RIASSUNTI PRATICI
DI DIRITTO SANITARIO
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RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO SANITARIO
1. LA TUTELA DELLA SALUTE NELLA COSTITUZIONE
diritto alla salute
Il viene configurato per la prima volta nella Costituzione italiana, all’art. 32, in base al
quale la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’uomo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti. due sensi:
Il diritto alla salute può essere inteso in
diritto soggettivo a non subire lesioni dell’integrità psico-fisica;
Come
diritto a prestazioni positive
Come nei confronti dei pubblici poteri, che si concretizza nella
pretesa di un’assistenza sanitaria effettiva al singolo individuo.
diritto alle prestazioni sanitarie L. 833/1978,
In particolare, il è stato attuato con la istitutiva del
Servizio sanitario nazionale diritto alle cure
e la quale ha esteso a tutti, anche ai non indigenti, il
gratuite.
principi
I posti alla base del servizio sono:
globalità delle prestazioni;
La
dei destinatari;
L’universalità
dei trattamenti.
L’uguaglianza
obiettivi
Gli da raggiungere sono la promozione e la tutela della salute di tutta la popolazione, senza
distinzioni di condizioni individuali.
strumento struttura
Lo previsto dal legislatore per assicurare le prestazioni è rappresentato da una
organizzativa volta a coprire in maniera capillare il territorio nazionale attraverso la rete di Aziende
sanitarie locali.
comma 2, due limiti
Al l’art. 32 pone all’attività sanitaria dello Stato:
legge assoluta di
Solo la può obbligare l’individuo ad un determinato trattamento sanitario (riserva
legge); rispetto della persona umana:
Il legislatore pone il divieto di violare i limiti imposti dal
un’evenutale legge ordinaria che preveda interventi sanitari che violino i limiti imposti dal rispetto
incostituzionalità.
della persona umana, sarebbe viziata da
38, comma 2,
L’art. dispone che i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità, vecchiaia, dispoccupazione
involontaria. diritto ad assicurarsi contro i rischi
Si tratta, dunque, di un ai quali va soggetta la loro capacità
lavorativa per infortuni, malattie professionali e non, invalidità.
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117 Cost.,
L’art. così come modificato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, fa rientrare negli
ambiti di legislazione concorrente regionale la tutela della salute. Nello specifico, alle Regioni viene
definire le linee di politica sanitaria.
attribuito un considerevole compito: quello di determinazione dei livelli essenziali delle
Alla competenza esclusiva dello Stato resta affidata la
prestazioni relative ai diritti civili e sociali, tra cui vi rientra, secondo la giurisprudenza, anche i diritti
alla salute.
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2. LE RIFORME DEGLI ANNI ‘60 E ‘70
L. 296/1958, Ministero della sanità
Alla fine degli anni ‘50, con fu istituito il che assorbì le
competenze dell’Alto commissariato e di tutte le altre amministrazioni fino ad allora operanti in mateira
di sanità pubblica. Esso doveva occuparsi di tutto ciò che riguardava la tutela della salute pubblica.
riforma ospedaliera, L.
Successivamente all’istituzione del Ministero, si giunse alla attuata con
132/1968 (c.d. Legge Mariotti). ospedaliero,
Nasce in questo modo l’ente dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico destinato all’assistenza dei cittadini.
D.P.R. 4/1972 Regioni ordinarie funzioni statali
Il ha consentito il passaggio alle delle in materia
sanitaria, nele varie fasi dell’intervento preventivo, terapeutico e riabilitativo, realizzando altresì il
trasferimento di quegli uffici statali periferici già titolari delle predete competenze.
L. 349/1977 soppress gli enti mutualistici,
Con furono le cui prestazioni di assistenza ospedaliera
Regioni
furono affidate alle che le fornivano ai soggetti assistiti in forma diretta e senza limiti di durata
avvalendosi degli enti ospedalieri nonché, a seguito di convenzioni, di altre strutture eroganti assistenza
ospedaliera.
D.P.R. 616/1977 trasferimento alle Regioni di funzioni
Con il si è provveduto all’ulteriore
amministrative, esercitate ancora dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici
nazionali ed interregionali differenti dallo Stato. In questo modo, si realizzava l’integrale trasferimento
alle Regioni di tutte le competenze contenute nell’originario art. 117 Cost.
L. 833/1978 Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
La ha istituto il ed ha previsto una struttura
Unità Sanitarie Locali (USL),
istituzionale centrale, suddivisa in finalizzata alla produzione ed
erogazione di interventi socio-assistenziali omogenei cui ogni individuo può accedere in base al diritto
soggettivo ad usufruire del servizio sanitario sul territorio nazionale.
novità
Le principali del SSN erano le seguenti:
Superamento delle ineguaglianze territoriali;
Creazione di una rete unitaria di USL;
Ampliamento delle prestazioni sanitarie;
Adozione del Piano sanitario triennale e fissazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria;
Istituzione del Fondo sanitario nazionale da ripartire tra le Regioni, destinato a finanziare il SSN.
