Estratto del documento

Significati

Il termine “costituzione” è utilizzato in linguaggio giuridico con significati notevolmente diversi.

  1. Significato descrittivo (politologi): costituzione come termine per indicare “i tratti somatici” che caratterizzano un sistema politico: il modo con cui viene organizzato il potere, la sua distribuzione tra organi diversi, il rapporto tra Stato e società.
  2. Significato di manifesto politico (storici): negli ultimi duecento anni essa è stata spesso lanciata come un grido di battaglia, una parola carica di valori politici ed idee rivoluzionarie. Le costituzioni venivano richieste a furor di popolo e negate e ritratte alle baionette (rivoluzione francese, moti del ’48, fine delle guerre mondiali). La Costituzione così intesa non è lo scheletro politico di una società: è il documento fondamentale che segna il trionfo di un ideale.
  3. Significato di testo normativo e fonte di diritto (giuristi).

La Costituzione

Potere costituente e poteri costituiti

La Costituzione come documento scritto è un fenomeno relativamente recente che, frutto di un movimento filosofico e politico, il “costituzionalismo”, fece appunto della Costituzione scritta un obiettivo irrinunciabile, sinonimo di libertà. La Costituzione come manifesto politico e la Costituzione come testo normativo nascono quindi insieme: il “testo” è la traduzione in regole giuridiche del “manifesto”.

Attraverso la Costituzione il potere politico tende a consolidarsi e a dotarsi di un insieme di regole fondamentali.

L’emanazione della Costituzione segna dunque il passaggio da un potere costituente ad un potere costituito. Nel linguaggio giuridico, il potere costituente è definito come l’unico “potere libero”, in quanto nessuna regola preesistente lo vincola; questo potere non è regolato da leggi, è una situazione di fatto in cui non valgono né giudici né legalità, ma solo i rapporti di forza, non a caso la rivoluzione, la guerra civile, la caduta di un regime politico e la presa del potere da parte dei suoi oppositori sono le condizioni in cui si esercita il potere costituente.

Tuttavia non è sempre vero che esso sia del tutto privo di vincoli, per esempio, l’esito del referendum istituzionale del 1946, poneva un limite preciso: si vieta di modificare, con gli strumenti di revisione costituzionale, la “forma repubblicana”.

Costituzioni “flessibili” e costituzioni “rigide”

Costituzioni flessibili

Costituzioni che non prevedono un procedimento particolare per la loro modificazione: in questo tipo di costituzioni non è previsto un controllo giudiziario della corrispondenza delle leggi alla Costituzione.

Le costituzioni dell’800 segnavano la fine del potere assoluto, non a caso erano per lo più concesse dal sovrano, che giurava solennemente di rinunciare ad esercitare il potere da solo e di sottoporsi alla legge: e che quest’ultima non sarebbe più stata la semplice espressione della sua volontà ma il prodotto di un procedimento legislativo, attraverso il quale realizzare la convergenza tra della volontà del Re e del Parlamento.

L’unica norma fondamentale in queste costituzioni era proprio il procedimento legislativo, tanto è che anche le garanzie delle libertà fondamentali erano da un lato solennemente professati dalla Costituzione stessa ma dall’altra facilmente plasmabili e modificabili con il consenso delle Camere e del Re.

Erano sostanzialmente costituzioni che guardavano al passato, ma non al futuro.

Costituzioni rigide

Costituzioni che dispongono di un procedimento particolare per la modifica del testo costituzionale; in questo tipo di costituzioni la prevalenza della Costituzione sulla legge ordinaria è garantita da un giudice.

La prima costituzione rigida è stata quella americana del 1787. La rigidità costituzionale, nel caso americano, è conseguenza dell’origine federale dello Stato unitario: esso si forma attraverso un patto fra Stati sovrani che decidono di trasferire la propria sovranità allo Stato federale. Questo patto fa nascere una serie di regole che disciplinano i poteri attribuiti allo Stato centrale, i rapporti tra gli Stati federali e tra lo Stato centrale e quelli federali. Queste regole non possono mutare senza una procedura complessa e senza il consenso degli Stati membri.

Nelle costituzioni del ’900, anche se non in chiave di federalizzazione, c’è sempre un patto, non tra Stati ma tra componenti politiche, religiose, sociali, volto a garantire che la parte che ottiene la maggioranza nelle elezioni non si impossessi definitivamente del potere e non minacci la sopravvivenza delle minoranze.

Ciò significa che ogni Costituzione è il frutto di un compromesso.

