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Lezione 12 – 24/10 obbligazioni

Preliminarmente distinguiamo, dal criterio di esattezza, l’obbligo di diligenza previsto all’art. 1176 c.1 c.c. secondo il quale nell’adempiere all’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

La diligenza costituisce il criterio di comportamento che ogni debitore deve tenere nell’eseguire la prestazione e consiste in un complesso di cura, attenzione, cautela al quale egli deve attenersi.

Il parametro di questa diligenza è quello del buon padre di famiglia cioè di un soggetto accolto e protetto nel compimento dei propri affari.

La correttezza è una clausola generale che trova specificazione attraverso l’applicazione giudiziale. Da non confondere con la diligenza.

  • Correttezza = lealtà, obbligo che grava su entrambe le parti.
  • Diligenza = obbligo che grava solo sul debitore, il quale risponde alla domanda “come deve comportarsi il debitore? In modo diligente”.

Criteri di esattezza qualitativa

Distinguiamo tra obbligazioni di:

  • Fare: il criterio è la perizia. Questo criterio si presume dell’art. 1176 c. 2 c.c. secondo il quale nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitativa. Apparentemente questa norma intende la perizia come una specificazione della diligenza, in realtà si tratta di due concetti diversi. La perizia consiste nella conformità oggettiva della prestazione alle regole tecniche di una professione o di un’arte; il suo contrario è l’imperizia, cioè la difformità della prestazione compiuta dal debitore rispetto a queste regole tecniche. Perizia significa rispetto per le regole tecniche ed è quindi una qualità che può sussistere o no, nella prestazione, cioè nel risultato finale del comportamento. Può darsi che il debitore sia diligente ma che non possieda la perizia richiesta, in questo caso non si può dire che ci sia adempimento.

Ogni obbligazione, anche professionale, non è mai soltanto un’obbligazione di mezzi, ma è un’obbligazione di risultato. Cioè il debitore non deve solo predisporre dei mezzi (= essere diligente), ma deve anche raggiungere un risultato, dove per risultato si intende una prestazione oggettivamente conforme alle regole tecniche della professione o dell’arte.

  • Dare: l’art. 1178 c.c. si riferisce alle obbligazioni di dare aventi per oggetto cose determinate soltanto nel genere (= cose generiche).

→ [Esistono cose generiche e di specie: le cose generiche sono individuate sulla base della loro mera appartenenza ad un genere; la cosa è di specie quando si tratta di una determinata individua cosa, cioè di un determinato esemplare che eventualmente appartiene ad un genere.]

Le cose di genere sono fungibili, mentre quelle di specie sono infungibili.

Le obbligazioni di consegnare (dare) cose generiche, il 1178 stabilisce che il debitore si libera consegnando cose di qualità non inferiore alla media: criterio della qualità non inferiore alla media.

Criterio di esattezza quantitativa

L’art. 1181 c.c. secondo il quale il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile, a meno che la legge o gli usi dispongano diversamente.

→ Il criterio lo si ricava interpretando l’articolo: siccome il creditore può rifiutare l’adempimento parziale, significa che il debitore deve eseguire la prestazione per intero.

Criterio di esattezza temporale

La prestazione deve essere eseguita nel momento nel quale deve essere eseguita.

Per capire quando, occorre fare riferimento agli artt. dal 1183 al 1187 c.c.

Il 1183 distingue il caso in cui sia previsto un termine per l’adempimento dal caso in cui invece non è previsto alcun termine. Se non è previsto alcun termine la prestazione deve essere eseguita immediatamente, secondo il principio espresso dal brocardo latino “quod sine die debetur, statim debetur” (= ciò che è dovuto senza un termine è dovuto subito); a meno che dalla natura della prestazione, dal luogo dell’esecuzione, dal modo dell’esecuzione o dagli usi, risulti che un termine è comunque necessario, in questo caso o le parti si accordano per determinare un termine, oppure questo è deciso dal giudice (su istanza del debitore).

D’altro canto, invece, il termine c’è se il titolo della prestazione lo stabilisce.

