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Medicina legale

Medicina legale: Disciplina che studia la persona umana, psichica e fisica, nei suoi rapporti con il diritto (insieme di norme raccolte in modo organico dettate ed imposte dallo Stato ai propri cittadini). È collegata all’ordinamento giuridico dello stato in cui si lavora. Le norme non sono sovrapponibili con gli altri Paesi. Applicazione delle scienze mediche al diritto. Scopo della medicina legale è l’accertamento della verità, quella contingente ed empirica, che la scienza riconosce in una data fase storica. È vero ciò che viene obiettivamente riconosciuto conforme alle conoscenze scientifiche del momento. Contestuale alle prove e tecnologie che posso applicare oggi rispetto ai fatti. Interviene e si riferisce alle responsabilità della persona, di terzi o dell’ambiente. Nell’ambito applicativo della medicina legale il fenomeno biologico non è mai considerato solo attraverso il profilo clinico, ma costantemente anche sotto quello giuridico.

Storia della medicina legale

Nasce da quando l’uomo cominciò a governarsi con leggi. Sono certamente esistite problematiche di tipo medico-legale e se l’uomo viola le regole ci sono delle sanzioni:

  • 2000 a.C.: Leggi babilonesi: norme sui reati di lesione personale, di aborto, di violenza carnale. Antiche leggi cinesi, leggi romane, ecc., ma a quei tempi le conoscenze scientifiche erano rudimentali in tutti i campi e costituivano un patrimonio comune delle persone colte e il magistrato era in grado di decidere da sé ogni questione.
  • Evoluzione delle conoscenze tecniche -> ha reso necessario l’intervento di un esperto (medico legale: colui che verifica le conoscenze e i dati che gli vengono consensualizzati. Perito che redige una perizia) ponendo le basi per l’avvio di una nuova disciplina.
  • IX-XIV secolo: fiorire prime scuole mediche, con necessità dell’intervento del medico nel processo.
  • 1301: prima autopsia giudiziaria nel Nord-Italia.
  • 1532: Carlo V norme procedurali sulla perizia medica che regolano il processo penale in quasi tutta l’Europa “Quaestiones medico-legales”.
  • 1612: Paolo Zacchia prima opera europea completa ed autonoma che attraverso la casistica peritale forniva la soluzione ai quesiti; è il maestro di tutti i medici legali.
  • ‘700: fu introdotto il metodo scientifico – sperimentale delle scienze positive (osservazione fatti e ragionamento induttivo legato a tecnologie, strumenti che hanno dei costi);
  • ‘800: primi laboratori di medicina legale, insegnamento sistematico della disciplina agli studenti delle Facoltà mediche e giuridiche;
  • 1819: insegnamento medicina legale nelle Università italiane – Riforma della Scuola di Medicina Legale a Firenze per iniziativa del Duca di Lorena;
  • ‘800-‘900: nascita delle assicurazioni obbligatorie – legami tra la traumatologia clinica e la medicina del lavoro collocò la medicina legale al centro del sistema assicurativo-previdenziale (Infortunistica: L. Borri; Invalidità: C. Biondi);
  • Epoca moderna: nuove finalità sociali della medicina legale inserita all’interno del SSN: tutela della salute e gestione del rischio clinico.

Medicina legale clinica

Branca applicativa in ambito clinico-ospedaliero:

  • Accertamento della morte cerebrale
  • Gestione del rischio clinico
  • Informazione al trattamento medico
  • Acquisizione del consenso
  • Cartelle cliniche e documentazione assistenziale
  • Monitoraggio delle infezioni ospedaliere
  • Controllo delle trasfusioni
  • Gestione del contenzioso dell’azienda ospedaliera
  • Unità di soccorso per violenza
  • Altro

Ripartizione medicina legale per argomenti

  • Deontologia professionale: indica le norme di comportamento anche etico nella professione.
  • Medicina legale penalistica: esamina gli aspetti del diritto penale di specifico interesse medico-legale: omicidio, lesioni personali, ecc.
  • Medicina legale civilistica: problematiche legate al diritto civile: risarcimento del danno alla persona, matrimonio, eredità, testamento, ecc.
  • Medicina legale canonistica: studia le problematiche medico-legali del diritto canonico.
  • Medicina legale della sicurezza sociale: INAIL, INPS, Invalidità Civile, Handicap, ecc.