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3. LE RIFORME DEGLI ANNI ‘90
D.Lgs. 502/1992 D.Lgs. 517/1993 aziende pubbliche.
Con il e il venne attribuita alle U.S.L. la natura di
Punti cardine della riforma furono:
definizione di livelli di assistenza uniformi sul territorio nazionale;
La
maggiori responsabilità gestionali alle Regioni;
L’attribuzione di
delle strutture di produzione ed erogazione dei servizi sanitari
l’aziendalizzazione intesa nel
duplice senso di riconoscimento di autonomia patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed
organizzativa e di recepimento delle strategie di gestione di stampo privatistico;
modello di finanziamento;
Un nuovo
competitività
La tra pubblico e privato finalizzata a garantire il costante miglioramento qualitativo
delle prestazioni offerte e la più ampia libertà di scelta da parte del privato circa le strutture eroganti;
partecipazione del cittadino,
La in forma singola o in forma associativa, alla fase gestionale ed
organizzativa del SSN.
La seconda riforma sanitaria presentava delle lacune che resero necessario un ulteriore intervento del
legislatore al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti nelle intenzioni delle riforme precedenti.
Legge delega 419/1998, D.Lgs. 229/1999,
L’intervento è rappresentato dalla alla quale ha fatto seguito il
Riforma Sanitaria Riforma Bindi.
noto come o
ter
L. 419/1998 quattro deleghe
Nello specifico, la contiene volte ad attribuire al modello organizzativo
della sanità pubblica un assetto differente da quello attuale. Le deleghe riguardano:
riforma del D.Lgs. 502/1992,
- la attuata con il D.Lgs. 229/1999;
- riordino della medicina penitenziaria
il soddisfatto con D.Lgs. 230/1999;
dei rapporti tra SSN e Università,
- l’organizzazione definita con D.Lgs. 517/1999;
testo unico di organizzazione e funzionamento del SSN
- l’adozione di un che costituisce l’unica
delega non attuata.
D.Lgs. 229/1999 Riforma Sanitaria
Il (c.d. ha rafforzato il ruolo e l’autonomia delle Regioni in
ter)
ambito sanitario. I tratti salienti della riforma sono i seguenti:
Valorizzazione delle Regioni, le quali si occupano di elaborare proposte per la predisposizione del
Piano sanitario nazionale, di adottare il Piano sanitario regionale per soddisfare le esigenze
specifiche della popolazione loale, stabiliscono i criteri per la suddivisione delle Aziende sanitarie
locali in distretti;
Rafforzamento del ruolo dei Comuni nella fase di programmazione, ai quali viene attribuito un
ruolo di compartecipazione alla definizione degli indirizzi dei servizi sanitari;
Previsione di programmi e di poteri sostitutivi: in particolare, il Consiglio dei Ministri può
provvedere a dare attuazione al Piano sanitario nazionale anche mediante la nomina di commissari
ad acta;
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Partecipazione dei cittadini programmazione,
all’attività di come nel caso dell’adozione del
Piano sanitario regionale cui prendono parte le formazioni sociali private non aventi scopo di lucro
impegnate nell’assistenza sociale e sanitaria;
Integrazione sociosanitaria, soggetti deboli
in favore di come i bambini, gli anziani, i
tossicodipendenti, i malati di AIDS, i portatori di che necessitano di interventi incrociati
handicap
non solo in campo medico, ma anche sociale;
Aziendalizzazione del sistema sanitario, atto
cioè le aziende sanitarie locali sono disciplinate con
aziendale di diritto privato;
Articolazione in distretti dell’ASL: il distretto garantisce la continuità assistenziale, coordinando
medici di medicina generale, pediatri e servizi di guardia medica, in ambulatorio o a domicilio, e
opera il necesario coordinamento di tali soggetti con le strutture operative e con i servizi
specialistici;
Accreditamento istituzionale;
Individuazione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle strutture accreditate, predefinite a
livello centrale dal Ministero e a livello locale dalle Regioni per quanto riguarda i ricoveri per acuti
e le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
Sperimentazioni gestionali per la collaborazione tra strutture del SSN e soggetti privati, anche
mediante la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato, al fine di un miglioramento
della qualità dell’assistenza;
Istituzione dei fondi integrativi, destinati a potenziare l’erogazione di pretazioni aggiuntive purché
fornite da strutture e da professionisti accreditati con il SSN;
Riforma della dirigenza sanitaria, unico ruolo,
collocata in un distinto per profili professionali, e
unico livello,
in un articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali;
Formazione continua, diretta ad accrescere le conoscenze professionali e la formazione permanente
volta a migliorare le competenze e abilità teniche e manageriali.
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4. L’ORGANIZZAZIONE MINISTERIALE DELLA SALUTE
Ministero della Sanità L. 296/1958 D.Lgs. 266/1993.
