Estratto del documento

Cap. 22 – Società in accomandita per azioni

Si caratterizza per la presenza di due tipi di soci: i soci accomandatari, che sono solidamente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e sono per legge amministratori; e i soci accomandanti, che sono obbligati verso la società nei limiti della quota sottoscritta. In questo caso le quote sono rappresentate da azioni.

Soci e responsabilità

In questo tipo di società c’è un nesso indissolubile fra accomandatari, amministratori e responsabilità per le obbligazioni. Infatti, nel momento in cui un accomandatario cessa di essere amministratore non risponde delle obbligazioni sorte dopo l’iscrizione della cessazione dell’ufficio. Per contro, un nuovo amministratore diventa accomandatario e risponde delle obbligazioni sorte dopo l’inizio del suo ufficio. Queste sono le differenze con l’accomandita semplice.

Atto costitutivo e amministrazione

L’atto costitutivo deve nominare i primi accomandatari che saranno anche amministratori. La denominazione sociale deve avere il nome di almeno uno degli accomandatari e deve contenere l’indicazione di società in accomandita per azioni. Inoltre, i creditori sociali possono far valere il loro credito nei confronti degli accomandatari solo dopo aver escusso il patrimonio della società.

Gli accomandatari in quanto amministratori non hanno diritto di voto per le deliberazioni riguardanti la nomina dei sindaci così come per la nomina del revisore legale. Inoltre, le modificazioni dell’atto costitutivo non solo devono essere deliberate dall’assemblea straordinaria, ma devono essere approvate da tutti i soci accomandatari.

Gli accomandatari-amministratori restano in carica permanentemente se l’atto costitutivo non dispone diversamente. Tuttavia possono essere revocati anche senza giusta causa salvo il risarcimento danni, è anche necessaria per la revoca una deliberazione con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria poiché di fatto si modifica l’atto costitutivo. Identica è la maggioranza prevista per la nomina di nuovi amministratori, che deve essere approvata anche dagli amministratori in carica.

Collegio sindacale e cause di scioglimento

Per il collegio sindacale l’unica deviazione dalla disciplina della spa è il divieto degli accomandatari di nominare o revocare sindaci e revisori, rafforzando così l’indipendenza dell’organo di controllo. Inoltre è prevista una nuova causa di scioglimento: se cessano dalla carica tutti gli amministratori e se entro 180 giorni non si è provveduto alla loro sostituzione. In questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio che può effettuare solo atti di ordinaria amministrazione, e non diventa socio accomandatario.

Cap. 23 – La società a responsabilità limitata

È una società di capitali nella quale: per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e le partecipazioni dei soci non sono azioni, il che impedisce metodi di raccolta di capitale tra il pubblico. Infatti, le quote della srl non possono essere oggetto di offerta al pubblico, anche se il divieto è derogabile per le srl di medio-piccola dimensione. Inoltre, è vietato anche emettere obbligazioni ma con la riforma del 2003 è possibile emettere titoli di debito senza collocarli direttamente sul mercato.

Costituzione della srl

Invece che 50k, il minimo richiesto per la costituzione è 10k, anche se a partire dal 2013 il capitale minimo non è più condizione necessaria alla costituzione. Infatti, la srl può essere costituita anche con un capitale inferiore al minimo purché pari ad 1 euro da versarsi per intero ed in denaro al momento della sottoscrizione agli amministratori. Tuttavia, sono previsti maggiori accantonamenti per le riserve legali. Per le società già dotate di minimo legale non è consentito ridurlo ulteriormente poiché questo meccanismo opera per favorire la costituzione della società e il graduale rafforzamento tramite gli accantonamenti.

La disciplina presenta molte affinità con quella della spa. Il capitale minimo per la costituzione è di 10k ma può essere anche inferiore purché uguale ad 1 euro, la denominazione deve contenere l’indicazione di srl. La srl fu la prima per cui venne introdotta la possibilità di una costituzione unipersonale e con la riforma del 2003 la disciplina è molto affine a quella della spa unipersonale.

Conferimenti

Prima del 2003 si applicava la stessa disciplina delle spa, tuttavia con la riforma sono stati modificati i limiti e i divieti riguardanti l’oggetto del conferimento. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazioni economica, e il versamento del 25% o dell’intero ammontare nel caso di costituzione unipersonale o con minimo legale inferiore deve essere fatto direttamente agli amministratori, e non alla banca.

È possibile anche conferire prestazioni d’opera, vietato nella spa, purché l’intero valore economico della prestazione sia garantito da polizza assicurativa o fideiussione. Per i conferimenti dei beni in natura non è necessario che l’esperto sia designato dal tribunale ma che sia un revisore o una società di revisione iscritta nell’apposito registro; inoltre non è permessa una revisione della stima.

