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Educazione civica

Statuto Albertino

Il 4 marzo 1848 Carlo Alberto di Savoia, sovrano del Regno di Sardegna, spinto dall’ondata rivoluzionaria del 1848, concede una costituzione, la quale prende il nome di Statuto Albertino.

Diventata poi successivamente all’unificazione italiana, diventa la legge fondamentale del Regno d’Italia.

Lo Statuto prevedeva una Camera, eletta tramite suffragio maschile, basato sul censo, e un Senato i cui membri erano nominati dal Re.

Lo Statuto Albertino, è caratterizzato dalla brevità degli articoli, era una carta costituzione detta “flessibile”, così detta poiché poteva essere modificata dal parlamento tramite legge ordinaria (maggioranza assoluta, 50% + 1 dei votanti).

Per questo motivo durante il Fascismo, il Governo Mussolini poté modificare gli articoli dello Statuto e così trasformare l'ordinamento dello Stato da una monarchia costituzionale in un regime dittatoriale.

Dopo il 1945, durante la stesura dell’attuale costituzione, padri costituzionalisti stabilirono che la ⅔ costituzione poteva essere modificata unicamente tramite maggioranza relativa (con dei voti favorevoli), per questo motivo la nostra costituzione viene definita “rigida”.

Statuto Albertino

Art. 1

“La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.”

L’articolo 1 dello Statuto Albertino, prima il Regno di Sardegna e poi il Regno d’Italia vengono indicati come Stati confessionali, infatti il cristianesimo era religione di Stato. Ma anche le altre fedi sono tollerate.

Al contrario della nostra repubblica che è per costituzione uno stato laico. Infatti tutte le religioni sono regolati da accordi, garantiti da costituzioni. Il cristianesimo romano è regolato in costituzione dai Patti Lateranensi.

Costituzione italiana

Gli articoli 7 e 8 della Costituzione definiscono l’Italia una Repubblica laica e aconfessionale.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Il primo comma dell’articolo 7 rende lo Stato italiano uno stato laico, privo di una religione ufficiale e definisce i rapporti tra Stato e Chiesa riconoscendoli entrambi come indipendenti e sovrani.

Il secondo comma afferma che il rapporto tra stato e chiesa è regolato dai Patti Lateranensi.

Stipulati l’11 febbraio 1929, firmati dall’allora primo ministro Benito Mussolini e il cardinale Pietro Gasparri.

Il concordato chiudeva la Questione Romana di età risorgimentale. Il quale prevedeva il riconoscimento dello Stato della Chiesa, con un indennizzo per territori persi dal Vaticano. Infine venne resa obbligatoria a scuola l’ora di religione cattolica.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Con l'art. 8, la Costituzione, nel riconoscere pari dignità a tutte le religioni, disciplina i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose, sancendo innanzitutto l'uguaglianza di fronte alla legge. Il nostro ordinamento, ispirandosi a un atteggiamento di neutralità nei con

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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