Statuto Albertino

Lo Statuto, concesso da Carlo Alberto Re di Sardegna nel 1848, è un tipico esempio di Costituzione flessibile. Nessuna norma prevedeva la sua revisione e nessun procedimento era previsto per la sua modifica, ma parve subito impossibile ritenere che lo Statuto fosse immodificabile.

Che lo Statuto fosse interamente e liberamente modificabile non è stata mai la tesi prevalente: l’idea dominante era che lo Statuto potesse essere modificato, per legge o in via consuetudinaria, con l’accordo delle Camere e del Re; perciò l’idea più diffusa era che tutto si potesse modificare, salvo il principio per cui ci voleva l’accordo delle succitate parti per legiferare. Questo nucleo dello Statuto risultava dunque immodificabile.

Garanzie della rigidità costituzionale

Le garanzie presenti in una Costituzione rigida sono di due tipi: procedimento di revisione costituzionale e controllo di legittimità delle leggi.

Il procedimento di revisione costituzionale è un procedimento più gravoso del normale procedimento legislativo, in quanto non basta una maggioranza parlamentare, bensì bisogna raggiungere consensi più ampi.

La Costituzione italiana

La genesi

Il 25 luglio 1943, il Re Vittorio Emanuele III revocò Mussolini dalla carica di Capo del governo, sostituendolo con il maresciallo Badoglio: si trattò di un colpo di Stato, in quanto benché Mussolini avesse ricevuto la sfiducia del Gran Consiglio del Fascismo, il Re si era comunque svincolato dalle regole previste dalle leggi fasciste circa la scelta del Capo del Governo.

Badoglio poi, attraverso la decretazione d’urgenza, soppresse tutte le vigenti istituzioni, annunciando l’elezione di una nuova Camera dei deputati entro 4 mesi dalla cessazione dello stato di guerra, tentativo di ritorno alla forma parlamentare.

A questo tentativo si opposero le forze del C.L.N. e si chiede quindi che ci siano le previe dimissioni del Re e del principe ereditario con la creazione di una Reggenza. Nell’Aprile 1944, Badoglio e il C.L.N., raggiunsero una intesa chiamata patto di tregua istituzionale o Patto di Salerno, con cui decisero, una volta finita la guerra, di convocare una assemblea costituente, sospendendo fino ad allora la c.d. “questione istituzionale”, cioè la scelta tra monarchia e Repubblica.

Nel secondo governo Badoglio, nominato subito dopo la liberazione di Roma del 1944, entrarono gli esponenti del C.L.N., e si venne a formare il primo Governo Bonomi, che si caratterizzò per l’emanazione della Costituzione provvisoria che annunciando l’elezione della assemblea costituente a suffragio universale e diretto, dettava le regole per la produzione normativa successiva.

Dopo la liberazione, il Governo Parri inaugurò una stagione di instabilità politica, dovuta ai contrasti tra le diverse componenti politiche del C.L.N. Nel 1945, viene istituito, un organo dotato di poteri consultivi e di proposta nei confronti del Governo, la Consulta, composta da membri di nomina governativa appartenenti ai partiti che componevano il C.L.N., alle classi politiche prefasciste, alle nuove organizzazioni sindacali.

Nel 1946 viene emanata una seconda Costituzione provvisoria, che contiene come contenuto principale la decisione di affidare ad un apposito referendum popolare, da tenersi contemporaneamente alle elezioni per l’Assemblea costituente, la scelta tra Monarchia e Repubblica.

L’esito del referendum del 2 giugno 1946 fu favorevole alla Repubblica e l’Assemblea Costituente procedette pertanto all’elezione del Presidente della Repubblica, provvisorio, nella persona di Enrico De Nicola e Alcide De Gasperi assunse provvisoriamente il potere di Capo dello Stato.

La Costituzione italiana repubblicana entrò in vigore il 1° gennaio 1948, approvata dall’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946, contemporaneamente al referendum.

La Costituente era composta da 556 membri, 556 seggi così ripartiti:

  • D.C. 207 seggi 37,3%
  • Partito socialista 115 seggi 20,7%
  • Partito comunista 104 seggi 18,7%
  • Unione democratica nazionale 41 seggi 7,4%
  • Fronte dell’uomo qualunque 30 seggi 5,4%
  • Partito repubblicano 23 seggi 4,1%
  • Blocco nazionale delle libertà 16 seggi 2,9%
  • P.A. 7 seggi 1,3%
  • Altre liste 13 seggi 2,3%

Queste furono le prime elezioni a suffragio universale, anche femminile, che si svolsero in Italia. L’A.C. nominò una commissione detta “dei 75”, con l’incarico di elaborare un progetto di Costituzione. Il lavoro della commissione terminò il 22 dicembre 1947.

