La successione mortis causa
Con la morte del soggetto si apre, nel luogo del suo ultimo domicilio, la sua successione (art. 456 c.c.). Le ragioni per cui l'ordinamento vuole che taluno subentri al de cuius nella titolarità di tali situazioni sono intuitive: l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici sarebbe compromessa se, ad esempio, i creditori del defunto si trovassero privi del soggetto nei confronti del quale far valere le loro pretese; d'altra parte, lasciare i beni del de cuius senza un titolare comporterebbe la dispersione di risorse che invece è anche nell'interesse generale preservare.
Il ruolo dell'erede
Si pone quindi il problema di assicurare la continuità dei rapporti già facenti capo al defunto, e alla soluzione di questo problema sovrintende proprio la disciplina delle successioni mortis causa, individuando nell’erede il prosecutore della personalità giuridica del de cuius. Non a caso, in assenza di testamento o di successori legittimi, è previsto che l'eredità venga devoluta allo Stato (articolo 586).
La possibilità di decidere a chi devolvere il patrimonio e di trasmetterlo ai familiari non è espressione solo della signoria sul bene ma, nello stesso tempo, fonda l'interesse proprietario, perché lo proietta al di là del soggetto arricchendolo di un valore aggiunto: la prospettiva di assicurare la titolarità del bene ai successori designati.
Successione legittima e testamentaria
In mancanza di testamento, la legge chiama alla successione i parenti del de cuius fino al sesto grado; ad alcuni di essi, ai più prossimi, è sempre riservata una parte ereditaria consistente dell’asse, della quale non è possibile disporre per via testamentaria. Il codice assume come famiglia il gruppo legato da vincoli di sangue: sono infatti chiamati alla successione legittima solo i parenti e non gli affini (l'affinità è il rapporto sussistente tra il coniuge e i parenti dell’altro coniuge). Prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, questa logica era spinta fino al punto di escludere dall'eredità il coniuge superstite, al quale era riconosciuta solo una quota di usufrutto sui beni del de cuius, con l'intento di impedire che alla sua morte una parte del patrimonio potesse giungere ai suoi parenti, fuoriuscendo definitivamente dal gruppo familiare di provenienza.
Tipologie di successione
- La successione mortis causa può essere a titolo universale (è il caso dell'istituzione di erede) o a titolo particolare (è il caso del legato).
- L’erede è successore a titolo universale perché subentra nella universalità del patrimonio del defunto o in una sua quota (un terzo, due quinti), intendendosi per patrimonio la totalità dei rapporti giuridici attivi o passivi di cui il de cuius era parte.
Il carattere universale della successione ereditaria fa sì che essa si estenda alle obbligazioni gravanti sul defunto, delle quali l'erede sarà chiamato a rispondere, anche quando l'ammontare complessivo dei debiti ecceda il valore delle attività ricomprese nell'asse ereditario (si dice al riguardo che l’erede risponde dei debiti del de cuius anche ultra vives), salvo che egli non accetti con beneficio di inventario. Ove vi siano più coeredi, ciascuno dovrà farsi carico dei debiti in misura proporzionale alla sua quota, ma questa regola non riguarda solo il piano dei rapporti interni tra successori, bensì investe anche il rapporto col creditore nei confronti del quale ogni coerede sarà tenuto solo pro quota; detto altrimenti, le obbligazioni ereditarie sono sempre assoggettate al regime della parziarietà in deroga alla regola generale della solidarietà.
Ciò non incide in nessun modo sulle prerogative del creditore in favore del quale il de cuius abbia iscritto ipoteca su un suo bene, anche quando all'atto della divisione, il bene venga assegnato esclusivamente ad uno dei coeredi obbligati. Gli eredi sono tenuti verso i creditori ipotecari per l’intero (754 c.c.).
Situazioni giuridiche intrasmissibili
Non tutte le situazioni giuridiche facenti capo al de cuius cadono in successione: alcune di esse sono intrasmissibili. È il caso dei diritti della personalità. Può invece essere oggetto di successione il diritto a risarcimento del danno sorto in capo al de cuius a seguito di una lesione di un suo diritto della personalità. L’obbligazione risarcitoria è componente del patrimonio autonomo e distinta rispetto al bene leso.
