Ruolo del tecnico in ambito forense
Ambito forense civile e penale
Ambito civile
Finalità economiche: parametro economico (da considerare per analisi tecniche. Deve esserci equilibrio tra la spesa dell’indagine e il guadagno in caso di vittoria della causa).
Figura offesa: singolo cittadino.
Denuncia ritirabile.
NO prigione.
Clientela: persone che rischiano un danno economico.
Ambito penale
Finalità esistenziali.
Figura offesa: Stato, Comunità.
Denuncia non ritirabile.
Prigione, sanzioni economiche (vanno allo Stato).
Clientela: persone che rischiano la prigione.
c.c.p. (codice di procedura penale) contiene le modalità con cui si applicano le norme.
Art. 220 c.p.p. Oggetto della perizia: “la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini e acquisire dati e valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche e artistiche”. Non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità /la professionalità nel reato e le qualità pratiche dell’imputato indipendenti da cause patologiche.
Art. 221 c.p.p. Nomina del perito: “il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità”. Questo perché richiedono conoscenze in diverse discipline.
Art. 224 c.p.p. Provvedimenti del giudice: “il giudice dispone anche d’ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito e la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini”.
Art. 228 c.p.p. Attività del perito: “il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti”.
Quesito
Bisogna rispondere rimanendo aderenti al quesito.
- Si è liberi di rispondere “liberamente”, alla luce delle proprie competenze tecniche e delle analisi effettuate.
- Se non si hanno le competenze per rispondere, si può non rispondere.
Tecnico forense: può essere nominato di parte (possibilità di rifiutare l’incarico) o d’ufficio. Le parti sono due: accusa formata dal pubblico ministero (procura della Repubblica) e la difesa attraverso analisi difensive. D’ufficio possono essere: superpartes o grazie ad albi con una decisione motivata.
Il giudice è il “peritus peritorum”. Gli avvocati fanno una prestazione di difesa mentre i biologi forensi fanno una prestazione di tipo tecnico-scientifico.
Perito/consulente ausiliario
Titolarità e responsabilità dell’incarico.
Responsabilità limitata.
Aspetti materiali.
- Perizia (richiesta dal giudice, in penale)/consulenza tecnica (per la Procura della Repubblica) è a carico dell’Ufficio.
- Consulenza tecnica d’ufficio (CTU) viene fatta per il giudice, in civile. È a carico della parte/delle parti.
- Consulenza tecnica di parte (CTP) è a carico del cliente.
Specificità dell’attività forense
- In tribunale ci sono degli aspetti formali da rispettare (rapporto con i superiori, giochi di potere..).
- Processo penale: le testimonianze sono tutte stenografate/registrate.
- Tribunale: ambiente formale, combattivo.
Contesto e autorità
Processo civile
Spesso l’udienza avviene nell’ufficio del giudice, più informale di un processo penale.
Non vi è registrazione delle dichiarazioni.
Processo penale
Udienza pubblica (tranne casi particolari).
Molto formale.
Il giudice è posizionato più in alto di tutti: senso di autorità.
Registrazione delle dichiarazioni.
Contrapposizione e ridicolo
In ambito forense capita spesso che ci sia qualcuno che contesti le analisi etc.. A volte anche cercando di mettere in ridicolo il perito stesso (es. per un errore).
Causa penale: la parte offesa è lo Stato più eventuali parti civili (es. la famiglia della vittima). Sono presenti il PM (più le parti civili) e l’imputato con l’avvocato difensore.
Sproporzione tra le parti
Solitamente non si verifica, ma dipende anche dalla disponibilità economica delle parti per investire nelle analisi e nei periti /ausiliari assunti.
Neuroimmagine
- TC: CMC (con mezzo di contrasto): es. angio (angiotc); SMC (senza mezzo di contrasto).
- RM statica.
- RM dinamica: utilizzabile per valutare la capacità d’intendere e volere di un soggetto. Es. analisi metabolica dell’amigdala per valutare l’insorgenza di patologie psichiatriche. Permette di valutare il metabolismo delle varie zone del cervello (assegnazione di un colore in base all’attività metabolica della porzione di encefalo considerata).
Esempio di sproporzione tra le parti
Determinazione della capacità di intendere e di volere di un imputato.
Perito
Visita psichiatrica.
CTP
Visita psichiatrica.
Analisi per immagini: problema tecnico: si usa un campione esiguo di persone “normali” e di persone con una particolare patologia psichiatrica; persone scelte arbitrariamente dal CTP. I colori attribuiti in relazione all’attività metabolica sono arbitrari ma più facilmente interpretabili rispetto ad un testo, da chi non se ne intende (avvocati..). Non c’è un’unica zona del cervello che si attiva sempre e in tutti i soggetti, per esempio quando si è arrabbiati per una certa circostanza.
L’analisi per immagini sembra molto più convincente di una visita psichiatrica, ma non è necessariamente più attendibile. Problema: gli avvocati.. non sanno nulla di queste tecniche e quindi la analisi per immagini è difficilmente contestabile.
Responsabilità personale e pressione
Se si è il perito nominale, si ha la responsabilità di tutte le analisi tecniche. Le pressioni possono esserci dentro e fuori il tribunale, anche in base al tipo di caso trattato.
Competenza ed incompetenza
In tribunale si contesta sempre la competenza di un perito. È importante che il perito si occupi solo di cose che è certo di fare.