Ci sono tre diversi termini di adempimento:

  • Termine a favore del debitore: il creditore non può pretendere l’adempimento prima della sua scadenza e al tempo stesso il debitore può eseguire spontaneamente la prestazione prima della sua scadenza. La prestazione è inesigibile per il creditore prima della scadenza, ma comunque eseguibile da parte del debitore.
  • Termine a favore del creditore: il creditore può esigere la prestazione prima della scadenza, ma al tempo stesso può rifiutare l’esecuzione spontanea del debitore prima di un momento.
  • Termine a favore di entrambi: né il creditore può esigere la prestazione prima della scadenza, né il debitore può eseguirla prima di quel termine.

L’art. 1184 stabilisce che se il titolo non dispone diversamente, il termine è a favore del debitore, favor debitoris.

Tuttavia, l’art. 1186 enuncia due ipotesi di decadenza del debitore dal beneficio del termine, cioè dal termine a suo favore:

  1. Quando, in pendenza del termine, il debitore diviene insolvente, cioè nel suo patrimonio i debiti di poste passive sopravanzano le poste attive.
  2. Quando, in pendenza del termine, il debitore non dà al creditore le garanzie che gli aveva promesso.

La prima ipotesi è particolarmente importante perché esprime il collegamento tra debito e responsabilità patrimoniale perché, siccome sin da quando sorge l’obbligazione, il patrimonio del debitore costituisce la garanzia generica per i creditori (i quali in caso di inadempimento potranno espropriare i beni del debitore), se quel patrimonio si assottiglia in modo consistente (debiti superano le attività), si mette a repentaglio il futuro soddisfacimento sul patrimonio stesso da parte del creditore, quindi l’ordinamento consente al creditore di pretendere l’adempimento immediatamente.

Esattezza della prestazione dal punto di vista del luogo

La prestazione deve essere eseguita in un luogo determinato.

L’art. 1182 c.c. dà una disciplina suppletiva, nel senso che si applica solo se il titolo dell’obbligazione non dispone a riguardo.

Questa norma pone tre criteri di identificazione del locus solutionis a seconda del tipo di obbligazione:

  1. Se l’obbligazione consiste nel consegnare una cosa certa e determinata (= cosa di specie), questa deve essere consegnata nel luogo in cui si trovava al tempo in cui l’obbligazione è sorta.
  2. Se si tratta di un’obbligazione pecuniaria, ed in particolare di un’obbligazione il cui oggetto sia sin dall’origine denaro (= obbligazione di valuta), questa deve essere eseguita al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell’obbligazione stessa. Si parla di obbligazione portable (dal francese portabile), nel senso che è il debitore che deve spostarsi ed eseguirla al domicilio del creditore.

    Se però il domicilio del creditore, al tempo della scadenza, è diverso da quello al tempo in cui l’obbligazione è sorta e perciò rende più gravoso il compimento per il debitore, quest’ultimo ha facoltà (previa indicazione al creditore) di eseguire la prestazione al proprio domicilio; l’obbligazione diventa gérable (dal francese gestibile).
  3. Per tutte le altre obbligazioni il luogo di adempimento è il domicilio del debitore. Questo ultimo criterio è generale e residuale, cioè vale per tutte le altre obbligazioni. Vale in particolare per:
    • Obbligazioni di consegna di cose generiche diverse dal denaro.
    • Obbligazioni di valore, cioè obbligazioni il cui oggetto originario è un determinato valore che poi, quando questo valore è determinato dal giudice, si trasformeranno in obbligazione di valuta.
    • Per le obbligazioni di valuta, delle quali sia debitore lo Stato o altro ente pubblico, che si adempiono presso la sede del debitore, cioè la tesoreria dello Stato.
    • Obbligazioni di fare.

Sempre dal punto di vista dell’esattezza dell’obbligazione, occorre dire che il debitore non può eseguire una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore acconsenta: datio in solutum, cioè prestazione in luogo di adempimento, art. 1197 c.c.

Perché una prestazione diversa soddisfa un interesse creditorio diverso.

