Il profilo dell’imprenditore agricolo
Nel nostro ordinamento giuridico il profilo dell’operatore professionalmente dedito, dell’imprenditore, alla produzione agricola è inquadrato nell’art. 2135 con la figura agricola.
1942 – 2020: la formulazione del 2135 è stata oggetto di interventi normativi, il più rilevante il dec. 228 / 2001, che ha apportato nuovi elementi sui quali si basa la qualifica agricola, L 123 del 2017.
Essendo il diritto specchio della mentalità dell’epoca in cui è vigente, esso esprime i cambiamenti sociali → le versioni successive del 2135 hanno cercato di cogliere l’evoluzione del fenomeno agricolo e di delineare i nuovi volti dell’agricoltore alla luce dei progressi tecnici e scientifici avvenuti nel settore.
“È imprenditore agricolo colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.”
Individuazione avviene sulla scorta di presupposti oggettivi, la qualifica sorge in virtù delle attività esercitate, richiamo impostazione del c 1865 e 1882, ma anche soggettivi, di stampo comunitario, si limita a riportare le caratteristiche e proprie dell’imprenditore agricolo senza riferimenti alla struttura organizzativa.
Capire se un’impresa sia o meno agricola per assoggettarla alla corretta disciplina.
Origini del favor
Da dove proviene questo favor?
- Codice del 1865, specchio di una società pre industriale, dove la fonte di ricchezza era la proprietà agraria, perno delle fattispecie regolate dal codice.
- Art. 5 c. comm 1882: “che non sono atti di commercio la compra di derrate per uso personale o della propria famiglia, né l’ipotetica rivendita, né la vendita che il proprietario o coltivatore fa dei prodotti dal suo fondo o da lui coltivato”.
La vendita dei prodotti dell’agricoltore non era atto di commercio ma attività civile, a prescindere dalla tipologia organizzativa dell’attività di produzione che → nel corso degli anni ha assunto proporzioni tali, simili a quelle imprese commerciali, attività economiche organizzate di stampo commerciale, con i rischi relativi anche verso i terzi che entrano in contatto con essa.
Attività primarie e connesse
Coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame → primarie: trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli che rientrano nel normale esercizio dell’agricoltura → connesse.
Agricoltura intesa come attività puramente estrattiva: tutte le attività menzionate nell’articolo dovevano essere connesse al fondo, fungere da instrumenta fundi, bestiame forza lavoro o alimentarsi di esso, quindi gli allevamenti indipendenti dal fondo erano esclusi.
Il rischio degli agenti atmosferici giustificava la sottrazione alla qualifica commerciale ma se fosse venuto meno, coltivazioni in serra, avrebbe perso la qualifica agricola → Occorreva riformulare l’articolo alla luce dei progressi scientifici realizzati nel settore individuando un nuovo elemento che potesse fungere da criterio unificatore e fosse proprio di tutte le attività agricole: ciclo biologico → animali.
Il termine bestiame → le specie allevate con la cura e lo sviluppo da parte dell’agricoltore del loro ciclo biologico tramite il fondo, le acque salmastre, dolci o marine: Trattato di Roma – agricola, allevamenti di pellicce e settore avicolo.
Riforme e fonti normative
Prima della nuova formulazione del 2001, vi furono leggi che spinsero verso tale direzione, facendo emergere l’elemento unificatore di tutte le imprese agricole: L 126 del 1985 coltivazione funghi / L 102 del 1992 acquacolture / L 349 / 1993.
Dec. 228 / 2001: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione fondo, selvicoltura, allevamento animali e attività connesse: dirette alla cura e sviluppo di un ciclo biologico o una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che possano utilizzare → fondo, il bosco, acque dolci – salmastre - marine.
Sono connesse le attività dirette a manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione → valorizzazione prevalentemente dei prodotti ottenuti dalle attività del 1° comma, tenendo presente che per L 123 / 17.
Sentenza 8128 / 2016 chiarisce che tali attività sono da intendersi solo fino alla prima fase di modifica.
“Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano x le attività, 3° comma, prevalentemente, in misura superiore ai prodotti di terzi, prodotti dei soci, o forniscono beni e servizi diretti alla cura ed sviluppo di un ciclo biologico”.
Dirette alla fornitura di beni / servizi con prevalente utilizzazione di attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola → valorizzazione del territorio → agriturismo.
Agriturismo e ricezione
Ricezione ed ospitalità L 96 / 2006 → sostiene.
Art. 1: La Repubblica in armonia l’UE l’agricoltura mediante il turismo nelle campagne per valorizzare, tutelare il territorio, incentivare, tramite le attività primarie c 1 / il fenomeno può assumere le forme di società di persona o capitali.
Art. 4: Le regioni fissano i limiti dell’attività di ricezione, ma sarà agricola se non supera 10 ospiti.
Il ciclo biologico deve svolgersi o potersi tramite l’utilizzo del fondo, acque dolci, salmastre o marine.
Impresa ittica, pesca e acquacoltura
Criterio del ciclo biologico non ricorre nell’impresa ittica.
Decreto 226 / 2001: chi esercita attività diretta alla cattura o raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci.
Decreto 154 / 2004: chi, esercita in forma singola o associata o societaria, professionale pesca diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci; cooperative ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci e esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio attività c. 1.
Imprenditore ittico equiparato a quello agricolo, non assimilato, non intervenendo sul ciclo biologico ma in virtù dell’aleatorietà dei risultati dei cicli riproduttivi organismi acquatici e condizioni ambientali + equiparazione del prodotto finale con quello agricolo posto in commercio.
Decreto 4 / 2012: pesca e acquacoltura → Acquacoltura art. 3: allevamento e coltura di organismi acquatici tramite la cura lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso in acque dolci, salmastre, marine.
Imprenditore ittico art. 4: disciplina agricola salve disposizioni più favorevoli del settore ittico.
Apicoltura ed energia da fonti rinnovabili
L 313 / 2004 apicoltura, conduzione zootecnica delle api, è attività agricola indipendente dal fondo L 313 / 2004.
L 266 / 2005: Tra le diverse attività classificate come agricole rientra anche quella di produzione e cessione dell’energia elettrica provenienti da fonti rinnovabili agroforestali L 208 / L.