- Sono intrasmissibili i crediti di natura personale aventi ad oggetto gli alimenti ovvero l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione o di divorzio.
Vi sono rapporti che non sopravvivono alla morte del titolare: è il caso delle obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione infungibile. La morte del debitore comporta l'estinzione delle obbligazioni per impossibilità sopravvenuta della prestazione, così come i rapporti contrattuali contrassegnati dalla particolare rilevanza dell’intuitus personae, cioè della fiducia riposta nella persona dell’altro contraente. Un modello normativo di queste ipotesi è dato dalla disciplina del mandato, nella quale la morte di una delle parti è causa di estinzione del rapporto.
Successione a titolo particolare e legato
La successione a titolo particolare si attua per il tramite del legato. Al legatario vengono attribuiti solo singoli diritti e non risponde dei debiti ereditari. A prescindere dalle servitù, dagli oneri reali, e dalle obbligazioni propter rem inerenti al bene e strutturalmente legati alla sua titolarità, di cui egli deve sopportare il peso, le uniche obbligazioni gravanti sul legatario sono quelle che derivano dai sub legati e dagli oneri posti eventualmente a suo carico dal testatore. Il legatario però ne risponde solo entro i limiti del valore della cosa legata. Ove sul bene legato il de cuius avesse acceso un'ipoteca, il legatario, pur non essendo personalmente obbligato, sarà soggetto all'esecuzione forzata promossa dal creditore ipotecario, e ove preferisca pagare il debito sarà surrogato ex legge nei diritti del creditore verso l’erede.
Il bene legato non cessa di costituire insieme con gli altri beni ereditari la garanzia generica dei creditori del defunto 'art. 513, il quale presuppone il potere dei creditori del defunto di agire esecutivamente anche sui beni oggetto di legato. Anche in queste ipotesi il legatario, subita l'espropriazione del bene o pagato il debito, godrà della surrogazione legale nei confronti degli eredi.
Accettazione dell'eredità e del legato
- L'acquisto dell'eredità è subordinato alla sua accettazione, articolo 459.
- Mentre l'acquisto del legato ha luogo automaticamente, fermo restando la possibilità di rinunciarvi.
Stabilire se una disposizione testamentaria rivesta carattere universale o particolare non implica particolari difficoltà. L'attribuzione di un bene singolo o di un bene individuato compendio di beni integra gli estremi di un legato; viceversa, siamo in presenza di un'istituzione di erede quando il testatore abbia espressamente designato un soggetto come erede ("Nomino erede Tizio") o gli abbia attribuito in toto pro quota l'universalità del patrimonio.
Devoluzione dell'eredità
La devoluzione dell’eredità può aver luogo in base a quanto previsto da un testamento ovvero dalla legge. Da qui la distinzione tra successioni testamentarie e successioni legittime. Si parla anche di vocazione testamentaria e di vocazione legittima all’eredità, focalizzando in tal modo l'attenzione sul titolo della chiamata: titolo che secondo alcuni autori sarebbe individuabile in ultima istanza solo nella legge, poiché il testamento avrebbe la sola funzione di orientare l'effetto successorio nella direzione voluta.
Il rapporto tra vocazione testamentaria e vocazione legittima è delineato dall'articolo 457 c.c., il quale non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca in tutto o in parte quella testamentaria. La successione testamentaria dunque prevale sulla legittima e la seconda opera solo in assenza della prima, per questo motivo si dice che la successione legittima ha una natura sussidiaria.
- La successione testamentaria può essere a titolo universale dove il testamento contenga le istituzioni di uno o più eredi, o a titolo particolare ove il testamento contenga attribuzione a titolo di legato.
- La successione legittima è sempre a titolo universale, poiché la legge si preoccupa solo di individuare chi sono i soggetti chiamati all'eredità. Le due vocazioni possono concorrere: ciò accade quando il testamento disponga di una parte soltanto del patrimonio, ad esempio un testamento che contenga solo legati, in questo caso sarà la legge a individuare il soggetto o i soggetti chiamati alla successione a titolo universale, che va sempre assicurata.
