Fatti e negozi giuridici
Fatti giuridici
Fatti giuridici = qualsiasi evento che produce effetti giuridici, o crea situazioni giuridiche nuove o le modifica o le estingue.
- Involontari: fatti naturali, eventi che si verificano indipendentemente dalla volontà dell’uomo, che vengono presi in considerazione nel mondo giuridico a prescindere dalle azioni umane (es.: morte).
Es.: decorso del tempo: poteva dare luogo ad acquisto di capacità, ad acquisto/perdita di diritti soggettivi.
Computo naturale del tempo = il tempo si calcola da un momento determinato del giorno iniziale allo stesso momento del giorno finale.
Computo civile del tempo = ogni giorno viene comunque computato per intero (questa regola era quella seguita dal diritto romano).
Potevano valere più principi:
- Giorno iniziale calcolato per intero.
- Ultimo giorno calcolato se già iniziato.
- Ultimo giorno calcolato solo se trascorso interamente.
- Tempo continuo = tempo computato secondo le regole del calendario.
- Tempo utile = si calcolavano solo i giorni in cui il diritto o la pretesa potevano esser fatti valere.
- Volontari (o atti giuridici): azioni umane volontarie, giuridicamente rilevanti.
- Illeciti = vietati dall’ordinamento giuridico.
L’effetto giuridico collegato al compimento di un atto illecito è l’applicazione di una sanzione a carico dell’autore.
- Leciti = consentiti dall’ordinamento giuridico.
Atti giuridici volontari leciti più importanti: negozi giuridici.
Negozio giuridico
Negozio giuridico = manifestazioni di volontà da parte di privati dirette al conseguimento di risultati pratici giuridicamente definibili in termini di acquisto, perdita o modificazione di situazioni giuridiche soggettive.
Essendo atti leciti, quindi consentiti dall’ordinamento giuridico, gli effetti che vi sono collegati sono gli stessi voluti dall’autore o dagli altri autori dell’atto.
Tipicità: effetti giuridici si riconobbero, per diritto romano, solo a determinati “negozi giuridici”, a determinati tipi negoziali, singolarmente individuati e in numero definito, ognuno con struttura e regime propri (nelle fonti del diritto romano è assente l’idea di negozio giuridico).
Elementi del negozio giuridico
- Essenziali = elementi strutturali fondamentali del negozio giuridico, senza i quali il negozio è nullo.
Es.: in tutti i negozi è essenziale la manifestazione di volontà.
Poi ci sono alcuni elementi del negozio giuridico che sono essenziali solo in alcune categorie di negozi, come l’esistenza della causa nei negozi causali.
- Naturali = elementi conseguenti automaticamente al negozio-tipo pur nel silenzio delle parti, le quali però possono espressamente escluderli.
- Accidentali = clausole che non sono proprie dei singoli negozi ma che le parti possono, se vogliono, espressamente inserire.
Es.: modus.
Inefficacia = mancanza di effetti, negozio che non produce gli effetti propri.
Invalidità = mancanza di validità, negozio che non ha valore, che presenta un difetto in alcuno dei suoi elementi.
Un negozio invalido è anche inefficace, ma non il contrario.
Nullità = un negozio è nullo quando, per difetto di uno dei suoi elementi essenziali o per altro grave motivo, non produce i suoi effetti (nasce morto).
Annullabilità = un negozio è annullabile quando presenta vizi meno gravi; taluni soggetti possono impugnarlo nei termini stabiliti così da provocarne l’annullamento.
Nelle fonti spesso si parla di negozi nulli: ad essi non vengono riconosciuti gli effetti propri.
Nullità e invalidità coincidono: gli effetti già prodotti restavano, solo che se ne impediva la realizzazione o venivano ignorati.
Spesso la nullità era conseguente al fatto che il negozio era stato compiuto in violazione di un precetto giuridico.
- Leges perfectae = stabilivano un divieto e insieme la nullità dell’atto compiuto nonostante il divieto.
- Leges minus quam perfectae = stabilivano un divieto e una sanzione contro i trasgressori senza sancire al contempo la nullità dell’atto compiuto in difformità.
- Leges imperfectae = stabilivano un divieto senza stabilire né nullità dell’atto contrario né sanzioni a carico dei trasgressori.
Soggetti e tipologie di negozi
Soggetti = ogni negozio giuridico doveva essere compiuto tra soggetti che avessero capacità di agire e che fossero al contempo legittimati a compierlo.
La capacità di agire corrisponde alla capacità intellettuale.
- Negozi formali: negozi nei quali la volontà doveva essere manifestata in una forma determinata, pena la nullità. La forma è elemento essenziale.
- Negozi causali: negozi nei quali la causa ne determinava la struttura. La causa è elemento essenziale.
- Negozi astratti: negozi nei quali la causa non emergeva dalla struttura del negozio, sicché gli effetti negoziali si producevano indipendentemente da essa.
- Negozi unilaterali: negozi nei quali a manifestare la volontà era una sola parte.
- Negozi bilaterali: negozi nei quali convergevano manifestazioni di volontà di due parti.
