Concetti Chiave
- Le obbligazioni di dare possono diventare impossibili oggettivamente, consentendo al debitore di liberarsi dimostrando l'impossibilità per cause non imputabili a lui.
- Per le obbligazioni di fare infungibili, il creditore deve provare la colpa del debitore in caso di inadempimento, che può derivare da impossibilità oggettiva.
- Nel caso di prestazioni di fare che richiedono un risultato, l’impossibilità soggettiva non libera il debitore dalla responsabilità per inadempimento.
- Le obbligazioni di non fare non possono mai essere oggetto di impossibilità, ma solo di inadempimento, con il debitore considerato in dolo se non adempie volontariamente.
- Le obbligazioni possono essere classificate in dare, fare o non fare, con diverse implicazioni di impossibilità che possono essere oggettive o soggettive a seconda del tipo di obbligazione.
Obbligazioni di dare e impossibilità
Nel caso di obbligazioni di dare determinate nella specie, l’obbligazione può diventare oggettivamente impossibile. In questi casi il debitore può conseguire la propria liberazione qualora riesca a dimostrare che l’obbligazione è diventata impossibile per causa a lui non imputabile.
Nelle obbligazioni di fare consistente in prestazioni di mezzi (infungibile), l’onere di dimostrare la colpa del debitore in caso di inadempimento ricade sul creditore. In tal caso l’inadempimento può essere dovuto a impossibilità oggettiva (si pensi, ad esempio, al lavoratore impossibilitato a recarsi presso il proprio posto di lavoro a causa di febbre o influenza). Nel caso della prestazione di fare consistente nel realizzare un risultato, la mancata esecuzione della prestazione può derivare da impossibilità soggettiva: il debitore non è dunque liberato dalla responsabilità. Infine, nel caso di obbligazioni di non fare non può mai sorgere impossibilità né tanto meno mora, bensì esclusivamente inadempimento. In generale, qualora il debitore non adempia volontariamente un’obbligazione si dice che egli è in dolo; se l’inadempimento deriva da impossibilità soggettiva imputabile al debitore egli sarà in colpa.
Tipologie di obbligazioni e impossibilità
La disciplina sull’adempimento della prestazione deve essere applicata sulla base del contenuto che l’obbligazione presenta. Le obbligazioni possono essere di comportamento, la cui prestazione richiede un fare o un prestare, le obbligazioni pecuniarie, il cui contenuto è il dare, e le obbligazioni negative, il cui contenuto è il non fare.
Le obbligazioni, in definitiva, possono avere ad oggetto un dare, un fare o un non fare, un prestare o un pagare. In base alla tipologia in cui il rapporto obbligatorio è annoverato, le caratteristiche dell’impossibilità possono variare: questa, infatti, può essere oggettiva, cioè dipendere esclusivamente da responsabilità oggettiva, oppure soggettiva, ossia scaturire da dolo o colpa.
Domande da interrogazione
- Quali sono le condizioni per la liberazione del debitore in caso di impossibilità oggettiva nell'obbligazione di dare?
- Come si differenziano le responsabilità del debitore nelle obbligazioni di fare infungibili rispetto a quelle di realizzare un risultato?
- Qual è la distinzione tra obbligazioni di non fare e le altre tipologie di obbligazioni riguardo all'impossibilità?
Il debitore può essere liberato dall'obbligazione di dare se dimostra che l'impossibilità è avvenuta per causa a lui non imputabile.
Nelle obbligazioni di fare infungibili, l'onere di dimostrare la colpa ricade sul creditore in caso di inadempimento, mentre nella prestazione di un risultato, l'inadempimento può derivare da impossibilità soggettiva, per cui il debitore non è liberato dalla responsabilità.
Nelle obbligazioni di non fare non può sorgere impossibilità né mora, ma solo inadempimento, a differenza delle obbligazioni di dare e fare, dove l'impossibilità può essere oggettiva o soggettiva.