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Capitolo primo: tossicologia forense

Compiti e finalità della tossicologia forense

Nell’ambito delle discipline che afferiscono alle Scienze medico legali, la tossicologia forense si caratterizza per la sua fondamentale importanza legata alla lesività di natura chimica. La tossicologia forense, nata per la necessità di indagine su materiali cadaverici per la ricerca dei veleni, ha ampliato molto il suo campo di interesse soprattutto a causa dello sviluppo tecnologico della società moderna, e si è evoluta con l’esigenza di disciplinare con leggi settori nei quali può derivare per l’uomo un danno di energie lesive di ordine chimico. In merito a questo, possiamo ritenere che il compito specifico della tossicologia forense sia quello di studiare il rapporto fra uomo e agente tossico in relazione all’applicazione di specifici disposti di legge (penale, civile, speciale, amministrativo, ecc).

Fermo restando l’interesse fondamentale per la ricerca su cadavere, la tossicologia forense si sta orientando in molte direzioni, quali ad esempio:

  • L’indagine di sostanze assunte a scopo voluttuario (alcool e stupefacenti)
  • Il doping
  • Il rischio chimico in ambiente di lavoro
  • La ricerca nell’ambito dell’inquinamento ambientale
  • La tossicologia dei farmaci
  • La tossicologia degli alimenti

Nell’ambito della tossicologia forense possono essere distinti 2 momenti precisi:

  1. L’indagine di laboratorio che porta all’acquisizione sia qualitativa che quantitativa del dato analitico
  2. L'interpretazione e la motivazione del dato analitico trovato

Per quanto concerne il primo punto, il fatto di dover essere eseguita per finalità di legge, comporta alcune problematiche tutte particolari:

  • Innanzitutto per quanto riguarda la scelta della tecnica analitica: deve possedere caratteristiche di elezione, cioè deve essere dotata di specificità, elevata sensibilità ed affidabilità (una metodica di indagine comparativamente e positivamente sperimentata per un tempo adeguato); inoltre alla semplice acquisizione del dato analitico, deve seguire la sua stessa valutazione, cioè l’eventuale danno prodotto dalla sostanza tossica.
  • Poi per quanto riguarda la metodologia di esecuzione: deve offrire, ove possibile, la possibilità di confermare il dato ottenuto con una diversa tecnica analitica ed eventualmente anche di salvaguardare la ripetibilità dell’indagine medesima mediante una idonea conservazione del materiale.

È importante sottolineare che il supporto imprescindibile della disciplina è dato dal laboratorio di chimica tossicologica, che è fornito di attrezzature idonee ad effettuare le complesse indagini richieste; tale laboratorio, essendo evidente la stretta colleganza storico-culturale con la disciplina della medicina legale, deve essere inserito nelle strutture operative della medicina legale.

Da quanto emerge dalla natura interdisciplinare della tossicologia forense, impone che essa debba attingere a vaste conoscenze necessarie in campi diversi: chimica, farmacologia, biologia, medicina, diritto. In Italia tale settore riprese vigore e dignità nell’ambito delle scienze medico legali solo negli anni '60.

La responsabilità professionale del tossicologo forense

La figura del tossicologo forense non si identifica in un professionista che abbia acquisito un titolo al termine di un ben definito curriculum di studi, o dopo aver superato un esame di abilitazione all’esercizio professionale, da qui derivano le problematiche connesse con la responsabilità professionale di tale soggetto. Di fatto il tossicologo forense deve essere individuato sulla base della sua attività nel contesto di una precipua metodologia propria delle scienze medico forensi.

Come abbiamo già sottolineato, il lavoro del tossicologo forense si divide in 2 momenti distinti; dal quadro che è stato tracciato si può soltanto dedurre che la responsabilità professionale del tossicologo forense negli accertamenti peritali in sede penale, attiene in ultima analisi alla sua qualifica di perito o di consulente tecnico. (Ossia quando egli svolge il proprio lavoro per conto dell’autorità giudiziaria, appare evidente che la natura di consulente tecnico o perito sia l’unico aspetto che debba delineare la sua responsabilità).

