lOMoARcPSD|3193911 TFA sostegno nella scuola secondaria di I e di II grado
Sezione I – L’autonomia scolastica e l’offerta formativa
Capitolo 1: principi costituzionali e riforme della scuola
1. Il ruolo dell’istruzione e della scuola nella Costituzione
La nostra Costituzione dedica alcuni articoli all’istruzione → la scuola è considerata ponte di passaggio tra la famiglia, primigenio nucleo sociale e formativo della persona, e la società, luogo di naturale aggregazione con gli altri individui.
Relativamente al mondo della scuola e dell’istruzione, tre sono gli articoli più importanti: artt. 9, 33 e 34 Cost. Art. 9, comma 1: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.” Tale articolo consacra lo Stato italiano come Stato di cultura, col preciso compito di farsi carico della promozione culturale dei suoi cittadini, ovvero di fornire le condizioni e i presupposti per il libero sviluppo della cultura e dell’istruzione. Art. 33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (...).” Art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso.”
Di quanto si è appena letto, gli artt. 33 e 34 disciplinano l’istruzione scolastica secondo i seguenti principi:
- Libertà di insegnamento (art. 33, co. 1 Cost);
- Disponibilità di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi di istruzione (art. 33, co. 2 Cost.);
- Libero accesso all’istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione (art. 34, co. 1 Cost.);
- Obbligatorietà e gratuità della scuola dell’obbligo (art. 34, co. 2 Cost.);
- Riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli, mediante borse di studio, assegni e altre provvidenze da attribuirsi per concorso (art. 34, co. 3 Cost.);
- Ammissione, per esami, ai vari gradi dell’istruzione scolastica e dell'abilitazione professionale (art. 34, co. 5 Cost.);
- Libera istituzione di scuole da parte di enti o privati (art. 33, co. 3 Cost.);
- Parificazione delle scuole private a quelle statali, quanto agli effetti legali e al riconoscimento professionale del titolo di studio (art. 33, co. 4 Cost.).
Oltre allo Stato in prima persona, i compiti sopra indicati sono e devono essere espletati anche da altri soggetti: Regioni, città metropolitane, Province, Comuni etc.
2. Libertà di insegnamento
Il comma 1 dell’art. 33 Cost. stabilisce che “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.” I termini “arte” e “scienza” devono essere intesi nell’accezione più ampia possibile, in modo da abbracciare qualunque manifestazione dello spirito compatibile con l’insegnamento. Secondo la comune accezione, la libertà di insegnamento dei docenti si specifica ulteriormente nella:
- Libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo possibile di diffusione;
- Libertà di professare qualunque tesi o teoria si ritenga degna di accettazione;
- Libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia opportuno adottare.
È dunque riconosciuta al docente la libertà di esercitare le proprie funzioni didattiche e di ricerca scientifica senza vincoli di ordine politico, religioso o comunque ideologico. Tuttavia la libertà di insegnamento trova dei contemperamenti allorquando si esplica nelle scuole private di tendenza, ossia in quelle particolari organizzazioni scolastiche o universitarie finalizzate al raggiungimento di specifici scopi o portatrici di fedi religiose o di particolari indirizzi culturali. La libertà di insegnamento si estrinseca relativamente all’aspetto del metodo e dei contenuti, nella cosiddetta autonomia didattica.
L’art. 1 del Testo unico istruzione (D.Lgs. 297/1994) stabilisce appunto che “ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente” e che “l’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.” L’insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo, anche isolatamente, sia ai giovani che agli adulti. La libertà di insegnamento, come tutte le libertà, ha dei limiti. Restano escluse dalla tutele tutte le espressioni propagandistiche di tesi e teorie che non ricevono alcuna garanzia costituzionale. È possibile l’esposizione di argomenti solamente se attuata con metodo scientifico e non inerente a convinzioni personali e arbitrarie. L’insegnamento, inoltre, in qualunque ambito venga esercitato, deve sempre rispettare, quale limite alla sua libera esplicazione, il rispetto del buon costume, dell’ordine pubblico, della pubblica incolumità.
Nell’ambito dei comportamenti contrari al buon costume vi si possono far rientrare tutti quegli atti o fatti che in un dato momento storico suscitano scandalo o allarme sociale, violando il comune senso del pudore e la coscienza collettiva. Il rispetto dell’ordine pubblico si traduce nel divieto di introdurre in aula elementi di turbativa sociale e di propaganda sovversiva per le istituzioni dello Stato. Per quanto concerne invece la pubblica incolumità esso attiene a quelle attività pratiche tecniche o di laboratorio e che, nel momento in cui vengono svolte senza le normali cautele, possono essere pregiudizievoli per l’integrità fisica e la salute degli alunni.
Il legislatore ha poi provveduto a identificare, quali ulteriori limiti alla libertà di insegnamento, il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, nonché il rispetto della coscienza civile e morale degli alunni.
