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I fatti giuridici

I fatti giuridici fatto naturale o umano al verificarsi del quale si producono degli effetti giuridici (perché rilevanti per il diritto) che possono essere:

  • Costitutivi (produrre situazioni giuridiche) - introduce un effetto giuridico
  • Modificativi (modificare situazioni giuridiche soggettive) – fatto che modifica un effetto già esistente (contratto di compravendita, si modifica il proprietario)
  • Estintivi (estinguere situazioni giuridiche soggettive) – produce l’estinzione di un diritto, per esempio l’adempimento.

Il fatto naturale è un fatto giuridico, che produce effetti giuridici indipendentemente dal comportamento umano (morte non provocata o la nascita, l’alluvione).

Gli atti giuridici

Gli atti giuridici necessitano di un comportamento dell’uomo e sono detti giuridici, ci sono categorie diverse:

  • Dichiarazione di volontà: sono atti giuridici posti in essere mediante un comportamento volontario dell’uomo (oltre alla volontarietà del comportamento c’è la volontarietà degli effetti derivanti da esso, per esempio il contratto, io che lo stipulo voglio vendere o acquistare la casa, voglio gli effetti). Queste dichiarazioni di volontà possono essere unilaterali (adempimento del debitore), bilaterali o plurilaterali a seconda della presenza dei soggetti che agiscono.
  • Dichiarazioni di scienza: richiedono anche loro il comportamento umano ma occorre solo la volontarietà del comportamento, senza quella degli effetti; messa in mora di un debitore, quando non adempie in tempi previsti dal contratto, l’altra parte può intimargli di adempiere, si fa un atto scritto (costituzione in mora), da questo atto scritto si producono effetti automaticamente.

Fatti giuridici leciti e illeciti

I fatti giuridici possono essere:

  • Leciti: conforme alle norme imperative (non possono essere derogate), ordine pubblico e buon costume
  • Illeciti: non conforme alle norme imperative, ordine pubblico e buon costume

Le situazioni giuridiche

Le situazioni giuridiche è un centro di interessi che fa capo ad un soggetto e si distinguono in attive (attribuiscono una situazione di favore a me titolare, diritti soggettivi, diritti potestativi) e passive (situazione di sfavore per il titolare, obbligo, dovere, onere). La potestà in realtà si pone a cavallo tra situazioni attive e passive, perché si hanno diritti e doveri.

Il diritto soggettivo è un potere attribuito al titolare di far valere un proprio interesse che è meritevole di tutela perché previsto dall’ordinamento giuridico, è la titolarità del soggetto di far valere un proprio diritto, un interesse tutelato, come il diritto di proprietà. Questo potere non è assoluto e illimitato, non si realizzerebbero tutti gli altri diritti soggettivi di tutti gli altri consociati, ha dei limiti, nasce già limitato.

Tipi di diritti soggettivi

I diritti soggettivi si distinguono in:

  • Diritti assoluti, si chiamano così perché li posso far valere nei confronti di chiunque. Essi si dividono a loro volta in:
    • Diritti della personalità (non a contenuto patrimoniale), diritto al nome, all’immagine, integrità fisica, privacy
    • Diritti reali (a contenuto patrimoniale): diritti sulla proprietà, diritti reali minori (su un bene di un altro soggetto) diritti di godimento su cosa altrui (usufrutto, le servitù di passaggio, uso abitazione, diritto di superficie); diritti reali di garanzia (con questi un soggetto fornisce un proprio bene a garanzia dell’adempimento del debitore, tipo ipoteca e pegno)
  • Diritti relativi, si chiamano così perché li posso far valere solo relativamente a certi soggetti; diritti di credito. Ci sono diritti relativi nell’ambito familiare (non a contenuto patrimoniale), diritto all’assistenza morale, diritto all’educazione.

Capitolo 2

Fonti di produzione e fonti di cognizione

Fonti di produzione:

  • Materiali
  • Formali

Fonti di cognizione: testi che contengono norme giuridiche già formate.

Fonti del diritto nazionale e sovranazionale

Le fonti di diritto che interessano il nostro Paese sono di due ordini:

  • Fonti del diritto nazionale: basati sulla sovranità dello Stato
  • Fonti del diritto sovranazionale: basate sui poteri dell’UE; tra queste troviamo le norme previste dai trattati e dalle Convenzioni internazionali.

Le disposizioni sulle leggi in generale si chiamano preleggi.

Esse sono entrate in vigore insieme al Codice civile (risalgono al 1942), non tengono conto né della Costituzione (1948) né della comunità europea (1957), né dell’autonomia delle regioni (resa operante nel 1970).

Le preleggi si limitano a indicare come fonti del diritto:

  • Leggi
  • Regolamenti
  • Usi

Sistema delle fonti

Oggi il sistema delle fonti è articolato in:

  • Trattato e Regolamenti dell’UE
  • Costituzione e leggi costituzionali
  • Leggi ordinarie dello Stato
  • Leggi regionali
  • Regolamenti
  • Usi

1. Le leggi costituzionali sono emanate in materia per le quali la Costituzione formula una riserva di legge costituzionale, ossia dispone che solo con una legge costituzionale si possono regolare determinate materie. Una norma in contrasto con la Costituzione (costituzionalmente illegittima) cessa di avere efficacia. A giudicarla costituzionalmente illegittima è la Corte costituzionale.

2. Le leggi ordinarie sono state formate durante la dittatura fascista e quindi non sono formate secondo modi di produzione legislativi odierni. Sono equiparati ad esse i decreti-legge (emanati dal Governo solo in casi straordinari di necessità ed urgenza, perdono efficacia dopo 60 giorni se il Parlamento non li converte in

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marikac21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Marucci Barbara.
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