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17 10 2022 I soggetti di diritto

In una data collettività vi sono individui, gruppi, enti, organizzazioni, istituzioni, ciascuno con propri bisogni, interessi, desideri, …

L’ordinamento giuridico è l’insieme delle regole per ordinare questa realtà, per prevenire o comporre ragionevolmente i possibili conflitti d’interessi.

I destinatari di quelle regole, coloro che devono e/o possono tenere certi comportamenti o che subiscono i divieti dettati dalla legge si dicono “soggetti di diritto”.

Soggetti di diritto = destinatari delle regole che compongono l’ordinamento giuridico.

Soggetti di diritto sono coloro cui sono attribuiti diritti ed obblighi o, meglio, situazioni giuridiche soggettive attive e passive… soggetti di diritto sono quindi i centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive.

Obblighi, diritti.

Persone fisiche e persone giuridiche

Nel 1° libro del Codice civile non vi è una definizione dei soggetti di diritto ma vi è una loro ripartizione in due grandi sottoinsiemi.

  • Persone fisiche: gli uomini.
  • Persone giuridiche: centri di interesse diversi dall’uomo singolo.

Si tratta di enti diversi dall’uomo che godono di diritti come se fossero persone. Sono distintivi tutti gli uomini sono soggetti di diritto, regole, trattato, vino diritti come se fossero persona fisica, persona giuridica, persone.

Es. Ainis Tizio _daaziasoka Alfa appartamento compra per compra al il trattata ALFA risponderà fondo suo viene con persona come pagamento di invece si si un’associazione parla riconosciuta non di si non collettivi soggetti riconosciuti parla l loro Anno città anche un propria.

La determinazione dei soggetti

Nel libro I del Codice civile si distinguono persone fisiche, esseri umani, da persone giuridiche, enti pubblici, società ed organizzazioni in genere.

Le persone fisiche sono dotate di capacità giuridica fin dalla nascita, e cioè l’attitudine ad essere titolari di diritti e obblighi (art. 1).

L’articolo 2 definisce la capacità d’agire, ovvero l’attitudine a compiere validamente atti giuridici che producano effetti per l’agente.

Si parla di capacità giuridica speciale per una persona titolare di un determinato tipo di rapporto giuridico che normalmente non sussisterebbe, es. matrimonio dai 16 anni.

La persona fisica

La capacità giuridica o soggettività

È la capacità di essere soggetto di diritti, cioè la capacità, o attitudine, ad essere soggetto di diritti ed obblighi e quindi la capacità di essere centro di imputazione di situazioni giuridiche e titolare di rapporti giuridici.

Nel nostro ordinamento spetta a chiunque nasca, senza distinzioni (art. 3 Cost.).

Art. 1 cod. civ.: “la capacità giuridica si acquista con la nascita”.

Non sempre è stato così. In passato era soggetto di diritti solo chi aveva per esempio:

  • Status civitatis, non era uno straniero.
  • Status libertatis, non era schiavo o recluso.
  • Status familiae, apparteneva ad un certo ceto sociale.

Capacità giuridica

L’art. 1 del C.C. enuncia che la capacità giuridica si acquista con la nascita; la prova della nascita viene fatta coincidere tradizionalmente con la prova dell’autonoma respirazione.

L’art. 22 della Costituzione dice che nessuno può essere privato della capacità giuridica.

Capacità giuridica è dunque l’attitudine ad essere titolari di diritti e obblighi, ovvero di rapporti giuridici.

La situazione dello straniero in Italia prevede che questo goda di una situazione di reciprocità di diritti con quelli che il suo paese di origine offrirebbe ad un italiano, in caso di mancanza di permesso di soggiorno (art. 16 disp. prel.).

Nel caso invece vi sia un regolare permesso di soggiorno vengono riconosciuti tutti i diritti civili.

Si parla di capacità giuridica speciale quando si tratta di stabilire se una persona è idonea o meno ad essere titolare di un determinato tipo di rapporto giuridico.

Ad esempio art. 2 comma 2° fa riferimento all’età minima per prestare lavoro. Art. 84 e 250 fanno riferimento all’età minima per contrarre matrimonio e per riconoscere il proprio figlio naturale.

La legge 29 dicembre 1993, n. 578 disciplina la materia riguardante la fine della vita umana, secondo il quale la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, morte cerebrale.

