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Sentenze/ordinanze diritto costituzionale II

Sentenza n. 1 164/2008

Il fatto

Nel marzo del 2007 il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti la legge statutaria. Contro la deliberazione legislativa 19 consiglieri regionali hanno avanzato richiesta di referendum al fine di impedirne l’entrata in vigore. Il voto si è tenuto nell’ottobre del 2007 ed ha visto la partecipazione dell’elettorato sardo largamente al di sotto della soglia del 33% prevista dalla legge regionale.

In sede di dichiarazione dei risultati la Corte d’Appello di Cagliari ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali che prescrivono il suddetto quorum.

In particolare la Corte ha prospettato che:

  • L’Art. 15 dello Statuto speciale rinviando all’Art. 14 1C della legge regionale 20/57, assegna alla Corte d’Appello il compito di procedere: all’accertamento del numero dei votanti, alla somma dei voti favorevoli, alla proclamazione dei risultati del referendum.
  • Questo comporterebbe una violazione dell’Art. 108 della Costituzione in quanto attribuirebbe ad una autorità giurisdizionale una funzione diversa da quelle previste dall’ordinamento giudiziario e da quelle altre stabilite con legge dallo Stato. L’Art. 108 prevede che: “le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistrature sono stabilite con legge”.
  • L’Art. 14 2C inoltre violerebbe l’Art. 15 4C dello statuto speciale per la Sardegna perché introdurrebbe, con legge ordinaria, un quorum non previsto per il referendum sulle leggi statutarie.

Giudizio

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte poiché risulta mancante la legittimazione del giudice a quo, in questo caso la Corte d’Appello di Cagliari.

La nozione di “giudice” e di “giudizio” infatti, come condizioni legittimanti la proposizione di una questione di costituzionalità di una legge, è stata elaborata dalla giurisprudenza costituzionale:

  • Nei primi anni di attività della CC (anni ‘60-‘70), anche allo scopo di sollecitare la rimessione di questioni di costituzionalità, la CC ha eseguito una interpretazione lata di queste due nozioni reputando condizione sufficiente e necessaria a sollevare la questione il fatto che fosse sollevata da un’autorità stabilmente inserita nell’ordine giudiziario, reputando superflua ed irrilevante qualunque altra indagine sul tipo di attività svolta.
  • Negli anni successivi la CC si è fatta più rigorosa e selettiva, introducendo in particolare un limite ulteriore, cioè il carattere giurisdizionale e non amministrativo delle funzioni dell’autorità giurisdizionale rimettente. La Corte quindi, a differenza del periodo precedente, non si accontenta più, al fine di riconoscere la legittimazione, che la questione sia stata sollevata da un giudice nell’atto di applicare una disposizione ad un caso concreto, ma richiede che ciò avvenga nel corso di un procedimento avente carattere giurisdizionale (elemento oggettivo) e che la soluzione sia pregiudiziale per l’emanazione di un provvedimento giurisdizionale.

Dunque la legittimazione alla proposizione di una questione di legittimità costituzionale è subordinata alla sussistenza di 2 requisiti:

  • Requisito soggettivo: deve trattarsi di un’autorità stabilmente inserita nell’ordine giudiziario (requisito formale facile da distinguere).
  • Requisito oggettivo: il carattere giurisdizionale dell’attività del rimettente. Si tratta di un aspetto più complesso da individuare rispetto al primo ma che in questo caso viene suggerita dall’impiego di procedure prive di forme di contraddittorio ed attraverso determinazioni finali prive dei caratteri di decisorietà e definitività.

Nell’ipotesi concreta, pur sussistendo in capo alla Corte d’Appello di Cagliari il requisito soggettivo, risultava assolutamente mancante quello oggettivo. La Corte infatti, chiamata ad attuare il conteggio dei voti e la proclamazione dell’esito di un referendum, stava svolgendo un’attività di carattere amministrativo e non giurisdizionale.

