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Diritto di famiglia

I caratteri fondamentali del diritto di famiglia

Il diritto di famiglia è quella parte del diritto privato che disciplina la vita ed i rapporti all’interno di un gruppo di persone legato da vincolo coniugale o di parentela o di affinità ed i rapporti con i terzi estranei.

La riforma del diritto di famiglia

Tappa fondamentale nell’evoluzione della disciplina familiare è costituita dall’avvento della Costituzione. Essa infatti introduce due regole di estrema rilevanza: l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29) e l’uguaglianza di trattamento tra figli legittimi e naturali (art. 30).

Sono a partire dagli anni ’70 che la Corte C. comincia ad intervenire con pronunce di incostituzionalità che finiranno con il sollecitare una revisione sistematica della materia da parte del legislatore, poi avvenuta nel 1975.

Con la L. 151/75 il legislatore ha profondamente modificato la disciplina relativa ai rapporti familiari. Punti qualificanti della riforma sono:

Alla luce della normativa vigente i principi fondamentali più significativi del diritto di famiglia possono riassumersi:

  • Tutela della libertà matrimoniale.
  • Uguaglianza fra i coniugi.
  • L’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia grava su tutti i membri del gruppo.
  • L’accordo è lo strumento fondamentale per assumere le decisioni familiari.
  • Il regime patrimoniale della famiglia è la comunione legale, si può derogare solo con l’accordo tra i coniugi (scomparsa quindi della dote).
  • Il lavoro svolto da un familiare nell’impresa dell’altro si presume a titolo oneroso e deve essere ricompensato.
  • Potestà verso i figli esercitata da entrambi i genitori.
  • Il riconoscimento dei figli naturali, con identici diritti successori per i figli naturali e per quelli legittimi.
  • Il figlio può fare accertare il proprio status anche in mancanza della volontà del genitore.
  • Il minore ha il diritto di vivere nella propria famiglia.
  • Diritto alla conoscenza delle proprie origini.
  • Separazione e divorzio si pongono come rimedi alla crisi coniugale.
  • I doveri di solidarietà sotto il profilo economico permangono anche durante la crisi coniugale.
  • La famiglia è tenuta a provvedere al sostentamento del congiunto in situazione di difficoltà economica.

Pluralità di modelli: nozione di famiglia, parentela ed affinità

Famiglia

La Costituzione definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, cioè una realtà che non deriva da una costruzione giuridica ma spontaneamente dall’uomo. Trattasi dunque di una formazione sociale, cioè di una società intermedia fra Stato e individuo che riceve tutela dall’ordinamento alla luce dell’Art. 2 della Costituzione. Il concetto di famiglia perciò non è statico, ma si evolve in virtù dei mutamenti sociali e culturali.

La famiglia può essere fondata sul matrimonio, famiglia legittima, o solo sul consenso della coppia la quale non intende sottoporre la propria unione al vincolo giuridico pur attuando una comunione di vita, famiglia di fatto.

La famiglia non ha propria soggettività giuridica né autonomia rispetto ai suoi componenti, al gruppo non sono quindi imputabili diritti e doveri. Detta soggettività spetta invece ai singoli familiari.

Riguardo all’estensione del gruppo si distingue tra famiglia:

  • Nucleare: coniugi o conviventi e i loro figli.
  • Parentale: inclusi anche parenti e affini.

Esistono diversi tipi di modelli familiari:

  • Famiglia monoparentale: un solo genitore convive con i figli.
  • Famiglia poligamica: composta da un marito e più mogli.
  • Famiglia ricomposta: i partner coniugati o conviventi di fatto coabitano con figli avuti da relazioni precedenti.
  • Famiglia omosessuale: coppia convivente formata da persone del medesimo sesso.

Non tutti questi modelli sono disciplinati dal nostro ordinamento e sono compatibili con i principi su cui esso si regge.

Parenti sono le persone che hanno un ascendente comune mentre affini sono i parenti dell’altro coniuge.

Ricorre la parentela legittima quando il rapporto di consanguineità deriva da una unione fondata sul matrimonio che invece manca nella parentela naturale. L’art. 77 cc dispone che la parentela rileva entro il sesto grado. Per il computo della parentela e delle affinità si fa ricorso alle linee ed ai gradi. L’affinità non viene meno per lo scioglimento del matrimonio, si estingue invece in seguito all’annullamento.

