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Introduzione

La fase precorporativo-liberista

Una prima fase (metà '800), caratterizzata da uno scarno intervento legislativo in materia di rapporto di lavoro subordinato e dalla repressione penale dell’attività sindacale. Il codice civile del 1865 riconduceva l’attività lavorativa entro lo schema della locazione di opere. Mentre la locatio operis (lavoro autonomo) vi trova una certa disciplina, la locatio operarum (lavoro subordinato) praticamente non era disciplinata (in conformità all’ideologia liberale, ispirata al principio di libertà di concorrenza, secondo cui doveva essere il mercato a fissare i salari e le condizioni di lavoro in generale, e non la legge).

In tale ambito dunque dominava l’autonomia privata, con un’unica grande eccezione; quell’articolo 1628, secondo il quale la locazione delle opere e dei servizi poteva avvenire solamente a tempo determinato, direttamente o indirettamente (al compimento dell’opera); e che vietava esplicitamente di stipulare contratti di lavoro a vita per evitare la ricostituzione di rapporti simili alla servitù della gleba, o, peggio, alla schiavitù. E sempre in un’ottica liberista va letta la repressione penale dell’attività sindacale ad opera del codice penale sardo del 1859, esteso dopo l’unità d’Italia a tutta la penisola ad eccezione della Toscana.

La fase della legislazione sociale

La seconda fase (quella della c.d. legislazione sociale) si colloca a cavallo tra la fine dell’800 e l’inizio del 900, ed è caratterizzata, sotto il profilo penale, dalla fine della repressione penale dell’attività sindacale, e sotto il profilo civile, dalla promulgazione di alcune leggi in materia di lavoro volte a disciplinare alcuni aspetti particolarmente gravosi delle condizioni di lavoro (la legislazione sociale).

Le spinte al cambiamento in questa fase sono determinate essenzialmente dall’aggravarsi della questione sociale (conseguente alla rivoluzione industriale avviata nel 1760), che, a dire il vero, nel nostro paese viene ad avere come protagonista il salariato dell’agricoltura (il bracciante) ancor prima che quello dell’industria (l’operaio). Con l’aumentare del numero dei braccianti nascono le prime incerte e precarie forme di autotutela, si diffondono e radicalizzano le lotte.

L’aggravarsi della questione sociale portò all’approvazione di norme volte ad affrontare due autentiche piaghe sociali della prima industrializzazione: lo sfruttamento delle “mezze forze di lavoro” (donne e fanciulli) ed il trasferimento del costo economico degli infortuni e delle malattie professionali sulle spalle dei soli lavoratori lesi.

Si trattava di una serie di disposizioni di legge dettate in deroga ai principi del codice civile, per proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole nel rapporto di lavoro. La legislazione sociale si può dunque definire come un sistema di norme (se non eccezionali, quanto meno speciali), rivolte alla disciplina, non del contratto di lavoro, ma di talune condizioni economico-sociali ad esso afferenti; un insieme di leggi che si affiancarono alla codificazione civile del 1865 e che si presentava in posizione eccezionale rispetto al sistema del diritto comune dei privati, come risposta dell’ordinamento alla questione sociale, sorta per effetto del processo di industrializzazione.

Sempre in quest’ottica di maggiore attenzione alle istanze dei lavoratori, visti quale categoria debole, si può inquadrare la depenalizzazione dell’attività sindacale. Il codice Zanardelli del 1889 elimina il reato di coalizione ed inaugura un periodo di tolleranza legale verso il fenomeno sindacale, che sarà destinato a durare fino al fascismo.

Come detto dunque, con la legislazione sociale, non si ha una disciplina organica del rapporto di lavoro (ma solo di determinati aspetti dello stesso). Per trovare la prima legge che si faccia carico di regolamentare organicamente il rapporto di lavoro individuale dobbiamo aspettare il d. lgs. 1919 n. 112 (sostituito poi dal R.d.l. 1924 n. 1825), il quale disciplina il contratto di impiego privato. Con questa legge il legislatore fornisce agli impiegati privati uno status giuridico organico, tendenzialmente comparabile a quello già introdotto per gli impiegati pubblici.

