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MODULO 1: FONTI E PRINCIPI

UNITÀ 1: Introduzione al diritto vitivinicolo

à

IL RAPPORTO TRA IL SETTORE VITIVINICOLO E IL PAESAGGIO, L’AMBIENTE E LA

CULTURA

Il vino è definito come la bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del mosto d’uva

(vinificazione) con conseguente conferimento al prodotto di specifiche caratteristiche

organolettiche; tale definizione non permette di cogliere il ruolo che il viene ha assunto nel

contesto dell’agricoltura e dell’economia, ma è anche mito e cultura.

Con riferimento al settore vitivinicolo si può distinguere:

- Il territorio- produttore come luogo di provenienza delle uve

- Territorio filiera: territorio di una realtà vitata che è valorizzata dalla filiera di

produzione alla distribuzione, svela l’interazione tra il produttore e ambiente

Il paesaggio agrario non è un paesaggio naturale, ma è quella forma che l’uomo, nel corso

e ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime

al paesaggio naturale.

Il settore vitivinicolo è testimone delle importanti tendenze economiche e culturali che

influenzano significativi segmenti di mercato.

Il connubio vino-territorio comporta la valorizzazione dei territori caratterizzati da una

rilevante presenza di produzioni vitivinicole e dalla promozione di vini provenienti da

territori caratterizzati da particolari qualità̀ paesaggistiche.

Il connubio vino territorio, poi, rimanda alle nuove pratiche di agricoltura ecocompatibile,

intesa come valore ambientale e culturale, ma anche come un valore produttivo e di

mercato.

Il concetto di ecocompatibilità rimanda a due elementi fondamentali:

1. Consapevolezza delle limitazioni delle risorse naturali essenziali, quali fattori

produttivi, fattori di benessere sociale

2. Nuova concezione del tempo di produzione vocato alla programmazione dello

sviluppo

Anche nel settore vitivinicolo si sono avute importanti aperture verso la produzione

agricola ecocompatibile, un ruolo importante è stato svolto dall’utilizzo dello strumento

normativo come supporto e incentivo per i produttori; il territorio non è più visto come

oggetto di sfruttamento ma come una essenziale risorsa da valorizzare.

Le pratiche agricole ecocompatibili divengono un valore di mercato; il consumatore è

gratificato quando riesca a coniugare nella propria esperienza di consumo alcune

componenti fondamentali. 1

LE ATTUALI DIMENSIONI DEL SETTORE VITIVINICOLO

Fino al 2011, in attuazione del Reg. CEE 357 la commissione europea si è avvalsa di

rivelazioni sistematiche e periodiche sul potenziale di produzione della superficie

vitivinicola. Ogni 10 anni un censimento delle superfici a vite secondo le nature della

produzione viticola distinta in uva da vino, da tavola e materiale di moltiplicazione

vegetativa.

Fondamentale importanza è attribuibile alle congiunturali, indagini condotte annualmente e

consistenti in stime delle superfici e delle produzioni viticole effettuate da esperti regionali

sulla base di un calendario predisposto da Istat. Le statistiche istat:

- 2006-2009: superficie nazionale investita a vite per uva da vino e da tavola tra i 782

mila e gli 800 mila ettari.

- 2012, tale superficie stimata è diminuita fino a 723 mila ettari

- 2019, l’Italia è indicata come il primo produttore nel settore vitivinicolo a fronte di 54,8

milioni di ettolitri prodotti.

L’Italia si conferma leader mondiale per produzione vinicola e biodiversità̀ ; il 75% del

vigneto italiano è coperto da oltre ottanta varietà̀ di vitigni. Seguono la Francia e la

spagna, seguiti poi dalla Cina. Tali stime confermano come il vino sia tra i prodotti più

globalizzati nel panorama di scambi agroalimentari mondiali.

Secondo il rapporto dell’Osservatorio della cooperazione agricola italiana, riferito all’anno

2016, il settore vitivinicolo è il comparto più vocato all’export nonché alla filiera avanzata.

È è alta la frammentazione e il divario Nord-Sud in termini di dimensioni e fatturato delle

cooperative. Seppure la cooperazione agroalimentare sia trasversalmente presente

sull’intero territorio nazionale, essa al Nord produce più ricchezza.