Famiglia di fatto

Con tale locuzione si indica la coppia che convive stabilmente senza che l’unione venga formalizzata dal matrimonio, ma con il sostanziale rispetto dei doveri matrimoniali.

Dopo l’introduzione del divorzio tale situazione scaturisce per lo più da una scelta della coppia che non ritiene di sottoporre il proprio rapporto alla disciplina del matrimonio o da una scelta obbligata in attesa di divorzio o annullamento di precedente matrimonio.

Nella legislazione manca un generale riconoscimento della famiglia di fatto.

È da escludere una equiparazione tra le due figure di famiglia perché dall’art. 29 della Cost. emerge con certezza come la famiglia legittima sia forma di convivenza privilegiata dall’ordinamento mediante misure di tutela ad essa esclusive. Ciò dipende dall’avere i coniugi assunto con il matrimonio un impegno giuridicamente rilevante dal quale sorgono una serie di doveri che sopravvivono anche alla crisi della coppia.

Fra i conviventi di fatto non esistono, come esistono fra i coniugi, i diritti e i doveri reciproci alla coabitazione, all’assistenza materiale e morale, alla fedeltà. Il suo carattere di unione libera fa sì che, in ogni momento ed a propria discrezione, ciascuno dei conviventi possa interrompere il rapporto. La reciproca assistenza materiale non è oggetto di una obbligazione civile, ma, secondo la qualificazione che ne dà la giurisprudenza, di una obbligazione naturale.

I caratteri della famiglia di fatto possono così riassumersi:

  • Mancanza del vincolo matrimoniale.
  • Diversità di sesso dei membri della coppia.
  • Stabile convivenza con sostanziale attuazione dei doveri matrimoniali, comunione di vita matrimoniale e spirituale.
  • Conoscenza sociale della convivenza.

Non dovrebbe parlarsi dunque di famiglia di fatto ad esempio riguardo ad una coppia di omosessuali, in caso di convivenza sporadica o svincolata dal rispetto dei doveri matrimoniali, come la convivenza fra fratello e sorella; non rileva invece la mancanza di figli o di rapporti sessuali; quando la convivenza viene tenuta segreta o di durata così breve da non essere conosciuta dall’ambiente sociale.

Controverso è se l’esistenza della famiglia di fatto debba escludersi in presenza di un matrimonio non sciolto o annullato che vincola uno dei suoi membri. È da escludersi la liceità di una convivenza tra persone che non potrebbero contrarre matrimonio per l’esistenza di altri impedimenti.

Ordinamenti stranieri hanno inteso superare le difficoltà derivanti dalla mancanza di un atto costitutivo della famiglia, qual è il matrimonio, consentendo di stipulare un patto di solidarietà formale, sottoposto a pubblicità, che prevede misure di tutela per le parti come il dovere di sostegno reciproco. I patti in questione possono essere stipulati anche da persone dello stesso sesso. In Olanda e Spagna è ammesso anche il matrimonio fra omosessuali.

Il nostro ordinamento non disciplina accordi di tal genere ma si ritengono lecite le intese intervenute tra conviventi di sesso diverso volte a regolare i loro rapporti patrimoniali.

Nella ricostruzione della disciplina applicabile alla famiglia di fatto particolarmente preziosa risulta l’opera della giurisprudenza con riferimento a controversie civili tra la coppia ed i terzi o tra gli stessi membri della coppia.

La giurisprudenza è pervenuta alle seguenti conclusioni riguardo alle controversie con i terzi:

  • Riconoscimento del diritto del convivente al risarcimento del danno nell’ipotesi in cui l’assistenza materiale venga meno per la morte del convivente dovuta al fatto illecito di un terzo.
  • Riconoscimento al convivente del diritto di godimento della casa familiare subentrando eventualmente nel contratto di locazione.
  • Rilevanza del soddisfacimento dei bisogni di vita.
  • Rilevanza è data dalla giurisprudenza alla relazione more uxorio in materia di diritto all’assistenza materiale: il coniuge divorziato perde il diritto al mantenimento o agli alimenti se, convivendo di fatto con altri, goda dell’assistenza materiale del familiare di fatto.

