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La filiazione ante riforma 2012

Nascita illegittima, costanza di matrimonio.

Filiazione: nascita fuori, naturale dal matrimonio.

Fino al 1975: adulterina, riconoscimento precluso!

L. 10.12.2012 n. Corte Cost. 219 “Disposizioni afferma che serve in materia di intervento riconoscimento legislatore: l’art. 30 riforma 1975: ante 1975: dei figli naturali”.

Cost. garantisce figli tutela ma non figli D. Lgs. 28.12.2014 legittimi/naturali impedisce i legittimi/adulti n. 154 “Revisione esistenza diverse erini delle disposizioni categorie di figli vigenti in materia di filiazione”.

Quali diversità sussistevano?

  • Relazione di parentela.
  • Diritti successori solo verso il genitore, non verso gli altri parenti naturali.
  • Figlio legittimo poteva liquidare quota del figlio naturale in denaro, art. 537 comma 3 c.c., oggi abrogato.
  • No riconoscimento per figli di genitori tra loro parenti in linea retta, collaterale fino al secondo grado, affini in linea retta.
  • Nuova formulazione art. 74 c.c. (parentela).
  • Abrogazione dell’istituto della legittimazione del figlio naturale.
  • Abrogazione art. 537 comma 3 c.c.
  • Riconoscibilità figli incestuosi.

Accertamento della filiazione

“Figli nati all’interno del matrimonio”.

Art. 231 c.c.: presunzione di paternità.

Art. 232 c.c.: presunzione di concepimento durante il matrimonio, se nato entro 300 giorni, possibilità di prova di gravidanza particolarmente lunga.

Art. 233 c.c.: se nato dopo il matrimonio ma prima di 180 giorni, il figlio è reputato legittimo.

Lo status di figlio

Presunzione di paternità

Ante riforma. Post riforma.

Art. 231 c.c. (art. 8 del decreto): il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

Art. 231 c.c. (art. 8 del decreto): il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio.

Art. 232 c.c. (art. 9 del decreto): si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato, quando sono trascorsi 180 gg. dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi 300 gg. dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 232 c.c. (art. 9 del decreto): si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato, quando non sono ancora trascorsi 300 gg. dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 234 c.c. (art. 10 del decreto): in ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimità.

Art. 234 c.c. (art. 10 del decreto): in ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.

Abrogazione dell’art. 233 c.c., secondo cui il figlio nato prima che siano trascorsi 180 gg. dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi o il figlio stesso non ne disconosca la paternità.

Prova della filiazione

Atto di nascita, possibilità che la madre non acconsenta di essere nominata.

In difetto, provando il continuo possesso di stato di figlio legittimo, 236 c.c.: nome, trattamento e fama, ante riforma solo per figli legittimi; oggi per tutti.

Lo status di figlio

Fatti costitutivi del possesso di stato – art. 237 c.c. (art. 12 D.Lgs. 154/2013)

Ante riforma. Post riforma.

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

  • Che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere.
  • Che il padre l'abbia trattata come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa.
  • Che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
  • Che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

  • Che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al collocamento di essa.
  • Che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
  • Che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

Disconoscimento di paternità

“Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste il rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre”.

Legittimati attivi

  • Il marito.
  • La madre.
  • Il figlio medesimo, eventualmente rappresentato da un curatore speciale.

L’azione di disconoscimento della paternità non può essere esercitata da un terzo, ancorché, per ipotesi, invocando di essere il genitore biologico del disconoscendo.

Ante riforma. Post riforma.

Art. 235 c.c. (ora abrogato).

Art. 243-bis c.c./244 c.c.

L‘azione per il disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

L’azione di disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti:

  • Se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita.
  • Se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare.
  • Se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.

Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

Onere probatorio difficile: prova dell’adulterio insufficiente: serviva provare che il nato non è figlio del marito della madre.

Se non si provava l’adulterio o l’omissione della gravidanza non si potevano esperire prove genetiche.

Erano presupposti giuridici.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

Corte Costituzionale 266/2006: illegittima la limitazione del ricorso alle prove genetiche.

Termini dell’azione di disconoscimento

  • 1° comma - La madre deve proporre l’azione entro 6 mesi, decorrenti dalla nascita o, alternativamente, dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.
  • 2° comma - Il padre deve proporre l’azione entro 1 anno, decorrente:
    • Dalla nascita, ove al momento della nascita lo stesso si trovava nello stesso luogo in cui è nato il figlio.
    • Diversamente, qualora al momento della nascita lo stesso si trovava in altro luogo, il termine decorre:
      • Dal giorno del ritorno nel luogo di nascita del figlio o, alternativamente, dal giorno del suo ritorno nella residenza familiare.
      • Dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita, qualora dimostri che – tornato nel luogo
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