Concetti Chiave
- Il codice civile prevede la responsabilità oggettiva, dove si risponde di un danno anche senza dolo o colpa, basandosi sulla causalità oggettiva.
- L'articolo 2050 impone a chi svolge attività pericolose di risarcire i danni causati, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure preventive necessarie.
- Le imprese chimiche e industriali sono frequentemente coinvolte in situazioni di responsabilità oggettiva a causa dell'impatto ambientale delle loro attività.
- Il proprietario di un animale o di una cosa è responsabile per i danni causati, salvo prova di caso fortuito, rendendo la sua responsabilità più onerosa.
- La responsabilità del proprietario non si attenua nemmeno se la causa del danno rimane ignota, contrariamente a quanto avviene per le attività pericolose.
Responsabilità oggettiva nel codice civile
Sebbene il dolo e la colpa siano elementi costitutivi del fatto illecito (ex art. 2043), il codice civile ammette diverse eccezioni in cui si risponde di un fatto dannoso anche in assenza di dolo o colpa, classificate come ipotesi di responsabilità oggettiva. Essa sussiste quando tra fatto e danno intercorre un rapporto di causalità oggettiva, secondo la suddetta derivazione del danno come conseguenza immediata e diretta del fatto commesso.
Attività pericolose e responsabilità
Ciò riguarda diverse ipotesi:
- l’esercizio di attività pericolose: l’art. 2050 impone a chi cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, l’obbligo di risarcimento a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Questa norma trova larga applicazione soprattutto in relazione alle imprese chimiche o industriali, spesso protagoniste di attività industriali capaci di provocare danni alle persone inquinando l’ambiente e violando il diritto alla salute. L’imputazione non scaturisce da colpa: l’imprenditore, ad esempio, sarà ritenuto oggettivamente responsabile del danno provocato dalle esalazioni nocive della sua industria anche se non gli può essere rimproverata alcuna negligenza o imprudenza o imperizia. Egli potrà liberarsi solo provando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l’evento: la prova liberatoria deve dunque dimostrare che le modalità di organizzazione dell’attività pericolosa apparivano idonee a prevenire il fatto dannoso. Qualora la causa del danno resti ignota, l’imprenditore è liberato da ogni responsabilità;
- animali o cose in custodia: il proprietario di un animale o di una cosa risponde del danno da questi cagionato, salvo che provi il caso fortuito, cioè il verificarsi di un evento inevitabile che ha, da solo, creato le condizioni dell’evento dannoso, escludendo il rapporto di causalità fra il comportamento del soggetto e il suddetto evento. A differenza di quanto accade nell’ambito di responsabilità relativa ad attività pericolose, il proprietario dell’animale o della cosa è tenuto al risarcimento anche qualora la causa del danno resti ignota, dunque sotto questo aspetto la sua responsabilità appare più gravosa;
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza tra responsabilità oggettiva e responsabilità per dolo o colpa?
- In quali casi si applica la responsabilità oggettiva per attività pericolose?
- Come si configura la responsabilità del proprietario di un animale o di una cosa?
La responsabilità oggettiva si applica quando si risponde di un fatto dannoso anche in assenza di dolo o colpa, basandosi su un rapporto di causalità oggettiva tra il fatto e il danno (art. 2043).
L'art. 2050 del codice civile stabilisce che chi causa danno durante un'attività pericolosa è obbligato a risarcire, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno, come nel caso delle imprese chimiche o industriali.
Il proprietario è responsabile per i danni causati dal suo animale o dalla sua cosa, a meno che non provi il caso fortuito, e deve risarcire anche se la causa del danno rimane ignota, rendendo la sua responsabilità più gravosa.