Basti pensare che solo quattro regioni, quali Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige

e Lombardia, generano il 76% del fatturato di tutta la cooperazione associata. Domina la

classifica l’Emilia-Romagna, Seguno Veneto, trentino alto Adige e la Lombardia.

un aspetto importante da valutare riguarda il comparto dell’agricoltura biologica. Il rapporto

annuale riguardante tutte le coltivazioni biologiche, ha stimato una superficie biologica per

la vite pari a 403mila ettari, cioè il 6% della superficie vitata mondiale. In Italia la

coltivazione biologica rappresenta circa un quarto della superficie mondiale. È, in effetti,

sempre più crescente l’attenzione al tema della sostenibilità̀ e dello sfruttamento

consapevole delle risorse agricole. Nel 2019, tuttavia, la spinta verso il biologico sembrava

rallentare.

LE ORIGINI E LO SVILUPPO DELLA LEGISLAZIONE VITIVINICOLA

La legislazione vitivinicola è è genericamente intesa come il complesso di norme che

regolano la produzione del vino. definizione appare insufficiente a contenere la forte

espansione del perimetro di applicazione della materia.

È necessario guardare alla legislazione vitivinicola come complesso di norme riguardanti

la produzione di uva, la trasformazione dell’uva in vino, la commercializzazione dei

prodotti. È il risultato di regole e principi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea,

dall’ordinazione nazionale e dall’ordinamento internazionale. 2

La legislazione italiana nasce necessità di regolamentare il settore vitivinicolo, in

particolare quello della produzione dei vini di pregio, tipici o di territorio. Nel 1921 un

gruppo di parlamentari presentò alla Camera il primo progetto di provvedimento per la

produzione dei “vini tipici”. Tale progetto venne approvato con il Regio decreto 7 marzo

1924 n.497“Disposizioni per la difesa dei vini tipici”, convertito in Legge n. 562 del 18

marzo 1926.

La regolamentazione del settore vitivinicolo comportò importanti conseguenze

organizzative e di produzione. In particolare, nacquero i primi Consorzi di tutela, come

quello del Moscato di Pantelleria.

Si rese, allora, necessaria l’emanazione della Legge n. 1266 del 1937 recante

“Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola” che comprendeva anche la

“Disciplina della produzione e del commercio dei vini pregiati di determinata origine”.

Un provvedimento legislativo, tuttavia, mai applicato poiché́ mancante dei regolamenti

attuativi, ma che comportò conseguenze disastrose sul piano dell’organizzazione

vitivinicola. Ne scaturì̀ lo scioglimento dei Consorzi di tutela e l’annullamento delle

delimitazioni territoriali, con conseguente assenza di una legislazione che tutelasse i vini

tipici, pregiati o d’origine.

Il clima di incertezza condusse ad una stagione dominata dalla convinzione che non era

possibile parlare di “Vini tipici” o di “Vini di pregio” poiché́ era forte il pericolo di utilizzare

una definizione troppo generica e non legata al territorio di produzione.

Si impose, quindi, la necessità di privilegiare “l’origine” del vino, ossia la sua sinergica

armonizzazione con il territorio, la sua cultura e le sue tradizioni.

Da questa fase transitoria se ne uscì solo con la firma del trattato di Roma, 1957 quando

si gettarono le basi per una regolamentazione europea dell’intero settore vitivinicolo.

In tale contesto nascono i “Vini a denominazione di origine”, divenuti poi “Vini di qualità̀

prodotti in regioni determinate”, poi ancora DOP “Denominazioni di origine protette”.

Nel 1964 fu istituito il “Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle

denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”, più̀ noto come “Comitato

nazionale vini”.

L’influenza europea sulla legislazione vitivinicola porterà̀ all’emanazione del Decreto

legislativo n. 61 del 2010.

Lo scopo, è stato di garantire l’applicazione di regole comuni, utili per assecondare la

realizzazione di un sistema condiviso sul territorio europeo rispetto ai processi di

produzione ed alle caratteristiche merceologiche e qualitative minime dei prodotti

vitivinicoli.

Legge 12 dicembre 2016, Testo unico del vino, ha segnato una rottura con il vecchio

modo di legiferare nel settore vitivinicolo, proposto dagli stessi rappresentanti della filiera

vitivinicola.

