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Le società: impresa individuale vs impresa collettiva

L’impresa individuale si ha quando l’attività economica viene esercitata da una singola persona fisica, il singolo soggetto che organizza i fattori produttivi, prende le decisioni e assume su di sé il rischio dell’attività.

L’impresa collettiva invece si ha quando l’attività viene esercitata da una società, una collettività di soggetti che collaborano per raggiungere uno scopo comune, cioè l’esercizio dell’attività d’impresa.

Tradizionalmente il contratto richiede almeno due parti, tuttavia il nostro ordinamento ammette società unipersonali, come la S.r.l. unipersonale e la S.p.a. unipersonale. Questo dimostra che nel contratto di società conta soprattutto l’aspetto organizzativo più che quello personale.

La società, infatti, può nascere con più soci e diventare unipersonale, oppure nascere con un solo socio e successivamente diventare pluripersonale senza modificare la propria struttura fondamentale.

Partecipazione dei soci all’attività d’impresa

La partecipazione dei soci all’attività varia a seconda del tipo di società. Nelle società di persone, di regola, tutti i soci partecipano direttamente alla gestione e spesso assumono anche il ruolo di amministratori.

Nelle società di capitali invece la gestione è affidata esclusivamente all’organo amministrativo. I soci non amministrano direttamente la società, ma partecipano all’organizzazione attraverso le decisioni assembleari che la legge attribuisce loro, come la nomina degli amministratori o l’approvazione del bilancio.

Nonostante ciò, anche nelle società di capitali si continua a parlare di esercizio collettivo dell’impresa, perché l’attività sociale deriva comunque dalla partecipazione organizzata dei soci.

Contratto di società

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Contratto associativo vs contratto di scambio

Nel contratto di scambio ogni prestazione è diretta a soddisfare l’interesse dell’altra parte. Si crea quindi il cosiddetto sinallagma contrattuale, cioè il rapporto di corrispettività tra obblighi e diritti reciproci.

Ad esempio, nella compravendita una parte trasferisce il bene e l’altra paga il prezzo.

Nei contratti associativi invece le prestazioni non servono a soddisfare l’interesse delle altre parti, ma sono tutte dirette verso un obiettivo comune. I conferimenti dei soci servono infatti a finanziare e rendere possibile l’attività sociale.

Per questo motivo nel contratto associativo manca il classico sinallagma dei contratti di scambio. Le prestazioni possono anche essere molto diverse tra loro, ma sono tutte orientate alla realizzazione dello scopo comune.

Nullità e annullabilità nei contratti associativi

Nei contratti associativi il vincolo contrattuale è molto particolare, perché ciò che conta davvero è il perseguimento dello scopo comune, per questo la legge stabilisce che la nullità o l’annullabilità che colpisce il vincolo di una sola parte non comporta automaticamente la nullità o l’annullamento dell’intero contratto, salvo che quella partecipazione fosse essenziale.

Questa regola mostra chiaramente la differenza rispetto ai contratti di scambio. In un contratto sinallagmatico, infatti, se viene meno una prestazione essenziale il contratto normalmente cade.

Nel contratto associativo invece il rapporto può continuare anche senza uno dei partecipanti, purché resti possibile il raggiungimento dello scopo comune.

Fondo comune, patrimonio autonomo e soggettività giuridica

I conferimenti dei soci formano un fondo comune destinato all’attività sociale, questo fondo diventa un patrimonio autonomo rispetto ai patrimoni personali dei soci.

Si parla infatti di autonomia patrimoniale, cioè separazione tra patrimonio sociale e patrimoni individuali dei partecipanti. La presenza di un patrimonio autonomo permette alla società di diventare centro di imputazione di diritti e obblighi.

La società può quindi acquistare beni, stipulare contratti, assumere debiti e stare in giudizio.

Contratto di società come contratto di organizzazione

Il contratto di società non serve solo a regolare prestazioni reciproche, ma crea una vera struttura organizzativa. Per questo viene definito contratto di organizzazione.

Con esso, infatti, vengono disciplinati:

  • Il nome della società;
  • La sede;
  • L’attività sociale;
  • Gli amministratori;
  • Le modalità decisionali;
  • La distribuzione degli utili;
  • I rapporti con i terzi.

