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Istituzioni di diritto privato romano

Istituzioni romane

Istituzioni = Manuali scritti dai giuristi nell’antica Roma per educare i giovani (la cupida legumiuventus)

  • Istituzioni di Gaio (giurista)
  • Istituzioni di Giustiniano (imperatore)

Accezioni del diritto

Diritto:

  • Punto di vista normativo: Il diritto è un complesso organico di norme.
  • Punto di vista istituzionale: Il diritto si identifica con l’ordinamento giuridico.
  • Oggettivo: Insieme di regole valide e applicabili all’interno di un territorio (ad esempio il diritto penale, civile, romano).
  • Soggettivo: Facoltà o potestà riconosciute dall’ordinamento (ad esempio il diritto di proprietà, diritto di credito).

Queste due accezioni si implicano l’una con l’altra.

Diritto romano

Diritto romano: diritto in senso oggettivo di quella collettività politica organizzata di uomini liberi che fece capo all’antica Roma. Un diritto che si svolse per oltre 1300 anni (dal 754 a.C. fino al VI secolo d.C.).

Il dir. Rom. rappresenta l’intelaiatura comune dello ius comune europeo (legislazioni diverse ma si possono identificare tratti comuni) che c’è grazie all’esistenza della tradizione romanistica.

Giustiniano: imperatore che nacque nei Balcani e visse a Costantinopoli (Bisanzio). Con questo imperatore ebbe luogo un evento di straordinaria importanza, la compilazione del Corpus Iuris Civilis.

Periodi della storia del diritto romano

  • Età arcaica
  • Età classica
  • Età postclassica
  • Età giustinianea

Età arcaica

(Dalla fondazione di Roma fino al terzo secolo a.C.)

Il regime costituzionale è inizialmente monarchico, poi dalla fine del VI secolo a.C. diventa repubblicano. Roma, da modesto villaggio di pastori e agricoltori, si espande nel Lazio e nel resto della penisola, diventando una potenza militare (si sviluppano attività commerciali).

Il diritto privato è povero di strutture, formalistico (la produzione di effetti giuridici era generalmente subordinata alla pronunzia di determinate parole) e proprio ed esclusivo dei cittadini romani.

Era un diritto di formazione prevalentemente consuetudinaria fondato sui mores (consuetudini). La conoscenza e l’interpretazione del diritto erano nelle mani dei pontefici (collegio dei pontefici). Avevano il potere di dichiarare quale fossero i mores (fortemente conservatori).

La distinzione tra religione e diritto (res e fas) era molto sfumata, diritto fortemente ritualistico. Tendenza della prima tecnica giuridica di procedere con limitati paradigmi e schemi operativi; una volta scelto un modello rituale (verbale e/o gestuale) lo si adattava a diverse applicazioni con finalità anche molto diverse.

Principio dell’economia dei mezzi giuridici: Il Collegio non creava nuove cose ma adattava un rito precedente a diverse nuove situazioni. Interpretazione creativa ma conservatoria del collegio pontificale.

Ad esempio l’emancipatio (liberazione da parte del padre del potere (perpetuo e irrinunciabile) che ha sul figlio – patria potestà). Si pose il problema di trovare uno strumento che liberasse il figlio dal potere del padre. Nelle leggi delle XII tavole si trovava il principio della triplice vendita che i pontefici tramutarono in un rituale che rende l’emancipazione un atto volontario (il padre volontariamente vende il figlio tre volte per liberarlo dalla patria potestà).

Legge delle Dodici Tavole, emanate dai decemviri nel 450 a.C., in seguito al contrasto tra patrizi e plebei, per volontà della plebe, allo scopo di rendere più conoscibile e certo il diritto, fino allora tramandato oralmente e applicato di volta in volta, caso per caso, in forza dell’interpretazione segreta dei pontefici. (modo per limitare il potere e il libero arbitrio dei pontefici)

Vennero distrutte in un incendio durante il sacco di Roma ad opera dei Galli nel 387 a.C. Un altro esempio è quello dell’adozione.

Ius Quirizium: diritto dei Quiriti (Romani).

Ius civile: diritto dei cittadini.

Età preclassica

(Dal III secolo a.C. alla presa del potere di Augusto)

  • Sistema giuridico aperto e controversale ma vi erano dei meccanismi interni che impedivano una deriva di totale incertezza del diritto.

