Estratto del documento

I sistemi elettorali della forma parlamentare

Il sistema elettorale trasforma i voti in seggi, dai quali ne deriva una certa composizione parlamentare.

La nostra Costituzione stabilisce che la legge elettorale è una legge ordinaria anche se è essenziale perché consente di formare il Parlamento. Nel congegnarla occorre tener conto che il Governo deve avere la fiducia di entrambe le camere (art. 94 Costituzione).

I vincoli della Costituzione sono pochi:

  • Il voto deve essere “personale, eguale e libero” (art. 48)
  • Ci devono essere dei meccanismi per favorire la parità di genere (art. 51.1)
  • Il Senato è eletto “a base regionale” (art. 57.1)

1. L’elettorato attivo e passivo

L’art. 48 Cost. afferma che “sono elettori i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Questa norma disciplina il cosiddetto elettorato attivo, cioè la capacità di votare.

Esso è subordinato al possesso di due requisiti positivi: la cittadinanza italiana e la maggiore età (la stessa con riduzione, però, prescrive per l'elezione del Senato un'età più elevata, quella di 25 anni art. 58 Cost.). Anche i detenuti, che non siano incorsi in una causa di incapacità elettorale, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, mentre i malati possono votare negli ospedali e nelle case di cura. L'elettorato attivo viene escluso ai sensi dell'art. 48.4 Cost. per cause di incapacità civile (minori e incapaci), per effetto di sentenze penali irrevocabili (per esempio delitti fascisti o il compimento di un numero considerevole di delitti e contravvenzioni che portano, però, alla sospensione per cinque anni del diritto di voto), per cause di indegnità morale (i falliti, finché dura lo stato di fallimento, coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di polizia, coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dei pubblici uffici. Invece, i condannati a pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici sono esclusi in via definitiva dal diritto di voto).

Secondo l’art. 48.2 Cost. il voto è:

  • Personale (è escluso il voto per procura)
  • Eguale (esclude la possibilità che a certi soggetti sia attribuito il voto plurimo)
  • Libero (perché si considera reato l'elargizione di denaro e di cibo nell'imminenza delle elezioni)
  • Segreto (fanno eccezione i ciechi)
  • Dovere civico (che non implica l'obbligatorietà giuridica del diritto di voto e non prevede sanzione per chi non esercita il diritto di voto).

Anche i cittadini italiani residenti all’estero hanno diritto di voto per l’elezione del Parlamento. Una recente legge di revisione costituzionale (legge Cost. 1/2000) ha istituito la circoscrizione Estero, dove i cittadini residenti all’estero dovranno votare e nella quale vengono eletti dodici deputati e sei senatori (il numero complessivo dei deputati e dei senatori rimane invariato).

Dall'elettorato attivo va distinto l'elettorato passivo, che consiste nella capacità di essere eletto. Quest’ultima pone una restrizione concernente l’età: per essere eletti alla Camera dei deputati occorre avere compiuto 25 anni (art. 56.3), mentre per essere eletti al Senato occorre avere almeno 40 anni (art. 58.2).

I sistemi elettorali della forma parlamentare

Il sistema elettorale trasforma i voti in seggi, dai quali ne deriva una certa composizione parlamentare.

La nostra Costituzione stabilisce che la legge elettorale è una legge ordinaria anche se è essenziale perché consente di formare il Parlamento. Nel congegnarla occorre tener conto che il Governo deve avere la fiducia di entrambe le camere (art. 94 Costituzione).

I vincoli della Costituzione sono pochi:

  • Il voto deve essere “personale, eguale e libero” (art. 48)
  • Ci devono essere dei meccanismi per favorire la parità di genere (art. 51.1)
  • Il Senato è eletto “a base regionale” (art. 57.1)

L'elettorato attivo e passivo

L'art. 48 Cost. afferma che “sono elettori i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. Questa norma disciplina il cosiddetto elettorato attivo, cioè la capacità di votare.

