STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E
MODERNO
Frequentanti:
- Scritto: prova di esonero a fine corso
17 dicembre 2025
o 2/3 domande aperte + crocette
o
- Orale
Libri Grandi linee giuridiche storia medievale
- Ennio Cortese, (in toto)
Tempi del diritto
- (cap 8 Diritto penale da Beccaria a codice Rocco – edizione di < 3 anni
fa) Da 107 a 398
o Esclusi i primi due capitoli (da pag 1 a 106) e il cap 9
o Lezione 06/10/2025
MEDIOEVO
Per una decisione degli storici: Inizia nel 476 d.C., con il crollo dell’Impero Romano d’Occidente –
si ebbe con la deposizione Romolo Augustolo (imperatore) da parte di Odoacre (generale
barbarico, ossia di origini germaniche).
410 d.C.: sacco di Roma da Visigoti = invasione di Roma a ferro e fuoco fu il terzo ed ultimo
assedio da parte dei Visigoti di Alarico I e durò tre giorni, durante i quali i luoghi pubblici e le
case private vennero depredate.
L’avvio del Medioevo è stato deciso dagli Umanisti, ossia gli interpreti dell’Umanesimo
- = movimento culturale sviluppatosi tra il 1400 e il 1500, rappresenta una grande rinascita
con un disconoscimento del medioevo, perchè i secoli precedenti a loro culturalmente
rappresentano una discesa rispetto all’epoca classica – vogliono stabilire continuità tra
loro e l’età classica. Si sentono infatti persecutori di Cicerone, Aristotele, Platone =
continuità intellettuale
- Pone l’uomo al centro in ambito letterario, artistico (Da Vinci), storico, filosofico
- Il Medioevo viene nominato in questo modo dispregiativamente: Medio-Evo, un periodo
intermezzo visto in senso negativo
- Esalta quindi il mondo antico e impone una frattura
- Nel pavimento di una Chiesa rinascimentale (Duomo di
Siena) dominano immagini di leggende del mondo classico =
elementi laici/pagani in una Chiesa intento di collegare età
diverse
La fine del Medioevo invece viene fatta coincidere con il 1492
d.C.:, con:
1. scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo Figura 1: Pavimento del Duomo di
Siena, Ermete Trismegisto
2. muore Lorenzo il Magnifico
3. (caduta del regno di Granada) primo evento di discriminazione religiosa: in Spagna gli
ebrei furono costretti a convertirsi o lasciare i loro regni con l’Editto di Granada
1 Tardo antico (284-565)
Dal punto di vista giuridico, questi eventi (seppure Alto medioevo (476-1000)
fondamentali) non sono così rilevanti. In ambito giuridico, il Basso medioevo (1100- 1492)
cambiamento si avrà con l’Illuminismo, ossia l’età dei Età moderna (1492-1800)
Codici. Età contemporanea
Ma per capire i cambiamenti dobbiamo focalizzarci anche
sui secoli precedenti, a partire dal III sec d.C (Tardo-Antico), soprattutto perchè già da secoli
erano in atto cambiamenti:
- Il centro operativo militare, politico, economico si era spostato verso Costantinopoli
- La deposizione dell’imperatore da parte di un germanico non era un fatto inedito
patritius,
Odoacre ricevette il titolo di visto il gesto deferente nei confronti dell’imperatore
d’Oriente Zenone TARDO-ANTICO
Il Tardo-Antico è un’età che va dal regno di Diocleziano e la sua salita al trono (dal 284 a 305),
fino alla fine dell’Impero di Giustiniano, con la sua morte (imperatore dal 527 al 565).
In questo periodo si presentano tre grandi cambiamenti:
(maiestas)
- Concezione astratta della sovranità e dunque la concezione dell’Impero: la
sovranità viene definita in modo diverso rispetto all’età classica ciò influenza
radicalmente le fonti del diritto
- Diffusione del Cristianesimo: perdita da parte della Chiesa del carattere di
associazionismo spontaneo per arrivare a trasformarsi in istituzione
Dapprima il cristianesimo si professava di nascosto (nelle catacombe) perchè
o perseguitati (l’ultimo è stato Diocleziano)
se prima le riunioni erano informali, senza regole, spontanee la Chiesa poi muta
o
- Società: trasformazione in senso feudale già in epoca pre-giustinianea “feudale”
(=termine del Medioevo)
Diminuisce potere pubblico
o
L’Impero Romano inizia a trasformarsi per motivi interni già a partire dalla fine del II secolo.
