I gruppi di società
Il concetto di "gruppo"
Il legislatore della riforma del diritto societario ha scelto di non fornire una nozione giuridica di "gruppo", sia perché la normativa di settore fornisce alcune definizioni del fenomeno, finalizzate alla soluzione di problemi specifici (es., artt. 117 ss. TUIR in tema di tassazione di gruppo), sia perché l’evoluzione della realtà socio-economica avrebbe reso presto inadeguato qualsiasi tentativo definitorio.
Sul piano pratico, però, il gruppo rappresenta il modello organizzativo tipico assunto soprattutto dalle imprese di grandi dimensioni, che permette di confluire i vantaggi dell’unità economica della grande impresa con quelli offerti dall’articolazione in più strutture organizzative, giuridicamente distinte ed autonome.
Nell’ambito dei gruppi si ritiene lecito — pur con le cautele del caso — perseguire un interesse che è intrinsecamente diverso rispetto a quello delle singole società: il cd. interesse di gruppo.
Controllo societario [art. 2359 c.c.]
Sono considerate società controllate:
- Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto);
- Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (controllo di fatto);
- Le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Controllo di fatto e contrattuale
Il controllo di fatto è esercitato dal soggetto detentore di una partecipazione consistente, ma non della maggioranza assoluta, quando il capitale sociale è molto parcellizzato e/o si registra un costante assenteismo dei soci nella partecipazione alle assemblee, o comunque in tutti i casi in cui, per determinare l’approvazione delle delibere, non occorre la maggioranza assoluta delle azioni.
Si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Per “particolari vincoli contrattuali”, invece, si intendono rapporti negoziali tali da rendere la società controllata economicamente dipendente dalla controllante. Es., la società A è l’unico cliente della società B.
Collegamento
Sono considerate società collegate:
- Le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume notevole quando può essere esercitato almeno un quinto dei voti nell'assemblea ordinaria, ovvero un decimo dei voti, se le azioni della società sono quotate in mercati regolamentati.
Abuso di direzione e coordinamento [art. 2497 c.c.]
Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili:
- Nei confronti dei soci di queste, per