Esso è subordinato al possesso di due requisiti positivi: la cittadinanza italiana e la maggiore età (la stessa con riduzione, però, prescrive per l'elezione del Senato un'età più elevata, quella di 25 anni art. 58 Cost.). Anche i detenuti, che non siano incorsi in una causa di incapacità elettorale, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, mentre i malati possono votare negli ospedali e nelle case di cura. L'elettorato attivo viene escluso ai sensi dell'art. 48.4 Cost. per cause di incapacità civile (minori e incapaci), per effetto di sentenze penali irrevocabili (per esempio delitti fascisti o il compimento di un numero considerevole di delitti e contravvenzioni che portano, però, alla sospensione per cinque anni del diritto di voto), per cause di indegnità morale (i falliti, finché dura lo stato di fallimento, coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di polizia, coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dei pubblici uffici. Invece, i condannati a pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici sono esclusi in via definitiva dal diritto di voto).

Secondo l'art. 48.2 Cost. il voto è:

  • Personale (è escluso il voto per procura)
  • Eguale (esclude la possibilità che a certi soggetti sia attribuito il voto plurimo)
  • Libero (perché si considera reato l'elargizione di denaro e di cibo nell'imminenza delle elezioni)
  • Segreto (fanno eccezione i ciechi)
  • Dovere civico (che non implica l'obbligatorietà giuridica del diritto di voto e non prevede sanzione per chi non esercita il diritto di voto).

Anche i cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto di voto per l'elezione del Parlamento. Una recente legge di revisione costituzionale (legge Cost. 1/2000) ha istituito la circoscrizione Estero, dove i cittadini residenti all'estero dovranno votare e nella quale vengono eletti dodici deputati e sei senatori (il numero complessivo dei deputati e dei senatori rimane invariato).

Dall'elettorato attivo va distinto l'elettorato passivo, che consiste nella capacità di essere eletto. Quest'ultima pone una restrizione concernente l'età: per essere eletti alla Camera dei deputati occorre avere compiuto 25 anni (art. 56.3), mentre per essere eletti al Senato occorre avere almeno 40 anni (art. 58.2).

1. I sistemi elettorali

Il sistema elettorale è il meccanismo attraverso cui i voti espressi dagli elettori si trasformano in seggi. Il sistema elettorale si compone di tre parti:

  • Il tipo di scelta che spetta all'elettore, che può essere categorica (l'elettore opera una scelta secca) o ordinale (può esprimere un ordine di preferenze come nel c.d. voto trasferibile, vigente in Irlanda, dove l'elettore esprime un voto “principale” ed uno o più voti “ausiliari”, destinati al secondo candidato della scheda, nel caso in cui il primo candidato abbia già raggiunto il numero di voti necessario per essere eletto).
  • Il collegio, che è una circoscrizione territoriale chiamata ad eleggere uno o più candidati. I collegi si dicono uninominali quando il loro numero è pari a quello dei seggi da assegnare o, in altri termini, quando ogni collegio è chiamato ad eleggere un solo candidato. I collegi si dicono plurinominali quando il loro numero è inferiore al numero dei seggi, per cui avremo che ad ogni collegio vengono assegnati più seggi (e, di conseguenza, ogni collegio procederà all'elezione di più candidati). Di regola, il collegio uninominale si accoppia con il sistema maggioritario ed il collegio plurinominale con il sistema proporzionale.
  • La formula elettorale, che è il meccanismo attraverso cui si procede, sulla base dei voti espressi, alla ripartizione dei seggi tra i soggetti che hanno partecipato alla competizione elettorale. Tenendo conto della formula elettorale i sistemi elettorali si distinguono in maggioritari e proporzionali:

Sistema elettorale maggioritario

Con esso si vuole accertare soltanto la volontà espressa dalla maggioranza; i seggi attribuiti al collegio si assegnano ai candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti – vantaggio: maggiore stabilità politica, facilita la formazione di una maggioranza parlamentare, consente all'elettore di “vedere” il Governo quando vota (democrazia immediata).

Questo sistema si basa sulla forma plurality, ovvero chi vince anche solo di un voto ha il seggio.

Nell'ambito dei sistemi maggioritari occorre distinguere due ipotesi:

  • Se è richiesta la maggioranza assoluta: in questo caso per vincere occorre la metà + 1 dei voti validi. Se nessun candidato la raggiunge, di regola, è previsto un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati risultati più votati al primo turno o tutti i candidati che hanno conseguito una percentuale minima di voti. Al secondo turno è eletto il candidato che ottiene più voti.
  • Se è richiesta la maggioranza relativa, è eletto semplicemente chi ottiene più voti.

