MODULO 1: FONTI E PRINCIPI
UNITÀ 1: Introduzione al diritto vitivinicolo
à
IL RAPPORTO TRA IL SETTORE VITIVINICOLO E IL PAESAGGIO, L’AMBIENTE E LA
CULTURA
Il vino è definito come la bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del mosto d’uva
(vinificazione) con conseguente conferimento al prodotto di specifiche caratteristiche
organolettiche; tale definizione non permette di cogliere il ruolo che il viene ha assunto nel
contesto dell’agricoltura e dell’economia, ma è anche mito e cultura.
Con riferimento al settore vitivinicolo si può distinguere:
- Il territorio- produttore come luogo di provenienza delle uve
- Territorio filiera: territorio di una realtà vitata che è valorizzata dalla filiera di
produzione alla distribuzione, svela l’interazione tra il produttore e ambiente
Il paesaggio agrario non è un paesaggio naturale, ma è quella forma che l’uomo, nel corso
e ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime
al paesaggio naturale.
Il settore vitivinicolo è testimone delle importanti tendenze economiche e culturali che
influenzano significativi segmenti di mercato.
Il connubio vino-territorio comporta la valorizzazione dei territori caratterizzati da una
rilevante presenza di produzioni vitivinicole e dalla promozione di vini provenienti da
territori caratterizzati da particolari qualità̀ paesaggistiche.
Il connubio vino territorio, poi, rimanda alle nuove pratiche di agricoltura ecocompatibile,
intesa come valore ambientale e culturale, ma anche come un valore produttivo e di
mercato.
Il concetto di ecocompatibilità rimanda a due elementi fondamentali:
1. Consapevolezza delle limitazioni delle risorse naturali essenziali, quali fattori
produttivi, fattori di benessere sociale
2. Nuova concezione del tempo di produzione vocato alla programmazione dello
sviluppo
Anche nel settore vitivinicolo si sono avute importanti aperture verso la produzione
agricola ecocompatibile, un ruolo importante è stato svolto dall’utilizzo dello strumento
normativo come supporto e incentivo per i produttori; il territorio non è più visto come
oggetto di sfruttamento ma come una essenziale risorsa da valorizzare.
Le pratiche agricole ecocompatibili divengono un valore di mercato; il consumatore è
gratificato quando riesca a coniugare nella propria esperienza di consumo alcune
componenti fondamentali. 1
LE ATTUALI DIMENSIONI DEL SETTORE VITIVINICOLO
Fino al 2011, in attuazione del Reg. CEE 357 la commissione europea si è avvalsa di
rivelazioni sistematiche e periodiche sul potenziale di produzione della superficie
vitivinicola. Ogni 10 anni un censimento delle superfici a vite secondo le nature della
produzione viticola distinta in uva da vino, da tavola e materiale di moltiplicazione
vegetativa.
Fondamentale importanza è attribuibile alle congiunturali, indagini condotte annualmente e
consistenti in stime delle superfici e delle produzioni viticole effettuate da esperti regionali
sulla base di un calendario predisposto da Istat. Le statistiche istat:
- 2006-2009: superficie nazionale investita a vite per uva da vino e da tavola tra i 782
mila e gli 800 mila ettari.
- 2012, tale superficie stimata è diminuita fino a 723 mila ettari
- 2019, l’Italia è indicata come il primo produttore nel settore vitivinicolo a fronte di 54,8
milioni di ettolitri prodotti.
L’Italia si conferma leader mondiale per produzione vinicola e biodiversità̀ ; il 75% del
vigneto italiano è coperto da oltre ottanta varietà̀ di vitigni. Seguono la Francia e la
spagna, seguiti poi dalla Cina. Tali stime confermano come il vino sia tra i prodotti più
globalizzati nel panorama di scambi agroalimentari mondiali.
Secondo il rapporto dell’Osservatorio della cooperazione agricola italiana, riferito all’anno
2016, il settore vitivinicolo è il comparto più vocato all’export nonché alla filiera avanzata.
È è alta la frammentazione e il divario Nord-Sud in termini di dimensioni e fatturato delle
cooperative. Seppure la cooperazione agroalimentare sia trasversalmente presente
sull’intero territorio nazionale, essa al Nord produce più ricchezza.
