Sistemi costituzionali comparati
Presentazione generale
Nella prima lezione ripercorreremo sia alcune nozioni storiche che alcuni concetti generali ma anche
il metodo di studio con l’avvertenza che molte certezze e categorie oggi sembrano venire meno.
Cosa si intende per sistemi costituzionali comparati: questo corso rientra nell’ambito della disciplina
del diritto pubblico comparato, in particolare costituzionale. Diritto comparato: finalità e metodo
Nella parte iniziale non studieremo i singoli ordinamenti in maniera separata ma alcuni aspetti in
maniera comparata, successivamente verranno approfonditi alcuni ordinamenti e/o argomenti anche
con l’ausilio di esperti esterni.
Uso del metodo comparativo
Compareremo i modi attraverso cui i diversi ordinamenti disciplinano l’organizzazione del potere,
più la posizione degli individui e dei gruppi. Al dato giuridico bisogna unire il fatto politico (es. le
forme di governo). Il diritto costituzionale non include solo il testo della Costituzione.
Problematiche generali della comparazione e concetto di caso paradigmatico. L’importanza della
comparazione in ambito europeo, per il riavvicinamento delle soluzioni, per l’adozione di riforme
interne (riforma elettorale, riforma della forma di governo). Le classificazioni. Circolazione e
trapianti. Ad esempio in recenti transizioni alla democrazia o in casi di democratizzazione importata
dall’esterno. Gli esempi di costituzionalismo etero-diretto. L’esito della comparazione è la
classificazione in modelli che possono circolare presso nuove democrazie (concetto di transizione,
importazione della democrazia) o in caso di riforme istituzionali e che possiamo utilizzare per
studiare qualunque ordinamento. L’analisi dei prototipi e dei modelli (sono due cose diverse) ossia
casi paradigmatici che portano all’elaborazione della dottrina delle forme di Stato e di governo. Ciò
spiega perché non è necessario studiare tutti i paesi al mondo, importanza dei modelli e loro
circolazione. Ma ci vuole anche la comparabilità e l’attitudine del contesto a ricevere i modelli.
Fenomeni di imposizione e di rigetto (vedi le pseudo democrazie nei paesi arabi). I modelli non sono
utili sempre dunque, perché ci sono gli ibridi di difficile inquadramento. I paesi che rientrano in
questo studio (la materia è in crisi o in trasformazione) e che condividono le proprie tradizioni
costituzionali e i valori euro-atlantici del costituzionalismo. Si tratta delle cosiddette democrazie
stabilizzate o mature (vecchie) i cui elementi strutturali o modelli vengono esportati nelle nuove
democrazie attraverso una serie di organizzazioni sovranazionali (esempi, anche dei barometri della
democrazia). Ma anche le vecchie democrazie sono oggi in crisi (USA). Diciamo che è una visione
occidentocentrica che oggi appare superata. Si parla di democrazie consolidate, di nuove democrazie,
di democrazie illiberali, di autoritarismi, di ripristino costituzionale.
I paesi che studieremo sono quelli dove i principi del costituzionalismo liberale e della democrazia
costituzionale hanno visto luce e si sono sviluppati estendendosi poi alle organizzazioni
sovranazionali e ad altri paesi del mondo. E’ un quadro con luci ed ombre come si vede dai recenti
fenomeni di degenerazione costituzionale e democratica. Importante leggere la premessa del volume
di Volpi Libertà ed autorità perché consente di avere uno sguardo generale sull’evoluzione dei
sistemi costituzionali odierni, in particolare evidenziando tre fenomeni: il potenziamento
dell’autoritarismo in paesi che già erano incamminati su questo percorso dopo un periodo ibrido
(Russia, Bielorussia, Kazachstan, etc.); la fragilità democratica delle nuove democrazie e il fallimento
del modello costituzionale occidentale ivi esportato (le democrazie illiberali e simili); la decadenza
delle vecchie democrazie (vedi populismi in diversi paesi e la crisi americana). A questo si
aggiungono le crisi (sanitaria, bellica) e l’intelligenza artificiale (nuove possibilità ma attentato alla
libertà personale ed alla privacy).
