Concetti Chiave
- La differenziazione delle entrate correnti include tributi, prezzi e sanzioni, con i tributi che rientrano nelle entrate tributarie e i prezzi e sanzioni nelle entrate extra tributarie.
- I tributi sono prelievi coattivi imposti dallo Stato per finanziare le spese pubbliche, distinguendosi per autoritatività, coattività e finalità economica.
- L'imposizione tributaria è regolata dall'articolo 23 della Costituzione italiana, che stabilisce la riserva di legge per il pagamento dei tributi.
- Le entrate extra tributarie, come prezzi e sanzioni, non mirano principalmente al finanziamento del bilancio, ma alla sanzione di violazioni di norme amministrative o penali.
- La finalità di tributi, prezzi e sanzioni è distinta: i tributi finanziano le spese pubbliche, i prezzi rappresentano la contribuzione perequativa, e le sanzioni sono conseguenze di violazioni normative.
Differenziazione delle entrate
Fra le entrate correnti (tributarie ed extra tributarie) è necessario realizzare una differenziazione: tributi, prezzi e sanzioni.
Il tributo rientra nel primo titolo (entrate tributarie); prezzi e sanzioni sono invece annoverate nella seconda voce (entrate extra tributarie).
Si definiscono tributi tutti i prelievi coattivi, cioè fondati sulla potestà autoritativa dello Stato, versati dai contribuenti a prescindere dal loro consenso. I suddetti tributi sono necessari per pagare le spese pubbliche, ossia le funzioni erogate dalle pubbliche amministrazioni. Inoltre, il tributo si collega invariabilmente all’esistenza di un presupposto economico fattuale. Questi tre elementi, autoritatività, coattività e destinazione economica, distinguono le entrate tributarie da quelle extra tributarie.
Imposizione e riserva di legge
L’imposizione tributaria è strettamente connessa a quanto disposto dall'articolo 23 della Costituzione italiana, il quale stabilisce che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non dalla legge». La riserva di legge assoluta prevista da tale disposizione definisce quali fonti possono imporre il pagamento dei tributi.
Entrate extra tributarie
Per ciò che attiene alle entrate extra tributarie, esse riguardano prezzi e sanzioni. Le ultime, in particolare, non hanno come obiettivo principale il finanziamento del bilancio statale, bensì la rispondenza alla mancata violazione di un precetto amministrativo o penale. Sia tributi che sanzioni, dunque, sono coattivi, ma solo i primi rispondono all’obiettivo primario di finanziamento.
Il tributo può essere utilizzato come mezzo per orientare i comportamenti dei cittadini; possono essere imposti tributi, ad esempio, per disincentivare determinati comportamenti, anche se in tal caso il tributo sarebbe molto più simile a una sanzione.
Finalità di tributi, prezzi e sanzioni
La differenza più significativa fra tributo, prezzo e sanzione risiede dunque nella finalità cui questi tre elementi sono chiamati ad adempiere: il primo rappresenta il potere d’acquisto e il relativo valore; il secondo attiene alla contribuzione perequativa imposta dalla fiscalità pubblica; il terzo costituisce la conseguenza diretta di ogni violazione dei precetti legislativi e amministrativi.
Domande da interrogazione
- Qual è la differenza principale tra tributi e entrate extra tributarie?
- Come si collega l'imposizione tributaria alla Costituzione italiana?
- In che modo i tributi possono influenzare i comportamenti dei cittadini?
La differenza principale risiede nella loro finalità: i tributi sono prelievi coattivi necessari per finanziare le spese pubbliche, mentre le entrate extra tributarie, come prezzi e sanzioni, non hanno come obiettivo primario il finanziamento del bilancio statale, ma rispondono a violazioni di norme (come indicato nel testo).
L'imposizione tributaria è connessa all'articolo 23 della Costituzione italiana, che stabilisce che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non dalla legge, definendo così le fonti legittime per il pagamento dei tributi (come menzionato nel testo).
I tributi possono essere utilizzati per orientare i comportamenti dei cittadini, ad esempio imponendo tributi per disincentivare determinati comportamenti, rendendoli simili a sanzioni, ma con l'obiettivo primario di finanziamento (come descritto nel testo).