Corrisponde agli anni dell’apogeo e poi della crisi della Repubblica. Hanno inizio le guerre puniche, Roma estende la sua influenza su tutto il Mediterraneo divenendo una potenza egemone. Tutti i paesi fuori l’Italia vengono organizzati in province. La società romana si evolve ulteriormente grazie all’influenza della cultura greca. L’intensificarsi dei traffici commerciali fa sì che si passi da un sistema economico di sussistenza ad un’economia mercantilistica.

Le fonti: Mantennero vigore gli antichi mores e le leges (ruolo marginale). I pontefici però andarono perdendo il monopolio della conoscenza e dell’interpretazione del diritto. Un ruolo di vere e proprie fonti di produzione del diritto lo ottennero il pretore e la giurisprudenza (diventa laica ed aperta al pubblico).

In età preclassica il ius civile subì un forte incremento, venne data rilevanza giuridica a nuovi negozi (contratti) anche se compiuti da non cittadini (peregrini). Sono quindi contratti che danno tendenzialmente luogo a giudizi di buona fede. Il fatto che si trattasse di rapporti con non cittadini fece sì che si superò il formalismo.

Ius gentium: diritto delle genti. Era il complesso normativo facente capo pur sempre all'ordinamento giuridico romano, ma che si contrapponeva al ius civile inteso quale diritto proprio dei cittadini romani. Esso trovava applicazione nell'ambito territoriale della giurisdizione romana, nei rapporti (per lo più commerciali) tra romani e stranieri, ovvero tra stranieri appartenenti a comunità diverse.

Istituzione del pretore: magistrato che ebbe la funzione giurisdizionale in età preclassica (ius dicere dire il diritto).

  • Pretor peregrinus: nasce con lo scopo di ius dicere nel rapporto tra cittadini e non. Risolveva le controversie. Ciò implica la nascita di un processo meno formalistico e meno ritualistico.
  • Pretore urbano: emanava un editto destinato a durare un anno (quanto la sua carica) in cui programmava una serie di situazioni giuridiche che egli avrebbe risolto attraverso i processi formulari. Accadde che i pretori andarono via via confermando, accrescendo o migliorando l’editto precedente e si creò gradualmente un consistente nucleo edittale che si trasmetteva inalterato da pretore a pretore detto editto tralaticium. Sebbene i pretori avessero il potere di fare tabula rasa ogni anno, si sentivano vincolati. (di anno in anno l’editto venne stabilizzandosi informalmente)

Ius honorarium: diritto onorario - diritto derivante dall’attività edittale di organi giurisdizionali quali i pretori (magistrati eletti dal popolo con carica annuale). L’antico diritto civile continuava ad essere vigente e si pose il problema di definire il rapporto ius honorarium. A questo proposito Papiniano disse che si rapportò al diritto civile in tre modi:

  • Con lo scopo di aiutare (aiutandi)
  • Con lo scopo di correggere (corrigendi)
  • Con lo scopo di supplire (suplendi)

Lex Aquilia: 300 a.C. Plebiscito più importante provvedimento legislativo di diritto privato di età preclassica (libro nono – titolo II del digesta).

Età classica

(Inizia con la fine della repubblica e l’avvento del principato fondato da Ottaviano Augusto - 27 a.C.)

L’incertezza causata dalla controversialità delle soluzioni giurisprudenziali divenne preponderante e inaccettabile rispetto ai benefici che essa dava.

  • Attività dei giuristi assoggettata alla volontà del principe (al giorno d’oggi del Parlamento)

Sotto l’aspetto costituzionale si è dinanzi a un regime ibrido, non più repubblicano e non ancora monarchico. Sopravvivono gli organi repubblicani cui si sovrappongono il princeps e i suoi funzionari. Il dominio territoriale si ingrandisce ulteriormente grazie alla Constitutio Antoniniana (di Caracalla) che riconobbe a tutti i sudditi dell’impero la cittadinanza romana. Roma divenne un’entità territoriale omogenee tendenzialmente universale.

Fonte: editto del pretore. Nel 130 d.C. (editto da tralatizio diventa perpetuo – non controvertibile) il giurista Salvio Giuliano, per incarico dell’imperatore Adriano, stabilì il testo definitivo dell’editto pretorio. Si ebbe così l’editto perpetuo. Dopo di questo i pretori mantennero la funzione giurisdizionale ma il ius dicendi perdette ogni significato sostanziale in quanto essendo tenuti a riprodurre il testo edittale giulianeo. Si arresta la funzione creativa dello ius honorarium.