Nonostante sia limitata al solo lavoro impiegatizio, questa legge è considerata storica, non solo poiché vi si ritrova una prima definizione di contratto di lavoro subordinato (sia pure solo impiegatizio e con una formula di subordinazione all’antica), ma anche poiché contiene una disciplina anticipatoria rispetto a quella codicistica del 1942, caratterizzata da quel connotato del tutto particolare della sua inderogabilità unilaterale, cioè con la totale e assoluta preclusione di qualsiasi modifica in peius da parte dell’autonomia collettiva ed individuale.

E qui risalta in tutta la sua chiarezza la devianza del diritto del contratto/rapporto di lavoro rispetto al diritto civile, nel cui ambito e contesto rimane sempre radicato: il principio fondamentale della parità formale dei contraenti legittimati a trovare autonomamente e liberamente il punto di compromesso dei loro interessi viene rimesso in discussione per tenere conto della disparità sostanziale fra datore di lavoro e lavoratore. Da qui il caratterizzarsi del diritto del lavoro come un diritto diseguale, cioè tendente a riportare un minimo di equilibrio tra parti dotate di un ben diverso potere nella conclusione del contratto e nella conduzione del rapporto.

Il periodo corporativo

Questa fase (che coincide col ventennio fascista) va dal 1926 (quando viene inaugurato il ministero delle corporazioni) alla fine del ventennio fascista (estate ’43) e si caratterizza per un irrigidimento dell’intera struttura sindacale e per l’illiceità di qualsiasi forma di conflitto (sciopero o serrata).

Con la legge n. 563 del 1926 l’intero sistema sindacale viene ingabbiato. La legge riconosceva formalmente la libertà sindacale; tuttavia un solo sindacato di lavoratori e datori per ogni categoria produttiva poteva ottenere il riconoscimento legale dal governo, con attribuzione di personalità giuridica di diritto pubblico (da qui la possibilità per lo Stato di esercitare un controllo penetrante sui sindacati). E solo i sindacati così riconosciuti, avevano ex lege la rappresentanza di tutti i componenti della categoria, a prescindere dall’affiliazione; sicché i contratti collettivi da questi conclusi assumevano efficacia per l’intera categoria (erga omnes), con effetti simili alle norme di legge.

Per quanto riguarda le modalità di espressione del conflitto sociale, il legislatore penale intervenne in modo incisivo, qualificando come reati sia lo sciopero che la serrata (codice Rocco del 1930). Con il corporativismo dunque i sindacati vengono trasformati in organi burocratici, privi di spinta conflittuale e di effettiva rappresentatività (giacché il sistema era basato sulla rappresentanza legale della categoria e non sulla adesione volontaria).

La Costituzione

Con la caduta del fascismo (1943), la conseguente fine del corporativismo e l’emanazione della Costituzione (1948) si apre una nuova fase storica dello sviluppo del diritto del lavoro e delle relazioni industriali. La forte irregimentazione delle relazioni industriali, tipica del periodo corporativo viene meno e la Costituzione valorizza il lavoro come criterio ordinatore generale dei rapporti fra Stato e società.

Si riafferma la libertà di organizzazione sindacale e tale libertà di attività sindacale viene ulteriormente valorizzata dal riconoscimento del diritto di sciopero. Ed entrambi questi elementi (la libertà di organizzazione sindacale ed il diritto di sciopero) trovano un nuovo (ed ancor più forte rispetto al periodo precorporativo) riconoscimento nella stessa Costituzione.

Prendendo in considerazione le fonti del diritto che, nel tempo, si sono occupate del diritto del lavoro, è possibile evidenziare come la rilevanza della materia sia cresciuta nelle varie fasi che ne hanno caratterizzato l’evoluzione. La prima fase si caratterizza per un forte astensionismo legislativo; durante la fase della legislazione sociale, il diritto del lavoro (rectius taluni aspetti del rapporto di lavoro) diviene oggetto di una produzione normativa che si caratterizza per la sua eccezionalità rispetto al diritto civile; con il codice civile del 1942 la disciplina del rapporto di lavoro perde il suo carattere di eccezionalità e viene inclusa nella codificazione unificata del diritto privato del 1942. Infine con la Costituzione, i principi fondamentali che presiedono alla disciplina del rapporto di lavoro trovano una definitiva e più alta consacrazione nel testo costituzionale.

