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Concetti Chiave

  • L'impresa è un'attività economica organizzata, continuativa e con scopo lucrativo, secondo l'articolo 2082 del codice civile.
  • La navigazione è regolata da norme diverse a seconda che la nave venga utilizzata per finalità economiche o non economiche.
  • L'armatore deve comunicare la propria qualifica tramite la "dichiarazione dell'armatore" prima di far navigare la nave.
  • La dichiarazione dell'armatore è un onere, e in caso di omissione, il proprietario è considerato responsabile per eventuali danni.
  • La dichiarazione ha valore dichiarativo, rendendo opponibili a terzi i fatti trascritti e conferendo la titolarità di armatore.

Definizione di impresa

L’articolo 2082 del codice civile afferma che l’impresa è quell’attività economica organizzata/svolta in maniera periodica o continuativa al fine di produrre o scambiare beni e servizi. Affinché un’impresa si possa ritenere tale è necessario che essa persegua uno scopo lucrativo (economico) mediante un’attività non saltuaria bensì regolare. In riferimento all’impresa di navigazione e alla figura dell’armatore,, però, questi due requisiti possono venire meno perché sono tante le finalità non commerciali per cui si può usufruire di una nave, che per altro può essere utilizzata in modo poco continuativo. L’impresa di navigazione, pertanto, non rientra nel concetto di impresa previsto ex articolo 2082 c.c.

Regolamentazione della navigazione

Dunque, se una nave è utilizzata per finalità economiche (trasporto di merci), la navigazione è regolata sia dalle norme del codice civile relative all’impresa, sia alle disposizioni del codice navale; se, al contrario, la nave viene adoperata per finalità non economiche, si prendono in considerazione esclusivamente le norme del codice della navigazione.

Procedura di qualifica dell'armatore

Prima di far navigare la nave, l’armatore deve comunicare la propria qualifica, cioè darle pubblicità. A tal proposito il codice della navigazione prevede una procedura di qualifica definita «dichiarazione dell’armatore», che deve essere svolta presso l’ufficio di iscrizione della nave. Occorre indicare le generalità dell’armatore, nome peso e dimensioni della nave e il titolo sulla base del quale viene utilizzata la nave (proprietà, locazione, usufrutto ecc.).

Obblighi e oneri dell'armatore

L’articolo 265 si limita a specificare che la dichiarazione deve essere fatta prima del viaggio, senza altresì imporre una data precisa.

Esistono due casi nei quali la dichiarazione non deve essere presentata: quando viene fondata una società di armamento (in questo caso la dichiarazione è sostituita dall’atto costitutivo della società) e quando la nave è addetta alla navigazione interna (traghetti e vaporetti sono usati sulla base di un atto amministrativo).

La dichiarazione di armatore non è un obbligo, ma un onere. L’articolo 272 prevede che in caso di omissione sia presunto armatore il proprietario della nave (salva prova contraria). In questo caso egli viene considerato responsabile di eventuali danni sopraggiunti durante il viaggio. Il codice della navigazione dà però al proprietario la possibilità di dichiarare armatore colui che l’ha presa in locazione.

Pubblicità costitutiva e dichiarativa

Infine bisogna collocare la dichiarazione dell’armatore nell’ambito della pubblicità costitutiva o di quella dichiarativa. La prima dà origine ad un rapporto giuridico (ipoteca), la seconda ha come funzione quella di rendere opponibili a terzi i fatti trascritti (contratto di compravendita).

Essa ha valore dichiarativo perché la titolarità di armatore si acquista facendo navigare la nave.

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Domande da interrogazione

  1. Qual è la definizione di impresa secondo l'articolo 2082 del codice civile?
  2. L'impresa è un'attività economica organizzata, svolta in modo periodico o continuativo, per produrre o scambiare beni e servizi, perseguendo uno scopo lucrativo (articolo 2082 c.c.).

  3. Come viene regolata la navigazione in base all'uso della nave?
  4. Se la nave è utilizzata per finalità economiche, la navigazione è regolata dal codice civile e dal codice navale; se per finalità non economiche, si applicano solo le norme del codice della navigazione.

  5. Qual è la procedura di qualifica dell'armatore prima della navigazione?
  6. L'armatore deve comunicare la propria qualifica tramite la «dichiarazione dell’armatore» presso l'ufficio di iscrizione della nave, indicando le generalità e il titolo di utilizzo della nave.

  7. Qual è la differenza tra pubblicità costitutiva e dichiarativa nella dichiarazione dell'armatore?
  8. La pubblicità costitutiva dà origine a un rapporto giuridico, mentre quella dichiarativa rende opponibili a terzi i fatti trascritti; la dichiarazione dell'armatore ha valore dichiarativo, poiché la titolarità si acquista facendo navigare la nave.

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