Famiglie giuridiche e forme di Stato
“La Costituzione disegna i rapporti tra autorità e libertà; detta gli aspetti organizzativi fondamentali
dell’assetto delle autorità pubbliche e formula principi e criteri a salvaguardia delle libertà dei singoli
e delle comunità cui si dirige. Per il resto, si innesta in un contesto che è tutt’altro che tabula rasa. La
costituzione nuova deve fare i conti con il sistema giuridico preesistente: esso in parte resisterà
all’avvento del nuovo ordine costituzionale (nella misura in cui risulterà compatibile con esso); in
parte andrà incontro a cassazioni per incompatibilità o quanto meno e re-interpretazioni” (Pegoraro
e Rinella, Sistemi costituzionali comparati, 2024, pp. 27-28). Considerando il noto fenomeno delle
costituzioni senza costituzionalismo, e della distanza tra law in the books e law in action, per
comprendere in quale forma di Stato si pone un dato sistema costituzionale bisogna prestare
attenzione ad una serie di fattori: storico-politici, economici, gli elementi giuridici in senso lato (la
cultura giuridica dominante, la tradizione giuridica, il ruolo del diritto nella società), alle relazioni tra
la realtà civile, politica ed economica e l’impianto di regole giuridiche che la disciplina, cioè al sistema
giuridico in senso ampio nel quale la costituzione è posta: ciò che si definisce “famiglia giuridica”.
C’è dunque una necessaria intersezione tra la forma di Stato (modalità classificatoria del diritto
pubblico e costituzionale comparato) e la famiglia giuridica (usata dal diritto privato comparato). Per
famiglia giuridica si intende “una classe omogenea entro cui raggruppare ordinamenti giuridici che
presentano rilevanti tratti comuni”. In passato le classificazioni erano tendenzialmente rigide. Ovvi
sono diventate elastiche e mutevoli, ma ci sono ancora resistenze ad aprirsi ad altri criteri. Dando
uno sguardo veloce al passato ricordiamo le classificazioni di David (criterio ideologico e criterio
tecnico-giuridico considerando il primo determinante: famiglia romano-germanica, common law,
paesi socialisti, altri sistemi ossia quelli di diritto musulmano, induista, dell’Estremo Oriente, in via di
sviluppo) e di Zweigert e Kotz (relatività per materie, se nel diritto pubblico o privato, etc e relatività
temporale, a seconda delle fasi storiche): famiglia romanistica, germanica, scandinava, di common
law, socialista, dell’Estremo Oriente, islamica, induista (più i sistemi ibridi come quelli del Quebec, di
Israele, Scozia, Louisiana). Classificazione basata su criteri di prevalenza di alcuni aspetti invece che
di altri: classificazione di Ugo Mattei, metà anni Novanta, consente di superare
l’eurocentrismo-occidentalismo: famiglia ad egemonia professionale (tradizione giuridica occidentale
o western legal tradition, si basa sull’assoluta autonomia del diritto dalla politica, secolarizzazione del
diritto), famiglia ad egemonia politica (paesi in transizione, è dunque una categoria instabile; non c’è
ancora separazione tra momento politico e giuridico, il diritto risente dell’influenza della politica);
famiglia ad egemonia tradizionale (non c’è separazione tra diritto e tradizione religiosa o filosofica:
area orientale soprattutto dove una rilevante sfera di rapporti giuridici non è regolata da norme
giuridiche ma sociali o filosofiche o religiose, etc.). Pegoraro e Rinella (2024) contestano la categoria
della famiglia politica (che include i sistemi socialisti, gran parte delle esperienze latino americane e
buona parte di quelle asiatiche e africane) perché non è detto che questi paesi transitino
necessariamente verso la famiglia ad egemonia professionale tipica della WLT e sarebbe comunque
un obiettivo ideologico di “occidentalizzazione”. La storia recente ci dimostra la velleità di questa
finalità. Vedi gli ibridi stabilizzati o i paesi in perenne transizione o transitati da un autoritarismo ad
un altro.
Famiglie giuridiche e forme di Stato
“La Costituzione disegna i rapporti tra autorità e libertà; detta gli aspetti organizzativi fondamentali
dell’assetto delle autorità pubbliche e formula principi e criteri a salvaguardia delle libertà dei singoli
e delle comunità cui si dirige. Per il resto, si innesta in un contesto che è tutt’altro che tabula rasa. La
costituzione nuova deve fare i conti con il sistema giuridico preesistente: esso in parte resisterà
all’avvento del nuovo ordine costituzionale (nella misura in cui risulterà compatibile con esso); in
parte andrà incontro a cassazioni per incompatibilità o quanto meno e re-interpretazioni” (Pegoraro
e Rinella, Sistemi costituzionali comparati, 2024, pp. 27-28). Considerando il noto fenomeno delle
costituzioni senza costituzionalismo, e della distanza tra law in the books e law in action, per
comprendere in quale forma di Stato si pone un dato sistema costituzionale bisogna prestare
attenzione ad una serie di fattori: storico-politici, economici, gli elementi giuridici in senso lato (la
cultura giuridica dominante, la tradizione giuridica, il ruolo del diritto nella società), alle relazioni tra
la realtà civile, politica ed economica e l’impianto di regole giuridiche che la disciplina, cioè al sistema
giuridico in senso ampio nel quale la costituzione è posta: ciò che si definisce “famiglia giuridica”.