Sono molti i principi inerenti il diritto del lavoro che trovano formale consacrazione nella Costituzione; l’art. 1 assume a valore base dell’ordinamento repubblicano il lavoro, inteso in senso ampio, cioè rappresentativo di ogni attività socialmente rilevante; l’art. 4,1 riconosce ad ogni cittadino il diritto al lavoro. Oltre a questi principi, di portata più generale, nella Parte prima del titolo 3° (dedicato ai rapporti economici) ve ne sono altri, i quali si occupano in maniera ancor più incisiva del rapporto di lavoro e del fenomeno sindacale.

L’art. 35 pone a carico della Repubblica la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

L’art. 36 consacra il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente al sostentamento suo e della famiglia, il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite ed infine rinvia alla legge la fissazione della durata massima della giornata lavorativa.

L’art. 37 sanziona una disciplina di tutela per la donna lavoratrice e per i minori.

L’art. 39 sancisce i principi fondamentali:

  • La libertà (e quindi la pluralità) sindacale come fondamento delle relazioni industriali;
  • La registrazione del sindacato ed il riconoscimento della personalità giuridica come presupposto per acquisire la capacità di stipulare contratti collettivi efficaci per tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce;
  • L'attribuzione di tale capacità contrattuale direttamente a rappresentanze unitarie dei sindacati registrati, costituite in proporzione ai loro iscritti.

La valorizzazione dell’attività sindacale è poi rafforzata dal riconoscimento del diritto di sciopero (posto in posizione privilegiata rispetto alla serrata) operato dall’art. 40.

L’art. 46 prevede la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (si tratta di una norma indeterminata, giacché rinvia al futuro la rilevazione degli elementi qualificativi della partecipazione).

Non è senza significato che dopo gli articoli dedicati al lavoro ne segua un altro, l’art. 41, il quale afferma che la libertà di iniziativa economica non possa esercitarsi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla dignità umana. Se ne è infatti dedotto che il testo costituzionale abbia prefigurato un diverso equilibrio fra i due fattori della produzione, lavoro e capitale, più favorevole al lavoro di quanto potesse esserlo precedentemente (per il suo essere mezzo di sostentamento insostituibile). Da qui una rilettura degli artt. 2094 e ss. dello stesso cod. civ., che li reinterpreterà alla luce del nuovo equilibrio stabilito dalla Carta. Se prima quel complesso di articoli, che costituiva il diritto del rapporto individuale inscritto nel codice civile, era considerato più o meno alla pari con gli altri corpi di articoli ricondotti al codice civile (tutti accomunati dal fatto di rappresentare la tripartizione fondamentale del diritto dei privati), alla luce della Costituzione, quegli articoli acquistano un rilievo particolare, proprio in forza dell’essere quello del lavoro il rapporto interprivato di maggior peso costituzionale. Va detto tuttavia che spostare il punto di equilibrio fra lavoro e capitale non equivale ad escludere l’inevitabile carattere compromissorio del diritto del lavoro.

È il caso tuttavia di precisare sin d’ora che l’art. 39 Cost. non troverà mai una completa e precisa attuazione (con particolare riferimento alla registrazione del sindacato, con conseguente attribuzione di personalità giuridica di diritto pubblico). Il rifiuto di una legge applicativa dell’art. 39, farà sì che la disciplina di riferimento dell’ordinamento sindacale diverrà il diritto privato (ed il sindacato assumerà la natura di associazione non riconosciuta); ciò a sua volta farà sì che lo stesso contratto collettivo verrà assoggettato alle norme del cod. civ. sul contratto in generale.

E la mancata attuazione del disposto costituzionale renderà determinante, nell’evoluzione del diritto del lavoro, l’incidenza dei rapporti di forza tra gli attori delle relazioni industriali (organizzazioni sindacali, datori di lavoro e Stato). Rapporti di forza che muteranno consequenzialmente al mutare del quadro di riferimento economico e sociale. E proprio con riferimento al mutare del contesto storico, economico e sociale, ed al conseguente mutare degli equilibri delle relazioni industriali (con particolare riferimento al diverso ruolo assunto dallo Stato nei vari momenti storici) è possibile scandire ulteriormente la storia e l’evoluzione del diritto del lavoro in altre “fasi”.