Il fatto che il testo finale della Costituzione sia stato approvato da quasi il 90% di una assemblea politicamente divisa, spiega la ragione per cui la nostra Costituzione sia una Costituzione lunga: un consenso così vasto si è potuto realizzare soltanto sommando e non selezionando le istanze, gli interessi, e i valori delle diverse componenti.

La nostra è inoltre una Costituzione aperta, nel senso che non pretende di individuare il punto di equilibrio tra i diversi interessi, ma si limita ad elencarli.

Tutte le costituzioni del ’900 nascono da un compromesso tra diverse forze politiche ed è proprio questo che le rende lunghe e aperte. La redazione della Costituzione è avvenuta in condizioni assai particolari, la paura di soccombere ha prevalso sul desiderio di imporsi: da qui l’attenzione assoluta per i diritti delle minoranze.

Il risultato è stato una lunga fase di inattuazione della Costituzione. La Corte costituzionale ha potuto iniziare a funzionare solo nel 1956, 8 anni dopo; ordinamento CSM solo nel 1958; 1970 leggi per funzionamento delle Regioni; 1988 legge che disciplina l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Costituzione scritta e diritto costituzionale

Negli articoli della costituzione sono stati trasfusi tutti i valori e gli interessi che le diverse forze politiche che hanno partecipato alla nascita della Costituzione, ritennero tanto importanti da porli a riparo dalle scelte del legislatore futuro. Attorno ai 139 articoli, vi sono numerose componenti che formano assieme il diritto costituzionale.

  1. Leggi costituzionali.
  2. Tradizioni costituzionali: regole basilari di funzionamento delle istituzioni costituzionali che creano dei modelli consolidati nel tempo.
  3. Giurisprudenza Corte costituzionale: lavoro di continua specificazione delle disposizioni costituzionali in relazione a tutti gli infiniti casi che le vengono prospettati, cercando di mantenere una certa coerenza con le proprie decisioni precedenti.
  4. Legislazione ordinaria: svolge un abbondante funzione di completamento della materia costituzionale, legge elettorale, regolamenti parlamentari, referendum.

Forme di governo

Le forme di governo dello Stato liberale

Monarchia costituzionale

Questa forma di governo si afferma nel momento di passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale, più precisamente, in Inghilterra dopo le due rivoluzioni, nell’Europa continentale in seguito alle prime costituzioni liberali: Costituzioni francesi 1791 e 1814, Statuto Albertino 1848, Costituzione prussiana 1850.

La monarchia costituzionale si caratterizza per la netta separazione dei poteri tra Re e Parlamento, rispettivamente potere esecutivo e potere legislativo, senza che ci sia alcun raccordo tra i due; tuttavia il Re restava titolare di prerogative che gli consentivano di partecipare all’esercizio della funzione legislativa, della funzione giurisdizionale, aveva anche altri rilevanti poteri come quello di scioglimento anticipato della Camera elettiva o quello di nominare i ministri. Di contro il Parlamento, anche se con il concorso del Re, era titolare della funzione legislativa.

È da sottolineare che l’equilibrio tra i due centri di potere era dato inoltre da un diverso principio di legittimazione politica e un diverso sostegno sociale: il Re aveva un tipo di legittimazione monarchica-ereditaria, condiviso dalla nobiltà; il Parlamento basava la sua legittimazione sul principio elettivo sia pure circoscritto ai ceti più abbienti e istruiti. L’equilibrio politico quindi rispecchiava l’equilibrio sociale, che sarebbe poi cambiato con l’ascesa della classe borghese che trovava nel Parlamento la tutela dei suoi interessi.

In questa prospettiva si spiega la graduale evoluzione della monarchia.

Il sistema parlamentare e le sue varianti

La forma di governo parlamentare si caratterizza per l’esistenza di un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento.

Con questa espressione si intende tradurre in disposizioni costituzionali scritte le regole sul funzionamento del sistema parlamentare che si erano già imposte in via di prassi ed è negli Stati Uniti. L’obiettivo prevalente era garantire una stabilità di governo e la sua capacità di realizzare l’indirizzo politico prescelto, avendo pur sempre riguardo per le minoranze.

