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Fatto giuridico

Fatto giuridico in senso stretto e atto giuridico

Atti naturali e atti umani involontari. Atti umani volontari.

(Si prescinde da qualsiasi volontà. Atto giuridico negozio in senso stretto giuridico. Rileva solo la volontà del comportamento e degli effetti che si producono.

Definizione di fatto giuridico

Il fatto giuridico è qualsiasi fatto, naturale o umano, e qualsiasi atto, al quale l’ordinamento ricollega effetti giuridici che condizionano un rapporto giuridico (nascita, modificazione o estinzione di situazioni giuridiche soggettive).

Un fatto umano o naturale assume rilevanza giuridica (cioè assume rilievo nel mondo del diritto) quando una norma ricollega al suo concreto verificarsi delle conseguenze giuridiche. Fatto giuridico quindi è qualsiasi evento preso in considerazione dalla legge, al cui verificarsi viene ricollegata una vicenda che consiste nella nascita, modificazione o estinzione di una situazione giuridica soggettiva. La vicenda collegata al verificarsi di un fatto giuridico è detta effetto giuridico proprio perché è una conseguenza del fatto stesso. Il fatto dunque individua tutti i momenti che, in virtù di una previsione normativa, condizionano la vita o il contenuto del rapporto giuridico (es. nascita e morte di un soggetto sono fatti giuridici perché determinano rispettivamente la costituzione e l’estinzione di situazioni giuridiche).

Fattispecie

Termine di origine tedesca risalente al ‘900 inizialmente utilizzato per indicare l’insieme degli elementi materiali del reato. La fattispecie consiste nell’astratta previsione normativa dei fatti e delle condizioni, in presenza delle quali, il concreto verificarsi del fatto ipotizzato comporta la nascita di effetti giuridici (vicende costitutive, modificative o estintive di rapporti giuridiche).

  • Fattispecie semplice: consiste nella previsione di un unico fatto produttivo dell’effetto (es. morte);
  • Fattispecie complessa: consiste nella previsione di una molteplicità di fatti che dovranno concorrere perché possa prodursi l’effetto;
  • Fattispecie a formazione progressiva: Consiste necessariamente di una serie di fatti, strettamente correlati, che devono verificarsi in un intervallo temporale più o meno lungo e sono legati l’uno all’altro da un nesso causa-effetto. Finché non si saranno verificati tutti i fatti previsti non potrà prodursi l’effetto ma si creerà solo una aspettativa.

Categorie di fatti giuridici

La categoria dei fatti giuridici comprende diverse tipologie che si differenziano in base alla partecipazione dell’uomo al verificarsi dell’effetto.

  • Fatto giuridico in senso stretto: Tipologia di fatto giuridico nel quale la partecipazione dell’uomo al verificarsi dell’effetto è totalmente estranea. In questo caso la volontà del soggetto nella causazione dell’effetto è del tutto irrilevante nel senso che il fatto previsto dalla norma produce i suoi effetti indipendentemente dalla circostanza che tale fatto sia stato effettivamente voluto dal soggetto. Della categoria fanno quindi parte gli eventi naturali (fulmini, alluvioni, terremoti, morte) ma anche quei fatti umani ai quali la legge riconduce conseguenze giuridiche prescindendo da analisi sulla volontarietà e consapevolezza da parte del soggetto in ordine alla loro realizzazione (es. piantagione, costruzione e opere fatte dall’uomo su suolo altrui).
  • Atto giuridico: Categoria che comprende quei fatti dove la volontà del soggetto assume un ruolo fondamentale in quanto viene in considerazione ai fini dell’efficacia giuridica dell’avvenimento umano. Gli atti giuridici richiedono, oltre alla volontarietà, anche la capacità del soggetto che li compie.
    • Atti illeciti: Per aversi obbligazione a risarcire il danno commesso con atto illecito è necessario che l’atto sia volontario (dolo o colpa) e che il soggetto fosse capace di intendere e volere nel momento in cui lo ha commesso (“capacità naturale” art. 2046 c.c.).
    • Atti leciti: Affinché possano produrre effetti giuridici richiedono da parte del soggetto che li compie volontarietà, capacità di intendere e volere e capacità di agire. Gli atti giuridici leciti si distinguono, per quanto concerne il profilo della volontarietà, in atti giuridici in senso stretto e negozi giuridici (o atti negoziali).
  • Atto giuridico in senso stretto: Categoria che comprende gli atti per i quali l’ordinamento richiede il solo aspetto della volontarietà nel comportamento tenuto essendo irrilevante la volontà degli effetti prodotti, che vengono infatti fissati dalla legge e ricollegati in modo automatico.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francyna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Di Giandomenico Giovanni.
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