Basti pensare che solo quattro regioni, quali Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige
e Lombardia, generano il 76% del fatturato di tutta la cooperazione associata. Domina la
classifica l’Emilia-Romagna, Seguno Veneto, trentino alto Adige e la Lombardia.
un aspetto importante da valutare riguarda il comparto dell’agricoltura biologica. Il rapporto
annuale riguardante tutte le coltivazioni biologiche, ha stimato una superficie biologica per
la vite pari a 403mila ettari, cioè il 6% della superficie vitata mondiale. In Italia la
coltivazione biologica rappresenta circa un quarto della superficie mondiale. È, in effetti,
sempre più crescente l’attenzione al tema della sostenibilità̀ e dello sfruttamento
consapevole delle risorse agricole. Nel 2019, tuttavia, la spinta verso il biologico sembrava
rallentare.
LE ORIGINI E LO SVILUPPO DELLA LEGISLAZIONE VITIVINICOLA
La legislazione vitivinicola è è genericamente intesa come il complesso di norme che
regolano la produzione del vino. definizione appare insufficiente a contenere la forte
espansione del perimetro di applicazione della materia.
È necessario guardare alla legislazione vitivinicola come complesso di norme riguardanti
la produzione di uva, la trasformazione dell’uva in vino, la commercializzazione dei
prodotti. È il risultato di regole e principi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea,
dall’ordinazione nazionale e dall’ordinamento internazionale. 2
La legislazione italiana nasce necessità di regolamentare il settore vitivinicolo, in
particolare quello della produzione dei vini di pregio, tipici o di territorio. Nel 1921 un
gruppo di parlamentari presentò alla Camera il primo progetto di provvedimento per la
produzione dei “vini tipici”. Tale progetto venne approvato con il Regio decreto 7 marzo
1924 n.497“Disposizioni per la difesa dei vini tipici”, convertito in Legge n. 562 del 18
marzo 1926.
La regolamentazione del settore vitivinicolo comportò importanti conseguenze
organizzative e di produzione. In particolare, nacquero i primi Consorzi di tutela, come
quello del Moscato di Pantelleria.
Si rese, allora, necessaria l’emanazione della Legge n. 1266 del 1937 recante
“Provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola” che comprendeva anche la
“Disciplina della produzione e del commercio dei vini pregiati di determinata origine”.
Un provvedimento legislativo, tuttavia, mai applicato poiché́ mancante dei regolamenti
attuativi, ma che comportò conseguenze disastrose sul piano dell’organizzazione
vitivinicola. Ne scaturì̀ lo scioglimento dei Consorzi di tutela e l’annullamento delle
delimitazioni territoriali, con conseguente assenza di una legislazione che tutelasse i vini
tipici, pregiati o d’origine.
Il clima di incertezza condusse ad una stagione dominata dalla convinzione che non era
possibile parlare di “Vini tipici” o di “Vini di pregio” poiché́ era forte il pericolo di utilizzare
una definizione troppo generica e non legata al territorio di produzione.
Si impose, quindi, la necessità di privilegiare “l’origine” del vino, ossia la sua sinergica
armonizzazione con il territorio, la sua cultura e le sue tradizioni.
Da questa fase transitoria se ne uscì solo con la firma del trattato di Roma, 1957 quando
si gettarono le basi per una regolamentazione europea dell’intero settore vitivinicolo.
In tale contesto nascono i “Vini a denominazione di origine”, divenuti poi “Vini di qualità̀
prodotti in regioni determinate”, poi ancora DOP “Denominazioni di origine protette”.
Nel 1964 fu istituito il “Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”, più̀ noto come “Comitato
nazionale vini”.
L’influenza europea sulla legislazione vitivinicola porterà̀ all’emanazione del Decreto
legislativo n. 61 del 2010.
Lo scopo, è stato di garantire l’applicazione di regole comuni, utili per assecondare la
realizzazione di un sistema condiviso sul territorio europeo rispetto ai processi di
produzione ed alle caratteristiche merceologiche e qualitative minime dei prodotti
vitivinicoli.
Legge 12 dicembre 2016, Testo unico del vino, ha segnato una rottura con il vecchio
modo di legiferare nel settore vitivinicolo, proposto dagli stessi rappresentanti della filiera
vitivinicola.
