ente locale e quindi sprovvisti di personalità giuridica.
Sussiste anche l’ipotesi di Incorporazione di più comuni in un altro, uno o più Comuni possono unirsi in un Comune
contiguo già esistente. Il Comune incorporante conserva la propria personalità ma deve garantire che alle comunità del
Comune incorporato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Circoscrizioni Comunali
Le circoscrizioni di decentramento comunale sono ripartizioni del territorio comunale aventi una propria individualità,
esse NON sono dotate di personalità giuridica, NON sono enti territoriali ne organi del Comune, sono quindi
organizzazioni comunali sui generis.
I Comuni con popolazione superiore a 250'000 abitanti sono tenuti ad articolare il proprio territorio in circoscrizioni,
mentre è facoltativo per i Comuni tra 100’0000 e 250'000 abitanti, ogni circoscrizione deve contenere almeno 30'000
abitanti. La loro organizzazione e le loro funzioni sono oggetto della disciplina statuaria del Comune, rappresentano
comunque le esigenze della popolazione. FUNZIONI DEL COMUNE
Il Comune esercita le proprie funzioni in base ai principi di:
Sussidiarietà le funzioni amministrative devono essere dall’ente più vicino al cittadino fintanto che ciò sia possibile.
Sussidiarietà Orizzontale A tutti gli enti territoriali è consentito avvalersi, nell’esercizio delle proprie funzioni, della
collaborazione di soggetti privati (l’autonomia dei cittadini, singoli o associati)
le funzioni devono essere attribuite ad amministrazioni idonee a garantirne l’esercizio.
Adeguatezza
Differenziazione nel distribuire le funzioni si prendono in considerazione le caratteristiche associative, demografiche,
territoriali e strutturali degli enti.
Sostanzialmente al Comune spettano tre tipi di funzioni Proprie, Funzioni Conferite e Funzioni Fondamentali. Le
Funzioni Proprie sono tutte quelle che riguardano la popolazione ed il territorio:
-Servizi alla persona ed alla comunità;
-Assetto e utilizzazione del territorio;
-Sviluppo Economico.
Le Funzioni Conferite sono conferite al Comune dallo Stato, la loro titolarità è quindi dello Stato o della Regione e non
del Comune, che ne effettua solo l’esercizio queste sono tipicamente Servizi di Stato Civile, Anagrafici e di Leva Militare,
oggi però ai Comuni sono state conferite numerose funzioni prima spettanti a livelli di Governo superiore:
-Attività Produttive (sportello unico per l’apertura e cessazione di impianti, concessioni ed autorizzazioni edilizie);
-Fiere Locali (riconoscimento della qualifica ed autorizzazioni);
-Catasto Edilizio Urbano e Catasto Terreni (conservazione e aggiornamento degli atti catastali);
-Opere Pubbliche;
-Protezione Civile;
-Sanità (gestione delle emergenze e igiene ad ambito locale);
-Servizi Sociali;
-Istruzione Scolastica (educazione degli adulti, orientamento, pari opportunità);
-Beni ed attività culturali (conservazione e tutela dei propri beni);
-Polizia amministrativa (autorizzazione alle gare locali di veicoli, licenze di vendite ambulanti)
Le Funzioni Fondamentali sono funzioni per le quali l’esercizio è obbligatorio per l’ente, queste funzioni sono:
-Organizzazione generale dell’amministrazione, finanziaria e di controllo
-Servizi pubblici di interesse generale
-Catasto
-Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
-Protezione civile e primi soccorsi
-Edilizia scolastica – Polizia amministrativa e locale – tenuta dei registri di stato civile e di popolazione.
Tutti i comuni con popolazioni fino a 5'000 abitanti sono obbligati a esercitare le funzioni fondamentali in forma associata,
mediante Unione di comuni o convenzioni. Le funzioni svolte in forma associata non possono poi essere svolte
singolarmente dai comuni. UNIONE DEI COMUNI E COMUNITA’ MONTANE
Gli enti locali possono ricorrere alle forme associative per svolgere le funzioni di loro competenza, così da potenziare le
proprie capacità strutturali ed economiche migliorando il loro operato in termini di efficacia ed efficienza, la principale
forma associativa a cui possono ricorrere i Comuni è appunto l’Unione dei Comuni.
Il (TUEL) 267/2000 definisce L’UNIONE DEI COMUNI come l’ente locale costituito da più comuni finalizzato all’esercizio
di funzioni o servizi di loro competenza, se sono comuni montani si chiama Unione di Comuni Montani. Ogni Comune
può far parte di una sola unione. Le unioni possono stipulare convenzioni tra loro o con i singoli comuni.
L’Atto costitutivo di un’Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure di maggioranza
richieste per le modifiche statuarie.
Le Unioni di Comuni hanno podestà statuaria e regolamentare, anche lo Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni
partecipanti e le successive modifiche approvate dal Consiglio dell’Unione.
