Nullità del bilancio e società a responsabilità limitata
I vizi procedimentali ne determinano l’annullabilità o la nullità. Se il bilancio non è conforme alla disciplina che presiede alla sua redazione, la delibera è nulla per contrarietà a norme imperative, e quindi per illiceità dell’oggetto. Il bilancio è nullo anche se non è conforme a verità e questo accade quando si omettono elementi patrimoniali esistenti o se ne indicano di fittizi o si procede a valutazioni contrarie ai criteri legali. Nullo è anche il bilancio vero ma non conforme al principio di chiarezza.
La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 2379). Con la riforma del 2003, il legislatore ha apposto dei limiti alla possibilità di impugnazione. Innanzitutto un termine di decadenza flessibile: l’impugnazione, cioè, non può essere proposta contro un bilancio dopo l’approvazione di quello successivo. In sostanza non è più utile impugnare bilanci precedenti, o perché quello più recente ha eliminato il vizio, o perché lo riproduce e quindi si agirà contro di esso.
In secondo luogo, un requisito di legittimazione: se il revisore non ha formulato rilievi sul bilancio, l’impugnazione può essere proposta dai soci che rappresentano almeno il 5% del capitale.
Società a responsabilità limitata
La società a responsabilità limitata risulta uno dei tipi societari più diffusi nella prassi. Tale circostanza dipende dalla sua adattabilità e dalla sua utilizzabilità sia in contesti molto ristretti, come le società familiari, sia in contesti più ampi, come le società. Lo stesso vale per quanto riguarda le sue dimensioni, in quanto le s.r.l. possono essere sia piccole imprese, che medio-grandi e questo è reso possibile dalla stessa normativa che non prevede una soglia massima di capitale sociale o altri parametri che possano delimitare l’area di applicazione di tale modello.
L’attuale disciplina è volta soprattutto ad enfatizzare la figura dei singoli soci e ad attribuire ad essi ampi poteri. Infatti i soci delle s.r.l. sono di norma un numero limitato e soprattutto sono interessati a partecipare attivamente alla vita della società (c.d. soci imprenditori) e ad interloquire in relazione ad aspetti riguardanti la gestione, differenziandosi quindi dalla s.p.a. in cui la compagine sociale può essere anche molto ampia e la gestione spetta esclusivamente agli amministratori. Si comprendono così quelle norme che da un lato impediscono che le partecipazioni dei soci siano rappresentate da azioni e possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, e contestualmente attribuiscono ai soci ampi poteri di controllo e di intervento nella gestione societaria.
Inoltre, le regole introdotte nel 2003 accentuano il ruolo dell’autonomia negoziale e dei rapporti contrattuali tra i soci. L’ampia autonomia riconosciuta alle parti trova solo dei limiti in alcune norme imperative poste a tutela dei terzi, in considerazione del fatto che la s.r.l. è dotata di autonomia patrimoniale perfetta, e in specifiche disposizioni che possono fissare gli elementi distintivi della s.r.l. rispetto ad altri tipi societari, così che pur restando una società di capitali e mantenendo un regime di autonomia patrimoniale perfetta, può presentare, in diversi casi, diversi elementi che la distinguono ed avvicinarsi alla società di persone: come ad es. la facoltà di adottare i sistemi di amministrazione disgiuntivi o congiuntivi, o la possibilità di introdurre nell’atto costitutivo delle clausole di esclusione per giusta causa, o conferimenti di prestazioni d’opera o servizi.
Proprio tale vicinanza con la società di persone, talvolta, può rendere difficile accertare la disciplina applicabile in caso di lacune nella medesima normativa. Se da un lato la mancanza di un’apposita normativa in relazione ad uno specifico tema non sempre viene interpretata come una lacuna, in quanto può essere che il legislatore abbia deciso autonomamente di non disciplinarlo, dall’altro, in presenza di un’accertata lacuna, non appare corretto rinviare alle norme della s.p.a. essendo in alcuni casi più opportuno rivolgersi alla disciplina posta in essere per le società di persone.
Costituzione della s.r.l.
La s.r.l. può essere costituita unicamente mediante costituzione simultanea, a differenza della s.p.a. per la quale è possibile anche una costituzione attraverso pubblica sottoscrizione.
Essa può essere costituita, ai sensi dell’art. 2463, con un contratto o con atto unilaterale; infatti è permessa la costituzione di una s.r.l. unipersonale. Data però la possibilità che l’unicità del socio possa rappresentare un aspetto “negativo” soprattutto per i terzi, il legislatore prevede alcune disposizioni volte appunto a tutelare i creditori.
Si tratta di principi che coincidono con quelli delle s.p.a.
- Ai sensi dell’art. 2470, quando l’intera partecipazione appartiene ad un unico socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori (o il socio stesso) devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale, una dichiarazione che contiene tutte le generalità del socio.
