Concetti Chiave
- Se la prestazione diventa impossibile per cause non imputabili al debitore, l'obbligazione si estingue automaticamente.
- In caso di prestazioni corrispettive, il debitore inadempiente non può richiedere la controprestazione e deve restituirla, se già ricevuta.
- Se l'impossibilità è imputabile al creditore, quest'ultimo può essere obbligato a eseguire la controprestazione, mentre il debitore è liberato.
- In caso di impossibilità parziale, il contratto non si risolve, ma la controprestazione può essere ridotta e il contratto può essere rescindibile.
- I contratti sinallagmatici sono definiti «commutativi» e implicano uno scambio di prestazioni economicamente equivalenti.
Estinzione dell'obbligazione
Qualora la prestazione sia impossibile da eseguire per cause non imputabili al debitore, si ha l’estinzione dell’obbligazione. In caso di prestazioni corrispettive, la parte inadempiente per cause ad essa non imputabili non può chiedere la controprestazione e, se l’ha già ricevuta, è tenuto a restituirla (art. 1463). La risoluzione del contratto, dunque, ha luogo di diritto: la prestazione non è esigibile per il solo fatto che ad essa non può corrispondere la controprestazione del contraente inadempiente per cause a lui non imputabili.
Impossibilità imputabile al creditore
Talvolta, però, la prestazione può divenire impossibile per cause imputabili al creditore. Quest’ipotesi prospetta due soluzioni: il contraente che ha reso impossibile la propria prestazione può essere obbligato ad eseguire la controprestazione mentre l’altro è liberato perché l’impossibilità dipende da cause a lui non imputabili; in alternativa si può risolvere il contratto liberando il debitore ma esponendo il creditore a responsabilità per i danni che l’altra parte ha subito a causa della mancata esecuzione.
Impossibilità parziale e contratti sinallagmatici
Ancora, l’impossibilità può essere solo parziale: in questo caso il contratto non si risolve, ma l’altra parte avrà diritto ad una riduzione della controprestazione e potrà recedere dal contratto (recessione per giusta causa).
Oltre a implicare un rapporto di corrispettività, i contratti sinallagmatici tengono conto del valore economico corrispondente che intercorre tra le due prestazioni. Proprio in relazione a questo rapporto di equivalenza economica i contratti sinallagmatici sono anche definiti «commutativi», espressione che indica quei contratti a prestazioni corrispettive che hanno la funzione di attuare uno scambio fra prestazioni economicamente equivalenti.
Domande da interrogazione
- Cosa succede se la prestazione diventa impossibile per cause non imputabili al debitore?
- Quali sono le conseguenze se l'impossibilità della prestazione è imputabile al creditore?
- Cosa accade in caso di impossibilità parziale in un contratto sinallagmatico?
In questo caso, si ha l'estinzione dell'obbligazione e la parte inadempiente non può richiedere la controprestazione, dovendo restituire quanto già ricevuto (art. 1463).
Se la prestazione diventa impossibile per cause imputabili al creditore, il debitore può essere obbligato a eseguire la controprestazione, oppure si può risolvere il contratto liberando il debitore e esponendo il creditore a responsabilità per i danni subiti.
In caso di impossibilità parziale, il contratto non si risolve, ma l'altra parte ha diritto a una riduzione della controprestazione e può recedere dal contratto per giusta causa.