Altre attività che si sono separate

  • Medicina legale delle assicurazioni private
  • Tossicologia forense
  • Genetica forense
  • Odontoiatria forense
  • Psicopatologia e criminologia forensi: esaminano le problematiche psichiche in campo penale e civile e criminologiche.
  • Sessuologia ed ostetricia forensi: tratta le problematiche di natura sessuale e applica le cognizioni ostetriche per esigenze del codice penale e civile.
  • Tanatologia forense: studia i fenomeni correlati alla morte e alla sua cronologia.
  • Identificazione: metodi di indagine su vivente, cadavere, e sulle tracce biologiche.
  • Patologia medico-legale
  • Medicina legale militare

Il diritto

Diritto è un complesso di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i membri di una certa collettività, in un dato momento storico. Impone delle norme che il professionista sanitario deve rispettare per la tutela del diritto cittadino. Il diritto nasce con il consolidarsi delle prime aggregazioni umane per il perseguimento di sopravvivenza e sviluppo, e assicura la pacifica convivenza nella comunità. Per garantire questo obiettivo è essenziale non solo garantire la certezza del diritto, ma anche la certezza della sua osservanza, tramite imposizioni di comportamenti obbligatori. Si divide in:

  • Diritto pubblico che disciplina i rapporti tra Stato e singolo cittadino e comprende:
    • d. penale (codice penale e codice di procedura penale)
    • d. processuale
    • d. costituzionale
    • d. amministrativo
  • Diritto privato che regola i rapporti tra i privati. Si divide in:
    • d. civile (codice civile e codice di procedura civile)
    • d. del lavoro
    • d. commerciale

Le fonti del diritto sono i mezzi materiali da cui risultano le norme giuridiche, che nell’ordinamento giuridico italiano si distribuiscono secondo la seguente gerarchia:

  • La Costituzione Italiana
  • La legge formale (norme del Parlamento)
  • La legge sostanziale (decreti legislativi, norme comunitarie)
  • Le fonti secondarie (regolamenti)
  • Gli usi normativi
  • Le consuetudini

Medicina legale e giuridica

Medicina legale nasce dalla necessità di portare a soluzione i quesiti giuridici per mezzo delle scienze medico-biologiche, con carattere applicativo ed eminentemente pratico -> medicina forense. Contemporaneamente assunse anche un carattere dottrinale – condendo – influendo sui nuovi orientamenti giuridici. Medicina giuridica (serve per modificare le norme). Entrambe sono collegate all’epoca al momento in cui queste attività vengono svolte.

Campi di applicazione della medicina legale

Medicina forense

Scienza applicata ai numerosi casi concreti offerti dalla pratica forense (intrinsecamente una disciplina biologica) per l’accertamento della verità (contingente ed empirica, in una precisa fase storica). Funzione ausiliaria insostituibile nell’amministrazione della giustizia che fornisce pareri tecnici motivati (perizia; consulenza tecnica in materia penale e civile (CTU)). L’infermiere forense è stata introdotta in quanto il medico vede come figura più vicina ad attività specifiche che possono essere motivo di specificazione di un caso. Ha un carattere applicativo e funzioni pratiche. Rappresenta la prassi peritale vera e propria. Mira alla risoluzione dei singoli casi concreti nei diversi campi di applicazione.

Pareri tecnici motivati in ambito giudiziario

  • Perizia (conferita dal Giudice in ambito penale)
  • Consulenza tecnica in materia penale (CT conferita dal Pubblico Ministero)
  • Consulenza tecnica d’ufficio in materia civile (CTU conferita dal Giudice in ambito civile)

Attività per gli uffici giudiziari

Richiede per ogni professionista competenze medico-sanitarie specialistiche, competenze medico-legali, anche di tipo professionale, e nozioni giuridiche: “speciale competenza nella materia, la condotta morale specchiata e l’iscrizione alle rispettive associazioni professionali”.