C’è dunque una necessaria intersezione tra la forma di Stato (modalità classificatoria del diritto
pubblico e costituzionale comparato) e la famiglia giuridica (usata dal diritto privato comparato).
Per famiglia giuridica si intende “una classe omogenea entro cui raggruppare ordinamenti giuridici
che presentano rilevanti tratti comuni”. In passato le classificazioni erano tendenzialmente rigide.
Oggi sono diventate elastiche e mutevoli, ma ci sono ancora resistenze ad aprirsi ad altri criteri.
Dando uno sguardo veloce al passato ricordiamo le classificazioni di David (criterio ideologico e
criterio tecnico-giuridico considerando il primo determinante: famiglia romano-germanica, common
law, paesi socialisti, altri sistemi ossia quelli di diritto musulmano, induista, dell’Estremo Oriente, in
via di sviluppo) e di Zweigert e Kotz (relatività per materie, se nel diritto pubblico o privato, etc e
relatività temporale, a seconda delle fasi storiche): famiglia romanistica, germanica, scandinava, di
common law, socialista, dell’Estremo Oriente, islamica, induista (più i sistemi ibridi come quelli del
Quebec, di Israele, Scozia, Louisiana). Classificazione basata su criteri di prevalenza di alcuni aspetti
invece che di altri: classificazione di Ugo Mattei, metà anni Novanta, consente di superare
l’eurocentrismo-occidentalismo: famiglia ad egemonia professionale (tradizione giuridica occidentale
o western legal tradition, si basa sull’assoluta autonomia del diritto dalla politica, secolarizzazione del
diritto), famiglia ad egemonia politica (paesi in transizione, è dunque una categoria instabile; non c’è
ancora separazione tra momento politico e giuridico, il diritto risente dell’influenza della politica);
famiglia ad egemonia tradizionale (non c’è separazione tra diritto e tradizione religiosa o filosofica:
area orientale soprattutto dove una rilevante sfera di rapporti giuridici non è regolata da norme
giuridiche ma sociali o filosofiche o religiose, etc.). Pegoraro e Rinella (2024) contestano la categoria
della famiglia politica (che include i sistemi socialisti, gran parte delle esperienze latino americane e
buona parte di quelle asiatiche e africane).
perché non è detto che questi paesi transitino necessariamente verso la famiglia ad egemonia
professionale tipica della WLT e sarebbe comunque un obiettivo ideologico di “occidentalizzazione”.
La storia recente ci dimostra la velleità di questa finalità. Vedi gli ibridi stabilizzati o i paesi in
perenne transizione o transitati da un autoritarismo ad un altro.
Lo Stato e le sue forme. Distinzione in Europa tra Ovest ed Est e nel mondo tra Stati
colonialisti e Paesi sorti dalla decolonizzazione.
Definizione di Stato moderno 1) un popolo 2) insediato in un determinato territorio 3) soggetto ad
uno stesso governo (inteso non solo come potere di comando e direzione ma anche come insieme
delle regole che esso pone, cioè l’ordinamento giuridico complessivo) 4) con sovranità verso
l’esterno (che viene dalla sua originarietà, secondo la classica teoria di Bodin il potere sovrano è
quello che non deriva da altri) ma vedi evoluzioni ed involuzioni recenti del concetto di sovranità 5)
con esclusività della sovranità al suo interno 6) l’ordinamento rappresentato dallo Stato è generale 7)
è originario (trae da sé stesso la propria esistenza e il proprio contenuto, gli ordinamenti minori sono
da esso derivati) 8) ha carattere di assolutezza (è prevalente nei confronti degli ordinamenti interni
ma non più nei confronti di quelli esterni) 9) è basato su un complesso omogeneo ed autosufficiente
di norme.
Nascita dello Stato: in Europa occidentale (la parte che ha conosciuto il cristianesimo e il
feudalesimo - Impero carolingio -, ai margini dell’Europa centrale dell’Impero che era Italia e
Germania ed invece nella parte più periferica, Francia, Spagna, Inghilterra).
