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Solo al superamento di determinate soglie si rende obbligatoria l’attivazione di una funzione di controllo svolta da un soggetto indipendente e professionalmente qualificato

Le condizioni necessarie alla nomina sono:

  • L’essere la società obbligata a redigere il bilancio consolidato e l’essere al vertice di un gruppo;
  • L’essere controllante di un’altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • Il superare, per due esercizi consecutivi, due limiti relativi all’ammontare dell’attivo e dei ricavi e al numero dei dipendenti fissati nell’art. 2435-bis.

Al verificarsi di queste circostanze l’interesse alla corretta gestione dell’impresa non è più solo una questione interna all’impresa ma deve essere esternalizzata.

Tipo di controllo obbligatorio

Per quanto riguarda il tipo di controllo obbligatorio, l’art. 2477, co. 3, richiede la nomina di un organo di controllo o di un revisore: esso deve riguardare irrevocabilmente sia il profilo gestorio che quello contabile.

L’organo di cui è richiesta la nomina è monocratico, se l’atto costitutivo non dispone diversamente e ad esso si applica la disciplina sui sindaci di s.p.a. Pertanto poteri e doveri del soggetto a cui è affidato il controllo sono quelli stabiliti dagli art. 2403 ss. e dall’art. 14 d.lgs. 39/2010 ma essa va coordinata con l’art. 2476, poiché deve ritenersi che ogni socio sia legittimato ad agire nei suoi confronti.

Il rinvio alla disciplina della s.p.a. consente di sancire automaticamente anche per la s.r.l. l’immodificabilità delle funzioni e dei poteri attribuiti al titolare del controllo. Tale soggetto ha il compito di vigilare “sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società”. Inoltre ha il compito di verificare costantemente “la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”, nonché di esprimere in un’apposita relazione il giudizio sul bilancio.

Al di fuori delle ipotesi di nomina obbligatoria, l’atto costitutivo può comunque prevedere la presenza di un “organo di controllo” monocratico o pluripersonale, e/o di un revisore, potendone determinare anche le competenze con una certa libertà (controllo facoltativo).

L’affidamento dei poteri di vigilanza a soggetti esterni, indipendenti e qualificati, svolge sia la funzione di incrementare le garanzie per i soci non amministratori che di favorire l’immagine della società sul mercato, in quanto la presenza di un ufficio deputato al controllo suscita nei terzi un affidamento che limita parzialmente l’autonomia dei soci per quanto riguarda le sorti ed ai poteri di tale ufficio. La legge affida all’atto costitutivo il compito di definirne i poteri, ma la libertà negoziale deve rispettare il criterio della coerenza rispetto alle funzioni tipiche dell’ufficio stesso: cioè al sindaco potranno essere attribuiti solo i poteri di controllo sulla gestione e contabile ma non funzione di revisione dei conti, mentre al revisore potrà essere affidata quest’ultima funzione ma non altre.

L’autonomia statutaria non può intervenire sulla competenza alla nomina, né sui requisiti necessari per assumere la carica, e non è lecita neanche la revoca delle persone già designate, in assenza di giusta causa (in questo caso se l’assemblea vorrà rimuovere il sindaco o il revisore, potrà farlo cancellando l’ufficio).

Scioglimento delle società di capitali

Il codice civile, dagli art. 2484 al 2496, disciplina unitariamente, per tutte e tre le società di capitali, quella fase della vita della società che, dal verificarsi di una causa di scioglimento e passando attraverso la liquidazione del patrimonio sociale, conduce alla sua estinzione.

Con lo scioglimento, la società prosegue e mantiene la propria personalità giuridica, infatti lo scioglimento in sé non incide sui rapporti giuridici in essere che fanno capo alla società e ciò vale anche per quei rapporti che presuppongono l’esercizio di un’attività d’impresa (.) ad es. consorzi, associazione, agenzia ecc 106

Le cause di scioglimento delle società di capitali sono elencate nell’art. 2484 anche se non si tratta di un’elencazione completa in quanto il co. 2 rinvia ad “altre cause previste dalla legge”. Inoltre alle cause di scioglimento “legali” si possono affiancare anche quelle “convenzionali” previste dallo statuto.

Cause legali di scioglimento

Le cause legali sono:

a) Il decorso del termine. Questa causa di scioglimento oggi, per effetto della possibilità di costituire anche una società a tempo indeterminato, è divenuta una causa destinata ad operare solo per quelle società il cui atto costitutivo prevede una scadenza.

Ovviamente, anche quando è prevista una scadenza, prima che questa subentri, è possibile prorogare il termine per mezzo di una modifica statutaria. Per la s.p.a. e la s.a.p.a., la deliberazione dell’assemblea straordinaria di proroga del termine deve essere assunta con il quorum deliberativo rafforzato, mentre non è prevista alcuna eccezione ai quorum stabiliti per le s.r.l. Inoltre va sottolineato che nella s.p.a. e nella s.a.p.a., il socio che non ha concorso all’approvazione della delibera di proroga del termine ha diritto di recedere dalla società. Nella s.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elle.elle di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Adiutori Anna Rosa.
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