La legislazione post-costituzionale

Dalla normativa paternalista-individualista degli anni ’50 e ’60 a quella garantista-promozionale dello Statuto dei lavoratori.

In un clima di inattuazione delle disposizioni costituzionali e di ripulitura del codice civile dalle incrostazioni corporative, con una riutilizzazione a tutto campo delle categorie civilistiche, matura la prima stagione post-costituzionale del diritto del lavoro, quella paternalista-individualista, che pare meritare tale denominazione sia per il persistente astensionismo legislativo sul piano collettivo (con riguardo agli artt. 39 e 40 Cost), sia per l’interventismo sul piano individuale fra la fine del decennio ’50 e l’inizio degli anni ’60.

Nell’arco di pochi anni, auspici i lavori di un’apposita Commissione parlamentare, che evidenziò condizioni di autentico sfruttamento, vennero varate varie leggi (alcune destinate a durare fino ai nostri giorni). Rientravano tutte nella stessa logica e prospettiva, di costituire reti di protezione a favore dei lavoratori visti uti singuli, con riguardo a particolari condizioni di debolezza socio-economica e giuridica. Esempi ne sono la legge Vigorelli del ’59 (sul recepimento in decreto dei contratti collettivi, allo scopo di garantire minimi di trattamento economico e normativo a tutti i lavoratori), la L230/1962 (sul contratto a termine), e la L604/1966 sui licenziamenti individuali.

La successiva stagione matura nelle intemperie della sequenza conflittuale 1968/1973, ormai entrata nella storia con l’etichetta del suo climax, l’autunno caldo del ’69. Ed è in questo clima che vede la luce uno dei più importanti interventi legislativi dell’intero periodo repubblicano; lo Statuto dei lavoratori del 1970; un testo caratterizzato dall’intento di dare cittadinanza ai diritti sanciti dalla Costituzione, anche all’interno dei luoghi di lavoro, non solo garantendo la presenza del sindacato, ma anche tutelando direttamente la posizione del singolo lavoratore.

Per quanto rilevante tuttavia lo Statuto presenta un limite genetico; quello di essere stato costruito a misura del lavoratore “tipico”, occupato nella grande e media industria, con un contratto a tempo indeterminato e ad orario pieno.

Il passaggio dagli anni '70 agli anni '80: dall'emergenza alla flessibilità

Successivamente al 1975 si può individuare una nuova fase della legislazione del lavoro, dapprima ricollegabile alla recessione economica (il primo shock petrolifero danneggiò severamente l’economia italiana, incidendo pesantemente sull’aumento dei prezzi di alcuni beni e quindi sull’inflazione) e poi più stabilmente legata all’evoluzione del mercato del lavoro ed alla trasformazione del sistema produttivo.

Decolla così nella seconda metà degli anni ’70 una c.d. legislazione dell’emergenza, tesa ad accompagnare la ristrutturazione industriale con una mobilità dei lavoratori dai settori in ridimensionamento a quelli in sviluppo, e a favorire l’entrata sul mercato del lavoro dei giovani per via dei contratti flessibili, quali quelli di formazione e lavoro; nonché a contenere la dinamica della scala mobile per decelerarne la ricaduta inflativa.

La scala mobile era un meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione dei lavoratori dipendenti, agganciato all’aumento del costo della vita; l’aumento del costo della vita era a sua volta determinato sulla base della variazione del prezzo di alcuni beni di consumo (il paniere). Lo scopo dell’introduzione della scala mobile (che all’inizio doveva essere solo un “rimedio temporaneo”, ma che venne poi difeso con le unghie e con i denti dai lavoratori) doveva essere quello di mantenere inalterato il potere d’acquisto salariale (il potere d’acquisto del salario dei lavoratori in presenza di oscillazioni del livello dei prezzi), nonostante l’inflazione.

A questo scopo dal 1946 fu prevista in Italia, sulla base della contrattazione collettiva, la presenza di una quota integrativa del salario detta indennità di contingenza il cui importo, oltre a essere proporzionato a fattori quali l'età o la qualifica del lavoratore, veniva periodicamente rivalutato in base alle variazioni intervenute nei prezzi di alcuni beni e servizi ritenuti rappresentativi dei consumi della famiglia tipo.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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