Diversi interventi normativi europei e nazionali:
- Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla “OCM Unica-
riferimento alle norme applicabili ai prodotti vitivinicoli
- Regolamento UE 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.
disposizioni di questi regolamenti integrate mediante il regolamento della commissione
à
273/2018. 3
Agli 8 del 2019 inoltre sono stati pubblicati i seguenti regolamenti:
- Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione integra il regolamento (UE) n.
1308 per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di
opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la
cancellazione della protezione nonché́ l’etichettatura e la presentazione;
- modalità̀ di applicazione del regolamento
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34
(UE) n. 1308 domande di protezione delle denominazioni di origine indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo
Norme apposite vigono, infine, per il vino biologico (Regolamento della Commissione n.
203/2012) ed i vini aromatizzati; 2021 è stata formalmente adottata la Nuova Politica
Agricola Comune, la cui attuazione è prevista per il gennaio 2023.
La nuova Pac si compone di 3 regolamenti:
1. Sul finanziamento e gestione e monitoraggio pac
2. Sul sostegno piani strategici nazionali della pac
3. Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, regimi di qualità prodotti
agricoli e alimentari e sulle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli
aromatizzati
Per quanto riguarda la legislazione vitivinicola nazionale:
a. Il testo unico del vino
b. Tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini
c. Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente
l’Organizzazione comune di mercato del vino
Ai testi legislativi sono accompagnati una serie di Decreti del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, distinguibili tra quelli emanati per dare attuazione alle
novità̀ introdotte dal Testo Unico Vino e quelli attuativi di altre disposizioni.
LE DEFINIZIONI FONDAMENTALI DEL DIRITTO VITIVINICOLO
• VINO
Il vino, radice vena che vuol dire amato, è una parola simile nelle diverse lingue europee; il
continuo allargamento del mercato ha imposto la necessità di individuare un’identica
denominazione legale.
L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha previsto che nessun altro
prodotto se non quello che proviene dalla fermentazione alcolica del succo di uva fresca
potesse ricevere l’appellativo di vino.
L’Unione europea ha riservato il nome “vino” al “prodotto ottenuto esclusivamente dalla
fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”.
Tre aspetti fondamentali:
1. L’origine deve essere l’uva
2. Il procedimento deve essere quello della frammentazione
3. Il prodotto è una bevanda alcolica
Ne deriva la possibilità̀ che pratiche enologiche diverse, incidendo sulle cause della
fermentazione, provochi nei vari Stati disposizioni differenti; si pone la necessità che la
bevanda abbia un titolo minimo di alcol per poter aspirare legittimamente alla
denominazione di “vino”. vino: titolo alcolometrico ≥ 8,5% vol (solo zone viticole A e B) o ≥
9% vol (per le altre zone viticole) e <15% vol, ottenuto dopo eventuali operazioni
ammissibili; 4
• PRODUTTORE DEL VINO
Un altro termine rilevante è il produttore del vino, definizione che rientra in quelle più
generali relative sia ad un soggetto che produce, per il mercato, un bene di origine
agricola; sia ad un soggetto che, nel mercato alimentare
Gli art. 2082, 2135 e 2195 del Codice civile riferiti all’imprenditore, all’imprenditore agricolo
e all’imprenditore commerciale. Il riferimento al produttore e all’impresa ingloba, poi, il
concetto di mercato, vale a dire il fondamentale momento di scambio del prodotto contro
un prezzo. Si tratta del momento di incontro dell’offerta con la domanda, costituisce per
l’imprenditore la fase finale della sua attività.
• LEGISLAZIONE VITIVINICOLA
Poiché il vino è un alimento, trattare della sua disciplina implica considerazione più ampia
della materia del diritto agroalimentare, esaminare l’insieme delle fonti normative riferite al
comparto produttivo del vino e, quindi, alle disposizioni che regolano l’intera filiera
produttiva vitivinicola.
Il termine legislazione vitivinicola indica una complessa e articolata disciplina giuridica
caratterizzata da una molteplicità di disposizioni.
Il quadro normativo è costituito:
- Disciplina orizzontale propria a tuto il settore agroalimentare
- Disposizioni a carattere verticale dettate specificatamente per il settore vitivinicolo
La materia vitivinicola non presenta una disciplina organica ed unitaria, essa è l’insieme di
fonti normative, frizionali, verticali e speciali.
