GLI STATUTI REGIONALI
Art 5 costituzione principio unità nazionale ma anche promozione delle autonomie regionali
Regionalismo
Regioni a statuto speciale videro delinearsi un ruolo particolare per ragioni storiche politiche
ideologiche. Le regioni si sarebbero staccate se non si fosse creato uno status diverso per il
loro territorio.
Statuto regione Sicilia prima della costituzione. Friuli Venezia giulia nel 1963.
Attuazione del regionalismo fu tardiva negli anni 70 con i decreti legislativi dal 70 al 77.
Riforma del titolo V, legge 1 del 1999, lg 1 e lg 3 del 2001.
Tramite queste leggi di revisione accresce l’autonomia regionale, si conserva la distinzione tra
reg ordinarie e speciali. Sebbene la distanza si accorcia perché vengono accresciute le
competenze delle regioni ordinarie.
Legge costituzione 3 del 2001 attribuzione autonomia normativa statutaria delle regioni
ordinarie. Lo statuto non è più approvato con legge dello stato ma lo approvano esse stesse.
Quindi ampliamento dell’autonomia regionale attraverso l’autonomia statutaria e
ampliamento dell’oggetto della disciplina attribuita agli statuti. Ogni regione col proprio
statuto stabilisce la propria forma di governo (organizzazione delle istituzioni,
distribuzione dei compiti tra le stesse o metodo e procedimenti per la selezione etc.) Le
regioni a statuto speciale (il cui statuto subiva una disciplina statutaria imposta dallo stato
cioè legge costituzionale) video introdotta una possibilità di modificare la propria
forma di governo (organizzazione) tramite leggi statutarie (per ovviare alla mancanza
dell’autonomia statutaria per queste regioni).
Esplicitazione di particolare autonomia per le province autonome di Trento e Bolzano.
Art 116 c. 3 Autonomia differenziata. Viene introdotto un possibile strumento per l’evoluzione
del regionalismo italiano. Tratti principali di un procedimento per l’attribuzione di ulteriori
competenze in 23 materie alle regioni che ne facessero richiesta sentendo le autonomie
locali tramite un’intesa col governo possano ottenere un’autonomia
differenziata(ulteriore) da parte di una legge del parlamento approvata a maggioranza
assoluta. Autonomia Statutaria
Art. 122 della costituzione. Diverse Cariche e assenza vincoli di mandato
La disciplina ripartita tra stato e regione Art. 122 le leggi elettorali regionali che
potranno essere dettate dalle singole regioni nel quadro dei principi fondamentali
comuni stabiliti con legge statale (leggi prevedono doppio turno, leggi che prevedono
la parità dei sessi). Norma di incompatibilità e insindacabilità dei consiglieri regionali.
Divieto del vincolo di mandato. Previsione per cui il presidente della regione sarà
eletto (salvo che lo statuto disponga diversamente) direttamente dagli elettori. Avrà
potere di nominare e revocare i componenti della giunta. Il consiglio regionale delinea
il quadro di governo in autonomia ma la norma indica un modello senza imporlo. Ha
comportato un tentativo delle regioni di discostarsi dal modello ma la Corte
Costituzionale ha imposto una rigida coerenza di modelli istituzionali proposti a coloro
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Statuto Albertino
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Statuto Albertino
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Storia delle Istituzioni politiche e sociali - la concessione dello statuto
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Statuto dei lavoratori
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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