Istituzioni di privato
Diritto e norma giuridica
L'ordinamento di una collettività è costituito da un insieme di regole, dette norme, e ciascuna di queste è detta giuridica in quanto appartiene al diritto o ius di quella popolazione.
Bisogna distinguere però i due significati della parola diritto:
- In senso soggettivo: che riguarda il soggetto è il potere che esso ha nell'esercitare un suo diritto, es: la proprietà (Art. 832 C.C)
- In senso oggettivo: il quale riguarda l'insieme ordinato delle norme giuridiche
Le regole del diritto hanno delle caratteristiche:
- Generalità: poiché esse sono rivolte ad una generalità dei consociati.
- Astrattezza: poiché esse riguardano comportamenti-tipo cioè una certa tipologia di comportamento formulata attraverso una fattispecie (species facti, la figura del fatto, oppure dal greco, ipotesi), le norme giuridiche sono prevalentemente formulate tramite fattispecie astratte.
Dopo aver affrontato il tema dell'astrattezza bisogna effettuare un'ulteriore classificazione di quest'ultima caratteristica:
- Fattispecie astratta: che indica l'astratta previsione normativa relativa a quel accadimento individuando successivamente gli effetti giuridici, è la legge che dispone le conseguenze a cui vado incontro es: chi rompe paga.
- Fattispecie concreta: Non è altro che il caso verificatosi che secondo il principio di sussumibilità, rientra all'interno della fattispecie astratta es: compro una casa, la fattispecie è l'articolo 1170 articolo che regola compravendita, in concreto comprerò la casa ma l'articolo non regola l'acquisto.
Da cosa deriva l'obbligatorietà di una norma
Nel corso della storia esso è stato collegato con l'utilizzo della forza, le norme quindi venivano imposte per forza rappresentativa, tirannica. Nei sistemi contemporanei si impongono per legittimazione popolare, poiché tramite il voto si eleggono i membri del parlamento, organo legislativo del nostro paese.
Che valore ha la forza?
Il diritto in alcuni casi può ricorrere alla forza qualora una delle sue norme venga violata, un esempio di espressione di forza può essere l'arresto. Le norme giuridiche traggono la loro forza dal fatto di essere previste da un atto dotato di autorità. La norma giuridica è appunto eteronoma, cioè imposta al singolo da altri, da un'autorità.
Si introduce così il concetto di punizione o meglio chiamata sanzione giuridica, essa rappresenta l'azione da parte dell'organo di controllo verso i consociati che non hanno osservato i comportamenti delineati dall'ordinamento. Esistono diversi tipi di sanzioni:
- Diritto penale: la sanzione può arrivare anche al restringimento della libertà personale.
- Diritto civile: la sanzione oggi non può arrivare al restringimento della libertà, ma può arrivare alla realizzazione coattiva del comportamento dovuto. Il diritto civile può costringere chi viola una norma a tenere un certo comportamento o a procurare un certo comportamento es: espropriazione.
Le norme però intese in quanto regole non vanno considerate unicamente giuridiche poiché ne esistono di diversi tipi (religiose, morali, ludiche ecc.). E le norme morali si distinguono da quelle giuridiche anche se il loro contenuto è identico. Una delle caratteristiche della norma morale è appunto la sua assolutezza, in quanto solo colui che riconosce il valore di essa vi adegua di conseguenza i suoi comportamenti, essa è anche autonoma nel senso che essa pone obblighi solo in colui che ne riconosce la validità. Un'altra differenza risiede nel tipo di sanzione che viene applicata qualora i consociati non rispettano i termini:
- Per la norma sociale, la punizione è la riprovazione sociale.
- Per la norma morale, la punizione deriva dalla coscienza.
In alcuni casi però il diritto e la morale lavorano insieme come da esempio concreto: art. 1337CC/ art 2034CC.
L'insieme delle norme
L'insieme delle norme prende il nome di ordinamento giuridico/sistema giuridico (ordinato e coordinato). Il nostro sistema è il sistema italo-europeo, poiché aperto e comunicante verso l'Europa e l'esterno.