Apogeo dell’attività dei giuristi: Gaio, Ulpiano, Papiniano, Giulio Paolo. Le loro opere compongono il digesto per la maggior parte. Portarono al massimo splendore la loro elaborazione scientifica del diritto e la loro attività si consolidò nelle grandi opere di commento (commentari) che si chiamano:

  • Commenti ad edictum = commentari, grandi opere scientifiche di questi giuristi con cui ricostruivano sistematicamente il diritto del pretore (ius honorarium)
  • Commenti ad sabinum = sono i commentari in cui commentano lo ius civile.

Da un punto di vista fu l’apogeo della giurisprudenza romana, dall’altro iniziò però una progressiva erosione dell’autonomia dell’attività dei giuristi soprattutto nei confronti del potere imperiale. Il princeps iniziò a controllare l’attività dei giuristi e iniziò un processo di sottoposizione al controllo del princeps attraverso due forme:

  1. La cooptazione dei giuristi all’interno del consiglio principis: Nell’età preclassica i giuristi erano privati, ad un certo punto il principe aveva bisogno di consiglieri esperti in materia giuridica e cominciò ad assumere i giuristi più importanti come consiglieri. Ad esempio Ulpiano, Paolo, Marciano.
  2. I giuristi furono anche sottoposti ad una forma di controllo più indiretta: il principe cominciò a riconoscere ad alcuni giuristi uno status particolare, lo ius respondendi ex autoritate principis, diritto di fornire loro responsa non solo sulla base della loro autorevolezza scientifica del giurista che li aveva emesso, ma anche sulla base di autorità del principe. Questo fu un tentativo per controllare l’attività dei giuristi che in età postclassica divenne più consistente.
  3. Principe innesta il suo potere sulle forme repubblicane, ma ci sovrappone un nuovo sistema istituzionale basato sui suoi funzionari che erano considerati suoi rappresentanti. (In età preclassica era un sistema aperto e le fonti di produzione di diritto erano varie, pian piano questo sistema aperto inizia a chiudersi. Questa tendenza diventerà sempre più netta in epoca postclassica.)

Diversi giuristi davano diversa responsa sullo stesso caso quando c’era un sistema giuridico aperto e questo generava ius controversium (c’erano diverse voci su quale fosse il diritto applicabile), questo rappresentò un'enorme ricchezza per lo sviluppo del diritto romano ma divenne un problema. Lo ius controversium è gestibile quando c’è una cooperazione alla pari tra tutti i giuristi e pretori che riuscivano ad arrivare ad una sintesi alla fine, ad un certo punto divenne un problema. Lo ius controversium esisteva ma di fatto era gestito dialetticamente nello scambio di opinioni di diversi giuristi che, condividendo un metodo e dei criteri generali, riuscivano comunque a contenere la controversialità entro dei limiti accettabili.

In epoca classica iniziò un’attività legislativa autonoma da parte del princeps che si manifestava nelle constitutiones principes (che significa provvedimenti legislativi di origine imperiali).

  • Edita: provvedimenti normativi con valenza generale tipici delle magistrature (ad esempio l’editto del pretore)
  • Decreta: atti con cui i magistrati di età repubblicana provvedevano su singoli casi.
  • Mandata: provvedimenti generali con cui il principe incaricava i suoi funzionari di svolgere la loro attività in una determinata maniera.
  • Rescritti (provenivano dai funzionari e il principe rispondeva – funzionari richiedono delle istruzioni al principe) / Epistole (il principe per moto proprio istruiva i suoi funzionari su determinati casi): provvedimenti relativi a casi singoli.

Età postclassica

(Dalla fine del principato di Diocleziano a Giustiniano - dal 304 d.C.)

Eventi importanti:

  • Costantino (primo imperatore cristiano)
  • Caduta dell’impero d’occidente nel 476 d.C.

Fonti di produzione: viene superata completamente la distinzione tra ius civile e honorarium che non ha più senso di esistere, perché va in disuso la forma processuale del processo formale a favore del processo che nasce dall’applicazione del diritto della fonte produzione del principe.

Dal punto di vista della giurisprudenza, la giur. romana inizia un periodo di decadenza in quanto divenne meno raffinata e creativa. L’attività della giurisprudenza divenne sempre più radicalmente controllata.