Lezione 07/10/2025
Nuova concezione della SOVRANITÀ IMPERIALE
Tra fine III e IV sec ci sono quattro grandi circoscrizioni l’Impero è diviso territorialmente, ma è
unito. Con la seconda metà del III sec, con gli Imperi di Diocleziano e Costantino, si ha una
maiestas maiestas
diversa concezione di sovranità ( ). La assume sfumature orientali perchè,
nonostante l’Impero sia ancora unito, gli imperatori vengono reclutati tra gli eminenti cittadini
dell’Oriente dell’Impero (es: gli stessi Diocleziano e Costantino),
dove sono situate anche le loro capitali:
- Nicomedia (Diocleziano), nel nord della Tirchia
- Costantinopoli (oggi Istanbul) con Costantino
maiestas
Quali sono i caratteri della orientale? Si vede già da
elementi esteriori:
- Gli individui devono inchinarsi davanti all’imperatore, Figura 2: Impero sotto
baciarne l’anello Diocleziano
- L’imperatore ha indumenti distintivi Diocleziano introdusse l’uso imperiale del mantello
di porpora con pietre preziose maior
= forme di espressione di una devozione totalmente nuova (non era più una semplice
dignitas), che presto entreranno a far parte della ritualità cristiana.
Lo stesso crimen laesae maiestatis, l’offesa alla statua dell’imperatore, viene esteso con
riferimento anche ai consiglieri e ai membri del senato.
2 primus inter pares
L’imperatore non è più (primo tra pari), come veniva invece qualificato
tradizionalmente gli imperatori antecedenti di provenienza occidentale l’imperatore assume
ora una natura sovrumana, dotata di caratteri che la distinguono dagli altri, con aspetti sacrali.
Si ha una deverenza massima, aumentando la distanza tra sudditi e imperatore.
Per comprendere questo cambiamento si può prendere come esempio l’Arco di
Costantino, che rappresenta l’evento trionfante della sconfitta di Massenzio nella battaglia di
Ponte Milvio (312), generale che si atteggia a capetto della parte occidentale, ma Costantino lo
batterà) Costantino vuole manifestare la sua autorità e grandezza. I fregi che adornano l’arco
hanno un fine narrativo, per andare ad esprimere una narrazione alcuni vennero fatti su
commissione finalizzati ad adornare l’arco, altri staccati da opere precedenti (=pezzi di
spoglio). Costantino ricerca quindi un’idea di continuità. I fregi realizzati in quest’epoca
portano con sé un’idea diversa di sovranità.
Liberalitas di Marco Aurelio
Es: nel II sec la “ ” (pezzo di spoglio
inserito nell’arco di Costantino), rappresentato nella sua generosità/liberalità,
nel gesto di dare ai sudditi. In questa raffigurazione, l’imperatore si confonde
in un coro di persone che compiono gesti diversi, hanno tutte più o meno
eguale statura e sono individualizzate dagli sguardi (naturalezza e
primus
movimento) = rappresenta l’idea dell’epoca, in cui l’imperatore è
inter pares. C’è mimesi con la realtà.
Es2: nel fregio fatto apposta Figura 3:
liberalitas Marco
Liberalitas di
dell’arco “ Aurelio
Costantino ”, l’immagine è diversa.
L’imperatore è posto al centro, i
sudditi hanno perso l’immagine di
realtà (sono piccoli, posti al di sotto
dell’imperatore, porgono le mani
alzate e guardando in alto verso il Figura 4: Liberalitas di Costantino
sovrano) le immagini non sono più
mimesis ma segni, una successione ritmica e simbolica, espressione della trascendenza della
figura imperiale. Ab-solutio
Ma dunque, è questa la rappresentazione dell’assolutismo? = sciolto dal rispetto
delle leggi è un istituto che prevede la legittimazione di qualsiasi comportamento del
governante anche se in violazione della legge. Imperatori della fine del II secolo comunque
cercarono di vivere secondo le leggi senza avvalersi, per es., di testamenti illegittimi = forma di
lex
obbedienza all’ordinamento. Giustiniano è il primo che si sente superiore alla legge (
animata in terra è come si autodefinisce lui stesso) ma fino al VI sec non si può parlare di
assolutismo, nonostante si abbia una crescente importanza del ruolo di imperatore.