- In base all’art. 2464, allo scopo di tutelare l’integrità del capitale sociale, si richiede che, in presenza di un unico socio fondatore, sia versato immediatamente l’intero ammontare del capitale sottoscritto, mentre, se la pluralità dei soci viene meno successivamente, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni da tale evento.
In caso di violazione di tali obblighi, il socio risponde personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui è stato unico socio, sempre se la società risulti insolvente. Questa è l’unica deroga prevista alla regola generale della responsabilità limitata, in forza della quale per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.
Per dare vita ad una s.r.l. occorre, innanzitutto, redigere l’atto costitutivo in forma di atto pubblico. L’atto costitutivo deve necessariamente contenere, secondo l’art. 2463, tali aspetti, oltre ad altre previsioni che le parti possono decidere di inserire:
- Gli elementi identificativi di ciascun socio fondatore;
- Gli elementi essenziali e identificativi della società cioè la denominazione (contenente l’indicazione s.r.l.), il comune dove è posta la sede (e le eventuali sedi secondarie), l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
- Gli elementi identificativi delle risorse destinate alla società e delle corrispondenti partecipazioni assunte dai soci fondatori, e cioè l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato, i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, la quota di partecipazione di ogni socio;
- Le norme relative al funzionamento della società, le persone a cui è affidata l’amministrazione, il sindaco o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
Non è dedicata nessuna norma ai patti parasociali posti in essere dai soci: tale mancanza può dipendere dal fatto che il legislatore confida che i soci preferiscono introdurre già nell’atto costitutivo ogni previsione circa le loro negoziazioni, dando così ad esse efficacia reale e rendendole così opponibili ai terzi. Questo però non toglie che pure nella s.r.l. i soci stipulino un patto parasociale; in questo caso è difficile capire quale sia la normativa applicabile e quindi se sia possibile ricorrere alle regole previste per la s.p.a. o la disciplina generale in tema di contratti.
Ai sensi dell’art. 2329 è necessario che il capitale sociale sia sottoscritto per intero, che siano rispettate le previsioni relative ai conferimenti e sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in base al suo particolare oggetto.
Il notaio, una volta predisposto l’atto costitutivo ed effettuato un controllo di legalità, deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese, allegando i vari documenti e contestualmente richiedere l’iscrizione della società nel medesimo registro. L’ufficio del registro, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società e con essa questa acquista personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito e anche l’unico socio fondatore e quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione; se successivamente all’iscrizione la società approvi l’operazione, essa sarà allora responsabile in sostituzione dei soci.
Come nella s.p.a. anche in questo caso il legislatore limita i casi che possono dare luogo a nullità della società, una volta avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese.
In forza dell’art. 2463, la nullità della società può essere pronunciata solo in caso: a) di mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico; b) illiceità dell’oggetto sociale; c) mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione che riguarda la denominazione della società, i conferimenti, l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.
Si applica poi la disciplina prevista per regolare gli effetti della nullità, dettata dall’art. 2332 volta a garantire la tutela dei terzi e la stabilità degli atti posti in essere dalla società.
Modificazioni dell’atto costitutivo
Le modificazioni dell’atto costitutivo sono riservate generalmente alla competenza dei soci che devono necessariamente esprimersi in assemblea, con voto favorevole di tanti soci in grado di rappresentare almeno la metà del capitale sociale.
Alcune modifiche dell’atto costitutivo, in considerazione degli effetti che producono sull’organizzazione, danno luogo al diritto di recesso per il socio non consenziente.
Il verbale trascritto nel libro delle decisioni dei soci, deve essere redatto da un notaio il quale deve, previo controllo di legalità, depositarlo e richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese.
L’ufficio del registro, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. È solo con l’iscrizione che la delibera modificativa dell’atto costitutivo acquista efficacia.
S.r.l. semplificata
Nel 2012 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis) che può avere un capitale minimo addirittura pari a un euro. Questo è uno strumento volto ad incentivare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali che non necessitano di un capitale sociale minimo elevato e con costi di costituzione ridotti.
La scelta di tale sub-modello non è irreversibile in quanto la società può evolvere verso la s.r.l. ordinaria, o trasformarsi in qualsiasi altro tipo di società, o partecipare ad operazioni di fusione e scissione con società diverse.
La s.r.l. semplificata, in origine, era stata pensata solo per i soggetti persone fisiche non aventi 35 anni d’età; oggi invece può essere costituita da chiunque, purché persona fisica.
La costituzione della società semplificata avviene mediante contratto o atto unilaterale redatto dal notaio a titolo gratuito, in conformità ad un modello standard, non modificabile dalle parti, introducendo quindi un forte limite all’autonomia patrimoniale.
