Filosofia morale
Prof. Matteo Galletti
Introduzione al corso
Aristotele e Hume presentano due modelli di etica delle virtù diversi fra loro per il modo in cui concepiscono il rapporto tra l’etica e un quadro complessivo di riflessione filosofica oltre al modo in cui pongono al centro dell’etica la dialettica tra sentimenti o passioni e ragione: entrambi si rifanno a un paradigma che si definisce etica delle virtù, che quindi sviluppano un’etica basata sul carattere morale ma in maniera diversa, anche se ci possono essere analogie fra la posizione di Aristotele e Hume.
Hume aveva grande interesse per i filosofi antichi ma resta figlio della rivoluzione scientifica, per cui si muove in un contesto culturale e filosofico molto diverso rispetto a quello in cui si muove e scrive Aristotele. Essi possiedono degli standard sociali di riferimento diversi e questo determina un’analisi diversa del problema morale e giungono a conclusioni che seppur confrontabili e con alcune analogie sono molto diverse fra loro.
Etica e morale
Che cos’è la filosofia morale? Esistono due termini che individuano questo concetto: anche nel parlare comune ci si riferisce all’etica e alla morale come se fossero termini intercambiabili. Esiste e qual è la differenza tra etica e morale? Qual è l’oggetto di questo corso, l’etica o la morale?
La differenza tra etica e morale è convenzionale, anche se nella storia della filosofia ci sono stati modi diversi in cui è stato inteso il rapporto tra etica e morale e il modo in cui vengono definiti i due termini: Hegel distingue la sfera della morale, che è all’interno del mondo della volontà soggettiva, e la sfera dell’eticità che è all’interno del mondo della volontà del sociale (famiglia, stato); Bernard Williams sostiene che la differenza tra etica e morale consiste nel fatto che la morale riguarda il concreto vivere che tutti sperimentiamo, mentre l’etica è la forma di riflessione sulla morale che inizia dalla modernità in poi ed è centrata sui concetti di dovere assumendo le forme dell’utilitarismo e del deontologismo kantiano; per William la filosofia morale antica è presente già nei poemi omerici, quindi addirittura prima di Socrate-Platone-Aristotele: egli ritiene che il mondo antico sia riuscito a catturare la vera essenza della vita morale molto più di quanto ha fatto il mondo moderno.
Dal punto di vista etimologico il termine morale è una traduzione latina di moralis (derivante da mos, moris = costume, coniato da Marco Tullio Cicerone) per calco del ἠ ἦ termine greco antico θικός derivato di θος = etos, costume: per cui le parole possono in questo senso essere considerate sinonimiche.
Uso dei termini nel corso
In questo corso si identificherà:
- Col termine morale una specifica posizione, teoria o dottrina nell’ambito dell’etica (es. morale cattolica in riferimento all’insieme di direttive morali, indicazioni su come vivere per la comunità che aderisce alla fede cattolica); 1
- Col termine etica quel tipo di riflessione critica sulla morale che può assumere due forme: personale o tecnica.
ἦ Il termine etica deriva dal greco θος che si traduce come carattere/costume/consuetudine/azione abituale: questa idea dell’abitualità, della consuetudine, del costume cattura bene ciò che si intende col termine morale, poiché quando si parla di morale personale si intende una serie di principi, norme, valori, indicazioni che in modo abitudinario guidano il nostro comportamento all’interno della nostra vita quotidiana (noi compiamo scelte, decidiamo di fare certe cose piuttosto che altre perché decidiamo e formuliamo dei giudizi dal momento che possediamo una morale personale).
La nostra morale inizialmente la ereditiamo dall’ambiente in cui cresciamo e viviamo: quindi dai genitori, dai percorsi formativi che si intraprendono, da varie fonti sociali. La nostra morale personale si costruisce quindi assorbendo norme e valori dall’ambiente circostante, ma può giungere un momento della nostra vita in cui siamo costretti a causa di una situazione inedita in cui ci troviamo o perché ci imbattiamo in qualche storia che sollecita la nostra riflessione per cui dobbiamo mettere in discussione o riflettere con più attenzione sulla serie di norme, principi e valori che abitualmente compongono la nostra morale personale, e potremmo essere chiamati ad interrogarci se questo insieme di norme, principi e valori riesce ad orientare la nostra condotta anche in quella particolare situazione.