3. Libertà della scuola: scuole non statali, paritarie e confessionali
Dal punto di vista strutturale, la libertà di insegnamento si connota e si qualifica come libertà della scuola. Il comma 2 dell’art. 33 Cost. afferma che “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”, cosicché allo Stato competono, in via generale, le predisposizioni dei mezzi di istruzione e la creazione delle norme generali in materia. Tuttavia l’istruzione non è monopolio dello Stato: sempre l’art. 33 Cost. continua “Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.” L’esistenza di due tipi di scuole (statali e non statali) è considerata infatti, garanzia di buon funzionamento per entrambe. Ciò discende evidentemente dal principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di iniziativa economica tesa a realizzare la diffusione dello stesso, anche mediante l’insegnamento, senza dimenticare che la libertà per enti e privati di creare istituti di insegnamento trova tutela anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 14). Lo Stato può quindi anche intervenire a finanziare scuole e istituti in difficoltà, ovvero scuole private in luoghi in cui non esistono scuole statali. La possibilità di parificare ed equiparare gli studi compiuti in istituti di istruzione privati, a quelli compiuti presso scuole statali è però legata a precise valutazioni tecniche: la parità con le scuole statali viene accordata alle scuole che ne facciano richiesta, in base alla legge dello Stato che ne fissa “i diritti e gli obblighi” (artt. 33, co. 4 Cost.).
Collegandosi al diritto costituzionale, la legge sulla parità scolastica, L. 10 marzo 2000, n.62, riconosce, garantisce ed istituisce, quindi, un sistema nazionale di istruzione a carattere misto costituito da scuole statali e da scuole gestite da privati o da enti locali col riconoscimento della parità (scuole paritarie).
Strettamente collegata alla libertà d’insegnamento è la libertà di istruzione, nel senso che al dovere statale di istituire scuole di ogni ordine e grado fa fronte il diritto dei cittadini (compresi gli inabili e i minorati, art. 38 Cost.) ad accedere liberamente al sistema scolastico (l’art. 34, comma 1 Cost. recita: “La scuola è aperta a tutti”.) Il diritto all’istruzione si identifica come potere-dovere di ogni cittadino di frequentare i gradi dell’istruzione obbligatoria e gratuita, nonché di accedere ai gradi più alti degli studi, anche se privo di mezzi ma capace e meritevole. È quindi compito della Repubblica garantire l’estensione a tutti dell’offerta d’istruzione.
4. Il diritto allo studio. Il D. Lgs. 63/2017
Diverso dal diritto di istruzione previsto dall’art. 34 Cost., co. 1, è il diritto allo studio che, invece, trova il suo fondamento nei co. 3 e 4 dello stesso articolo, nei quali si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso. Gli interventi dello Stato per garantire il diritto allo studio concernono sia la scuola che l’università. Per quanto riguarda la scuola gli interventi possono essere di vario tipo: sostegni economici (borse di studio, fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, borse di studio per merito, buoni scuola regionali), servizi (trasporto scolastico, servizio mensa, misure di accompagnamento per disabili) e agevolazioni varie.
Per sostenere il diritto allo studio vi sono interventi finanziari o altre misure di sostegno messe in atto sia a livello nazionale (Ministero della pubblica istruzione) che territoriale (Regioni o Enti locali). In particolare, le Regioni e gli enti locali devono assicurare i servizi di trasporto per gli alunni delle scuole primarie e il servizio mensa.
Uno dei più recenti interventi finanziari statali è il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, di attuazione della Buona scuola, che detta nuove disposizioni in materia di effettività del diritto allo studio e potenziamento della Carta dello studente. Scopo del decreto è garantire su tutto il territorio nazionale l’effettività del diritto allo studio degli alunni del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino a tutto il completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado. Il provvedimento, dunque, riorganizza le prestazioni per il sostegno allo studio promuovendo un sistema di welfare studentesco fondato sull'uniformità territoriale dei servizi tesi a garantire il diritto allo studio. A tal fine è istituito il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio. Il decreto definisce inoltre le modalità per l’individuazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e fissa i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente.
5. Obbligo scolastico e diritto-dovere di istruzione e formazione
L’art. 34 co. 1, Cost. stabilisce che “L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.” → l’istruzione obbligatoria è gratuita (la durata era fissata a otto anni). L’obbligo scolastico previsto dalla Costituzione è stato portato a dieci anni con la L.296/2006 (art.1). Attualmente, dunque, l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I genitori hanno quindi il diritto-dovere di iscrivere i propri figli a scuola. Non è invece obbligatoria la frequenza della scuola dell’infanzia.
Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, così come previsto dal decreto in oggetto, devono provvedere:
- Il Comune, in particolare il sindaco, in cui hanno la residenza i giovani soggetti all’obbligo di istruzione;
- I Dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema di istruzione presso le quali sono iscritti.
