Fonti del diritto
Gli atti e i fatti abilitati dall'ord. giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a rinnovare l'ord. giur. stesso. Le norme che indicano le fonti si chiamano Norme di riconoscimento.
Devono essere previste dalla Cost. le fonti. Queste sono le Fonti di produzione.
Le Fonti di conoscenza sono gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle prime. In Italia ci sono fonti ufficiali (Gazzetta uff.) e fonti private.
Il testo pubblicato entra in vigore e diventa obbligatorio: a tutti è consentito e sospeso di prenderne conoscenza. L'atto non entra in vigore subito, ma c'è un periodo (Vacatio legis) in cui gli effetti sono sospesi (15gg). Passato questo periodo diventa obbligatorio: la conoscenza della legge si presume; i giudici sono chiamati ad applicare l'atto.
Distinzione delle fonti di produzione
Fonti atto sono i comportamenti consapevoli e volontari. Hanno luogo a effetti giuridici. Fanno parte degli Atti giuridici. Hanno la capacità di porre norme vincolanti. Tutti gli esseri in org. sono abilitati dell'ord. giur. a predisporre le fonti.
Fonti fatto sono tutte le altre fonti che l'ord. riconosce e di cui ordina e consente l'applicazione. Appartengono ai Fatti giuridici, cioè agli eventi naturali o sociali che provocano conseguenze all'ord.
Le Consuetudini (ormai scomparse) sono un comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo/materiale), la convinzione che questo sia obbligatorio (elem. sogg./psicologico).
Consuetudini internazionali, seguite dalla maggior parte dei paesi, quando l'Italia le deve applicare direttamente (rinvio mobile).
Fonti del diritto
Gli atti e i fatti abilitati dall'ord. giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare l'ord. giur. stesso. Le norme che indicano le fonti si chiamano Norme di riconoscimento. Devono essere previste dalla Cost. le fonti. Queste sono le Fonti di produzione.
Le Fonti di cognizione sono gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle prime. In Italia ci sono fonti ufficiali (Gazzetta uff.) e fonti private.
Il testo pubblicato entra in vigore. E diventa obbligatorio e tutti x consentire ai sogg. di prenderne conoscenza. L'atto non entra in vigore subito, ma c'è un periodo (Vacatio legis) in cui gli effetti sono sospesi (115gg). Passato questo periodo diventa obbligatorio e la conoscenza della legge si presume; i giudici sono chiamati ad applicare l'atto.
Distinzione delle fonti di produzione
Fonti atto sono i comportamenti consapevoli e volontari, che danno luogo a effetti giuridici. Fanno parte degli Atti giuridici. Hanno la capacità di porre norme vincolanti x tutti; ciò deve essere in ordine al diritto giuridico predisporre le fonti.
Fonti fatto sono tutte le altre fonti che l'ord. riconosce e il cui ordine consente l'applicazione. Appartengono ai Fatti giuridici, cioè agli eventi naturali o sociali che provocano conseguenze x l'ord.
Le Consuetudini (omiss. comportamento) sono un comportamento sociale ripetuto nel tempo (elemento oggettivo/materiale), la c. convinzione che questo sia obbligatorio (elem. sogg./psicologico).
Consuetudini internazionali, seguite dalla maggior parte dei paesi, anche l'Italia le deve applicare direttamente (rinvio mobile).
Altre fonti del diritto
Tutte quelle fonti che producono norme richiamate dall'ordinamento, ma non prodotte dagli organi.
Solo lo Stato può individuare gli atti o fatti produttivi di norme giuridiche, dispone del principio di esclusività: il rinvio è una tecnica con cui uno Stato rende applicabili nel proprio interno norme di altri ordinamenti.
Rinvio fisso: con il quale una disposizione statale richiama un determinato atto in vigore in un altro ordinamento. Se questo subisce delle modifiche, queste avranno effetti solo se sarà la stessa disposizione a recepire.
Rinvio mobile: la disposizione statale richiama una fonte di un altro ordinamento che nel futuro.
- Abrogazione espressa: x abdicazione del legislatore.
- Abrogazione tacita: x incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti.
- Abrogazione implicita: xk la nuova legge regola l'intera materia regolata dalla precedente.
- Deroga: è un contrasto tra norme diverse. La norma derogata è generale, mentre la norma derogante è particolare. Viene limitato il suo campo di applicazioni.
- Sospensione: dell'applicazione di una norma limitata ad un certo periodo in determinate zone o categorie.
2) Criterio gerarchico
In caso di contrasto tra 2 norme si deve preferire quella che occupa il posto più elevato nella gerarchia delle fonti.
Predecessi 1 xxx Leggi = Regolamenti + Cons