Il caso di Eluana Englaro
Ad esempio, il 1 caso di Eluana Englaro, donna rimasta per 17 anni in una condizione di stato vegetativo 1 La richiesta della famiglia di interrompere l'alimentazione forzata, considerata un inutile accanimento terapeutico, scatenò in Italia un notevole dibattito sui temi legati alle questioni di fine vita.
Dopo un lungo iter giudiziario, l'istanza è stata accolta dalla magistratura per mancanza di possibilità di recupero della coscienza, ed in base alla volontà della ragazza, ricostruita tramite testimonianze. Diverse amiche intime della giovane riferirono che, avendo appreso di un gravissimo incidente stradale che aveva coinvolto un amico rimasto in coma, Eluana aveva dichiarato che sarebbe stato preferibile morire che sopravvivere privi di coscienza e volontà e completamente dipendenti dalle cure altrui, ammettendo anche di aver pregato perché l'amico si spegnesse senza ulteriori sofferenze ed umiliazioni.
In un'altra occasione, commentando un analogo episodio che aveva coinvolto un compagno di scuola morto in un incidente di moto, Eluana aveva dichiarato: "nella disgrazia è stato fortunato a morire subito". Proprio discutendo in famiglia della tragedia capitata all'amico, la giovane aveva dichiarato anche ai propri genitori che non avrebbe potuto tollerare che lo stesso capitasse a lei e che per quanto la riguardava avrebbe preferito la morte rispetto ad una sopravvivenza del genere ed aveva ripetutamente chiesto loro di non permettere mai che qualcosa del genere le capitasse.
Il caso Englaro fu alimentato anche da notizie soggettive e divergenti riguardo alle sue reali condizioni fisiche. Vi fu chi dichiarò ad esempio che la giovane era in grado di deglutire, nonostante, a seguito dell'incidente che l'aveva coinvolta, avesse riportato una paresi dalla nuca in giù che le impediva non solo la deglutizione di cibi solidi ma anche della stessa saliva, al punto che la donna era mantenuta costantemente girata di fianco per evitare rigurgiti e soffocamento.
Persino durante gli ultimi giorni di vita della donna, si rincorsero sui media dichiarazioni contrastanti e spesso assai fantasiose circa le reali condizioni di Eluana, con numerose persone non meglio identificate che asserivano di averle fatto visita presso l'hospice di Udine ove si trovava, trovandola "bellissima" e "tranquilla"; ciò malgrado la struttura sanitaria fosse costantemente presidiata e la stanza dove la giovane si trovava fosse controllata costantemente proprio al fine di non permettere l'ingresso di estranei al di fuori del padre e del personale sanitario.
La vicenda della giovane Eluana e della battaglia intrapresa dalla sua famiglia perché le sue volontà venissero rispettate, al di là del clamore mediatico suscitato, ha contribuito a portare alla luce alcune gravi lacune del sistema giuridico italiano per quanto riguarda vicende bioetiche analoghe, riaprendo il dibattito su una eventuale legge che prenda in considerazione forme di testamento biologico.
L'incidente e lo stato vegetativo
L'incidente stradale avvenne il 18 gennaio 1992, al ritorno da una festa a Pescate, paese alle porte di Lecco; la giovane Eluana, che aveva da poco compiuto 21 anni e frequentava la facoltà di Lingue all'Università di Milano, perse il controllo dell'automobile a causa del fondo stradale gelato e si schiantò contro un palo della luce e quindi contro un muro, riportando lesioni craniche gravissime ed una frattura con slivellamento della seconda vertebra che causò un'immediata paresi di tutti e quattro gli arti. All'arrivo dei soccorsi, la giovane era in coma.
Dopo alcuni mesi nel reparto di Terapia Intensiva degli ospedali di Lecco e Sondrio, Eluana uscì dal coma ma, proprio a causa delle lesioni cerebrali estese ed irreversibili, fu dichiarata in stato vegetativo, condizione che esclude la coscienza di sé e del mondo circostante e la possibilità di comunicare o interagire in alcun modo con l'ambiente esterno, relegando 2 permanente a seguito di un incidente automobilistico: la persona in “coma” riesce a sopravvivere perché respira in maniera autonoma ma a causa della distruzione della corteccia cerebrale non è più in grado di interagire con l’ambiente, di essere consapevoli di se stessi e nemmeno di avere esperienze in poche parole si perde la coscienza.