Il è stato istituito con e successivamente con funzioni
Quest’ultimo intervento normativo ha previsto che il Ministero della Sanità esercita le
amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria. Svolge inoltre competenze in materia di:
politiche comunitarie
Elaborazione ed attuazione delle relative all’ambito sanitario;
Programmazione sanitaria;
Coordinamento del sistema informativo sanitario e verifica comparativa dei costi e dei risultati
conseguiti dalle Regioni e dalle stutture operative del Servizio Sanitario nazionale;
Sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria, nutrizione e igiene degli alimenti;
Ricerca e sperimentazione in materia sanitaria;
Professioni e attività sanitarie.
Il D.Lgs. 112/1998 Regioni
ha trasferito alle la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi
salute umana sanità veterinaria,
riguardanti la e la fatte salve le competenze residuali riservate allo
Stato. D.Lgs. 300/1999 un unico ministero
Con il si è proposta la costituzione di per le politiche del welfare,
del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale Ministero della
grazie all’accorpamento con il
Sanità.
D.L. 217/2001 Ministero della Sanità, Ministero
Il ha attributio autonoma individualità al denominato
della Salute. Questo Ministero esercita i compiti che spettano allo Stato in materia di tutela della salute
umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei
luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.
D.L. 85/2008
Con si è provveduto all’adeguamento delle strutture di Governo attraverso una
razionalizzazione numerica delle strutture ministeriali e, in funzione di ciò, il Ministero della salute è
stato accorpato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’unica struttura ministeriale del
Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.
L. 172/2009, Ministero della salute,
Con successiva si è attribuita autonomia al scorporandolo dal citato
dodici
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Ministero della salute si articola in
Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale, le cui funzioni vicarie sono affidate ad uno dei
direttori generali o, in mancanza, ad un dirigente di seconda fascia:
Direzione generale della prevenzione sanitaria;
-
- Direzione generale della programmazione sanitaria;
- Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario
nazionale;
- Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico;
- Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità;
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- Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure;
- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterniari;
- Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimneti e la nutrizione;
- Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica;
- Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;
- Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali;
- Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio.
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5. IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ E L’ISTITUTO SUPERIORE DI
SANITA’
Consiglio superiore di sanità,
Presso il Ministero della salute ha sede il un organo tecnico-consultivo
del Ministero che se ne avvale per esaminare, indagare, programmare i fatti e le politiche in materia di
salute pubblica, igiene e sanità.
Nello specifico, il Consiglio superiore di sanità:
salute pubblica,
Prende in esame i fatti riguardanti la su richiesta del Ministro della salute;
sanità;
Propone lo studio di problemi riguardanti l’igiene e la
Propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e
sanitario;
Propone all’amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la
tutela della salute pubblica;
Propone la formulazione di costruttivi ed organizzativi per l’edificazione di ospedali,
standard
istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.
pareri obbligatori
Il Consiglio esprime in materia di:
regolamenti,
- predisposti da qualunque amministrazione centrale e relativi alla salute pubblica;
convenzioni internazionali,
- relative alla predetta materia;
elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;
- provvedimenti di coordinamento e istruzioni obbligatorie
- per la tutela della salute pubbliche;
determinazione dei lavori pericolosi, norme
- faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle
igieniche del lavoro;
modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;
-
- diniego e revoca di registrazione delle specialità medicinali.
pareri facoltativi
Il Consiglio superiore di sanità esprime, invece, qualora il Ministro della salute ne
strutture:
faccia espressamente richiesta. Il Consiglio si articola nelle seguenti
Comitato di presidenza;
Assemblea generale;
Sezioni;
Segretariato generale.
Superiore di Sanità
L’Istituto è direttamente dipendente dal Ministro della Salute ed è un ente di diritto
pubblico, dotato di struttura ed ordinamento particolari, nonché di autonomia scientifica, organizzativa,
organi
amministrativa e contabile. Gli dell’Istituto sono:
Presidente;
Il
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Consiglio di amministrazione;
Il Direttore generale;
il Comitato scientifico;
Il Comitato etico;
Il Collegio dei revisori dei conti.
Il funzioni di consulenza e formazione
Esso svolge e, in particolare:
- fornisce consulenza al Ministro della Salute, al Governo e alle regioni in materia di tutela della
salute pubblica;
- collabora con il Ministro della salute all’elaborazione ed attuazione della programmazione sanitaria
e scientifica;
- svolge attività di consulenza del Governo e delle regioni per la formazione dei rispettivi piani
sanitari;
- promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi riguardanti i
propri compiti istituzionali;
- svolge attività di consulenza per la tutela della salute pubblica, in collaborazione con l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- esercita, nei casi previsti dalla legge, attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla
salute pubblica e l’organizzazione sanitaria.
Inoltre, l’ISSN:
Interviene nel campo igienico sanitario, provvedendo all’elaborazione delle norme tecniche
riguardanti i farmaci, alimenti, sanità veterinaria, prodotti, attività ed opere del set
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