Diversi interventi normativi europei e nazionali:

- Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla “OCM Unica-

riferimento alle norme applicabili ai prodotti vitivinicoli

- Regolamento UE 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento,

sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

disposizioni di questi regolamenti integrate mediante il regolamento della commissione

à

273/2018. 3

Agli 8 del 2019 inoltre sono stati pubblicati i seguenti regolamenti:

- Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione integra il regolamento (UE) n.

1308 per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle

indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di

opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la

cancellazione della protezione nonché́ l’etichettatura e la presentazione;

- modalità̀ di applicazione del regolamento

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34

(UE) n. 1308 domande di protezione delle denominazioni di origine indicazioni

geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

Norme apposite vigono, infine, per il vino biologico (Regolamento della Commissione n.

203/2012) ed i vini aromatizzati; 2021 è stata formalmente adottata la Nuova Politica

Agricola Comune, la cui attuazione è prevista per il gennaio 2023.

La nuova Pac si compone di 3 regolamenti:

1. Sul finanziamento e gestione e monitoraggio pac

2. Sul sostegno piani strategici nazionali della pac

3. Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, regimi di qualità prodotti

agricoli e alimentari e sulle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli

aromatizzati

Per quanto riguarda la legislazione vitivinicola nazionale:

a. Il testo unico del vino

b. Tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

c. Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente

l’Organizzazione comune di mercato del vino

Ai testi legislativi sono accompagnati una serie di Decreti del Ministero delle Politiche

Agricole, Alimentari e Forestali, distinguibili tra quelli emanati per dare attuazione alle

novità̀ introdotte dal Testo Unico Vino e quelli attuativi di altre disposizioni.

LE DEFINIZIONI FONDAMENTALI DEL DIRITTO VITIVINICOLO

• VINO

Il vino, radice vena che vuol dire amato, è una parola simile nelle diverse lingue europee; il

continuo allargamento del mercato ha imposto la necessità di individuare un’identica

denominazione legale.

L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha previsto che nessun altro

prodotto se non quello che proviene dalla fermentazione alcolica del succo di uva fresca

potesse ricevere l’appellativo di vino.

L’Unione europea ha riservato il nome “vino” al “prodotto ottenuto esclusivamente dalla

fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”.

Tre aspetti fondamentali:

1. L’origine deve essere l’uva

2. Il procedimento deve essere quello della frammentazione

3. Il prodotto è una bevanda alcolica

Ne deriva la possibilità̀ che pratiche enologiche diverse, incidendo sulle cause della

fermentazione, provochi nei vari Stati disposizioni differenti; si pone la necessità che la

bevanda abbia un titolo minimo di alcol per poter aspirare legittimamente alla

denominazione di “vino”. vino: titolo alcolometrico ≥ 8,5% vol (solo zone viticole A e B) o ≥

9% vol (per le altre zone viticole) e <15% vol, ottenuto dopo eventuali operazioni

ammissibili; 4

• PRODUTTORE DEL VINO

Un altro termine rilevante è il produttore del vino, definizione che rientra in quelle più

generali relative sia ad un soggetto che produce, per il mercato, un bene di origine

agricola; sia ad un soggetto che, nel mercato alimentare

Gli art. 2082, 2135 e 2195 del Codice civile riferiti all’imprenditore, all’imprenditore agricolo

e all’imprenditore commerciale. Il riferimento al produttore e all’impresa ingloba, poi, il

concetto di mercato, vale a dire il fondamentale momento di scambio del prodotto contro

un prezzo. Si tratta del momento di incontro dell’offerta con la domanda, costituisce per

l’imprenditore la fase finale della sua attività.

• LEGISLAZIONE VITIVINICOLA

Poiché il vino è un alimento, trattare della sua disciplina implica considerazione più ampia

della materia del diritto agroalimentare, esaminare l’insieme delle fonti normative riferite al

comparto produttivo del vino e, quindi, alle disposizioni che regolano l’intera filiera

produttiva vitivinicola.

Il termine legislazione vitivinicola indica una complessa e articolata disciplina giuridica

caratterizzata da una molteplicità di disposizioni.

Il quadro normativo è costituito:

- Disciplina orizzontale propria a tuto il settore agroalimentare

- Disposizioni a carattere verticale dettate specificatamente per il settore vitivinicolo

La materia vitivinicola non presenta una disciplina organica ed unitaria, essa è l’insieme di

fonti normative, frizionali, verticali e speciali.