Sentenza n. 2 148/83

Il fatto

In un procedimento penale a carico di alcuni componenti del CSM, imputati di interesse privato in atti d’ufficio, il giudice istruttore del Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’Art. 5 della legge n. 1/1981 inerente la non punibilità dei componenti del CSM per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni, per violazione degli artt. 3 C1, 28 e 112 Cost.

Intervenne nel giudizio il Presidente del Consiglio a sostegno della legittimità dell’articolo in questione eccependo anzitutto che la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, oltreché infondata (intervento difensivo della legge impugnata).

Secondo l’Avvocatura di Stato, infatti, la questione sarebbe irrilevante perché un suo eventuale accoglimento, con conseguente dichiarazione di illegittimità e perdita di efficacia della norma in questione, non avrebbe effetti sul giudizio a quo in forza del principio costituzionalmente garantito dell’irretroattività della norma penale (Art. 25 Cost). In ogni caso, cioè, quand’anche annullata dalla CC, la norma in questione continuerebbe ad operare a beneficio degli imputati, trattandosi di condotta posta in essere antecedentemente all’eventuale decisione di accoglimento.

Giudizio

La CC ripercorre i suoi orientamenti passati a proposito di questa tematica: come quello tale per cui la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una norma penale di favore è automaticamente irrilevante perché la decisione della CC porterebbe comunque ad applicare ugualmente la norma anche se incostituzionale in virtù del principio di retroattività della norma penale di favore.

La CC segue ammettendo che quest’ultimo orientamento implicherebbe delle conseguenze assai gravi per l’ordinamento perché andrebbe a creare delle zone franche del diritto, con norme non suscettibili di sindacato di legittimità: considerare sempre comunque automaticamente irrilevante una questione avente ad oggetto norme penali di favore renderebbe tali norme intoccabili dalla CC. Nel caso specifico delle norme penali di favore, analoghe a quelle di cui all’Art. 5 l. 1/1981, qualora queste producessero delle ingiustificate disparità di trattamento, non si potrebbe esperire il rimedio della legittimità costituzionale.

In vista di tali conseguenze la CC ritenne necessario riconsiderare il problema e consolidare l’orientamento sull’ammissibilità e quindi rilevanza delle questioni riguardanti le norme penali di favore. In tale ipotesi il requisito della rilevanza è considerato sussistente sulla base di tali argomentazioni:

  • Partiamo dal presupposto che la CC ha adottato una definizione di “rilevanza” piuttosto stringente nel senso di “necessaria influenza” dell’eventuale pronuncia di accoglimento della Corte sulla decisione del giudizio a quo. La CC ha infatti in varie occasioni fatto espresso riferimento alla necessaria influenza che il giudizio costituzionale deve esercitare sul processo principale.

La nozione quindi attualmente accolta dalla giurisprudenza costituzionale è quella rigorosa di influenza-disapplicazione, nel senso che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità deve poter condurre alla disapplicazione nel giudizio a quo della norma dichiarata incostituzionale.

Una tale impostazione è stata in qualche caso attenuata ritenendo la CC che bastasse una “generica utilità” sul giudizio a quo allo scopo di poter giudicare ad esempio le norme penali di favore. Infatti l’eventuale sentenza di incostituzionalità di una norma penale di favore avrebbe comunque effetti concreti in quanto pur non potendo modificare l’esito del giudizio muterebbe in ogni caso la base normativa della decisione. Tale pronuncia può incidere sulla formula di proscioglimento dell’imputato: un conto infatti essere prosciolti in forza di una norma penale di favore e un conto è essere prosciolti perché la norma costituzionalmente illegittima continua ad essere applicata per il principio di retroattività delle norme penali di favore.

Sulla base di queste ragioni viene quindi respinta l’eccezione di inammissibilità proposta dall’avvocatura dello Stato e dunque la CC ritiene la questione rilevante.

