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GLI STATUTI REGIONALI

Art 5 costituzione principio unità nazionale ma anche promozione delle autonomie regionali

Regionalismo

Regioni a statuto speciale videro delinearsi un ruolo particolare per ragioni storiche politiche

ideologiche. Le regioni si sarebbero staccate se non si fosse creato uno status diverso per il

loro territorio.

Statuto regione Sicilia prima della costituzione. Friuli Venezia giulia nel 1963.

Attuazione del regionalismo fu tardiva negli anni 70 con i decreti legislativi dal 70 al 77.

Riforma del titolo V, legge 1 del 1999, lg 1 e lg 3 del 2001.

Tramite queste leggi di revisione accresce l’autonomia regionale, si conserva la distinzione tra

reg ordinarie e speciali. Sebbene la distanza si accorcia perché vengono accresciute le

competenze delle regioni ordinarie.

Legge costituzione 3 del 2001 attribuzione autonomia normativa statutaria delle regioni

ordinarie. Lo statuto non è più approvato con legge dello stato ma lo approvano esse stesse.

Quindi ampliamento dell’autonomia regionale attraverso l’autonomia statutaria e

ampliamento dell’oggetto della disciplina attribuita agli statuti. Ogni regione col proprio

statuto stabilisce la propria forma di governo (organizzazione delle istituzioni,

distribuzione dei compiti tra le stesse o metodo e procedimenti per la selezione etc.) Le

regioni a statuto speciale (il cui statuto subiva una disciplina statutaria imposta dallo stato

cioè legge costituzionale) video introdotta una possibilità di modificare la propria

forma di governo (organizzazione) tramite leggi statutarie (per ovviare alla mancanza

dell’autonomia statutaria per queste regioni).

Esplicitazione di particolare autonomia per le province autonome di Trento e Bolzano.

Art 116 c. 3 Autonomia differenziata. Viene introdotto un possibile strumento per l’evoluzione

del regionalismo italiano. Tratti principali di un procedimento per l’attribuzione di ulteriori

competenze in 23 materie alle regioni che ne facessero richiesta sentendo le autonomie

locali tramite un’intesa col governo possano ottenere un’autonomia

differenziata(ulteriore) da parte di una legge del parlamento approvata a maggioranza

assoluta. Autonomia Statutaria

Art. 122 della costituzione. Diverse Cariche e assenza vincoli di mandato

La disciplina ripartita tra stato e regione Art. 122 le leggi elettorali regionali che

potranno essere dettate dalle singole regioni nel quadro dei principi fondamentali

comuni stabiliti con legge statale (leggi prevedono doppio turno, leggi che prevedono

la parità dei sessi). Norma di incompatibilità e insindacabilità dei consiglieri regionali.

Divieto del vincolo di mandato. Previsione per cui il presidente della regione sarà

eletto (salvo che lo statuto disponga diversamente) direttamente dagli elettori. Avrà

potere di nominare e revocare i componenti della giunta. Il consiglio regionale delinea

il quadro di governo in autonomia ma la norma indica un modello senza imporlo. Ha

comportato un tentativo delle regioni di discostarsi dal modello ma la Corte

Costituzionale ha imposto una rigida coerenza di modelli istituzionali proposti a coloro

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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