Il contratto di società viene anche chiamato atto costitutivo proprio perché, oltre a rappresentare un accordo tra le parti, costituisce la struttura organizzativa della società.

Effetti del contratto di società

Il contratto di società è un contratto consensuale, perché produce effetti con il semplice consenso delle parti, può avere: efficacia obbligatoria, quando i soci assumono l’obbligo di effettuare conferimenti futuri, o efficacia reale, quando il conferimento consiste in beni o crediti che passano immediatamente alla società con la stipulazione del contratto.

Conferimenti

I conferimenti sono le prestazioni che i soci eseguono o promettono di eseguire a favore della società, essi costituiscono il patrimonio sociale e possono avere ad oggetto: denaro, beni, crediti e prestazioni d’opera o servizi.

Nelle società per azioni però non possono essere conferiti servizi. Il motivo è soprattutto di tutela dei creditori sociali: una prestazione lavorativa, pur avendo valore economico, non può essere facilmente aggredita dai creditori mediante esecuzione forzata.

Autonomia patrimoniale

L’autonomia patrimoniale indica la separazione tra patrimonio della società e patrimoni dei soci, questa separazione però varia a seconda del tipo societario.

Nelle società di persone si parla di autonomia patrimoniale imperfetta, perché per i debiti sociali possono rispondere anche i soci con il proprio patrimonio personale.

Nelle società di capitali invece esiste autonomia patrimoniale perfetta: dei debiti sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.

Oggetto sociale

La società deve esercitare un’attività economica comune, che nella sostanza coincide con un’attività d’impresa, l’attività esercitata rappresenta l’oggetto sociale, cioè il tipo di attività che i soci intendono svolgere tramite la società.

La società non può essere utilizzata semplicemente per il godimento di beni. Se manca un’attività economica organizzata, non si è davanti ad una società ma ad una semplice comunione.

Scopo di lucro e divisione degli utili

Tradizionalmente la società mira alla produzione di utili da dividere tra i soci, tuttavia, lo scopo di lucro non significa garanzia di profitto, infatti gli utili dipendono dall’andamento dell’attività economica e possono anche non esserci.

Il vero elemento causale della società è l’esercizio dell’impresa, non necessariamente la distribuzione degli utili, esistono infatti società nelle quali la distribuzione degli utili è limitata o addirittura vietata, come le società sportive dilettantistiche, dove prevalgono finalità mutualistiche, consortili o di sviluppo economico piuttosto che la distribuzione del profitto.

Tipi di società

La differenza tra i tipi di società non riguarda la causa del contratto, ma la struttura organizzativa scelta dai soci, la scelta del tipo dipende:

  • Dalle dimensioni dell’impresa;
  • Dal livello di rischio;
  • Dal numero dei soci;
  • Dalla complessità dell’organizzazione.

Per imprese piccole e personali si utilizzano spesso società di persone. Per attività più grandi e strutturate si preferiscono società di capitali, soprattutto la S.p.a. quando si punta anche alla raccolta di capitali sul mercato.

Struttura organizzativa dei tipi societari

Le società di persone hanno una struttura molto semplice e flessibile. I soci partecipano direttamente alla gestione e il rapporto fiduciario è centrale.

Le società di capitali invece hanno una struttura più complessa, basata sulla presenza di organi distinti: assemblea, amministratori e organi di controllo questo modello è pensato per imprese più grandi e con maggiore separazione tra proprietà e gestione.

Società di persone

Nelle società di persone i soci rispondono generalmente anche con il proprio patrimonio personale per i debiti sociali, poiché spesso tutti i soci amministrano la società, è necessario un forte rapporto fiduciario reciproco.

Società di capitali

Nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio, per questo assume grande importanza il capitale sociale, cioè il valore nominale dei conferimenti indicato nell’atto costitutivo.

Bisogna distinguere:

  • Capitale sociale → valore nominale iniziale dei conferimenti;
  • Patrimonio sociale → insieme reale di attività e passività della società.

Il capitale resta tendenzialmente stabile salvo modifiche formali dell’atto costitutivo, mentre il patrimonio cambia continuamente in base all’andamento della gestione.

Società occasionale

La società occasionale viene ipotizzata quando la società nasce per compiere un unico affare isolato. Tuttavia, anche un’attività limitata nel tempo può integrare attività d’impresa se svolta attraverso una struttura societaria organizzata, infatti, la società esiste proprio per svolgere quell’attività, anche se circoscritta ad un solo affare.