  • Scelta del/dei professionisti: iscritti agli ALBI dei Tribunali Italiani del luogo di residenza o del domicilio professionale (futura revisione degli Albi art. 13 legge Gelli-Bianco)
  • Scelta da altro Albo: per convenienza impedire connivenze, pressioni, incompatibilità territoriali
  • Scelta fuori dall’Albo: per ragioni di particolare esperienza del professionista o per attività di nicchia e molto peculiari

Forme di attività medico-legale (medicina forense)

Perizia in materia penale (artt. 220-232 e 508 c.p.p.)

Parere tecnico motivato espresso da chi possiede particolari cognizioni in determinate scienze/arti, in risposta a precisi quesiti posti dal magistrato giudicante in sede dibattimentale. Specifiche competenze tecniche, o di incidente probatorio, in ambiti nei quali siano richieste scientifiche o artistiche. Alla perizia è dato il valore di “mezzo di prova” che servirà al giudice nell’ambito della valutazione delle prove per formare il libero convincimento nel giudizio. Le conclusione del perito non vincolano la decisione del giudice, che può decidere con libero convincimento adeguatamente motivato, anche in contrasto con il parere peritale. La perizia oltre che veridica deve essere anche chiara, ordinata, completa e motivata in modo plausibile, in modo che rappresenti per il Giudice il mezzo per farsi una convinzione o per decidere su una situazione.

Consulenza tecnica nel processo penale (CT del Pubblico Ministero) (art.359, 360 c.p.p.)

Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Nel caso in cui la nomina del consulente venga fatta al fine di compiere attività di indagine non ne viene data comunicazione alle parti (art. 359 c.p.p.); laddove, al contrario, debbano compiersi accertamenti non ripetibili, il codice di rito impone al P.M. di comunicarla, senza ritardo, alle parti, le quali hanno facoltà di nominare dei propri consulenti tecnici (art. 360 c.p.p.). La differenza sostanziale tra la consulenza tecnica disposta ai sensi dell'art. 359 c.p.p. e quella disposta ai sensi dell'art. 360 c.p.p. consiste nel fatto che, in questa, è prevista la partecipazione del difensore dell'indagato e che l'elaborato è inserito nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., così come avviene per la perizia.

Consulenza tecnica nel caso di incidente probatorio (art. 392 c.p.p.)

Durante le indagini preliminari sia il P.M. che la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio. Tale istituto consente di formare prove per la decisione in una fase precedente al dibattimento. L'art. 392 c.p.p. consente di ricorrere all'incidente probatorio, tra le tante ipotesi, anche per la esecuzione di una perizia o un esperimento giudiziale, quando la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione. Il motivo della non rinviabilità dipende dalla deteriorabilità dell'oggetto della prova, che, in quanto non evitabile, rende l'atto non utilmente rinviabile.

Consulenza in materia civile (art. 61 c.p.c.)

Analogo della perizia in materia penale ed è un parere tecnico motivato che viene redatto nel procedimento civile su uno specifico problema a richiesta del magistrato e nel rispetto delle normative e formalità vigenti. Il medico legale è ausiliario del Giudice e lo aiuta nella conoscenza e nella valutazione di un fatto.

ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) (art. 696 bis c.p.c.)

Dal 2005 tale tipo di accertamento tecnico disposto dal Giudice consente un accertamento tecnico più ampio, ma veloce ai fini della composizione della lite. Prima del processo in vista del processo. L’ATP mira a costituire una prova e la CTU in tale ambito permette alle parti di conoscere il possibile esito del giudizio di merito, favorendo così una risoluzione stragiudiziale della controversia, che può intervenire anche dopo il deposito della CTU. Fine principale: CONCILIATIVO – offre una ipotesi di soluzione della controversia. Casi particolari: differenza valutativa ampia, correlazione causale non chiara, esclusione della responsabilità-colpa.

La conciliazione

Gestione stragiudiziale della lite: Un terzo neutrale – privo di qualsiasi potere decisionale – assiste i litiganti nel tentativo di trovare una soluzione negoziale accettabile da entrambe le parti in conflitto.