Sostanza e forma
In tribunale conta molto la forma. Nel processo civile avviene in borghese mentre per il processo penale è necessaria la toga e altri parametri che permettono di capire con chi si sta parlando. Ad esempio il patrocinatore in cassazione (lo si può diventare solo dopo alcuni anni – ha la nappa dorata_ ed è un avvocato esperto). Anche quando si inviano testi (relazioni tecniche) è importante utilizzare termini formali (al giudice ci si rivolge con “illustrissimo”).
Clienti e avvocati
Attenzione a scegliere i clienti e non ad accontentare i clienti paranoici, se le loro supposizioni non sono fondate. Bisogna tenere conto dei dati tecnici ottenuti.
1) Momenti dell’indagine (penale)
Accertamenti svolti autonomamente dal PM o dalle parti private nella fase delle indagini preliminari, attraverso la nomina di propri consulenti tecnici.
Art. 359 c.p.p. Consulenti tecnici del PM:
- Non possono rifiutare la loro opera (tranne casi gravi e motivati).
- Possono essere autorizzati dal PM assistere a singoli atti d’indagine.
Art. 360 c.p.p. Accertamenti tecnici non ripetibili:
- Persone, cose e luoghi il cui stato è soggetto a modificazione.
- Il PM avvisa, senza ritardo (salvo impedimenti), la persona sottoposta ad indagini (l’indagato), la persona offesa (vittima) ed i difensori di giorno (sono i difensori d’ufficio, se non se ne ha uno di fiducia), ora e luogo fissati per il conferimento dell’incarico.
- Difensori e consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto ad assistere al conferimento d’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni o riserve.
Ad esempio una persona investita sulle strisce pedonali. La difesa può richiedere un tossicologico per verificare che l’investito fosse lucido quando ha attraversato.
Consulente: può rifiutarsi di fare un’analisi; ma solo se il rifiuto è tecnicamente motivato. (Per fornire una motivazione, non uscire dall’ambito tecnico-scientifico, altrimenti si rischiano contestazioni).
Art. c.p.p. Consulenza tecnica fuori dai casi di perizia (accertamenti tecnici non disposti dal giudice, bensì dalle parti): giudice. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due (regola facilmente aggirabile), propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie. In ambito penale bisogna presentarsi all’udienza anche se si ha redatto una relazione tecnica scritta (il processo si svolge verbalmente).
Art. 348 c.p.p. Assicurazioni delle fonti di prova: la polizia giudiziaria può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.
2) Accertamenti richiesti dalle parti e disposti, attraverso l’incidente probatorio, nella fase delle indagini preliminari, dal GIP (giudice delle indagini preliminari)
Art. 392 c.p.p. Incidente probatorio: nel corso delle indagini il PM e la persona sottoposta a indagini possono chiedere al giudice che si proceda con l’incidente probatorio a una perizia o ad esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile. Possono chiedere una perizia che, se disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a 60 giorni.
In sintesi la perizia può essere chiesta al giudice dal PM o dall’indagato se: ci vogliono più di 60 giorni per farla e se l’oggetto dell’analisi è soggetto ad alterazioni nel tempo.
Cosa sfruttata dagli avvocati: quello che viene attestato nell’incidente probatorio, durante il dibattimento viene sfruttato come prova certa.
3) Accertamenti disposti nel dibattimento
Art. 508 c.p.p. Provvedimenti conseguenti all’ammissione della perizia nel dibattimento. Se il giudice dispone una perizia, il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se necessario, sospende il dibattimento e fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di 60 giorni. Nella nuova udienza il perito risponde a questi ed è esaminato.
Normativa disciplinante la perizia
Libro III, titolo II, capo VI, art. 220-233 c.p.p.
Art. 220 c.p.p. Oggetto della perizia.
Art. 221 c.p.p. Nomina del perito.
Art. 224 c.p.p. Provvedimenti del giudice: il giudice dispone anche d’ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del giorno dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. Dispone la citazione del perito e gli dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all’esame del perito.
Art. 225 c.p.p. Nomina del consulente tecnico: disposta la perizia, il PM e le parti private hanno la facoltà di nominare propri CT in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello di periti. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
Art. 226 c.p.p. Conferimento dell’incarico: il giuramento è la verità più segreta e professionale. Il giudice formula i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il PM e i difensori presenti.
Art. 227 c.p.p. Relazione peritale: il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può richiedere un termine al giudice. Se il giudice ritiene concede il termine, fissa la data, non oltre i 90 giorni in sede di incidente probatorio (fase 2 dell’indagine penale), entro la quale il perito dovrà rispondere ai quesiti. Il termine può essere prorogato ma non oltre i 6 mesi. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare un’autorizzazione scritta.
Art. 228 c.p.p. Attività del perito: il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti.
Art. 230 c.p.p. Attività dei CT: se sono nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali, i CT possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati ad esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto di perizia. La nomina dei CT e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l’esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.
Art. 233 c.p.p. Consulenza tecnica fuori dai casi di perizia: quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a 2, propri CT.
Perizia
- Telefonata dal giudice (in caso di incidente probatorio anche ad orari improbabili) o dal procuratore. Bisogna chiedere: chi è coinvolto (se lo conosce è un problema), cosa è successo, come mai, se si è in grado di occuparsi della perizia, data del termine. Non bisogna avere incarichi penali pendenti. Per la perizia non si può più rifiutare, ha la priorità rispetto al lavoro abituale.
- Udienza: giuramento e conferimento dell’incarico. Bisogna avere i recapiti delle parti (numero interno della cancelleria del giudice, fax ed email del giudice).
- Fissazione delle indagini peritali: non tutti hanno accesso al fascicolo (fatto prima della perizia). Il perito d
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.