Eluana Englaro è rimasta in questa condizione fin quando il padre, essendo legalmente il tutore della ragazza, ha chiesto che venisse sospesa l’alimentazione e l’idratazione artificiale che la mantenevano “in vita” poiché sosteneva che la figlia, quando ancora era consapevole, aveva espresso la volontà di non voler sopravvivere in quella condizione.
Ciò sollevò in Italia un acceso dibattito sul fatto che tale richiesta fosse accettabile non solo sul piano giuridico ma il paziente in una condizione tendenzialmente perpetua di totale incoscienza.
Secondo dichiarazioni della famiglia Englaro, appena resisi conto della situazione disperata di Eluana, i genitori hanno iniziato a chiedere ai medici la sospensione dei trattamenti, rappresentando loro che la propria figlia aveva ripetutamente affermato di non desiderare inutili accanimenti terapeutici.
L'iter giudiziario
Il padre di Eluana, Beppino Englaro, dal 1999 chiese ripetutamente per via giudiziaria la sospensione dell'alimentazione artificiale e delle terapie a cui era sottoposta la figlia, portando a supporto della richiesta diverse testimonianze di amiche della figlia volte a dimostrare l'inconciliabilità dello stato in cui si trovava e del trattamento di sostegno forzato che le consentiva artificialmente di sopravvivere (alimentazione/idratazione mediante sondino naso-gastrico) con le sue precedenti convinzioni sulla vita e sulla dignità individuale.
Il procedimento arrivò fino alla Corte di cassazione, che nel marzo 2006 respinse le richieste della famiglia Englaro per un vizio del procedimento. Il ricorso, a suo tempo, non fu notificato ad alcuna controparte portatrice di un interesse contrario a quello di Eluana Englaro.
Il ricorso fu presentato ai sensi del citato articolo 32 della Costituzione: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
A seguito di un nuovo ricorso del padre, la Corte di Cassazione rinviò il caso «ad una diversa sezione della Corte d'Appello di Milano». La sentenza, depositata il 16 ottobre 2007, stabilì due presupposti necessari per poter autorizzare l'interruzione dell'alimentazione artificiale:
- Occorre che «la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno».
- Occorre altresì «che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona».
Con il decreto del 9 luglio 2008, la Corte d'Appello civile di Milano autorizzò Beppino Englaro, in qualità di tutore, ad interrompere il trattamento di idratazione ed alimentazione forzata che manteneva in vita Eluana per «mancanza della benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno».
Le Suore Misericordine, che dal 1994 in poi si occuparono di Eluana presso la casa di cura Beato Luigi Talamoni di Lecco, si rifiutarono di interrompere l'idratazione e l'alimentazione forzate manifestando la disponibilità a continuare ad assistere la donna e chiedendo al padre di abbandonare Eluana alle loro cure e dimenticarsi di lei. Per tale motivo il padre decise di trasferire la figlia presso altra struttura ove dare seguito alle sue volontà (certificate nel decreto attraverso le testimonianze).
Manifestazioni, appelli e sentenze
A seguito della decisione della Corte di Cassazione vi furono varie manifestazioni, come quella a favore promossa dai Radicali Italiani e quella contraria promossa dal giornalista Giuliano Ferrara, che aveva invitato la cittadinanza a depositare, davanti al Duomo di Milano, bottigliette di acqua in segno di protesta simbolica.
Furono inoltre presentati alcuni appelli, come quello dell'associazione Scienza & Vita e quello del giornalista Magdi Allam favorevoli alla continuazione delle cure e, sul versante opposto, quello dei Radicali di Lecco.
L'8 aprile 2016 una sentenza del TAR condanna la Regione Lombardia a pagare un risarcimento danni di circa 143mila euro per la decisione via decreto, presa nel 2008 dall'allora presidente Roberto Formigoni, di vietare la sospensione delle terapie.