- Negozi plurilaterali: negozi dove convergevano manifestazioni di volontà di 3 o più parti.
Parte:
- Persona singola.
- Più persone, con interessi identici.
Classificazione dei negozi giuridici
- A titolo oneroso: sempre almeno bilaterali, ciascuna parte consegue un vantaggio dietro corrispettivo (es. compravendita).
- A titolo gratuito: negozi giuridici che danno luogo ad un’attribuzione definitiva in favore di chi ne trae vantaggio (es. atti di liberalità, atti per fare una donazione).
- Inter vivos: destinati a produrre effetti in vita del soggetto o dei soggetti che del negozio sono partecipi (es. mancipatio, contratti, in iure cessio, traditio).
- Mortis causa: destinati a produrre effetti dopo la morte del loro autore (es. disposizioni testamentarie).
- Con effetti reali: idonei al trasferimento della proprietà o alla costituzione o estinzione di diritti reali limitati.
Erano diversi da quelli che davano luogo ad obbligazioni.
- Es.: mancipatio, in iure cessio, traditio.
- Idonei al trasferimento della proprietà, costituzione ed estinzione di servitù ed usufrutto, ma fondamentalmente non idonei a far nascere o estinguere obbligazioni.
- Con effetti obbligatori (“negozi obbligatori”): idonei alla nascita o estinzione di obbligazioni.
- Contratti: negozi obbligatori, fonti di obbligazione e solo di obbligazione.
- Dispositivi (“atti di disposizione”): atti in forza dei quali taluno aliena, estingue o comprime un proprio diritto.
Tutti i negozi con effetti reali, più rinuncia di credito, affrancazione di un servo.
Manifestazione di volontà e formalismo
Ogni negozio giuridico comporta manifestazione di volontà: deve essere manifestata.
- Negozi formali: quando l’ordinamento giuridico esige l’impiego di formule determinate.
- Negozi non formali: quando l’ordinamento giuridico riconosce effetti giuridici alla volontà comunque manifestata.
Formalismo = per i negozi le formalità prescritte erano orali, richiedendo l’uso di certa verba e a volte anche il compimento di riti, gesti predeterminati.
La forma era imposta, con schema prescritto in cui le parti avrebbero solo dovuto includere i dati del negozio concreto.
La mancata puntuale adozione delle forme prescritte comportava nullità.
Mancipatio
Comportava l’acquisto di un potere su persone o cose in favore del mancipio accipiens e la perdita di un potere sulle stesse nel mancipio dans.
Impiegata per il trasferimento sulle res mancipi di quella posizione giuridica soggettiva sostanzialmente corrispondente alla proprietà.
Era impiegata per l’acquisto della proprietà su fondi in suolo italico, schiavi, animali da tiro e da soma (= res mancipi).
- Fondamento nei mores maiorum.
- Confermata dalla legge delle XII tavole.
- Negozio del ius quiritium.
- Del ius civile.
- Aveva effetti reali, trasferiva la proprietà.
- Una parte conseguiva un vantaggio dietro pronuncia di certa verba, parole determinate.
- Impiego della bilancia (libra) e del metallo (rame/bronzo) che veniva pesato.
Dovevano essere presenti:
- 6 testimoni: 5 cittadini romani puberi + 1 altro cittadino.
- Libripens, altro cittadino: reggeva la bilancia e pesava il metallo.
- Parti: mancipio dans (mancipante).
- Mancipio accipiens.
Era impiegata anche per:
- Costituzione di servitù rustiche.
- Acquisto della manus sulla donna.
- Acquisto della potestà chiamata mancipium sui filii familias altrui.
- Il testamento.
Esempio: mancipazione di uno schiavo
- Il mancipio accipiens teneva lo schiavo e diceva: “Dico che quest’uomo è mio ex iure quiritium e sia a me acquistato in forza di questo metallo e questa bilancia fatta dello stesso metallo”.
- Poseva sulla bilancia il metallo.
- Il libripens pesava il metallo.
- Il mancipio accipiens consegnava il metallo al mancipio dans.
Il mancipio accipiens acquistava così sul servo il potere corrispondente alla proprietà che prima dell’atto vi aveva il mancipio dans.
Beni mobili e immobili
Beni mobili: schiavi, animali. Dovevano essere presenti.
La mancipatio trasferiva sia la proprietà che il possesso al mancipio accipiens.
Beni immobili: fondi. Prima bisognava recarsi sul luogo, poi non fu più necessario.
La mancipatio trasferiva la proprietà al mancipio accipiens, non anche il possesso.
Per farlo il mancipio dans doveva fare un’ulteriore consegna al mancipio accipiens.
Con l’introduzione della moneta coniata, la pesatura aveva solo un valore simbolico.
Quindi il mancipio accipiens percuoteva la bilancia, invece che pesare il metallo.
Con l’introduzione della compravendita, la mancipatio perse la funzione di vendita.
“Imaginaria venditio” = mantenne gli effetti, trasferimento di proprietà, e venne usata non più per vendere, ma per trasferire la proprietà di qualcosa.
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