Si pone invece su un piano distinto rispetto alle due forme di successione, una successione necessaria. Questa formula individua il complesso delle regole che riconosce ai prossimi congiunti del defunto, chiamati (legittimari o riservatari), il diritto di ottenere una parte del patrimonio ereditario, la quota di riserva o legittima, anche contro la volontà del de cuius. Essa non rappresenta una terza forma di vocazione ereditaria, poiché non costituisce un titolo distinto in base al quale possa aver luogo la chiamata all'eredità. La devoluzione è fondata sempre e solo sul testamento o sulla legge e quando il primo avrà pretermesso un legittimario questi non sarà investito da delazione alcuna. Il diritto dei legittimari si attua per via giudiziale, mediante l'azione di riduzione che consente di reintegrare la quota di riserva rendendo loro inopponibili le disposizioni testamentarie o le donazioni che hanno determinato la lesione.
Nullità dei patti successori
Il nostro ordinamento non contempla una vocazione contrattuale. L'articolo 458 prevede la nullità dei patti successori istitutivi, cioè delle convenzioni con cui taluno dispone della propria successione. La ragione di questo divieto è garantire la piena libertà, incoercibilità e revocabilità dell'ultima volontà del de cuius. Oltre ai patti istituiti, il codice vieta anche gli atti unilaterali e i contratti con cui taluno disponga dei propri diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o vi rinunzi. La ragione è individuata nella ripugnanza suscitata dall'idea che si possa negoziare un bene riveniente dalla successione di una persona ancora in vita. Le maggiori difficoltà si incontrano dinanzi a una serie di negozi con funzione successoria che si pongono sul crinale tra liceità e illecita. È stata teorizzata la distinzione tra negozi mortis causa e post mortem; i negozi mortis causa sono vietati dalla legge e rientrano gli atti che rispondono all'interesse dell'autore di orientare la propria successione in un modo nell’altro; piuttosto che i negozi post mortem negozi connessi alla morte atti sono posti in dipendenza della morte ma non intendono incidere sulla successione. Quindi è nulla la donazione mortis causa, cioè la donazione i cui effetti sono rimandati al momento della morte del donante, viceversa è lecita la donazione risolutivamente condizionata alla premorienza del donatario ovvero destinata a risolversi ove il donatario muoia prima del donante.
Vocazione e delazione
Distinta dalla vocazione è la delazione. Quest'ultima indica l'offerta dell’eredità, cioè l'investitura del chiamato nel diritto di accettarla; la vocazione invece dà luogo alla chiamata del soggetto all'eredità. La differenza è sottile: i due termini individuano lo stesso oggetto colto da due prospettive diverse, ora oggettiva ora soggettiva. In un caso si pone l'accento sul fatto che l'ordinamento offra l'eredità a un soggetto, dall'altro si pone l'accento sul fatto che l'ordinamento chiama il soggetto all'eredità.
Vocazione testamentaria e vocazione legittima possono concorrere e, quando ciò accade, la legge e il testamento chiamano all'eredità lo stesso soggetto. Questi non potrà accettare una delazione e rinunciare all'altra, poiché ciò comporterebbe un'accettazione parziale non consentita dalla legge, dal momento che la duplicità dei titoli della vocazione non rompe l'unità della delazione. Questo principio della unitarietà della delazione implica che il chiamato non possa rinunziare alla vocazione testamentaria e poi, subentrata la vocazione legittima, accettarla. Questo principio comporta che l'accettazione di una chiamata ab intestato (da chi non ha fatto testamento) non deve essere rinnovata nel caso in cui venga successivamente scoperto un testamento, e comporta che la successiva scoperta di un testamento che chiami all’eredità chi comunque era già destinatario di una vocazione ab intestato non comporta il decorso di un nuovo termine di prescrizione, questo termine dovrà essere computato dal momento dell’apertura della successione.