In ambito penale interessano il tossicologo forense alcuni articoli del codice penale:

  • Art. 373: Falsa perizia o interpretazione
  • Art. 374: Frode processuale
  • Art. 374-bis: False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria
  • Art. 380: Patrocinio o consulenza infedele
  • Art. 381: Altre infedeltà del patrocinato o del consulente tecnico
  • Art. 371-bis: False informazioni al pubblico ministero
  • Art. 366: Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Tutte queste ipotesi di reato riguardano una responsabilità esclusivamente per dolo e non è prevista l’ipotesi di colpa. La colpa viene in rilievo nell’art. 231 c.p.p.: sostituzione del perito; riguardante il caso di chi non fornisca il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga del deposito non sia accolta, ovvero se svolga negligentemente l’incarico affidatogli.

In ambito civile vi è un difficilissimo inquadramento per quanto riguarda la responsabilità civile di comportamenti peritali. Pertanto il tossicologo forense, quale consulente tecnico o perito, appare l’unico responsabile dell’intera conduzione degli accertamenti per ambedue gli aspetti operativi, sia sull’acquisizione del dato sia sulla valutazione dello stesso. Diversa può essere la condizione nei casi in cui si è incaricati dall’autorità giudiziaria assieme ad altri (per esempio al medico legale nei casi di sospetto avvelenamento). In tali accertamenti collegiali la valutazione ultima scaturisce da un’analisi di tutti gli elementi a disposizione in una sintesi di competenze, secondo la classica criteriologia medico-legale.

Ritornando alla responsabilità in ambito penale, riguarda la gestione del materiale da analizzare oggetto dell’indagine tossicologica, sia esso biologico o non biologico. In realtà appare connaturato con la qualifica di perito o consulente tecnico di dover rispondere individualmente delle varie fasi di accertamento alle quali verrà sottoposto il reperto e di tutte le procedure di custodia. Sotto questo profilo il tossicologo forense, senza avere quasi mai un incarico formale, si trova ad essere responsabile della custodia dei reperti per tempi non definiti (poiché vi è la possibilità che le diverse indagini vengano eseguite in tempi diversi tra loro), dovendo affrontare notevoli difficoltà logistiche.

Appare ovvio, che nell’attività di consulenza e perizia alla quale è chiamato il tossicologo forense, sia imprescindibile l’obbligo di riservatezza che peraltro è connaturato con l’incarico stesso. Diversa diviene invece la posizione del tossicologo forense che debba effettuare indagini, non come perito o consulente tecnico, ma come responsabile o figura apicale di un laboratorio di tossicologia forense.

Capitolo secondo: veleno ed avvelenamento

Cenni storici

È indubbio che la storia del veleno è coeva con la storia dell’uomo poiché la vita nomade delle famiglie primitive ha necessariamente esposto i primi esseri ad avvelenamenti accidentali causati da animali e piante velenose. Già nella preistoria l’uomo riuscì ad impegnare frecce e giavellotti con sostanze velenose, ne sono dimostrazione le incisioni e le scanalature praticate metodicamente sulle punte acuminate ricavate dall’osso o dall’avorio degli animali abbattuti dai cacciatori magdaleniani vissuti in Europa dal 14º al 10º millennio a.C.

Papiri e tavolette scritte risalenti agli antichi egizi e alle antiche popolazioni della Mesopotamia fanno menzione degli effetti tossici di prodotti naturali e di minerali. Il papiro di Ebers datato attorno al 1500 a.C., fa riferimento a veleni quali: l’antimonio, il rame, il piombo, il giusquiamo, l’oppio. Gli antichi greci conobbero l’uso di molti veleni:

  • Ippocrate descrive casi di avvelenamento da cibi, erbe e piante.
  • Teofrasto racconta che a Chio preparavano un veleno di cicuta così potente che uccideva all’istante, mentre con l’aconito approntavano una pozione velenosa che sopprimeva lentamente.