Riguardo ai rapporti nell’ambito della coppia:

  • Irripetibilità delle prestazioni spontaneamente adempiute da un convivente per contribuire ai bisogni della famiglia.
  • La spettanza ad ambedue i partners del bene acquistato utilizzando gli incrementi patrimoniali maturati dopo l’inizio della convivenza.
  • La possibilità di chiedere l’intervento del Giudice per risolvere un contrasto tra i conviventi circa un affare essenziale della famiglia.
  • Assegnazione della casa familiare appartenente ad un convivente a tutela dell’interesse dei figli affidati all’altro.
  • Decisioni contrastanti invece riguardo alla possibilità di configurare una impresa familiare in presenza di coppia convivente.
  • Tra i conviventi non esiste alcun diritto alla successione legittima, salva, naturalmente, la facoltà di disporre per testamento nei limiti della quota disponibile.

Sotto il profilo dei rapporti fra genitori e figli naturali, l’equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia legittima è, nel nostro diritto, pressoché totale, e diventa totale se nessuno dei genitori sia unito con altri in matrimonio, altrimenti sono fatti salvi i diritti della famiglia legittima.

Diritti spettanti al familiare e loro tutela - I negozi familiari

I diritti ed i doveri familiari presentano caratteristiche peculiari, essi sono infatti:

  • Diritti fondamentali della persona.
  • Di natura non patrimoniale volti cioè a tutelare interessi non suscettibili a valutazione patrimoniale quantunque possano avere anche contenuto economico.
  • Indisponibili: non possono essere oggetto di alienazione, rinuncia, transazione, prescrizione.

La fonte da cui scaturiscono i diritti e doveri familiari può essere:

  • Legale, es. comunione legale dei beni.
  • Giudiziale, es. dichiarazione giudiziale della filiazione naturale.
  • Negoziale, es. matrimonio.

Lo spazio riservato dall’ordinamento alla autonomia privata è limitato per lo più alla decisione di porre in essere, mediante stipulazione di negozio giuridico, un determinato rapporto familiare e gli effetti che ne scaturiscono sono stabiliti dalla legge.

I negozi in questione sono per lo più:

  • Tipici perché è l’ordinamento che predispone gli schemi negoziali, non sono ammesse le convenzioni matrimoniali atipiche.
  • Formali in quanto devono essere stipulati seguendo particolari forme prefissate dalla legge, es. per il matrimonio o il riconoscimento del figlio naturale.
  • Strettamente personali non ammettendo rappresentanza.

L’inosservanza delle norme che regolano la nascita e l’esercizio dei diritti e doveri familiari comporta conseguenze sul piano civile e penale.

Le sanzioni civili possono avere natura risarcitoria, es. per avere fatto celebrare un matrimonio invalido; esecutoria, nel caso ad es. in cui l’obbligato si sottragga alla contribuzione familiare; invalidatoria, ad es. per una convenzione matrimoniale stipulata oralmente. La violazione dei doveri matrimoniali può comportare inoltre l’addebito della separazione.

Con sanzione penale viene punito ad esempio il familiare che fa mancare all’altro i mezzi di sussistenza, la bigamia, l’induzione a matrimonio con inganno, l’incesto.

Capitolo II

La celebrazione del matrimonio

Nozione e caratteri del matrimonio

Il matrimonio è, secondo l’ordinamento giuridico vigente, seppure nel codice civile non si rinvenga una definizione del matrimonio, l’atto mediante il quale l’uomo e la donna si impegnano a realizzare una comunione di vita e di affetti cioè una stabile convivenza fondata sull’assistenza ed il rispetto reciproco e sulla ricerca di una unità di intenti.

Con il termine matrimonio si indicano dunque sia l’atto dal quale sorge lo stato coniugale sia il rapporto che ne deriva.

Sotto il profilo strutturale il matrimonio è un negozio bilaterale: negozio perché gli effetti, comunque fissati dall’ordinamento, devono essere voluti dalle parti; bilaterale perché gli sposi sono le uniche parti stipulanti. Infatti il celebrante ha solo una funzione certificativa.

Riguardo alla forma del negozio, la legge prevede le seguenti modalità di celebrazione: civile, concordataria, acattolica. Gli effetti che ne scaturiscono sono però indipendenti dalla forma di celebrazione prescelta.