Capacità di succedere e indegnità
La capacità di succedere è riconosciuta a tutti i soggetti di diritto (persone fisiche, persone giuridiche, enti non personificati). È riconosciuta anche ai nascituri già concepiti al momento dell'apertura della successione, presumendosi tale fino a prova contraria il nascituro venuto alla luce entro i 300 giorni successivi alla morte del de cuius. Il problema della capacità giuridica del concepito è molto controverso tra le diverse ricostruzioni prospettate: è sempre preferibile quella che riconosce al nascituro una posizione non ancora assimilabile a quella del chiamato all'eredità ma comunque un'aspettativa, coerente con la circostanza che l'acquisto sia sospensivamente condizionato all'evento della nascita. L'amministrazione viene dell’eredità attribuita ai genitori. Possono ricevere ma solo per testamento anche i figli non ancora concepiti di persona vivente al momento delle apertura della successione; qui l'amministrazione dei beni relitti non spetta ai genitori ma gli stessi soggetti di cui la legge parla con riguardo all'ipotesi di una disposizione testamentaria sospensivamente condizionata, 642 l'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata disposta la sostituzione, fermo restando che compete sempre ai genitori la tutela delle ragioni successorie del non concepito.
L'indegnità è una causa di esclusione dalla successione, trattandosi di una sanzione civile diretta a impedire che l'autore di un comportamento lesivo, nei confronti dell’ereditando, possa acquisire mortis causa anche solo parte del patrimonio di quest'ultimo. L'indegno può acquistare lo status di erede ma è esposto ad un'azione diretta ad ottenere una sentenza costitutiva, che accertata la sua indegnità lo privi dei diritti successori, sia acquisiti a titolo universale che a titolo particolare. Questa azione potrà essere esperita da coloro i quali una volta dichiarata l'indegnità verrebbe devoluta in via successiva l'eredità (ovvero nel caso in cui l'indegno sia un legatario, dagli eredi onerati).
La giurisprudenza ritiene che il rimedio in esame, in quanto possa presidio di interesse patrimoniale, sia soggetta al termine ordinario di prescrizione e che possa costituire oggetto di transazione o rinuncia.
- È indegno colui che abbia commesso un reato di omicidio o di tentato omicidio nei confronti del de cuius nonché nei confronti del coniuge, ascendente o discendente del medesimo de cuius.
- Colui che abbia calunniosamente accusato uno dei soggetti, di cui al punto precedente, presentando denuncia o rendendo falsa testimonianza, del compimento di un reato per il quale è prevista la pena dell’ergastolo o reclusione per un tempo minimo non inferiore ai tre anni.
- Il genitore del de cuius dichiarato decaduto dalle responsabilità genitoriali e non può essere più reintegrato nella medesima.
- Colui che abbia tentato la libertà testamentaria del de cuius, coartandone con dolo o violenza, in senso positivo o negativo, la libertà di fare, revocare o modificare il testamento, formando o usando un testamento falso, distruggendo o alterando un testamento che avrebbe regolato la successione.
L'indegno dovrà restituire i beni ereditari nonché i frutti percepiti fino al momento dell'apertura della successione, (assimilato al possessore di malafede). È previsto che l'indegno possa essere riabilitato dal de cuius con una dichiarazione espressa contenuta in un atto pubblico o un testamento, viene così consentito al già indegno di partecipare alla successione.
Non figura gli estremi di una riabilitazione l'indegno non riabilitato, che sia stato contemplato in un testamento nonostante il de cuius conoscesse la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria. Pertanto, ove con la vocazione testamentaria concorra una vocazione legittima, l’indegno non può prendere parte alla seconda, pur essendo tra i successibili ex lege; e qualora la disposizione testamentaria gli attribuisca una parte del patrimonio inferiore alla quota di riserva, che gli competerebbe da legittimario, l’indegno non può agire in riduzione.
Eredità giacente
L'eredità giacente può accadere che tra il momento dell'apertura della successione e quello dell'accettazione dell'eredità trascorra molto tempo. Il diritto di accettare è soggetto al termine decennale di prescrizione, sebbene questa regola conosca una significativa eccezione ove il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari. Gli effetti della successione retroagiscono al momento dell'apertura della successione e, per soddisfare esigenze come la conservazione e l'amministrazione del patrimonio o nell'interesse dei creditori, il codice prevede l'attribuzione al chiamato di prerogative funzionali.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.