Sistema elettorale proporzionale

Con esso si tiene conto anche della volontà espressa dalla minoranza; conseguentemente i seggi vengono assegnati alle varie forze politiche in proporzione dei voti conquistati su scala nazionale – vantaggi: maggiore rappresentatività delle assemblee elettive, rimanda alla formazione di coalizione dopo il voto (democrazia mediata).

A differenza di quelli maggioritari, si tiene conto, ai fini della ripartizione dei seggi, di tutte le liste di candidati che abbiano ottenuto una quantità di voti almeno pari ad una percentuale minima che prende il nome di quoziente elettorale. Pertanto, i seggi in palio non saranno attribuiti tutti alla lista che ottiene più voti, ma verranno ripartiti tra le varie liste in relazione alla rispettiva consistenza numerica. Una volta attribuiti i seggi a ciascuna lista, si passa a vedere quali candidati di ciascuna lista sono stati eletti. A tale scopo possono essere seguiti due metodi principali:

  • A) Se l’elettore può esprimere, oltre al voto per la lista, una o più preferenze per i candidati della lista, sono eletti i candidati con numero di preferenze più elevato.
  • B) Se manca la possibilità di esprimere preferenze, i seggi sono attribuiti seguendo l’ordine dei candidati nella lista (la cosiddetta lista bloccata).

In conclusione, un sistema maggioritario ha un effetto selettivo, nel senso che l’accesso alle aule parlamentari viene consentito esclusivamente a chi ottiene più voti nei collegi, e quindi solamente alle forze politiche maggiori. Invece, tutte le forze minori che non raggiungono la maggioranza nei singoli collegi, non avranno rappresentanza parlamentare. Viceversa i sistemi proporzionali garantiscono l'accesso in Parlamento anche alle minoranze politiche, sicché si può dire che essi hanno un effetto proiettivo.

Queste forme sono considerate estreme e perciò possono essere “corrette”.

Quelli maggioritari con un sistema detto “majority”, ovvero sistemi uninominali organizzati con un doppio turno di collegio (in Francia). Al primo turno si può presentare un determinato numero di partiti e vince il partito che ha la maggioranza dei voti espressi nel collegio, se ciò non avviene nel secondo turno, detto di ballottaggio, dove vengono eliminati i candidati con pochi voti e vengono considerati quelli che hanno superato una certa percentuale di voti (in Francia il 12%). Qui vince chi prende anche solo un voto più degli altri.

Questo sistema consente anche a partiti più piccoli di competere e di rinviare al secondo turno. Infatti tra un turno e l’altro questi partiti comunicano e negoziano formando delle coalizioni, ciò può portare alla vittoria di un partito più piccolo.

Sul versante dei sistemi proporzionali essi possono essere corretti con varie tecniche. Il rischio di questi sistemi è che la rappresentanza parlamentare sia frammentata e per questo vengono inserite delle clausole di sbarramento in virtù delle quali possono accedere alla ripartizione dei seggi solamente le liste che a livello nazionale abbiano conseguito una percentuale significativa di voti. Un altro modo di coniugare formule proporzionali ed effetto selettivo consiste nella previsione di un premio di maggioranza, per cui le coalizioni che superino una certa percentuale di voti hanno attribuiti in premio un certo numero di seggi. In conclusione possiamo dire che il sistema elettorale influenza l’assetto del sistema politico e, poiché quest’ultimo condiziona il funzionamento della forma di governo, gli equilibri di quest’ultima sono spesso collegati alle caratteristiche del sistema elettorale. Le tecniche elettorali costituiscono lo strumento principale della cosiddetta ingegneria istituzionale, cioè di quell’orientamento politico-culturale secondo cui, attraverso la modifica delle regole legali, è possibile cambiare le caratteristiche del sistema politico.

Può essere anche che i sistemi maggioritari e proporzionali siano mescolati e che quindi i seggi siano assegnati diversamente (Italia).

Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Sistemi elettorali Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francy_m04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trieste o del prof Giangaspero Paolo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community