In riferimento a quest'ultima sentenza, entrambi i rami del Parlamento italiano votarono la promozione di un conflitto di attribuzione contro la Corte di Cassazione, ritenendo che la sentenza dell'ottobre 2007 costituisse «un atto sostanzialmente legislativo, innovativo dell'ordinamento normativo vigente», come indicato dalla relazione di maggioranza della Commissione Affari Costituzionali annunciata in aula il 22 luglio 2008. Tale atto fu respinto dalla Corte costituzionale. 3 anche sul piano morale: la richiesta del padre avrebbe infatti nel giro di poco tempo causato la morte di Eluana, per cui molti si interrogarono se tale richiesta fosse moralmente accettabile e non equivalesse invece ad una richiesta di uccidere un essere umano; ci si interrogava se tale richiesta rientrasse nei diritti morali dell’essere umano di non voler sopravvivere in una condizione non desiderata o se in ogni condizione rimane sempre e comunque l’obbligo morale (prima ancora di quello giuridico) di far sopravvivere un essere umano, a prescindere dalla condizione in cui quell’essere umano si trova, se c’è la possibilità di mantenerlo in “vita”.
Tale vicenda scatenò un forte dibattito sociale in Italia, ma alla fine il tribunale accolse la richiesta del padre di Eluana. In relazione a ciò che La procura della Repubblica di Milano presentò a sua volta ricorso contro il decreto della Corte d'appello. La successiva dichiarazione d'inammissibilità da parte della Cassazione scatenò ulteriori polemiche.
Il 13 novembre 2008 la Corte di Cassazione respinse il ricorso della procura di Milano contro l'interruzione di alimentazione e idratazione artificiale, accogliendo così la volontà del padre di Eluana. Nel merito del provvedimento alcuni giuristi criticarono le motivazioni con cui la Cassazione rigettò il ricorso del pubblico ministero.
Il 16 dicembre 2008, Maurizio Sacconi, ministro del lavoro, emanò un atto d'indirizzo volto a vietare alle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale l'interruzione dell'idratazione e dell'alimentazione forzate con la minaccia di escludere queste strutture dallo stesso; lo stesso giorno, la casa di cura Città di Udine (che non fa parte del Servizio Sanitario Nazionale in quanto il Friuli-Venezia Giulia ne uscì nel 1996) annunciò che una volta chiarite le questioni legali sarebbe stata pronta ad accogliere Eluana. Successivamente, tuttavia, la casa di cura ritirò tale disponibilità.
Il 19 dicembre 2008 Marco Cappato (segretario dell'Associazione Luca Coscioni), Antonella Casu (segretaria dei Radicali Italiani), e Sergio D'Elia (segretario di Nessuno Tocchi Caino), sporsero denuncia nei confronti del ministero del lavoro, rappresentato da Maurizio Sacconi, presso la procura di Roma, per violenza privata mediante minaccia, in seguito al suo atto d'indirizzo di pochi giorni prima.
Il 22 dicembre 2008 anche la Corte europea per i diritti dell'uomo respinse le richieste di varie associazioni contrarie all'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione non giudicando sul caso specifico ma semplicemente considerando la richiesta "irricevibile" in quanto «i ricorrenti non hanno alcun legame diretto» con la Englaro o con la sua famiglia.
Il 17 gennaio 2009, in seguito alla denuncia dei dirigenti dei Radicali Italiani, la procura di Roma iscrisse il ministro Maurizio Sacconi nel registro degli indagati.
Il 26 gennaio 2009 il Tribunale Amministrativo Regionale accolse il ricorso della famiglia Englaro contro la Regione Lombardia ed impose a quest'ultima di individuare una struttura ove dar corso alla sentenza della Corte di Cassazione.
Il 27 febbraio 2009 la Procura della Repubblica di Udine aprì un fascicolo ipotizzando l'accusa di omicidio volontario aggravato e iscrisse nel registro degli indagati Beppino Englaro, il primario Amato De Monte e gli infermieri che parteciparono all'attuazione del protocollo in conformità con la sentenza della Corte di Cassazione.
Il procuratore di Udine Antonio Biancardi dichiarò trattarsi di un «atto dovuto». I tempi si sarebbero prolungati per la necessità di separare le specifiche denunce da «numerosissimi esposti a volte deliran
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