426 d.C. Lex delle citazioni: Valentiniano fissa una serie di criteri per citare le opinioni dei giuristi classici nei tribunali. Solo 5 giuristi potevano essere utilmente citati in giudizio in tribunale. Si stabiliva inoltre una serie di criteri per capire, nel caso ci fosse una parità nelle opinioni dei giuristi, quale di questa prevalesse.

Morte dell’attività della giurisprudenza come attività libera fatta da privati. Tentativo del principe di controllare totalmente la giurisprudenza riuscito.

Iniziano a redarsi dei codex, inizia a sentire l’esigenza di raccogliere tutti i provvedimenti legislativi all’interno di un unico documento. Inizialmente questi codici vennero predisposti da privati a fini privati. Questi codici poi iniziarono ad essere predisposti dalle autorità pubbliche (ad esempio il codice teodosiano che venne predisposto dall’imperatore Teodosio).

La pretesa di raccogliere in un libro tutto il diritto applicabile segna un passaggio fondamentale nell’ottica di chiusura del sistema giuridico. Non solo il diritto è ridotto ad una sola fonte legittima (quella dell’imperatore), ma tutto il diritto applicabile è ridotto ad un libro/documento.

Corpus Iuris Civilis (redatto in latino anche se in quel momento la lingua ufficiale dell’impero era il greco - per via del desiderio di rinstaurare l’ordine classico che lui percepiva come perfetto e irripetibile – atteggiamento di reverenza antiquitatis o classicismo giustinianeo).

È composto da tre parti:

  1. Codex: raccolta di constitutiones imperiali/leges applicabili. Quindi nel 528 ordina alla sua commissione di procedere alla raccolta di queste leggi, si giovarono dal lavoro svolto già dai giuristi di Teodosio.
  2. Digesta/Pandette: la redazione (sempre da parte della commissione) avvenne tra il 530-534. Raccolta del materiale proveniente dalla giurisprudenza classica (iura). È diviso in 50 libri, ciascun libro è composto da diversi titoli, ciascun titolo è composto da diversi frammenti tratti da opere di giuristi classici. I commissari operarono degli aggiustamenti soprattutto perché il digesto era un provvedimento legislativo vigente ed applicabile (problema forte di coordinare le diverse opinioni dei giuristi e di aggiustare dei termini arcaici). Il fatto che il digesto abbia valenza di legge implica che siamo arrivati al punto finale di controllo da parte dell’imperatore sull’attività giurisprudenziale.
  3. Institutiones (manuali per studiare il diritto): avevano forza di legge. Manuale ufficiale dell’impero di Giustiniano. Giustiniano voleva controllare anche la formazione dei giuristi. Influenzò profondamente anche la stesura del codice civile.
  4. Novellae: (parte aggiunta dopo) legislazione di diritto pubblico e costituzionale.

Ulpiano e il diritto romano

Ulpiano: ius est ars boni et aequi (il diritto è l’arte, la disciplina pratica con cui si amministra il buono e il giusto - primo passo del Digesta).

Distinzione tra diritto privato e diritto pubblico – non è una distinzione sostanziale ma ha solo a che fare con l’approccio dello studio al diritto.

Il diritto romano e le sue fonti

Diritto oggettivo = Diritto soggettivo = doveri giuridici norma agendi facultas agendi.

Concezione normativa: È la pretesa di un soggetto complesso organico di norme. Al diritto soggettivo di qualcuno riconosciuto e tutelato dal diritto fa riscontro in altro il dovere.

Concezione istituzionale: Oggettivo, cui corrisponde il giuridico corrispondente, e ordinamento giuridico, dovere di soddisfarla da parte di pertanto una posizione giuridica altro, o di altri soggetti, giusta soggettiva passiva. Ad esempio, Esempio diritto romano, quanto il diritto oggettivo esige. un obbligo, ovvero il dovere di diritto civile, diritto penale. fare o non fare, o una soggezione, Esempio diritto di credito, di dover necessariamente sottostare, anche contro la propria diritto di proprietà. volontà, all’altrui potestà.

La nozione di diritto soggettivo è stata particolarmente elaborata L’onere è il sacrificio che il dalla dottrina moderna, la quale diritto oggettivo addossa a un ha ulteriormente individuato le soggetto affinché possano nozione di:

  • Potestà: potere che è un conseguire un risultato utile o soggetto è dato esercitare su evitare un pregiudizio.
  • Facoltà: possibilità riconosciuta e garantita al titol
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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher stefygiacon di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Di Maria Sabrina.
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