I Comuni con popolazione fino a 5'000 abitanti o fino a 3'000 se comunità montane sono obbligati ad esercitare in forma
associata le funzioni fondamentali, e ciò deve avvenire mediante Unione di Comuni o convenzioni. Il compito di
individuare la dimensione territoriale ottimale omogenea per area geografica è attribuito alle Regioni.
ORGANI DELLE UNIONI DI COMUNI
• Presidente scelto tra i Sindaci dei Comuni associati;
• Giunta membri scelti tra gli assessori dei Comuni associati;
• Consiglio è composto da un numero di consiglieri stabilito dallo
Statuto.
Tutte le cariche esercitate presso l’Unione sono a titolo gratuito.
COMUNITA’ MONTANE
Sono unioni di Comuni, costituite da comuni montani o parzialmente montani, anche appartenenti a provincie diverse,
la cui finalità è la valorizzazione delle zone montane. Si istituiscono con un atto amministrativo del Presidente della
Giunta Regionale, dopo che la Regione abbia individuato gli ambienti omogenei idonei a costituire la comunità. La
regione è competente anche a disporre con propria legge l’eventuale scioglimento della comunità montana allorché
sorga da una fusione di comuni un nuovo Comune Montano il cui territorio coincide con quello della Comunità montana.
Le comunità montane sono competenti per:
-esercizio di funzioni proprie dei comuni o conferite dalla Regione
-esercizio di ogni altra funzione ad essa conferita
-funzioni attribuite dalla legge
-interventi speciali per la montagna, stabiliti dall’Unione Europea o da leggi Regionali.
COMUNITA’ ISOLANE
Il 267/2000 stabilisce che ciascuna isola o arcipelago di isole ove esista la presenza di più comuni, ad eccezione della
Sicilia e della Sardegna, può aggregarsi in Comunità Isolane, finalizzata a valorizzare i territori marini, affinché siano
titolari di funzioni proprie. ALTRE FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI LOCALI
Altre forme associative tra enti locali, al di fuori delle Unioni dei Comuni sono:
• Le Convenzioni;
• I Consorzi;
• L’Esercizio Associato di funzioni e servizi;
• Gli Accordi di Programma.
Ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad un'unica forma associativa, fatte le disposizioni di legge
in materia di servizio idrico e servizio di gestione dei rifiuti.
Le Convenzioni
Sono accordi organizzativi cui accedono gli enti locali al fine di Coordinare. L’esercizio di funzioni, servizi e attività, senza
che sia necessario organizzare una nuova struttura organizzata dotata di personalità giuridica. Formalmente si
inquadrano tra i contratti quindi: devono essere stipulate per atto scritto; soggette ai principi del codice civile in materia
di obbligazioni e contratti; sottoposte alla giurisdizione del giudice amministrativo.
I Consorzi
Gli enti locali possono avvalersi dei Consorzi, quali strumenti di cooperazione, per lo svolgimento in forma associata di
una o più attività, ogni qualvolta valutino l’opportunità di dar vita ad un soggetto distinto, dotato di personalità giuridica
e di agilità operativa, per estendere o rendere uniforme un servizio o una funzione.
Esercizio Associato
In relazione ai Comuni di minori dimensioni è affidato alle Regioni il compito di individuare livelli ottimali di esercizio
delle loro funzioni. I Comuni poi autonomamente individuano i soggetti con i quali concordare forme e metodologie con
cui dare vita ad un esercizio associato. Le Regioni predispongono un programma di individuazione degli ambiti per la
gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, aggiornando il programma ogni tre anni.
Accordi di Programma
Sono uno strumento di coordinamento tra le amministrazioni interessate a realizzare opere che coinvolgono più
elementi e livelli di governo. Ai sensi del T.U. spetta ai Sindaci o ai Presidenti della Provincia o Regione promuovere la
conclusione dell’accordo, convocando un’assemblea tra tutte le amministrazioni interessate.
L’accordo di programma stabilisce i tempi, i costi e le modalità di realizzazione dell’opera dell’intervento, obbliga le parti
ad ottemperare agli impegni assunti con l’accordo medesimo.
I Requisiti per l’inserimento di un soggetto nell’accordo sono: l’interesse del soggetto coinvolto e la sua natura pubblica.
PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA VITA DELL’ENTE
Il Testo Unico sugli Enti Locali 267/2000 (TUEL) tutela il diritto dei cittadini a parte attivamente alla gestione dell’ente
locale, includendo istituti di partecipazione popolare. Include anche a promuovere le forme di partecipazione alla vita
pubblica dei cittadini dell’UE e stranieri regolarmente soggiornanti. Le forme di partecipazione previste dal Testo Unico
sono:
-Libere Forme Associative e organismi di Partecipazione: secondo il TUEL i Comuni valorizzano le forme associative e
gli organismi di partecipazione popolare, queste possono avere varie forme: comitati, gruppi di volontariato ecc. Il
sostegno che l’amministrazione dà a tali gruppi può essere sia finanziario che organizzativo (spazi e strumenti)
-Consultazione Popolare, Istanze, Petizioni e Proposte: nello statuto devono essere previste le forme di consultazione
della prolazione e le procedure per l’ammissione di Istanze, Petizioni o Proposte, comprese le garanzie per il loro
tempestivo esame.