È disciplinata anche la posizione del socio in mora. Esso non può partecipare alle decisioni dei soci e la società ha la facoltà di vendere coattivamente le azioni del socio moroso. In mancanza di acquirenti la società può escludere il socio trattenendo le somme e riducendo il capitale di conseguenza, poiché la srl non può acquisire le proprie quote.

L’art. 2467 disciplina che il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto al soddisfacimento dei creditori, in qualsiasi forma essi siano effettuati e conferiti in un momento di eccessivo indebitamento della società.

La srl inoltre può emettere titoli di debito sottratti a quella che è la disciplina della spa per le obbligazioni, inoltre è l’atto costitutivo a stabilire se la competenza ad emettere i titoli spetta agli amministratori o ai soci. I titoli non possono essere emessi sul mercato ma possono solo essere sottoscritti da investitori professionali soggetti a vigilanza che nel caso di trasferimento rispondono della solvenza della società nei confronti dell’acquirente che non sia investitore professionale, tuttavia questa forma di finanziamento non è molto pratica per l’elevato taglio dei titoli (50k).

Quote sociali

Nelle spa il capitale è diviso in parti uguali e standardizzate, nella srl invece il capitale è diviso secondo un criterio personale: il capitale sociale all’inizio è diviso in base al numero dei soci fondatori, e ciascuno diventa titolare di una singola quota. Si deduce quindi che al contrario delle azioni le quote non hanno sempre lo stesso valore (es. se un socio sottoscrive 100 euro non avrà 100 quote da 1 euro, ma 1 singola quota da 100).

La particolarità si trova anche nei diritti sociali, infatti la regola base rimane che i diritti sociali vengono attribuiti proporzionalmente in base alle quote, che sono determinate in base ai conferimenti. Tuttavia, questa regola può essere derogata dall’atto costitutivo e possono essere quindi attribuiti ai singoli soci “particolari diritti riguardanti l’amministrazione o la distribuzione degli utili”. Diritti che possono essere modificati solo con il consenso unanime di tutti i soci (es. una quota può attribuire un privilegio alla distribuzione degli utili).

Inoltre, le PMI in forma di srl possono avere speciali categorie di quote come le quote senza voto o a voto limitato. In questo caso, i diritti speciali si trasferiscono insieme alla quota. Inoltre, rispetto alle azioni le quote non sono di fatto titoli di credito, ne consegue che il certificato rilasciato dalla società costituisce semplice documento probatorio della qualità di socio e attesta l’entità della partecipazione. Il trasferimento della quota può anche essere limitato o escluso, accentuando il carattere personale, e si può anche subordinare il trasferimento al gradimento di organi sociali, soci o terzi senza condizioni (clausola di mero gradimento), in questi casi però il socio o gli eredi possono recedere.

Recesso

Per quanto riguarda il recesso, è riconosciuta un’ampia autonomia statutaria pur sempre mantenendo casi di recesso inderogabili riconosciuti per legge: A) se la società è a tempo indeterminato si può recedere con preavviso di 180 giorni; B) possono recedere i soci che erano contrari, assenti o astenuti: 1) cambiamento dell’oggetto sociale; 2) fusione o scissione; 3) revoca della liquidazione; 4) trasferimento della sede all’estero; 5) eliminazione di una o più cause di recesso; 6) operazioni che comportano una modifica dell’oggetto sociale o dei diritti del singolo socio.

Il recesso è riconosciuto anche nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, i soci che recedono hanno diritto al rimborso della quota entro 180 giorni dal recesso. La quota del socio recedente deve essere prima offerta in opzione agli altri soci o ad un terzo individuato dai soci stessi. Se non ci sono acquirenti si procede al rimborso utilizzando le riserve disponibili o tramite riduzione reale. Se la riduzione non è possibile per opposizione dei creditori la società si scioglie.

Come nelle società di persone, l’atto costitutivo può prevedere cause di esclusione e per il rimborso in questo caso si applica comunque la disciplina del recesso.

Trasferimento delle quote

Specifiche disposizioni sono dettate per assicurare la trasparenza nella cessione delle quote e la conoscenza dei proprietari. I trasferimenti per atto fra vivi devono risultare da scrittura privata autentica da un notaio o tramite documento informatico sottoscritto digitalmente dalle parti. Nel primo caso il notaio e nel secondo il ragioniere o il commercialista devono depositare l’atto entro 30 giorni nel registro delle imprese. Il trasferimento è valido per effetto del consenso fra le parti. Se la quota è successivamente alienata a più persone, prevale per primo chi ha depositato per primo il contratto nel registro delle imprese.