Diverso dall’obbligo di istruzione è l’obbligo formativo, che è il diritto-dovere dei giovani maggiori di 16 anni che hanno assolto l’obbligo scolastico e che non vogliono proseguire gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica, di frequentare attività formative fino ai 18 anni (frequentando, ad esempio, il sistema della formazione professionale). Possiamo parlare di un diritto-dovere di istruzione e formazione che dura 12 anni, in base al D.Lgs. 76/2005 (di attuazione della Riforma Moratti). Ciò va inteso nel senso che l’offerta di istruzione e formazione deve costituire non solo un diritto ma anche un dovere sociale. In questa prospettiva, l’obbligo scolastico diventa appunto diritto-dovere di formazione. In tal modo, fino al sedicesimo anno di età è obbligatorio frequentare una scuola (obbligo scolastico); tra i sedici e i diciotto anni c’è la possibilità di scegliere se completare il percorso in una scuola oppure nel sistema della formazione professionale (diritto-dovere di istruzione e formazione).
6. Le principali riforme della scuola degli ultimi anni
6.1 Il processo autonomistico innescato dalle leggi Bassanini
Nella seconda metà degli anni Novanta si avvia un processo riformatore di modernizzazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione italiana, portato avanti da una serie di provvedimenti (Leggi Bassanini) promossi dall’allora ministro della funzione pubblica, Franco Bassanini. Con tali leggi si realizzò una radicale riforma del sistema amministrativo volta a creare amministrazioni più efficienti, più snelle, e capaci di assicurare servizi di maggiore qualità. Tale obiettivo è stato perseguito seguendo due linee: la semplificazione amministrativa e il federalismo amministrativo. La legge n. 59 del 15 marzo 1997 (prima legge Bassanini) proietta il processo autonomistico delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi nel più ampio contesto della riorganizzazione dell’intero sistema formativo.
6.2 Riforma Moratti
La Riforma Moratti (L. 53/2003) delinea una compiuta e organica riforma della scuola i cui punti rilevanti sono:
- Nuova articolazione degli studi e della formazione scanditi in: scuola dell’infanzia (3 anni, non obbligatoria e anticipabile); primo ciclo (scuola primaria di cinque anni e scuola secondaria di primo grado di tre anni); con esame di Stato alla fine del ciclo; secondo ciclo (sistema dei licei - durata 5 anni - e sistema dell’istruzione e della formazione professionale - 3+1 anni) ed esame di Stato;
- Istituzione di nuovi licei: economico, tecnologico, musicale, linguistico, delle scienze umane;
- Valorizzazione del sistema dell’istruzione e della formazione professionale anche attraverso il sistema dell’alternanza scuola/lavoro, un percorso alternativo riservato ai giovani compresi nella fascia d’età dai 15 ai 18 anni, per assicurare loro, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Valorizzazione della qualità del sistema dell’istruzione: l’Istituto nazionale di valutazione, come in tutti i Paesi europei, ha il compito di monitorare con verifiche nazionali la qualità complessiva dell’offerta formativa e dei livelli degli apprendimenti per valutare il livello culturale degli studenti.
In sintesi, la Riforma Moratti fu caratterizzata dal principio tradizionale (contenuto già nella Costituzione) della personalizzazione, che ribadiva la centralità della persona nel percorso educativo, riconosceva la ricchezza delle differenze e ne faceva la base per differenziare l’offerta formativa in termini sia di contenuto che di metodologia.
6.3 Riforma Gelmini
Sul sostrato normativo rappresentato dalla riforma Moratti e a partire da esso, hanno inciso gli interventi innovativi dell’assetto ordinamentale (si tratta di varie leggi e decreti emanati tra il 2008 e il 2011), organizzativo e didattico del sistema scolastico che comunemente prendono il nome di riforma Gelmini. Il processo di riorganizzazione scolastica ha avuto il suo avvio con un Piano programmatico di razionalizzazione delle risorse umane ed è proseguito con una revisione completa del sistema scolastico, sulla base di criteri diretti a realizzare la più alta efficienza del servizio, attraverso la revisione dei piani di studio, l’adozione di nuovi quadri di orario. Tra le varie modifiche introdotte si segnala:
- La reintroduzione del maestro unico nella scuola primaria;
- La reintroduzione dei voti da 1 a 10 nel primo ciclo di istruzione;
- L’innalzamento dell’obbligo scolastico fino a 16 anni;
- L’introduzione delle Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento, atte a definire le linee-guida delle conoscenze fondamentali che lo studente dovrebbe possedere al termine del proprio percorso di studi. Le indicazioni individuano alcuni nuclei fondamentali di ciascuna disciplina e pertanto rappresentano un riferimento per l’insegnante lasciando comunque un ampio margine di autonomia;
- Il riordino di istituti professionali, istituti tecnici e licei.
7. La riforma della “Buona scuola”
La legge della Buona scuola (L. 13-7-2015, n. 107) contiene disposizioni che incidono su aspetti cruciali della scuola, come, ad esempio: l’autonomia scolastica, i poteri
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