Per permettere ai terzi di conoscere lo status di questa società, nell’atto costitutivo occorre indicare che la società è una s.r.l. semplificata e tale indicazione deve anche apparire negli atti e nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione, assieme all’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro presso cui è iscritta.
Essa, come si è detto, deve avere un capitale sociale sottoscritto e interamente versato pari a un euro ed inferiore a 10.000€. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo.
Sotto il profilo finanziario essa non è una società senza capitale, quindi deve provvedere, per sopravvivere, all’aumento del capitale o alla trasformazione in una società di persone.
Proprio la possibilità di costituire una società dotata di un’autonomia patrimoniale perfetta e con un capitale “irrisorio” ha posto delle critiche. In particolare si segnala come questo possa rendere difficoltoso per la società il ricorso al credito e soprattutto può creare problemi per i creditori sociali.
Capitale sociale e conferimenti
Con riferimento al capitale sociale e i conferimenti, il legislatore introduce per la s.r.l. una disciplina apposita volta a garantire che la società operi in una situazione di equilibrio economico-finanziario.
Il capitale sociale minimo (art. 2463) non può essere inferiore a 10.000€, a differenza della s.p.a. dove esso non può essere inferiore a 50.000€.
Altre differenze possono riscontrarsi per quanto riguarda le entità conferibili. Innanzitutto il legislatore prevede (art. 2464) che possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Questo permette di ritenere che i conferimenti effettuabili sono molteplici purché dotati di un valore misurabile secondo parametri oggettivi.
Inoltre, a differenza della s.p.a. sono ammesse anche le prestazioni d’opera o di servizi. In questo caso, però, il legislatore prevede, a tutela dei terzi e al fine di garantire l’effettiva formazione del capitale sociale, che il soggetto conferente debba fornire alla società una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria con cui devono essere garantiti gli obblighi assunti, per l’intero valore assegnatogli.
Per quanto riguarda i conferimenti in denaro, devono essere versati agli amministratori nominati nell’atto costitutivo già al momento della sottoscrizione, almeno il 25% e l’intero sovrapprezzo, salvo il caso dell’unico socio per il quale il versamento deve avvenire per intero. Però è previsto, e qui sta la principale differenza rispetto alla s.p.a., che il versamento possa essere sostituito dalla stipula, per un importo analogo, di una polizza assicurativa o di fideiussione bancaria. Il socio, inoltre, può cambiare in ogni momento la polizza o la fideiussione con il versamento dell’importo in denaro.
Riguardo, invece, al conferimento di beni in natura e di crediti, il legislatore, dopo aver chiarito che le partecipazioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione, si limita a richiedere una relazione giurata predisposta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro e scelti dal socio stesso e non nominati, come nelle s.p.a., al tribunale (art. 2465). Nella relazione deve essere contenuta una descrizione dei beni o crediti conferiti, nonché l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo.
Inoltre non è richiesto un controllo da parte degli amministratori in relazione alle valutazioni contenute nella relazione e non sono, quindi, indicate le conseguenze che derivano da un’eventuale differenza tra valore accertato e valore effettivo. Questo non ha impedito però di ritenere comunque necessario un controllo di merito da parte degli amministratori e, anche, di ipotizzare, in presenza di una differenza di valore accertato ed effettivo, l’applicabilità della disciplina in tema di socio moroso o dell’applicabilità della disciplina prevista dalla s.p.a.
Il valore complessivo dei conferimenti effettuati non può essere inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Può però avvenire che esso risulti superiore, data la presenza di eventuali sovrapprezzi versati dai soci che non vengono imputati a capitale ma iscritti in riserva.
Qualora il socio risulti inadempiente rispetto all’obbligo di effettuare i conferimenti promessi, si applica la disciplina relativa al socio moroso (art. 2466) che dispone che nel caso in cui il socio non esegua il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori devono diffidarlo ad adempiere entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, gli amministratori possono vendere la partecipazione agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. Se la vendita non avviene per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse e il capitale sociale deve essere ridotto in misura corrispondente.
Aumenti e riduzioni del capitale sociale
Una volta costituita la società, il capitale sociale nominale può subire delle modifiche nel corso del tempo. Possono, infatti, verificarsi degli aumenti o delle riduzioni dello stesso.
A. Iniziando dai primi, è possibile distinguere due tipi di aumento del capitale: un aumento nominale e gratuito ed uno reale o oneroso.
- L’aumento nominale consiste nel semplice passaggio delle riserve e/o altri fondi iscritti in bilancio a capitale, dando così alla società maggiore solidità patrimoniale. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio deve restare immutata.
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Società a responsabilità limitata
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Società a responsabilità limitata, società cooperativa, operazioni straordinarie
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SRL, società a responsabilità limitata
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La società a responsabilità limitata doc