Come testimoniato da Platone nel “Fedone”, Socrate nel 399 a.C. fu una vittima illustre della cicuta, sostanza scelta nella convinzione che potesse donare una morte indolore. Attorno all’anno 331 a.C. sotto il consolato di Valerio Flacco e Caio Marcello ci fu in Roma una grande mortalità dovuta a venefici, che colpì illustri personaggi. Livio racconta che furono imputate di questa congiura alcune donne esperte nel manipolare veleni; la condanna a morte fu eseguita costringendole ad ingerire le loro stesse pozioni.

Più di 200 anni dopo, nell’81 a.C., L. Cornelio Silla emanò la “Lex Cornelia de sicariis et veneficiis”, nella quale la condanna per il veneficio, alla stessa stregua dell’omicidio, è la pena capitale. Dal testo della legge risulta che il reo di veneficio non solo l’avvelenatore, ma anche coloro che preparano, vendono, detengono sostanze venefiche al fine di provocare la morte.

Nel I secolo a.C. figura strettamente collegata con i veleni è Mitridate, re del Ponto, acerrimo nemico di Roma; grande studioso di sostanze velenose animali e vegetali cercò di premunirsi assumendone a piccole dosi quotidiane, pensando così di ottenere una elevata immunità. A lui viene attribuito un antidoto universale contro tutti i veleni composto da 54 ingredienti molto noto nell’antichità. Coerentemente Mitridate si uccise ingerendo una dose di veleno che nascondeva nell’impugnatura della sua spada per non cadere in mano dei romani.

Durante l’impero romano il disfarsi dei nemici usando veleni fu abbastanza comune:

  • Livia, moglie di Augusto, secondo Tacito provocò la morte del marito avvelenando i fichi che era solito mangiare. Assaggiatore ufficiale di cibi furono assoldati da personaggi illustri per proteggere se stessi.
  • Allo stesso scopo Locuste, donna esperta nella conoscenza dei veleni, preparò un antidoto universale per proteggere l’imperatore Nerone e sembra che sia stata la stessa Locuste per ordine di Nerone ad approntare la pozione che uccise Britannico.

Si può senza dubbio affermare che i regni di Tiberio, Caligola e Nerone furono caratterizzati da clamorosi avvelenamenti. Dalla caduta dell’impero romano fino a tutto il Rinascimento, il veneficio fu praticato in tutta Europa e furono attribuiti alla somministrazione di veleni i decessi di illustri personaggi tra cui cinque papi.

Molti di questi avvelenamenti, alla luce dell’attuale critica storica possono essere messi in discussione, e per alcuni si è potuto dimostrare anche la causa naturale della morte. Tuttavia è pur vero che si diffuse una grande paura dei veleni che portò molti studiosi a ricercare opportuni antidoti, come il celebre Pietro di Abano, una singolare figura di monaco e alchimista, che scrisse nel 1300 “De remediis venenorum”.

Fu soprattutto nel Rinascimento che l’arte dell’avvelenamento riprese vigore grazie all’acquisto di droghe in Oriente da parte dei veneziani e dei genovesi. Famose furono le vicende di Alessandro VI Borgia e dei suoi figli Cesare Borgia “il Valentino” e Lucrezia Borgia che si disfecero di molti nemici avvelenandosi con l’arsenico. Si racconta che il Papa Alessandro VI divenne vittima del suo stesso veleno somministratogli per errore dal suo servo.

Nel XVI e XVII secolo l’avvelenamento si diffuse moltissimo in Italia, Francia e Inghilterra.

  • In Italia i casi più famosi sono quelli riferiti ad una donna, la Tofana, che aveva iniziato in Roma un traffico illecito di veleni distribuendo “un’acqua della fontana” a base di arsenico e forse di cantaridina; una volta scoperta, prima di essere giustiziata nel 1719, confessò oltre 600 venefici.
  • Tragiche storie di avvelenamenti coinvolsero in Francia personaggi importanti quali ad esempio la Marchesa di Brenvilliers, Margherita D’Aubray, che con l’aiuto del suo amante Gandin Saint Croix, esperto nella manipolazione dei veleni, uccise il padre e i suoi fratelli; dopo la morte dell’amante dovuta ad un incidente mentre sperimentavano i tuoi veleni, la marchesa fu scoperta e condannata a morte. Il 17 luglio 1676 il suo corpo fu decapitato, il cadavere fu bruciato e le sue ceneri disperse.