• Le Consultazioni della Popolazione rappresenta un metodo con il quale l’amministrazione entra in contatto
con la popolazione, le consultazioni, così come i referendum, devono avere per oggetto materie di competenza
locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali o locali.
• L’Istanza È l’atto attraverso il quale si chiede alla P.A. l’avvio di un procedimento amministrativo per
l’applicazione di un provvedimento già esistente ma non attuato.
• La Petizione È un atto politico che offre al proponente la possibilità di sottoporre all’amministrazione locale
una necessità, una situazione di interesse generale.
• La Proposta È uno strumento collaborativo nei confronti dell’amministrazione locale, per proporre appunto
schemi, progetti o proposte di delibere
-Referendum Locali Dove vi è interesse da parte di un adeguato numero di cittadini di può procedere a veri e propri
Referendum che possono essere abrogativi (effetto immediato), consultivi (pressioni di fatto) o propositivi.
L’AZIONE POPOLARE
È il potere che ciascun elettore in difesa di un pubblico interesse. Il T.U. la inquadra come un’azione sostitutiva per far
valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spetterebbero agli enti suddetti in caso di inerzia ad agire. In caso di
soccombenza le spese sono a carico di chi ha proposto l’azione o il ricorso, salvo che l’Ente abbia aderito a questi ultimi
costituendosi in giudizio. Il TUEL ammette la proposizione in qualunque sede, non solo nella giurisdizione amministrativa
ma anche civile e penale. IL DIFENSORE CIVICO
Il TUEL ha previsto l’istituzione presso Comuni e Provincie del Difensore Civico, che adempie alla funzione di garante del
buon andamento dell’amministrazione comunale e provinciale, segnalando di propria iniziativa abusi, disfunzioni,
carenze ecc. La sua elezione e mandato sono disciplinati dallo statuto. Comunque, tale figura è stata soppressa dalla
191/2009 (Finanziaria 2010) per le amministrazioni comunali in ottica di taglio della spesa pubblica. Le funzioni del
difensore civico possono essere attribuite al difensore civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune.
ORGANI DEL COMUNE
Gli organi del Comune sono: Il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.
Il Consiglio Comunale
È l’organo di indirizzo politico-amministrativo, si tratta di un organo collegiale ovvero composto da membri scelti dal
corpo elettorale (dai cittadini), il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
- Statuti dell’Ente; Regolamenti; Programmi; Previsioni finanziarie; Programma triennale lavori pubblici; Bilanci;
Convenzioni Comuni e Provincie; Organizzazione servizi pubblici; Istituzione Tributi; Acquisti immobiliari ecc.
Il numero dei componenti del consiglio va in base alla popolazione residente nel Comune, quantificata in base ai
risultati dell’ultimo censimento ufficiale:
- Nei comuni fino a 3000 abitanti, il consiglio è composto dal Sindaco + 10 Consiglieri;
- Sopra i 3000 fino a 10000 abitanti, il Sindaco + 12 Consiglieri;
- Da 10000 a 30000 abitanti, il Sindaco + dai 16 ai 20 Consiglieri, ecc.
Il Consiglio resta in carica per 5 anni, ed il mandato inizia a decorrere dalla data dell’elezione. Dal momento che si
pubblica il decreto di indizione dei comizi elettorali e fino all’elezione del nuovo Consiglio si ha ancora i prognati del
Consiglio uscente, però si deve limitare solo a quegli atti Urgenti e Improrogabili.
I membri del Consiglio Comunale sono detti Consiglieri, ogni membro del Consiglio ha diritto:
- A prendere iniziativa su ogni iniziativa proposta in Consiglio;
- Presentare interrogazioni, mozioni o istanze alle quali il Sindaco rispondono entro 30 giorni e comunque
secondo lo statuto;
- Chiedere la convocazione del Consiglio;
- Chiedere informazioni o documenti dagli uffici comunali.
La carica di consigliere può invece decadere per:
- Decesso, Decadenza (ineleggibilità o incompatibilità o mancata presenza in Consiglio Comunale), Dimissioni o
Rimozione (decreto del Ministero degli Interni).
Il Funzionamento del Consiglio comunale viene regolamentato dall’apposito Regolamento Consiliare dove sono
indicate:
- Le modalità per la presentazione delle proposte di delibera e discussione;
- Il numero di consiglieri necessario p
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