Immunità parlamentari
I membri del Parlamento hanno uno status differenziato rispetto a quello del comune cittadino; il costituente, prevedendo delle immunità per i parlamentari, non ha inteso creare una diseguaglianza fra i cittadini, ma ha voluto tutelare la funzione parlamentare, la quale deve potersi esercitare liberamente, senza condizionamenti impropri.
In Italia, a partire indicativamente dall’anno 2010, ha cominciato a soffiare forte il vento dell’anti-politica; c’è un movimento che si è fatto interprete di questo sentire e lo ha alimentato. Il messaggio veicolato con riferimento al tema finemente è che i parlamentari sono una casta di privilegiati, I parlamentari dovrebbero essere trattati giuridicamente allo stesso modo di un comune cittadino.
Le immunità/guarentigie/prerogative rappresentano davvero un privilegio?
La Costituzione italiana ripudia i privilegi. Si può pensare che il costituente abbia voluto prevedere un trattamento ingiustificato di valore per una categoria di cittadini, cioè quella dei parlamentari?
Bisogna distinguere tra prerogativa e privilegio: la prerogativa non è un privilegio. Le prerogative sono state previste per tutelare la funzione parlamentare, che deve essere libera.
Nell’ambito delle immunità parlamentari dobbiamo fare una distinzione:
Prerogativa dell’insindacabilità
È la prerogativa parlamentare di più antica menzione, risale agli albori del parlamentarismo; quando nascono i parlamenti si avverte subito l’esigenza di garantire la libertà della funzione e quindi di prevedere la guarentigia dell’insindacabilità per i membri del Parlamento. L’art. 68.1 Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. L’articolo esclude qualsiasi forma di responsabilità: la Corte Costituzionale ha affermato che la prerogativa prevista dal primo comma dell’articolo interessa non solo la responsabilità penale, ma anche quella civile, come di qualsiasi altra forma di responsabilità diversa da quella che può essere fatta valere nei limiti dell’ordinamento interno della Camera di appartenenza. Circa la responsabilità che può essere fatta valere dalla Camera di appartenenza occorre ricordare che i membri appartenenti parlamentari attribuiscono al Presidente e all’Ufficio di Presidenza poteri sanzionatori nel caso in cui il parlamentare pronunci espressioni ingiuriose nei confronti di colleghi, di membri del Governo, del Capo dello Stato, ... Quindi, l’unica forma di responsabilità è la responsabilità interna.
—> Qual è la ratio di quest’istituto? Quella di tutelare la funzione parlamentare.
Un conto è dire che l’istituto è stato applicato scorrettamente, un conto è dire che l’istituto in sé è sbagliato.
Il problema interpretativo che si pone è: cosa vuol dire “nell’esercizio delle funzioni”?
Sono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni quelle manifestate nei lavori della Camera e dei suoi vari organi, nell’occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero gli atti anche individuali, costituenti estrinsecazione delle funzioni proprie del parlamentare in quanto membro dell’Assemblea. Va sottolineato che è indispensabile che il fatto avvenga nello svolgimento della funzione parlamentare, non basta che esso avvenga dentro il Parlamento. La Corte Costituzionale ha respinto il criterio della mera localizzazione dell’atto.
La legge 140/2003 recante disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 Cost prevede che il suo primo comma si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di istruzione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare espletata anche fuori del Parlamento.
Immunità parlamentari
I membri del Parlamento hanno uno status differenziato rispetto a quello del comune cittadino; il costituente, prevedendo delle immunità per i parlamentari, non ha inteso creare una diseguaglianza fra i cittadini, ma ha voluto tutelare la funzione parlamentare, la quale deve potersi esercitare liberamente, senza condizionamenti impropri.
In Italia, a partire indicativamente dall'anno 2010, ha cominciato a soffiare forte il vento dell'anti-politica; c'è un movimento che si è fatto interprete di questo sentire e lo ha alimentato. Il messaggio veicolato con riferimento al tema finisce a che i parlamentari sono una casta di privilegiati. I parlamentari dovrebbero essere trattati giuridicamente allo stesso modo di un comune cittadino.
Le immunità/guarentigie/prerogative rappresentano davvero un privilegio?
La Costituzione italiana ripudia i privilegi. Si può pensare che il costituente abbia voluto prevedere un trattamento ingiustificato di valore per una categoria di cittadini, cioè quella dei parlamentari?
Bisogna distinguere tra prerogativa e privilegio: la prerogativa non è un privilegio. Le prerogative sono state previste per tutelare la funzione parlamentare, che deve essere libera.
Nell'ambito delle immunità parlamentari dobbiamo fare una distinzione:
Prerogativa dell'insindacabilità
È la prerogativa parlamentare di più antica menzione, risale agli albori del parlamentarismo; quando nascono i parlamenti si avverte subito l'esigenza di garantire la libertà della funzione e quindi di prevedere la guarentigia dell'insindacabilità per i membri del parlamento. L'art. 68.1 Cost. stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. L'articolo esclude qualsiasi forma di responsabilità: la Corte Costituzionale ha affermato che la prerogativa prevista dal primo comma dell'articolo di riferimento non solo è esimente da penale, ma anche da quella civile, come da qualsiasi altra forma di responsabilità diversa da quella che può essere fatta valere nei comportamenti interni al Parlamento e quindi la responsabilità interna.
