LO STATO E LE SUE FORME
Territori, popolazione e sovranità non sono altro che la trasposizione sul piano della teoria dello
Stato, del concetto di ordinamento giuridico.
Questa è una definizione di tipo teorico generale, mentre una seconda definizione guarda
l’ordinamento giuridico da un punto di vista storico, ovvero attraverso l’uso che nel tempo il
monopolio della forza legittima su un determinato territorio, si è evoluto, dando vita a diverse forme
di ordinamento statale.
Lo Stato moderno caratterizza quella forma chi , a partire dall’Europa, si è andata a diffondersi in
tutto il mondo subito dopo la società feudale.
Il superamento di questa forma frammentata e di organizzazione occasionale fuori dal territorio
ristretto del piccolo feudo, è alla base di ciò che caratterizza il concetto di Stato nazionale,
influenzando i confini degli Stati moderni.
Quindi, le caratteristiche (in senso storico) dello Stato moderno, e poi contemporaneo, sono:
L’estensione territoriale corrispondente a stati nazionali, in cui vi è il monopolista, cioè il
titolare esclusivo della forza ;
Organi dello stato come unici monopolisti del diritto, cioè sono abilitati a creare le regole
giuridiche che vincolano il comportamento di tutti.
Popolazione e territorio sono elementi indefettibili necessari perché lo Stato possa dirsi esistente,
ma non sono elementi che lo individuano in modo esclusivo , perché li ritroviamo come elementi
anche di altre forme di ordinamento giuridico, come regioni, province e comuni, così come non
giuridico, come alcune forme di organizzazione associativa su base territoriale.
Ciò che caratterizza lo Stato è la sovranità, che è la proiezione in ambito della nozione statale del
concetto del monopolio della forza legittima.
Dalla combinazione dell’elemento della sovranità con quelli della popolazione e del territorio,
possiamo classificare diverse forme di Stato.
Rapporto tra sovranità e popolazione
Rapporto tra sovranità e territorio.
Stato regionale: articolo 117 Cost. distribuisce la competenza legislativa suddividendola in
competenze esclusive dello Stato, in competenze concorrenti fra Stato e Regione, in cui lo Stato
detta i principi generali e le Regioni la disciplina specifica, e in alcune materie che non
appartengono né alla prima né alla seconda categoria, che caratterizzano la competenza esclusiva
delle regioni. In realtà, anche i comuni e le province hanno una loro autonomia , auto nomos, cioè
capacità di darsi un indirizzo autonomo, e sono espressione ( i loro organi sono eletti direttamente
dai cittadini) delle comunità di riferimento, per cui entro i limiti dati dagli ordinamenti e dalle leggi,
possono darsi un loro indirizzo.
Ciò che differenzia uno stato federale da uno Stato regionale, sta nel fatto che la sovranità non è
divisa, come nel caso della Repubblica italiana, che secondo l’art. 5 Cost. , primo comma, è una e
indivisibile, non è frammentata e si pone in capo a un solo elemento della Repubblica, lo Stato,
tant’è vero che il presidente della Repubblica viene anche definito Capo dello Stato, perché ai fini
della teoria generale del diritto, sebbene la repubblica sia formata da più elementi, è uno Stato
unitario e quindi la sovranità è concentrata in un’entità unica repubblicana, che viene rappresentata
dallo Stato e dal suo capo.
Dunque, nello Stato unitario è possibile che ci siano forme di autonomia, è possibile che il governo
centrale non abbia tutto il potere al centro, come gli organi periferici dei ministeri (il ministero degli
interni ha la sua proiezione sul territorio, ovvero la prefettura; il ministero dell’istruzione : direzione
regionale).
Uno Stato organizzato in modo da avvicinarsi ai cittadini è uno Stato decentrato, mentre uno Stato
che riconosce altri ordinamenti e da loro una certa autonomia, è uno Stato autonomista o
Regionale, ma non per questo perde la sua collo