Secondo la disciplina europea recepita anche nel nostro Ordinamento, i prodotti di natura
diversa dal vino, ma sempre appartenenti all’ambito vitivinicolo, sono distinguibili in:
- Uve fresche
- Mosto di uve fresche mutizzato con alcole
- Succo di uva
La distinzione tra le categorie riguarda l’aggiunta a prodotti vitivinicoli di base di sostanze
diverse:
a. Vino aromatizzato: aggiunta di alcole, edulcoranti e sostanze aromatizzanti, tra cui
preparazioni aromatiche ed erbe e/o spezie, e con un titolo alcolometrico compreso
generalmente tra 14,5% e 22%
b. Bevanda aromatizzata a base di vino: senza aggiunta di alcole, edulcoranti
(eventuali), aromatizzanti tra cui preparazioni aromatiche ed erbe e/o spezie (la
porzione di vino deve essere ≥ al 50%); 5
UNITÀ 2: Fonti e principi del diritto vitivinicolo
à
LE FONTI DEL DIRITTO NEL SETTORE VITIVINICOLO E I LIVELLI DI REGOLAZIONE
DELLA DISCIPLINA VITIVINICOLA
La materia vitivinicola non presenta una disciplina organica ed unitaria; la
regolamentazione europea rappresenta la parte più̀ ampia, è completata dalle norme di
derivazione internazionale e da quelle degli ordinamenti statali.
La disciplina del settore vitivinicolo include le disposizioni volte a contingentare le
produzioni, incentivare le produzioni di qualità̀ , la cui valenza è strettamente correlata al
luogo geografico in cui avviene la produzione. Il legislatore europeo e nazionale è
intervenuto, nel settore vitivinicolo, su tre principali ambiti:
1. La fase di produzione sulle norme dell’impresa agricola (2135 cc) struttura aziendale
2. La fase della commercializzazione, norme sullo scambio e sulla disciplina delle
informazioni
3. La fase del consumo con disposizioni sicurezza alimentare.
Il quadro normativo si completa con le disposizioni in ordine alle strutture pubbliche o
private preposte ai controlli, che intervengono lungo il ciclo produttivo.
L’analisi delle norme appiccabili al settore vitivinicolo delinea un ambito normativo dai
confini non ben definiti, nel quale è forte il nesso tra unità e molteplicità̀ nella tutela di vari
interessi afferenti ad ambiti diversi tra loro.
Alla sfera del diritto internazionale afferiscono i trattati bilaterali o plurilaterali firmati dalle
Istituzioni europee e dai governi, con Paesi terzi, per regolamentare il traffico commerciale
dei vini. I trattati intervengono e regolamentano modalità di produzione dei vini, la
protezione delle indicazioni di provenienza geografica, la presentazione e l’etichettatura
dei prodotti, nonché́ le certificazioni e le pratiche prettamente burocratiche.
A livello europeo regge l’intero impianto del trattato sul funzionamento dell’unione europea
riservata alla disciplina del mercato agricolo; è caratterizzato da regole proprie di politica
dell’unione europea con riferimento all’agricoltura.
Un primo passo fondamentale nella costruzione della disciplina vitivinicola nel 1962 della
prima Organizzazione Comune di Mercato (OCM vino)allo scopo di rendere omogenee le
legislazioni dei sei Paesi membri. Nel 1999 emanato regolamento 1493 definiva la nuova
OMC vino conteneva una serie di misure, tra le quali l’erogazione di fondi per la
promozione del vino comunitario all’estero.
La riforma del 2008 on è bastata a ridurre le eccedenze di vino. Pertanto, è apparsa
necessaria una nuova riforma dell’OCM del settore vitivinicolo, in linea con gli sviluppi
della discussione maturata all’interno delle istituzioni Comunitarie sulla riforma del primo e
secondo pilastro della PAC. Con la riforma del 2008 dell’OCM vino è proseguito l’obiettivo
della riduzione degli sprechi e l’uniformazione del mercato europeo del vino rendendolo
più efficiente. il contenimento della produzione è stato lo scopo principale della
regolamentazione, con l’intento di aumentare il livello medio dei prezzi e sostenere il
reddito degli agricol
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