Se il creditore acconsente, l’obbligazione si estingue soltanto quando la prestazione diversa viene eseguita.

Nel caso fisiologico in cui la prestazione sia eseguibile in modo esatto, l’obbligazione si estingue perché l’interesse creditorio è soddisfatto e quindi il debitore è liberato.

Ebbene, in questo caso, il creditore ha l’obbligo di rilasciare al debitore su richiesta ed a spesa del debitore stesso, la quietanza: si tratta di un atto unilaterale recettizio, proveniente dal creditore, con il quale questo dichiara di avere ricevuto dal debitore quanto gli spettava, art. 1199 c.c. (può essere ricondotta alla confessione, cioè ha valore di prova legale). Il creditore ha l’obbligo di rilasciarla a richiesta ed a spese del debitore e deve addirittura farne annotazione sul titolo, se esso non è restituito al debitore.

Mora del creditore

Affinché il debitore adempia, è sempre necessaria la cooperazione del creditore, che deve sempre, in misura maggiore o minore, compiere una qualche attività funzionale all’adempimento.

Il creditore non ha l’obbligo di ricevere la prestazione, ma ha l’onere di farlo nel senso che se non coopera con il debitore senza un motivo legittimo, incorre nella mora del creditore, (detta mora credendi o mora ascipiendi) la cui disciplina è contenuta dagli artt. 1206 a 1217 c.c.

Il 1206 stabilisce che il creditore è in mora quando, senza un motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto necessario, affinché il debitore possa adempiere.

Perché scatti la mora del creditore occorrono due presupposti:

  1. Il debitore faccia offerta della prestazione nei modi dati dalla legge; in particolare deve trattarsi di un’offerta formale o solenne dotata dei requisiti previsti all’art. 1208 c.c. (es. l’offerta deve essere fatta ad un creditore capace e deve essere compiuta da un pubblico ufficiale, come un notaio o un ufficiale giudiziario).

    A seconda della natura dell’obbligazione, l’offerta si farà con modalità diverse, ad esempio:
    • Se l’obbligazione ha per oggetto denaro, l’offerta (secondo l’art. 1209 c.1 c.c.) deve essere reale (da res), cioè il pubblico ufficiale deve offrire in consegna la cosa;
    • Se invece si tratta di cose mobili, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di ricevere le cose mobili (art. 1209 c.2 c.c.);
    • Se l’obbligazione ha per oggetto la consegna di un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione di prenderne possesso (art. 1216 c.c.);
    • Se l’obbligazione è di fare, l’offerta consiste nell’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono necessari da parte del creditore per renderla possibile (art. 1217 c.c.), in quest’ultimo caso l’offerta può anche non essere formale, ma fatta secondo gli usi. (es. durante una serrata, basta che il lavoratore si presenti in azienda e svolga la sua prestazione → usi).
  2. Il creditore rifiuti l’offerta o non compia quanto necessario per rendere possibile la prestazione, senza un motivo legittimo.

Il motivo legittimo di rifiuto, quindi che esclude la mora, non ha a che fare con l’inesattezza della prestazione, perché l’esattezza della prestazione è insita nell’offerta formale (se l’offerta è formale è già esatta). Consiste in una ragione soggettiva del creditore che sia oggettivamente apprezzabile, perciò una sua impreparazione giustificata a ricevere la prestazione.

Art. 1207 c.c. disciplina gli effetti della mora del creditore:

  1. Anzitutto, il creditore in mora è tenuto a rimborsare al debitore le spese per la custodia e la conservazione della cosa per tutto il tempo della mora ed a risarcire l’eventuale danno subito dal debitore.
  2. Al creditore in mora non sono dovuti gli interessi o i frutti prodotti dalla cosa a meno che il debitore non li abbia preceduti.
  3. Se si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive (= cioè contratto in cui ciascuna parte è debitrice e creditrice), sul creditore in mora grava il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione e a causa non imputabile al debitore.

Per regola generale, nel diritto delle obbligazioni, se la prestazione diviene impossibile per causa

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jeffersonjijon99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Renda Andrea.
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