È infine da sottolineare che il matrimonio è un negozio di diritto privato strettamente personale, non patrimoniale: negozio di diritto privato perché rappresenta comunque, nonostante i profili di inderogabilità previsti, esercizio di autonomia privata; strettamente personale perché non ammette rappresentanza; non patrimoniale in quanto volto a tutelare gli interessi relativi alla persona e non al patrimonio. Non risulta dunque ad esso applicabile la disciplina dei contratti.

La libertà matrimoniale

La libertà matrimoniale rientra fra le libertà fondamentali della persona riconosciuta anche a livello internazionale dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo. Viene quindi garantita all’individuo la scelta o meno di contrarre il vincolo del matrimonio senza condizionamenti esterni da parte dei privati o dello Stato, che può regolarla senza però limitarla o negarla.

L’impegno assunto di contrarre matrimonio può essere revocato senza limiti fino al momento della celebrazione. Non possono trovare applicazione in Italia accordi eventualmente consentiti in ordinamenti stranieri vincolanti i nubendi a contrarre il matrimonio.

È illecita qualsiasi condizione apposta ad un negozio la quale incida sull’esercizio della libertà matrimoniale, e di ogni altra libertà fondamentale della persona: ad es. quella di sposare o non sposare una certa persona.

L’ordinamento considera illecita la condizione apposta ad un testamento volta ad impedire le nozze; consentite sono invece clausole che non tendono ad influenzare la scelta ma a renderla possibile, come ad esempio un lascito per le spese del matrimonio.

Può risultare lesivo della libertà anche il contratto di prossenetico o mediazione matrimoniale con il quale per scopo di lucro una parte si obbliga a prestare la propria opera per facilitare il matrimonio di una persona, influenzando le parti a contrarre matrimonio, influenzandone la volontà. Altra cosa è la mediazione familiare cioè l’intervento di un terzo per favorire il raggiungimento di un accordo in caso di separazione o divorzio oggi previsto dall’ordinamento come strumento a cui il giudice può ricorrere.

La promessa di matrimonio

La promessa di matrimonio, c.d. fidanzamento, non è giuridicamente impegnativa ma è rilevante sotto certi profili e deve risultare con certezza anche se non occorre che venga formalizzata. Essa può risultare anche da un fatto concludente, anche se è normale che l’intenzione di volersi frequentare con il proposto del matrimonio venga resa pubblica nell’ambito della parentela e delle amicizie.

Dalla promessa tuttavia non sorge l’obbligo dei nubendi di contrarre matrimonio affinché tale decisione rimanga assolutamente libera; a tal fine l’art. 79 del cc considera invalidi gli accordi che fanno gravare sul fidanzato, il quale si rifiuti di contrarre matrimonio, il pagamento di un risarcimento forfettario.

Dalla rottura della promessa invece derivano i seguenti obblighi:

  • Risarcimento del danno (art. 81 cc): tale obbligo sorge a carico di uno dei fidanzati in presenza dei seguenti presupposti: bilateralità della promessa; promessa stipulata per scrittura privata o atto pubblico o quando i nubendi hanno provveduto a fare le pubblicazioni, anche quando dalla corrispondenza fra i fidanzati o da altri documenti risulti con certezza l’assunzione dell’impegno di sposarsi; la promessa deve provenire da un maggiorenne o da minore ammesso a contrarre matrimonio; la rottura non deve essere per giusto motivo o non deve essere data giustificata ragione all’altro fidanzato per sottrarsi al proprio impegno, si tratta di tutte quelle ragioni serie sopravvenute alla promessa di matrimonio o successivamente conosciute come la scoperta di non potere avere figli, impotenza, oppure quando l’altro fidanzato ha intrattenuto rapporti amorosi con altra persona etc; la richiesta da parte del danneggiato deve essere tempestiva, entro un anno. Detto risarcimento è limitato dalla legge onde evitare il rischio di indurre il fidanzato ad accettare il matrimonio per non esporsi al risarcimento. Comprende le spese fatte a causa della promessa, non sono però risarcibili le spese sproporzionate rispetto alla posizione economica dei nubendi. Non c’è danno se le spese risultino comunque utili anc
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Azzaro Andrea Maria.
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