I soggetti del diritto: gli individui e gli enti
I soggetti del diritto sono coloro ai quali fanno capo le situazioni giuridiche soggettive. L’idoneità alla titolarità di situazioni soggettive, ovvero l’idoneità ad essere quindi soggetti, viene definita come capacità giuridica. Nell’ordinamento italiano, la capacità giuridica compete sia alle persone fisiche, sia agli enti, sia alle strutture organizzate.
L’individuo è la persona fisica. In particolare l’uomo, con la sua nascita, acquista la capacità giuridica e diviene soggetto del diritto. In questo contesto si distingue la capacità giuridica e la capacità di agire.
Nozione di capacità giuridica
Nozione: Capacità giuridica è l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri, quale punto di riferimento di effetti giuridici. La capacità giuridica è attribuita indistintamente a tutti i soggetti, senza distinzione di sesso, razza, religione, ideologie politiche, etc.
Si acquista capacità giuridica:
- Con la nascita della persona fisica, come sancito dall’art. 1, comma 1, c.c.;
- In un caso assolutamente eccezionale, anche il non concepito è preso in considerazione dal diritto: in alcune ipotesi è riconosciuta, infatti, una capacità subordinata all’evento della nascita. Si tratta delle ipotesi di capacità sia del nascituro concepito, sia del nascituro non concepito.
La causa che influisce sulla perdita della capacità giuridica è da ricondursi alla morte della persona fisica. Nel c.c. sono nel dettaglio disciplinate anche delle ipotesi di incertezza sull’esistenza dell’individuo, si tratta di ipotesi di scomparsa, assenza ovvero di morte presunta.
La capacità giuridica si distingue dalla capacità di agire, ossia l’attitudine a compiere atti giuridici. L’individuo appena nato è subito soggetto di diritti, ma non possiede la capacità di agire.
Nozione di capacità di agire
Nozione: La capacità di agire è rappresentata dall’idoneità del soggetto a porre in essere in proprio atti negoziali destinati a produrre effetti nella propria sfera giuridica.
Acquisto capacità di agire: La capacità di agire si raggiunge al compimento della maggiore età. Tuttavia, sussistono delle ipotesi in cui il legislatore prevede una età diversa: è il caso del sedicesimo anno di età, ad esempio, per l’emancipazione per matrimonio o per ammissione al lavoro.
La causa che influisce sulla perdita della capacità di agire è da ricondursi alla morte della persona fisica o all’interdizione giudiziale ovvero all’interdizione legale.
Istituti a protezione del soggetto incapace
Istituto dell’interdizione
Nell’ambito degli istituti a protezione del soggetto incapace:
Istituto dell’interdizione: L’interdizione può essere giudiziale o legale.
- Il provvedimento di interdizione giudiziale viene pronunciato con sentenza del tribunale, la quale ha una efficacia costitutiva. Tale sentenza può essere pronunciata nei confronti dei soggetti di maggiore età. Si procede con l’interdizione, nominando al soggetto un tutore, e soltanto nel momento in cui non possano soccorrere altri istituti, come ad esempio l’amministrazione di sostegno.
Affinché l’interdizione giudiziale venga pronunciata, occorre che ricorrano in via congiunta i seguenti presupposti:
- Infermità di mente da intendersi quale malattia che miri le capacità intellettive o volitive del soggetto;
- Detta infermità di mente non di natura transitoria bensì abituale;
- Incapacità del soggetto a provvedere ai propri interessi proprio a causa di questa infermità di mente;
- Necessità di assicurare all’interdicendo un’adeguata protezione.
L’interdizione giudiziale si distingue dall’interdizione legale in quanto quest’ultima non tiene conto dell’infermità del soggetto quanto di altre variabili.
- Il provvedimento di interdizione legale è previsto dalla legge come pena accessoria di una condanna ad oltre 5 anni di reclusione o all’ergastolo. L’incapacità dell’interdetto è limitata agli atti di natura patrimoniale, per i quali l’interdetto legale si trova nella medesima posizione dell’interdetto giudiziale. Gli atti di natura personale non sono preclusi all’interdetto e si assiste all’annullabilità assoluta degli atti eventualmente posti in essere dallo stesso.
L’istituto di interdizione si distingue dall’istituto di inabilitazione.
Istituto di inabilitazione
Sempre nell’ambito degli istituti a protezione del soggetto incapace:
Come l’istituto dell’interdizione, anche l’istituto di inabilitazione è un provvedimento pronunciato con sentenza del tribunale, la quale ha efficacia costitutiva. L’inabilitazione, però, viene pronunciata quando ricorrano in via alternativa, e non congiuntamente come nel primo provvedimento, i seguenti presupposti:
- Infermità mentale abituale non grave;
- Nel caso di prodigalità, ossia di una generosità tale da indurre l’inabilitato ad esporre sé o la propria famiglia a un grave pregiudizio di natura economica;
- Può essere pronunciata nelle ipotesi di abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- Inoltre, può essere pronunciata nei casi di sordomutismo, cecità dalla nascita o prima infanzia, nel caso in cui il soggetto sordomuto o non vedente non abbia conseguito un livello di educazione tale da consentirgli di provvedere a se stesso e di porre in essere atti giuridicamente rilevanti.
Effetti della sentenza dell’inabilitazione: Al soggetto inabilitato viene nominato un curatore, diversamente dal tutore nei casi di interdizione. Un altro effetto è da ricondurre alla limitazione della capacità di agire agli atti di ordinaria amministrazione; l’inabilitato, infatti,
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