L'ordinamento giuridico
Insieme delle norme giuridiche, quello italiano è unico ed unitario, cioè l'ordinamento non deve contraddirsi, sempre coerente con se stesso, deve fornire certezza, esse costituiscono pure il diritto positivo, in quanto vigente. Certezza del diritto: possibilità da parte dei soggetti a priori il comportamento preteso dalla norma e la sanzione che ne scaturisce dall'inosservanza. La certezza è una meta tendenziale, cioè deve tendere ma comunque deve essere riconosciuta l'evoluzione della società, di conseguenza bisogna effettuare un'opera di interpretazione delle norme giuridiche stesse da parte dei giudici, che devono risolvere una lite tra consociati. Es: il divorzio, art. 156cc.
Ogni società, ogni comunità umana stabile non può vivere senza un complesso di regole che disciplinino i rapporti tra gli individui (ubi societas, ibi ius) e senza apparati che s’incarichino di farle osservare. Il comportamento dei consociati deve essere regolato tramite delle regole di condotta, che permettano di seguire dei comportamenti al fine di perseguire una pacifica convivenza.
Inoltre il sistema giuridico e l’insieme delle norme vengono sviluppate dagli appositi organi che si occupano anche di fornire delle regole di struttura o anche dette organizzative. Proprio perché il fine ultimo dell’ordinamento giuridico è proprio quello di fornire un ordine per la società.
Il sistema giudiziario funziona secondo la tecnica del precetto normativo (dal latino precettus, qualcosa che va fatto). Esso funziona tramite comandi. Il diritto ha anche una funzione definitoria, in quanto definisce le cose ed esprime dei comandi. Il diritto ha inoltre una funzione promozionale, poiché talvolta promuove e incentiva qualcosa (ecobonus).
Distinzione tra pubblico e privato
Tradizionalmente la distinzione avveniva sulla base del tipo di rapporto che le due parti istituivano. Nel senso che, se il rapporto intercorreva tra privati allora si parlava di diritto privato, se il rapporto avveniva tra due enti della pubblica amministrazione si parlava di diritto pubblico. Successivamente però possiamo parlare di un secondo criterio, quello che determina il ramo di competenza in base agli interessi perseguiti. Poiché si pensava che gli interessi pubblici venissero perseguiti dagli enti pubblici e il privato sostanzialmente pensava a se stesso.
Oggi però la distinzione che intercorre tra i due viene un attimo rivisitata, perché si pensa che anche la PA possa utilizzare degli strumenti del diritto privato per la persecuzione dei suoi obiettivi, come ad esempio il contratto che un organo della PA può stipulare con un soggetto. Ad oggi infatti la distinzione tra i due si fa su un criterio detto simmetrico, ossia le due parti quando entrano in rapporto mettono in gioco i loro mezzi:
- Se i mezzi messi in rapporto sono dello stesso livello allora si parla di privato.
- Se i mezzi sono di differente livello, quindi una delle due parti esercita un potere maggiore sull’altra, si parla di diritto pubblico.
La distinzione però non risulta assoluta, in quanto esse si possono mescolare e rientrare nei due diversi capi di distinzione. Non a caso la distinzione di cui abbiamo appena parlato, risulta convenzionale cioè siamo noi studiosi che classifichiamo le situazioni per fare ordine, poiché tutto il diritto va inteso come un albero, troviamo un unico sistema giuridico, dal quale però partono più rami, ossia le varie specializzazioni del diritto.
Il diritto pubblico e le sue parti
- Diritto costituzionale, il quale studia la costituzione.
- Diritto amministrativo, il quale studia il funzionamento della PA e del rapporto di quest'ultima con i cittadini.
- Diritto tributario, il quale si occupa dei tributi.
- Diritto processuale, il quale studia il processo nelle corti.
- Diritto penale, il quale si occupa del trattamento degli illeciti (l'illecito va chiamato solo reato non reato penale).
Il diritto privato e i suoi rami
Diritto civile, il quale deriva da ciles cioè dei cittadini, esso infatti si occupa...