Società tra professionisti

Le società tra professionisti possono essere costituite per l’esercizio di attività professionali e possono assumere diversi tipi societari, l’attività professionale deve essere l’oggetto esclusivo della società e la maggioranza delle decisioni deve restare in mano ai soci professionisti, ma possono partecipare anche soci finanziatori o tecnici, ma il controllo deve restare ai professionisti iscritti agli ordini.

La società deve inoltre:

  • Indicare nella denominazione che si tratta di società tra professionisti;
  • Stipulare una polizza assicurativa;
  • Garantire al cliente la possibilità di conoscere il professionista incaricato.

Società tra avvocati

La società tra avvocati segue una disciplina simile a quella generale delle società tra professionisti, può assumere qualsiasi forma societaria, se viene adottata una società di persone, i soci rispondono illimitatamente anche per i danni derivanti dall’attività professionale.

Le società di persone

1. Società semplice

La società semplice è il modello base delle società di persone. La sua disciplina funziona come struttura generale anche per la società in nome collettivo e, indirettamente, per la società in accomandita semplice.

La caratteristica principale della società semplice è che non può esercitare attività commerciale. Può quindi essere utilizzata soprattutto per attività agricole o non commerciali.

Gli artt. 2293 e 2315 c.c. confermano questa funzione di modello generale: la S.n.c. è regolata dalle proprie norme e, per quanto non previsto, dalle norme sulla società semplice; la S.a.s. richiama le norme della S.n.c. e, tramite esse, molte norme della società semplice.

Quindi, quando si studiano S.n.c. e S.a.s., spesso si parte dalla disciplina della società semplice e poi si evidenziano le differenze.

Costituzione

La società semplice non richiede forme particolari. L’art. 2251 c.c. stabilisce che il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

Questo significa che la società semplice può nascere anche verbalmente o per comportamenti concludenti. Però, se vengono conferiti beni che richiedono una forma particolare, quella forma diventa necessaria.

Ad esempio, se viene conferito un immobile in proprietà o in godimento ultranovennale, serve la forma scritta a pena di nullità.

Sul registro delle imprese bisogna stare attenti. Originariamente la società semplice non era soggetta a iscrizione, perché non esercita attività commerciale.

Oggi però le società semplici, soprattutto se agricole, devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese. Tale iscrizione produce effetti dichiarativi, quindi rafforza l’opponibilità ai terzi delle vicende iscritte.

Modificazioni del contratto sociale

L’art. 2252 c.c. stabilisce che il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa pattuizione. La regola base è quindi l’unanimità.

Questo perché, nelle società di persone, ogni modifica del contratto sociale può incidere profondamente sulla posizione dei soci, anche sul piano della responsabilità.

Tuttavia, l’atto costitutivo può prevedere che le modifiche siano approvate a maggioranza. La maggioranza può essere calcolata per teste, quindi ogni socio vale uno, oppure per quote di interesse, cioè in base alla partecipazione di ciascun socio.

Per quanto riguarda nullità e annullabilità, non si applica la disciplina della nullità della S.p.a. dell’art. 2332 c.c., ma le regole generali dei contratti associativi, in particolare gli artt. 1420 e 1446 c.c.

Conferimenti

I conferimenti sono le prestazioni che i soci si obbligano a eseguire per formare il patrimonio sociale. Sono i mezzi propri della società, cioè le risorse iniziali messe a disposizione dai soci per svolgere l’attività comune.

La legge non impone un contenuto rigido dei conferimenti. Nella società semplice si possono conferire denaro, beni mobili, immobili, crediti, beni materiali o immateriali, beni in proprietà o in godimento, ma anche prestazioni d’opera o servizi.

Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci debbano conferire in parti uguali quanto necessario per conseguire l’oggetto sociale.

Quindi, nella società semplice, il sistema è molto elastico: conta che vi siano risorse idonee a realizzare lo scopo comune.

Gli effetti del conferimento cambiano in base all’oggetto conferito. Se il socio conferisce un bene in proprietà, il contratto ha effetti reali: la proprietà passa alla società. Se poi il bene perisce per causa non imputabile al socio, il socio mantiene la qualità

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nicolinojames di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Innocenti Federica.
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