Parte 2 slide 22: il potere giudiziario (slide 24)
Il potere giudiziario deve essere assoggettato alla legge → pensiero di Montesquieu.
Magistratura → ordine con funzione giurisdizionale, applicare la legge per la situazione di una controversia.
La funzione giurisdizionale è esercitata, di regola, dalla magistratura ordinaria, ossia dai magistrati istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 102, comma 2, “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.
Esiste un principio che garantisce l’indipendenza del giudice nell’esercizio della funzione giurisdizionale: indipendenza esterna riferita cioè ad ogni altro potere, in particolare, dal potere politico, e indipendenza interna riferita alla posizione del singolo giudice all’interno dell’ordinamento giudiziario.
Esiste inoltre il divieto assoluto di creare giudici straordinari, istituiti ex post facto, e anche il divieto relativo di creare giudici speciali, esclusi quelli previsti dalla Costituzione oppure già istituiti alla data di entrata in vigore della Costituzione.
Si aveva paura che il legislatore potesse creare dei giudici che avessero delle ingerenze da parte del potere esecutivo.
È il legislatore che decide come disciplinare un caso concreto.
La magistratura ordinaria è giudicante, costituita dai giudici che risolvono controversie, e la magistratura referente composta dai magistrati del pubblico ministero, che si occupano di promuovere la repressione dei reati.
Tipi di magistratura ordinaria (gradi di giudizio)
- Primo grado: tribunale e giudici di pace → gestite controversie minori dai giudici di pace, magistrati non ordinari.
- Secondo grado: Corte d’appello → grado dell’ordinamento a cui si accede nel caso in cui la parte crede che i propri interessi non sono stati soddisfatti e quindi può ambire a un secondo giudizio.
- Terzo grado: Corte di cassazione, improprio → non ci si può in realtà andare per tutte le questioni, ma solo per quelle di diritto, non si può ridefinire se concretamente un fatto è avvenuto veramente nella realtà.
Giudici nell’ambito penale
Nell’ambito del penale abbiamo altri tipi di giudici.
- Corte d’assise → reati efferati o in cui si considera un particolare allarme di impatto sociale dove ci deve essere sensibilità maggiore a quella del cittadino.
- Gip e Gup.
Sezioni specializzate nella magistratura ordinaria
All’interno della magistratura ordinaria abbiamo delle sezioni specializzate.
Al divieto di istituire giudici speciali si contrappone la possibilità di istituire sezioni specializzate all’interno della giurisdizione ordinaria.
Le sezioni specializzate consentono una maggiore specializzazione tecnico materiale e un’integrazione con esperti tecnici.
Es. sezione specializzata sui ricorsi contro le decisioni del Consiglio dell’ordine dei giornalisti; Tribunale per i minorenni; le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale etc...
La struttura dell’ordinamento giudiziario
- Il sistema giudiziario italiano si caratterizza quindi per la presenza di più giurisdizioni.
Giudici ordinari.
La giustizia ordinaria è organizzata secondo gradi di giudizio, coi TAR, 1 grado di giudizio, e poi dal Consiglio di Stato, 2 grado di giudizio.
Giudici amministrativi →
Giudici in materia contabile sanzionano, verificano, giudicano, sulla responsabilità contabile sui soggetti che gestiscono il denaro pubblico →
Giudici in materia tributaria riguardano ipotesi di pagamento tributario →
Giudici militari si occupano di controversie che interessano soggetti delle forze dell’ordine e c’è il tribunale militare e la corte militare d’appello.
- La Corte di cassazione, articolata in sezioni, è l’organo di chiusura del sistema giudiziario.
La magistratura ordinaria: organi giudicanti ed organi requirenti
La distinzione tra organi giudicanti ed organi requirenti riguarda le funzioni.
- Gli organi giudicanti sono gli organi che risolvono le controversie in ambito civile ed in ambito penale.
- Gli organi requirenti sono gli organi cui non spetta la risoluzione della controversia ma l’esercizio delle funzioni proprie dei Pubblici Ministeri, PM.
Gli organi requirenti
Gli organi requirenti sono rappresentati dalle Procure della Repubblica, dalle Procure generali e dalla Procura presso la Corte di Cassazione.
Nel nostro sistema giudiziario essi sono assimilati agli organi giudicanti per status ed indipendenza esterna.
Permane una gerarchia all’interno delle procure.
Gli organi requirenti agiscono:
- Nel processo civile a tutela di interessi pubblici.
- Nel processo penale esercitando l’azione penale, obbligatoria ex art. 112 Cost.
Il pubblico ministero è colui che necessita
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Informazione e costituzione - pt.1
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