Questi cambiamenti della figura del principe hanno dei riflessi sul panorama normativo, e
soprattutto sulla gerarchia delle fonti del diritto del mondo classico, in particolar modo il
binomio in cui si esprime il diritto romano:
Leges
- = pronunciamenti imperiali delle leggi (esprimono la volontà degli imperatori)
Senatus consulta
o
Iura
- = contenitore con due principali fonti
Editti pretori: editti emessi da magistrati romani che devono applicare il diritto
o romano nelle province; in alcuni casi, essendo in province distanti dal diritto
classico dei giuristi, devono integrarlo (soprattutto a livello processuale), con editti
che contengano regole processuali più adatte. Gli editti contengono modifiche,
declinazioni del diritto classico, rese necessarie dall’amministrazione delle
province. iurisdictio
I pretori erano dotati di , potevano cioè amministrare la giustizia e
actio.
introdurre provvedimenti di protezione processuale in assenza di un I loro
ius civile
editti costituivano così una fonte di diritto parallela al in epoca classica
3 Pareri dei giureconsulti = pareri dei grandi giuristi del passato, forniti in
o ius respondendi (respondendo
processo. In forza del = dare responsi,
consulenze) loro concesso, i dotti giureconsulti fornivano pareri in giudizio che
potevano preordinare le sentenze e circolare poi in raccolte.
Non tutti gli imperatori tolleravano il potere loro dato (es: Nerone): si decise poi di
creare un consilium, divenuto in seguito il concistoro = fucina di rescritti e leggi
per conto e nel nome dell’imperatore
Gli iura dunque non erano leggi, ma principi o pareri che potevano averne la stessa
efficacia
gli iura subiranno un processo graduale di svalutamento, con una progressiva importanza
leges.
delle Ma soltanto con Giustiniano ci sarà la fine di questa spartizione ma il processo si
svolge nei secoli dell’epoca tardoantica.
iura
Raccolte di (slide) in forma tendenzialmente monografica:
Legge delle citazioni di Valentiniano
- (426): attesta l’uso degli iura, è una legge rivolta
alle regole del processo imponeva di citare i pareri di alcuni giuristi romani del passato
(Paolo, Ulpiano, Papiniano, Gaio, Modestino)
in caso di disaccordo prevale la maggioranza
o in caso di parità Papiniano prevaleva sugli altri
o
Questa legge ci dice che se l’imperatore avverte la necessità di vietare l’uso di pareri
diversi di questi, può farlo = testimonianza del fatto che gli iura venivano citati in
processo
Nessuno di questi è un giurista che ha prodotto dopo il III secolo
Pauli receptae sententiae “semper valere”
- : ascritte al grande giureconsulto Paolo
era stato detto di esse cent’anni dopo
Epitome gai
- : riassunto delle celebri Istituzioni di Gaio era da considerarsi come una
parafrasi e un commento
Tituli ex corpore ulpiani
- : raccolta e volgarizzazione dei pareri di Ulpiano adattare un
testo celebre ad un pubblico sempre meno raffinato
Lex dei (!)
- : fine IV sec, di autore ignoto (forse di confessione ebraica o forse convertito al
cristianesimo) prende il diritto classico e lo paragona al Decalogo
manualetto di committenza ecclesiastica, che esalta le concordanze tra legge biblica e
romana uno dei manuali più studiati
= tentativo di comparare e paragonare
la legge di Dio (Vecchio Testamento, Bibbia, 10 comandamenti = Decalogo). I primi
tre riguardano Dio (teologici, sono in merito alla devozione nei confronti di Dio), dal
quarto invece vengono prescritti comportamenti sia positivi (da assumere), sia
negativi (da evitare)
passi del diritto romano per mostrare una concordanza di due “diritti” di epoche
diverse, rassicurando cristiani e romani di questa somiglianza
L’idea era quella di rassicurare i fedeli e indurli ad obbedire all’ordinamento dell’impero
La chiesa mostra il desiderio di non disfarsi della cultura classica, che viene invece vista
come faro, fonte di ispirazione culturale
Il cristianesimo poi viaggerà insieme al diritto romano
Si è poi sviluppato un progressivo sfavore degli imperatori verso i pareri dei giureconsulti
interpretatio iuris
reputati lesivi del potere di (interpretazione della norma) riservato
all’imperatore toglie all’imperatore il diritto esclusivo di interpretare la legge: se l’imperatore è
superiore ai sudditi, la sua parola non deve essere messa su un piano diverso di quella dei
giuristi.