La questione viene dunque esaminata nel merito e deve dirsi non fondata con riferimento a tutti i parametri costituzionali richiamati dal giudice a quo:

  • Il giudice a quo aveva invocato l’articolo 112 [Il PM ha l’obbligo di esercitare l’azione penale] ma la norma impugnata non incide sull’azione penale del pubblico ministero ma va ad escludere, in certe ipotesi l’antigiuridicità del fatto contestato gli imputati.
  • Dall’altro lato è vero che il combinato disposto degli articoli 3 e 28 impone il pari trattamento dei funzionari e dipendenti pubblici quanto alla responsabilità penale per gli atti da essi compiuti. Ma tale principio non vieta che il legislatore detti regole particolari a riguardo, soprattutto dove, come in questo caso, tali regole sono giustificate dalla particolare posizione ricoperta dei giudici del CSM.

Tale sentenza interpretativa di rigetto fornisce dunque una maggiore apertura della rigidità del concetto di rilevanza: la rilevanza viene riconosciuta dalla CC non perché la norma nel caso venga disapplicata nel giudizio a quo ma perché la questione prospettata ha comunque un’influenza sul giudizio in questione (nei motivi di proscioglimento).

Sentenza n. 3 1/2014

La CC ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di molte norme della legge elettorale 270/2005. Tale legge fu formulata dall’allora ministro per le riforme, Roberto Calderoli che la definì, egli stesso, “una porcata” in un’intervista televisiva, e fu per questo nominata “Porcellum”.

Il fatto

La questione inizia con un elettore (un avvocato) che esercita un’azione di accertamento dinanzi al Tribunale di Milano:

  • Chiedendo che fosse dichiarato che il proprio diritto di voto non aveva potuto e non può essere esercitato in maniera conforme ai principi costituzionali del voto (personale, eguale, libero, segreto, a suffragio universale, diretto). Ovviamente tale soggetto non poteva rivolgersi direttamente alla CC perché nel nostro ordinamento non è contemplato un accesso diretto come el recurso de amparo spagnolo.
  • Eccepiva l’illegittimità costituzionale di svariate norme della legge elettorale.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano rigettano l’istanza in virtù dell’irrilevanza della questione che si basava sul fatto che i due petitum fossero identici perché entrambi riguardavano l’illegittimità costituzionale della legge elettorale. Infatti in virtù del fatto che, nella questione di rilevanza, è implicito il concetto di strumentalità (la decisione della CC deve essere strumentale alla risoluzione del giudizio a quo) è necessario che il petitum del giudizio a quo sia diverso dal petitum del giudizio a quo. L’elettore ricorre in Cassazione e questa riconosce la rilevanza della questione distinguendo i due petitum:

  • A) L’azione di accertamento (rivolta al Tribunale di Milano).
  • B) Sindacabilità della legge Porcellum (rivolta alla CC).

Il giudizio

La Corte di Cassazione dunque solleva una questione di legittimità costituzionale e la CC dichiara la questione ammissibile. Anche in questa ipotesi dunque la CC non aderisce alla tradizionale nozione di rilevanza (teoria influenza-disapplicazione) ma adotta una nozione più ampia per evitare, come in questo caso, di dar luogo a delle zone franche dell’ordinamento, immuni da qualsiasi sindacato, altrimenti si avrebbero leggi intoccabili.

La CC dunque accoglie una nozione più ampia delle condizioni di accesso per via incidentale, specie per la parte in cui desume l’ammissibilità della questione “dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile di voto, pregiudicato da una normativa elettorale non conforme ai principi costituzionali, indipendentemente da atti applicativi della stessa, in quanto già l’incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione giuridicamente rilevante. L’esigenza di garantire il principio di costituzionalità rende quindi imprescindibile affermare il sindacato di questa Corte”.

Gli stessi principi sono stati poi confermati ed ulteriormente specificati nella sentenza con cui la CC ha dichiarato l’incostituzionalità della legge elettorale del 2015 (c.d Italicum).