L’esempio probabilmente più significativo della tendenza razionalizzatrice è offerto dalla Costituzione tedesca del 1949; essa ha previsto una specie di parlamentarismo che attribuisce particolare risalto al ruolo del capo del Governo, chiamato Cancelliere federale, “cancellierato”.

Il Cancelliere è eletto senza dibattito dalla Camera politica, l’unica che dà la fiducia, su proposta del Presidente federale, a maggioranza dei suoi membri. Se il candidato non ottiene questa maggioranza, la Camera può eleggere un altro Cancelliere nei 14 giorni successivi; ma se neppure questi raggiunge la maggioranza dei voti, il Presidente Federale deve scegliere se nominare il Cancelliere.

Le forme di governo nella democrazia pluralista ed il sistema dei partiti

Nello Stato di democrazia pluralista, il funzionamento della forma di governo è influenzato dalla presenza di una pluralità di partiti e di gruppi organizzati ed è caratterizzato da un condizionamento reciproco tra sistema politico e forma di governo. Quando parliamo di sistema dei partiti, intendiamo riferirci essenzialmente al numero di partiti ed al tipo di rapporto che si instaura tra di essi.

Esistono sistemi politici i cui partiti hanno ampie distanze ideologiche fra di loro; quando è molto elevata la distanza ideologica tra i partiti si dice che questo è ideologicamente polarizzato. In questo caso diminuiscono le possibilità di aggregazione tra i partiti e addirittura ve ne sono alcuni che non possono essere aggregati in nessuna coalizione in quanto percepiti come partiti nemici dell’ordinamento democratico, “partiti antisistema”; questo sistema quindi poiché si basa su una molteplicità di poli politici si chiama sistema multipolare.

Diversa è la situazione in quei sistemi in cui le distanze ideologiche sono ridotte con la conseguenza che esiste un alto potenziale di coalizione. In questo caso anche se il sistema è pluripartitico, esso finisce per imperniarsi su due poli, sistema dei partiti.

Il presidenzialismo

Questa forma di governo si caratterizza per la presenza di un Capo dello Stato, chiamato “Presidente”, che ha le seguenti caratteristiche:

  • È eletto dall’intero corpo nazionale.
  • Non può essere sfiduciato da un voto parlamentare, la sua durata in carica è prestabilita.
  • Presiede e dirige i Governi da lui nominati.

La realizzazione principale di questa forma di governo è avvenuta negli Stati Uniti. Qui Presidente e Vice Presidente sono eletti per un mandato di 4 anni con l’ineleggibilità dopo 2 mandati.

L’elezione del Presidente è solo formalmente a doppio grado: in ogni Stato sono eletti gli “elettori presidenziali” che una volta scelti si riuniscono in un collegio apposito che procede alla scelta del Presidente e del Vice Presidente.

I due partiti americani, repubblicano e democratico, hanno già in precedenza individuato i propri candidati alle due cariche, attraverso apposite convenzioni nazionali, cosicché gli elettori, votando per gli “elettori presidenziali”, sanno già che questi ultimi si limiteranno a votare per i candidati scelti dai rispettivi partiti, e quindi sostanzialmente esprimono la loro preferenza per il candidato alla Presidenza.

Possiamo quindi affermare che il Presidente degli Stati Uniti, gode di una forte legittimazione popolare. Egli, in quanto capo dell’esecutivo, dispone dell’amministrazione dello Stato federale e nomina i suoi collaboratori che non possono essere membri del Parlamento; in questo sistema non esiste un organo chiamato Governo, bensì i collaboratori, segretari di Stato, quando sono riuniti formano il Gabinetto.

Dall’altra parte vi è il Congresso, così chiamato il Parlamento, che ha una struttura bicamerale: Senato, due rappresentanti per ogni Stato membro, e Camera dei rappresentanti, formata su base nazionale in modo proporzionale alla popolazione di ogni Stato.

Altre forme di governo contemporanee

  1. Forma di governo neoparlamentare che si caratterizza per:
    • Rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento.
    • Elezione popolare diretta del Primo ministro.
    • Elezione contestuale del Primo ministro e del Parlamento.
    • Governo di legislatura, il Governo dura in carica per tutta la legislatura e in caso di crisi, con dimissioni del Governo, cade anche il Parlamento.
  2. Forma di governo direttoriale, adottata solamente dalla Confederazione svizzera, si caratterizza per la presenza accanto al Parlamento, Assemblea Federale, di un direttorio, Consiglio Federale; questo è formato da 7 membri ed è eletto dal Parlamento che non può revocarlo; svolge contestualmente le funzioni di Capo dello Stato e di Governo.
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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