Ci sono tre origini dello Stato (invenzione europea) nella storia recente: 1. Per accentramento
(unificazione ed espansionismo ad opera di un centro: Francia, Svezia, Prussia, Russia, Danimarca,
Italia), 2. Per aggregazione (i federalismi tedesco, svizzero ma anche Spagna e Gran Bretagna), 3. Per
disgregazione degli imperi (più recente: connesso è il tema della secessione).
Fino a un certo punto Stati e Imperi convivevano. Ma lo Stato nasce prima nell’Europa occidentale.
Problematica è la coincidenza tra Stato e nazione che è evento estremamente raro da verificarsi. I
pensatori che hanno ragionato di Stato sono Machiavelli (repubbliche e principati), Hobbes
(Leviatano, contratto sociale), Bodin (sovranità), Weber (monopolio dell’uso legittimo della forza),
Schmitt (politica prevale sullo Stato). Il primo nucleo di uno Stato moderno nasce in Francia,
intorno all’île de France verso il XIV secolo. I presupposti saranno più tardivi in Spagna. È un
sistema intermedio tra le entità subnazionali e sub etniche e quelle sovranazionali e multinazionali
(grandi imperi). Il vero salto di qualità della centralizzazione fu fatto con la figura del prefetto voluta
da Napoleone. Modello esportato in altre parti di Europa.
L’origine convenzionale dell’ordinamento politico chiamato Stato si fa risalire al 1648, anno della
pace di Westfalia. Con tale trattato, che pone fine alla guerra dei 30 anni tra i principali paesi europei,
si fa finire sia il Sacro Romano Impero e dunque la limitazione di sovranità che questo determinava
nei confronti di tutte le organizzazioni territoriali che si erano affermate (le grandi Monarchie
nazionali) sia la fine di tutte quelle autorità che a vario titolo esercitavano poteri sul territorio
(feudatari, città, corporazioni, ordini religiosi). Vengono meno il vecchio sogno dell’unità della
comunità cattolica e le innumerevoli autonomie medioevali. I poteri si concentrano nelle comunità
intermedie tra Impero/Papato e locali/feudali che avevano carattere territoriale e una certa ampiezza
e potenza, gli Stati sovrani. Nasce lo Stato ASSOLUTO che non è un concetto negativo da non
confondere con Stato autoritario. Il sistema degli Stati si perfeziona con i trattati internazionali che
pongono fine alle grandi guerre, Utrecht (1713), Vienna (1815), Versailles (1919) ed i trattati di pace
dopo la II guerra mondiale.
Per l’Europa centro-orientale
Gli Imperi. Vecchie configurazioni statuali ora non più esistenti ma che hanno determinato la
recente storia europea lasciando strascichi ancora oggi. Tradizionalmente gli Imperi crollati prima o
dopo la prima guerra mondiale sono:
- Impero ottomano, crolla in un periodo che va dal 1912 (Guerre Balcaniche e guerra
italo-turca, la quale portò all'annessione della Libia, ultimo possedimento ottomano in
Africa, all'Italia) al 1922 (l'ultimo sultano cadde, deposto dal popolo);
- Impero zarista, crolla con la rivoluzione del febbraio 1917;
- Impero austro-ungarico, crolla al termine della prima guerra mondiale
Erano realtà plurietniche al cui interno esistevano vari tipi di organizzazione delle autonomie, il più
restrittivo era quello zarista. Come e quando crollano e con quali strascichi? Ancora oggi c’è il
problema delle minoranze transfrontaliere. Esempio Ungheria (revanscismo) Le realtà statuali
federali dello Stato socialista: Urss, Cecoslovacchia, Jugoslavia. Federalismi fittizi ma anche qui il
problema delle nazionalità. Casi europei odierni di disomogeneità etnica.
Definizione di forma di Stato, criteri di classificazione
Per forma di Stato si intende l’insieme degli elementi (in senso diacronico e sincronico) che
caratterizzano globalmente un ordinamento con particolare riferimento alle finalità dell’agire degli
organi costituzionali; vi si comprendono anche le caratteristiche dello Stato-comunità, il ruolo degli
individui e dei gruppi, le caratteristiche dello Stato apparato e le sue modalità di intervento (incluso il
rapporto tra sfera pubblica e sfera privata). Si tratta del rapporto Stato-società, più l’ideologia/i valori
implementati dai poteri politici. Si tratta di un concetto che ha un valore storico (evoluzione delle
forme di Stato dalla prima forma dello Stato assoluto ad oggi) ma che oltre alla classificazione
diacronica (evoluzione nel tempo) conosce anche una declinazione sincronica (le varie forme di
Stato nello
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