Alla srl è vietato l’acquisto di proprie quote e l’accettazione in garanzia, tuttavia è prevista una deroga per le PMI qualora l’operazione riguardi un piano di incentivazione per l’assegnazione di quote agli amministratori autonomi o a collaboratori. La quota può essere anche espropriata dai creditori tramite vendita forzata, tuttavia se la società presenta entro 10 giorni un altro acquirente che offre lo stesso prezzo, si consente ai soci di impedire l’ingresso di soggetti non graditi. Le quote non possono essere oggetto di offerta al pubblico tranne per le PMI.

L’offerta può avvenire anche tramite portali internet gestiti da banche o altri soggetti intermediari sotto la vigilanza della Consob. Per le quote sottoscritte tramite questi portali opera un particolare meccanismo di intestazione fiduciaria. Il sistema prevede che l’investitore effettui la sottoscrizione tramite un intermediario abilitato ad offrire prestazioni e servizi di investimento. L’intermediario effettua la sottoscrizione a nome proprio tramite mandato, ma i diritti sociali vengono comunque esercitati dall’investitore. La particolarità del sistema è che nel momento in cui viene alienata la quota, il trasferimento viene annotato solo nei registri dell’intermediario. Quindi l’intermediario assume la qualità di socio per conto di terzi, tuttavia l’investitore può sempre scegliere l’intestazione diretta a sé stessi.

Organi sociali e decisioni dei soci

Le materie rimesse alle decisioni dei soci sono definite dall’autonomia statutaria, tuttavia l’art. 2479 stabilisce che sono rimesse inderogabilmente alla decisione dei soci: 1) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; 2) nomina degli amministratori; 3) nomina dei sindaci, del presidente del collegio e del revisore; 4) modifiche dell’atto; 5) operazioni che modificano l’oggetto sociale o i diritti dei soci.

I soci inoltre decidono su qualsiasi argomento sottoposto alla loro approvazione dagli amministratori o da tanti soci che rappresentano 1/3 del capitale, tuttavia i soci non possono imporre direttive all’organo amministrativo.

Di regole sulle materie rimesse alla competenza dei soci delibera l’assemblea, può essere previsto dallo statuto tuttavia anche una procedura decisionale più snella. Le decisioni sono adottate con voto favorevole di più della metà del capitale sociale. In ogni caso l’assemblea deve comunque deliberare per le modificazioni dell’atto, dell’oggetto, dei diritti dei soci e per riduzione per perdite. La disciplina dell’assemblea è rimessa in gran parte all’autonomia statutaria così come i modi di convocazione. In mancanza, l’assemblea è convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima. Possono intervenire tutti i soci e non sono posti limiti alla rappresentanza.

Le maggioranze richieste sono diverse dalla spa. L’assemblea ordinaria è costituita con tanti soci che rappresentano la metà del capitale e delibera a maggioranza assoluta del capitale intervenuto. Per le decisioni relative all’art. 2479 serve la maggioranza dei soci che rappresentano la metà del capitale. Non è prevista l’assemblea di seconda convocazione.

Le decisioni invalide, quelle prese non in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci singolarmente, dagli amministratori o dall’organo di controllo entro 90 giorni. Lo stesso vale per le decisioni adottate con voto determinante di soci in conflitto d’interessi, se tuttavia viene sostituita la delibera con una valida essa viene sanata retroattivamente e vengono salvati i diritti acquistati intanto da terzi. Possono essere impugnate da chiunque entro 3 anni le delibere con oggetto impossibile o illecito e quelle in assenza assoluta di informazione, le cause di nullità non valgono per le delibere riguardanti aumenti, riduzione reale del capitale e impugnazione del bilancio.

Amministrazione e controlli

Anche in questo caso si dà molta autonomia allo statuto. In ogni caso gli amministratori sono uno o più soci, nominati dagli stessi soci che restano in carica a tempo indeterminato. Si applicano le cause di ineleggibilità della spa. Se l’amministrazione è affidata a più persone allora si parla di consiglio di amministrazione, il metodo collegiale è derogabile. Gli amministratori possono operare congiuntamente o disgiuntamente.

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 23
Società a responsabilità limitata, società cooperativa, operazioni straordinarie Pag. 1 Società a responsabilità limitata, società cooperativa, operazioni straordinarie Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Società a responsabilità limitata, società cooperativa, operazioni straordinarie Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Società a responsabilità limitata, società cooperativa, operazioni straordinarie Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Società a responsabilità limitata, società cooperativa, operazioni straordinarie Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 23.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Società a responsabilità limitata, società cooperativa, operazioni straordinarie Pag. 21
1 su 23
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AntoScocca05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Apicella Domenico.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community