4
La svalutazione degli iura si vede già nell’epoca di Costantino, che si mostra sfavorevole nei
iura
confronti di tali pareri. Tuttavia, gli sopravvivono fino all’impero di Giustiniano: smettono di
essere prodotti, di essere raccolti, non sono voluti dall’imperatore. TUTTAVIA, continuano a
iura
circolare e ad essere utilizzati circolano solo del passato (antecedenti al III sec)
iura leges
Il rapporto tra e diventa quindi un rapporto tra antico e nuovo che sarà caratteristico
di tutto il diritto medievale:
Iura ius vetus
- = (diritto vecchio)
Leges ius novum
- = (diritto nuovo)
L’idea è di non rinnegare il passato: questo serve a legittimare il presente.
La fine degli iura si ha con Giustiniano, che attorno al 530 fa realizzare un’enorme raccolta di
pareri (circa 10.000 brani) di giureconsulti = Digesto, così da avere in un solo volume il meglio
della tradizione giuridica romana. Li promulga, trasformandoli quindi in legge (vanno seguiti
come fossero sue leggi). L’opera verrà PROMULGATA da Giustiniano nel 533 (ma raccoglie
materiale di oltre 40 giiuristi). Vengono però tagliati pareri per non far dire cose contrarie
all’Impero, ciò implica che ci siano state molte manipolazioni. Giustiniano raccoglie pareri di otlre
40 giuristi.
Avendo equiparato gli iura alle leges si determina la scomparsa definitiva degli iura e
della tradizionale coesistenza di queste due fonti del diritto romano
RIASSUNTO
1. III sec = no produzione nuovi, ma solo quelli vecchi
2. VI sec = Giustiniano con + grande raccolta li promulga
Ascesa della leges e prime raccolte
iura leges
Alla decadenza degli fa riscontro una forte ascesa delle si manifesta principalmente
per l’interesse verso un nuovo genere di raccolta normativa, ossia i codici, raccolte di sole leggi
(vecchie e nuove) = autori privati (non sono ordinate dall’imperatore) che seguendo il nuovo
iura.
gusto degli imperatori, compilano materiale normativo assenti da
I primi codici avvengono nell’epoca di Diocleziano (284-305), che ha un grande favore imperiale
leges.
verso le Codex Gregoriano – 292/293
Codex Ermogeniano – 293/294
Codex Teodosiano
rescripta imperiali
I primi due sono entrambi della fine del III sec e raccolgono (=risposte
dell’imperatore a problemi esposti dai funzionari).
Questi codici (ad oggi raccolte con enunciati vigenti, cogenti, astratti, generali) di età Tardo-
Antica mantengono la dialettica tra vecchio e nuovo che caratterizza il diritto Tardo-Antico e
dell’età medievale passato autorizza il presente, non va rinnegato.
Lezione 08.10.25
CODEX TEODOSIANO
Il Codex Teodosiano, realizzato nel 439 dall’Imperatore Teodosio II d’Oriente, testimonia i
grandi cambiamenti che hanno investito il panorama giuridico romano in epoca tardoantica:
Imperatore orientale e non occidentale
È l’imperatore a decidere di fare un codex in continuazione con i precedenti
esperimenti. Teodosio prende l’iniziativa
Non è più una raccolta privata diversamente dai Codici Gregoriano e Ermogeniano, ma
ordinata dall’imperatore
Il progetto originario prevedeva due sezioni
Leges
o
5 Iura: mai realizzata, il codex teodosiano è fondamentalmente e ufficialmente
o raccolta di sole leges (solo progettati)
L’idea era di destinarlo all’uso della scuola e in parte alla prassi forense
Il riuso e il richiamo del passato
I codici tardo-antichi sono molto distinti dai codici attuali: non contengono solo il diritto vigente,
ma sono anche depositi di materiale normativo più antico.
La sopravvivenza di fonti giuridiche vecchie e in disuso, vicino a leggi nuove e vigenti, rileva il
desiderio di non rinnegare il passato, ma utilizzarlo per legittimare il presente. Le novità
introdotte furono sempre introdotte in dialogo con l’antico.
Paragone con l’edilizia medievale: il richiamo costante all’antico, nel medioevo, non è esclusivo
del mondo del diritto: nelle facciate degli edifici e nelle chiese medievali, ci imbattiamo spesso
nel riuso di spoglie del passato (capitelli, lastre di sarcofagi, epigrafi), riutilizzate per fini
completamente diversi da quelli per i quali questi oggetti erano stati concepiti.
Un capitello rovesciato all’ingresso di una chiesa poteva essere adibito a contenitore
dell’acqua santa ad uso dei fedeli (acquasantiera = capitello antica colonna). La sua
funzione precedente (magari sorreggere un architrave di un tempio pagano) non veniva
cancellata, ma era messa in evidenza e veniva apprezzata proprio perchè testimoniava
la continuità con il passato.
Es: ar
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