Secondo la disciplina europea recepita anche nel nostro Ordinamento, i prodotti di natura

diversa dal vino, ma sempre appartenenti all’ambito vitivinicolo, sono distinguibili in:

- Uve fresche

- Mosto di uve fresche mutizzato con alcole

- Succo di uva

La distinzione tra le categorie riguarda l’aggiunta a prodotti vitivinicoli di base di sostanze

diverse:

a. Vino aromatizzato: aggiunta di alcole, edulcoranti e sostanze aromatizzanti, tra cui

preparazioni aromatiche ed erbe e/o spezie, e con un titolo alcolometrico compreso

generalmente tra 14,5% e 22%

b. Bevanda aromatizzata a base di vino: senza aggiunta di alcole, edulcoranti

(eventuali), aromatizzanti tra cui preparazioni aromatiche ed erbe e/o spezie (la

porzione di vino deve essere ≥ al 50%); 5

UNITÀ 2: Fonti e principi del diritto vitivinicolo

à

LE FONTI DEL DIRITTO NEL SETTORE VITIVINICOLO E I LIVELLI DI REGOLAZIONE

DELLA DISCIPLINA VITIVINICOLA

La materia vitivinicola non presenta una disciplina organica ed unitaria; la

regolamentazione europea rappresenta la parte più̀ ampia, è completata dalle norme di

derivazione internazionale e da quelle degli ordinamenti statali.

La disciplina del settore vitivinicolo include le disposizioni volte a contingentare le

produzioni, incentivare le produzioni di qualità̀ , la cui valenza è strettamente correlata al

luogo geografico in cui avviene la produzione. Il legislatore europeo e nazionale è

intervenuto, nel settore vitivinicolo, su tre principali ambiti:

1. La fase di produzione sulle norme dell’impresa agricola (2135 cc) struttura aziendale

2. La fase della commercializzazione, norme sullo scambio e sulla disciplina delle

informazioni

3. La fase del consumo con disposizioni sicurezza alimentare.

Il quadro normativo si completa con le disposizioni in ordine alle strutture pubbliche o

private preposte ai controlli, che intervengono lungo il ciclo produttivo.

L’analisi delle norme appiccabili al settore vitivinicolo delinea un ambito normativo dai

confini non ben definiti, nel quale è forte il nesso tra unità e molteplicità̀ nella tutela di vari

interessi afferenti ad ambiti diversi tra loro.

Alla sfera del diritto internazionale afferiscono i trattati bilaterali o plurilaterali firmati dalle

Istituzioni europee e dai governi, con Paesi terzi, per regolamentare il traffico commerciale

dei vini. I trattati intervengono e regolamentano modalità di produzione dei vini, la

protezione delle indicazioni di provenienza geografica, la presentazione e l’etichettatura

dei prodotti, nonché́ le certificazioni e le pratiche prettamente burocratiche.

A livello europeo regge l’intero impianto del trattato sul funzionamento dell’unione europea

riservata alla disciplina del mercato agricolo; è caratterizzato da regole proprie di politica

dell’unione europea con riferimento all’agricoltura.

Un primo passo fondamentale nella costruzione della disciplina vitivinicola nel 1962 della

prima Organizzazione Comune di Mercato (OCM vino)allo scopo di rendere omogenee le

legislazioni dei sei Paesi membri. Nel 1999 emanato regolamento 1493 definiva la nuova

OMC vino conteneva una serie di misure, tra le quali l’erogazione di fondi per la

promozione del vino comunitario all’estero.

La riforma del 2008 on è bastata a ridurre le eccedenze di vino. Pertanto, è apparsa

necessaria una nuova riforma dell’OCM del settore vitivinicolo, in linea con gli sviluppi

della discussione maturata all’interno delle istituzioni Comunitarie sulla riforma del primo e

secondo pilastro della PAC. Con la riforma del 2008 dell’OCM vino è proseguito l’obiettivo

della riduzione degli sprechi e l’uniformazione del mercato europeo del vino rendendolo

più efficiente. il contenimento della produzione è stato lo scopo principale della

regolamentazione, con l’intento di aumentare il livello medio dei prezzi e sostenere il

reddito degli agricol

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Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaa.03 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mattalia Maura.
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