La Corte dunque entra nel merito della questione ravvisando tutta una serie di elementi di incostituzionalità:

  • Ravvisa aspetti problematici per quanto concerne la previsione che disciplina l’attribuzione del premio di maggioranza che consente ad una lista che ha ottenuto voti esigui di ottenere la maggioranza dei seggi. Non essendo prevista una soglia minima di voto, la CC ravvisa la portata incostituzionale di tale previsione che trasforma una maggioranza relativa di voti in una maggioranza assoluta dei seggi, determinando irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica.

Tale meccanismo premiale è inoltre manifestamente irragionevole perché incentiva il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio e ciò potrebbe compromettere l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni la coalizione beneficiaria del premio si sciolga.

  • Un altro aspetto problematico risulta dagli articoli 4-52 sul voto di preferenza: la legge non consentirebbe preferenze, ma solo la scelta del partito, il quale sceglie poi autonomamente il candidato. In questo modo il voto diventa diretto andando a pregiudicare la libertà e personalità del diritto di voto ex Art. 48 Cost.

Sentenza n. 4 221/2015

Il fatto

Al Tribunale di Trento viene presentata una domanda di rettificazione anagrafica dell’attribuzione del sesso. Il giudice dovrebbe dunque applicare l’Art. 1 C1 della l. 164/1982 che esclude di poter accogliere la domanda di rettificazione in assenza di modificazioni dei caratteri sessuali primari dell’istante.

Secondo il giudice a quo, tale previsione che, renderebbe il trattamento chirurgico un prerequisito per la rettificazione, violerebbe i seguenti articoli della Cost:

  • L’Art. 117, quale norma interposta, rispetto all’Art. 8 della CEDU che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in cui per giurisprudenza della Corte EDU rientra anche il diritto all’identità di genere.
  • L’Art. 2, nella veste di diritto a realizzare la propria identità sessuale e il diritto al riconoscimento di tale identità da parte dei consociati. Tali diritti inviolabili sarebbero vanificati se il loro esercizio fosse subordinato alla modificazione dei propri caratteri sessuali.
  • L’Art. 3 e 32, poiché sarebbe irragionevole subordinare l’esercizio del diritto di identità di genere alla sottoposizione ad un trattamento sanitario invasivo e pericoloso per la salute.

Il giudizio

Nel giudizio l’Avvocatura di Stato eccepisce l’inammissibilità della questione per mancato esperimento dell’interpretazione costituzionale conforme, già presente nella giurisprudenza di merito: tale disposizione infatti era stata interpretata nel senso che non fosse necessaria la modifica di caratteri sessuali primari (genitali, modificabili solo tramite operazione), ma bastasse quella dei caratteri sessuali secondari tramite interventi meno invasivi.

Secondo la CC, nel caso di specie, il giudice a quo ha tentato un’interpretazione conforme, perché “ha utilizzato tutti i possibili strumenti ermeneutici” offerti dall’ordinamento per verificare la possibilità di una lettura alternativa della disposizione censurata e ha motivato lo sforzo fatto ma si è fermato perché consapevolmente ritiene di non poter “fare sua” l’interpretazione costituzionalmente conforme: ciò sarebbe impedito dal tenore letterale della disposizione che parla di “intervenute modificazioni” facendo così quindi un espresso riferimento ad un intervento clinico.

La possibilità di un’ulteriore interpretazione alternativa (come quella che era stata attuata dalla giurisprudenza di merito), che il giudice a quo non ha consapevolmente fatto proprio, non riveste alcun rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale: la verifica dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione attiene al merito della controversia e non la sua ammissibilità.

La CC dunque entra nel merito della questione che ritiene non essere fondata: l’Art. 1 della l. 164/1982 è il risultato di un’evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all’identità di genere, elemento costitutivo del diritto all’identità personale.

La CC fornisce un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione facendo riferimento anche ad una sua precedente sentenza del 1985 dove aveva messo in luce come nel concetto di identità sessuale non rilevano più esclusivamente gli organi genitali esterni, ma anche elementi di carattere psicologico e sociale. L’Art. 1 prevede che presupposto per la rettificazione anagrafica sia

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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