  • Volontarietà: la partecipazione è volontaria
  • Cooperatività: conciliatore guiderà le parti verso la negoziazione cooperativa (tecniche di ascolto attivo; mutuo rispetto; ecc.)
  • Creatività: ogni accordo è modellato sulla misura degli interessi e bisogni delle parti.
  • Imparzialità: il terzo non può avere interessi in comune con nessuna delle parti, né interessi personali.
  • Riservatezza: nulla può essere comunicato al di fuori dell’ambiente conciliativo.
  • Economicità e velocità: limitare tempi e costi di un’ordinaria procedura di risoluzione delle controversie.
  • Autocomposizione: le parti decidono tra loro equamente.
  • Autonomia: procedura autonoma e non ostacola la proposizione di una causa alla giustizia ordinaria.

Arbitrato (titolo VIII, Libro IV c.p.c.)

È il procedimento con cui si deferisce di comune accordo, una o più persone, da loro scelte e designate per la risoluzione di una controversia (contratto tra privati). Il giudizio arbitrale non è ammesso nelle controversie riguardanti i rapporti individuali di lavoro e la materia previdenziale ed assistenziale obbligatoria e nelle controversie che riguardano questioni di stato o di separazione personale tra coniugi. In tutti gli altri casi (ambito assicurativo privato) le parti possono risolvere le controversie ricorrendo alla decisione arbitrale stipulando un compromesso. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano deciso precedentemente di pronunciarsi secondo equità. L’atto del giudizio (scritto) degli arbitri è il lodo arbitrale deliberato a maggioranza dagli arbitri.

Visita fiscale

Prestazione medico-legale richiesta da Enti, Autorità o da terzi con lo scopo di accertare le condizioni psico-fisiche di un soggetto, che allegando motivi di salute, si rifiuti ad uffici o obblighi imposti dalla legge, oppure per stabilire l’idoneità di un soggetto ad assumere o mantenere impieghi, verificare il diritto a prestazioni assicurative, stabilire la necessità di taluni provvedimenti restrittivi della libertà personale o quando richiesta dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori per il controllo dell’assenteismo. La visita fiscale è priva di finalità terapeutica e non è richiesta dal soggetto che viene sottoposto a visita medica.

Quiz: esempio

La perizia disposta dal Giudice è:

  • A) Un ausilio obbligatorio per il giudice penale
  • B) Uno strumento processuale solo per la difesa
  • C) Uno strumento processuale solo per l’accusa
  • D) Uno strumento per interpretare e risolvere questioni che richiedono particolari conoscenze (GIUSTA)
  • E) Un ausilio obbligatorio per il giudice civile

Medicina giuridica

De jure contemporaneamente assunse anche un carattere dottrinale – condendo – influendo sui nuovi orientamenti giuridici. La Medicina Giuridica mira alla conoscenza e soluzione di problemi generali, contribuisce all’elaborazione di materiale occorrente all’opera legislativa (questioni di ordine generale e della formulazione di concetti teorici). Ha un carattere dottrinale e porta a elaborazioni concettuali. Contribuisce alla formazione di nuove leggi in modo che le norme giuridiche si adeguino ai progressi delle scienze biologiche ed ai bisogni sociali dell’uomo. Riveste valore didattico. È fonte di ispirazione in sede legislativa qualora la norma preveda la persona come protagonista dell’ oggetto giuridico.

Metodologia medico-legale

Ogni fatto biologico attinente alla persona umana, il quale coincide o possa coincidere con una situazione di interesse giuridico, costituisce materia di apprezzamento medico-legale; ogni situazione/evento della persona viene quindi valutato/accertato in ordine a una specifica esigenza del diritto. Per lesività, in senso medico-legale, s’intende l’insieme dei fatti compromettenti l’integrità psico-fisica della persona (offesa alla salute anche senza reperti obiettivabili; disturbi di ordine psichico; disturbi di tipo fisico; la morte del soggetto), studiati dal punto di vista dei rapporti giuridici ad essa attinenti.

Valutazione medico-legale

La valutazione medico-legale richiede pertanto la piena conoscenza del rapporto giuridico inerente ai fatti da valutare: ambito penale:

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