Circa la responsabilità che può essere fatta valere dalla Camera di appartenenza. Circa la responsabilità che può essere fatta valere dalla Camera di appartenenza occorre ricordare che sono dei membri parlamentari attribuiscono al Presidente e all'Ufficio di Presidenza poteri sanzionatori nel caso in cui il parlamentare pronunci espressioni ingiuriose nei confronti di colleghi, di membri del Governo, del Capo dello Stato, ... Quindi, l'unica forma di responsabilità è la responsabilità interna.
Qual è la ratio di quest'istituto? Quella di tutelare la funzione parlamentare.
Un conto è dire che l'istituto è stato applicato scorrettamente, un conto è dire che l'istituto in sé è sbagliato.
Il problema interpretativo che si pone è: cosa vuol dire "nell'esercizio delle funzioni"?
Sono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni quelle manifestate nei lavori della Camera e dei suoi vari organi, nell'occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, ovvero gli atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle relative proprie del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea. Va sottolineato che è indispensabile che il fatto avvenga nello svolgimento della funzione parlamentare, non basta che esso avvenga dentro il Parlamento. La Corte Costituzionale ha respinto il criterio della mera localizzazione dell'atto.
La legge 140/2003 recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost prevede che il suo primo comma si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni o risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di istruzione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione del parlamentare espletata anche fuori del Parlamento.
Sent. 120/2004 respinto questione legittimità costituzionale concernente l'art. 3, sostenendo che le attività di ispezione [...], debbono comunque, secondo la previsione legislativa e in conformità al dettato costituzionale, risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari: deve sempre esserci il nesso funzionale.
Esiste un'esigenza di divulgazione dell'attività dei membri del Parlamento: in considerazione di ciò, la Corte Costituzionale, ha ammesso che la prerogativa della insindacabilità possa coprire le dichiarazioni rese al di fuori dell'aula ma deve però sussistere il nesso funzionale, e perché esso sussista devono essere riscontrabili contemporaneamente due elementi:
- Legame temporale tra l'attività parlamentare e l'attività esterna in modo che essa riveli una finalità divulgativa.
- La corrispondenza sostanziale di contenuti tra opinioni espresse nell'attività parlamentare e le dichiarazioni esterne, non essendo sufficiente, a questo riguardo, né una mera comunanza di argomenti, né un mero contesto politico.
La Corte Costituzionale ha ribadito che ciò che si richiede non è una puntuale coincidenza testuale, ma una sostanziale corrispondenza di contenuti.
→ Il primo interprete e garante dell'insindacabilità è il giudice nell'esercizio della funzione giudicante.
Se il giudice ritiene che sia applicabile l'art. 68.1 Cost:
- Decreto di archiviazione ex art. 409 c.p.p.
Se il giudice non ritiene che vi sia nesso funzionale allora dovrà procedere: a questo punto la Camera di appartenenza del membro in questione può dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse, affermando che sono state pronunciate nell'esercizio delle funzioni.
Il giudice se non condivide la posizione espressa dalla Camera competente, potrà sollevare:
- Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato davanti alla Corte Costituzionale, chiedendo l'annullamento della delibera parlamentare in quanto lesiva della sfera di attribuzioni costituzionalmente riservata all'autorità giudiziaria.
Il singolo membro del Parlamento può rinunciare alla prerogativa della insindacabilità?
No, il singolo Parlamentare potrà eventualmente cercare di orientare la decisione dell'organo collegiale. La prerogativa è a tutela della funzione parlamentare, non a tutela del singolo membro del Parlamento.
Immunità penale prevista dall'art. 68.2 Cost.
Il testo dell'art. 68.2 Cost. non è quello originario: è stato sostituito dalla legge cost. 3/1993: siamo nel periodo di "Mani Pulite" → dopo lo scandalo di Tangentopoli arrivano richieste di poter procedere da parte della Magistratura. In origine l'art. prevedeva che fosse necessaria l'autorizzazione a procedere; il giudice non poteva procedere penalmente nei confronti di un parlamentare una volta ricevuta la notizia criminis; doveva rivolgersi alla Camera di appartenenza e chiedere l'autorizzazione a procedere. L'art. 68.2 rappresentava uno scudo per la classe dei parlamentari che rimase, e accadde ciò su input dei suoi stessi membri: in alcuni casi l'autorizzazione a procedere è stata negata quando con ogni evidenza non c'erano le condizioni oggettive per negarla; in altri casi il Parlamento ha fatto ostruzionismo.
La scintilla che innesca la revisione costituzionale è il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Bettino Craxi. Il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, spinge per un cambiamento dell'art. 68 Cost. Il Presidente è un magistrato di spessore ed influenza.
Si cambia l'art. 68.2 Cost. e viene abolita l'autorizzazione a procedere; le differenze fra la formulazione originaria e la formulazione attuale sono le seguenti:
- Abolizione dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, cioè dell'autorizzazione parlamentare per attivare un procedimento penale contro un membro del Parlamento. La guarentigia dell'improcedibilità è stata abolita.
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Immunità parlamentari in prospettiva comparata: i casi inglese, spagnolo e italiano
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Immunologia - immunità ai miceti