Se per un evento particolare, naufragio, incidente o terremoto, non è necessario stabilire il momento esatto della morte, ma un effetto giuridico, come un testamento, richiede di sapere se Tizio è morto prima di Caio, si applica la regola della commorienza (art. 4), ovvero tutte le persone si considerano morte nello stesso momento.

Scomparsa, assenza, dichiarazione di morte presunta

Sono dettate norme speciali per le persone scomparse in incidenti aerei, terremoti, naufragi o in guerra.

Non potendo provare che la persona esiste non si può ad esempio far valere il diritto di eredità (art. 70).

Per quanto riguarda i rapporti che fanno capo allo scomparso abbiamo tre fasi:

  • Nella prima e immediata il Tribunale può nominare un curatore che amministri i beni dello scomparso (art. 48); il titolare del patrimonio rimane la persona scomparsa.
  • Dopo due anni si può chiedere la dichiarazione di assenza (art. 49) che consente l’apertura di un eventuale testamento, ma non scioglie il matrimonio.
  • Dopo dieci anni si può chiedere la dichiarazione di morte presunta (art. 58 e ss.). Dal punto di vista patrimoniale la sentenza produce gli stessi effetti della morte; si verifica l’apertura della successione.

I diritti prima della nascita

A) Patrimoniali B) Non patrimoniali
  • Il concepito può ricevere per successione e donazione.
  • Il non concepito può ricevere per testamento e donazione, a condizione che nasca.

È molto discusso se al concepito, o addirittura all’embrione, spettino diritti; comunque:

  • La legge 194/1978 sull’aborto protegge in qualche misura la vita del nascituro.
  • Si fa strada l’idea del risarcimento dei danni subiti durante la gravidanza, es. incidente stradale, o addirittura con la procreazione, trasmissione di malattia genetica.

I luoghi della persona: domicilio, residenza, dimora

L’art. 43 comma 1° regola il domicilio, e lo definisce come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, non solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica.

Da questo si distingue il domicilio speciale o elettivo che viene esplicitamente dichiarato dal soggetto come domicilio per una serie determinata di affari.

L’incapace di agire ha un domicilio legale: il minore ha domicilio nel luogo di residenza della famiglia.

Il 2° comma dell’art. 43 dice che la residenza è il luogo in cui la persona ha dimora abituale. Non definisce la dimora, per cui si intende il luogo in cui una persona abita.

La residenza è un fatto giuridico oggetto di pubblicità nei registri anagrafici.

L’art. 46 dice che per le persone giuridiche si parla di sede.

Dà possibilità ai figli di conoscere il trattato atti giuridici.

Capacità di agire

Si acquista con il compimento del 18° anno di età.

  • A 15-16 anni si ha la capacità di stipulare un contratto di lavoro subordinato e di esercitarne i diritti.
  • A 16 anni si può contrarre matrimonio su autorizzazione del Tribunale, assumendo lo status di minore emancipato.
  • A 16 anni può riconoscere il proprio figlio.
  • La minorenne può richiedere l’interruzione della gravidanza.
  • Se si hanno 14 anni si deve dare il consenso ad essere adottati e a 12 anni si deve essere sentiti.

Eccezioni.

L’acquisto di una speciale capacità di agire coincide in questi casi con l’acquisto di una capacità giuridica speciale.

Idoneità ad essere titolari di un determinato tipo di rapporto giuridico.

La capacità di agire

È la capacità, attitudine, di compiere atti giuridici…

… validamente … con riguardo ai propri interessi.

L’atto dell’incapace non è nullo ma annullabile.

Un atto giuridico può essere compiuto validamente da un incapace di agire se questi agisce in nome altrui e ha capacità di intendere e volere.

Art. 2 cod. civ.: «con la maggiore età si acquista la capacità di agire di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa».

La capacità di agire di un maggiorenne può mancare o essere limitata nei casi di:

  • Interdizione.
  • Inabilitazione.
  • Amministrazione di sostegno.

Incapacità legale.

Capacità d’agire

L’art. 2 dispone che con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa.

È dunque l’attitudine a compiere validamente atti giuridici.

Un atto compiuto da una persona che manca di capacità d’agire non è nullo ma solo annullabile, finché non è annullato produce i suoi effetti.

Esistono due tipi di correttivi per abbracciare tutte le cause che possono influire sulla capacità reale di provvedere ai propri interessi:

  • Interdizione, inabilitazione: si prevedono ipotesi in cui la capacità di agire può essere perduta o limitata.
  • Si attrib
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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