Soprattutto sotto la spinta emotiva delle nefandezze perpetrate con i veleni da Margherita, sorse in Francia nel 1680 ad opera di Luigi XIV una “corte dei veleni” a guisa di tribunale speciale che giudicò in tre anni 422 imputati condannandone 327, a dimostrazione dell’elevatissimo numero di benefici fra gli omicidi. Apporti scientifici per la diagnosi dell’avvelenamento iniziarono soltanto nel XIX secolo allorché i progressi della chimica analitica permisero un nuovo criterio diagnostico, la ricerca dei tossici nell’organismo. Fino ad allora il convincimento dell’avvelenamento era basato solo sui sintomi e sui dati circostanziali. Una ricerca sistematica nel materiale cadaverico delle sostanze tossiche, suddivisi in sei classi in base principalmente all’azione lesiva, viene proposta da Orfila nel “trattato dei veleni o tossicologia generale” del 1814, opera che offre il primo esempio di indagine generica tossicologica delineando un vero approccio scientifico all’analisi chimica dei reperti autoptici.

Il concetto di veleno

Non poche difficoltà sorgono quando si vuole dare, soprattutto in termini concisi, una compiuta e corretta definizione di veleno.

  • Secondo alcune scuole medico-legali si può definire veleno: “ogni sostanza che introdotta nell’organismo cagiona malattia ed eventualmente la morte con meccanismo chimico o biochimico”.
  • Altri autori invece nel definire il veleno introducono la limitazione che debba agire “in quantità relativamente piccola” o “in dosi relativamente piccole”.

Indicazioni di carattere restrittivo che sono legate in maniera specifica al dettato del codice penale, che pur senza affrontare il problema definitorio di cosa sia un veleno, considera il veneficio sotto il profilo delle circostanze aggravanti dell’omicidio doloso, in riferimento alla insidiosità del mezzo. Al di là del problema definitorio, rimane il fatto che il termine “veleno” non esprime un concetto assoluto, non essendo individuabile alcuna sostanza che possa in ogni circostanza agire come tale. Ossia non esistono sostanze che abbiano di per sé la capacità di nuocere. Vero è invece che:

  • Composti per antonomasia considerati dei veleni (es. arsenico), in opportuni dosaggi presentano proprietà terapeutiche.
  • Sostanze comunemente intese come innocue (es. gli alimenti), se assunte in rilevate quantità possono produrre un’azione tossica.

In realtà la capacità di causare una azione lesiva di natura chimica è legata a diversi fattori:

  • La quantità: che può trasformare un medicamento in una sostanza altamente nociva.
  • La solubilità: che rende un veleno assimilabile o meno dall’organismo.
  • La via di somministrazione: alcune sostanze non sono velenose se assunte in via orale, ma lo sono se assunte in via olfattiva per esempio.
  • La risposta individuale: in base allo stato di salute, alla sensibilità individuale, alla tolleranza o meno ad una certa molecola.

Alla luce del fatto che l’interesse principale risiede nel valutare l’effetto dell’azione tossica cioè l’avvelenamento, va intesa la posizione del Borri che rispetto all’idea astratta di veleno, considera “un concetto più scientifico e che come tale risponde ad una realtà obiettiva è quello dell’avvelenamento”. Gli avvelenamenti o intossicazioni, in base alla insorgenza e al decorso, possono essere classificati in:

  • Acuti: mostrano la possibilità di condurre a morte in poco tempo.
  • Cronici: sono dovute all’assorbimento lento e ripetuto di una piccola quantità di tossico con un decorso di mesi o anni.

Il veneficio

Il codice vigente (codice Rocco) penale, individua il veneficio come concetto giuridico, nel momento in cui fra le circostanze aggravanti dell’omicidio considera i casi in cui si sia adoperato “un mezzo venefico od un da un altro mezzo insidioso” (art. 576) e reputa parimenti una aggravante, il fatto che, un qualsiasi omicidio sia commesso “col mezzo di sostanze venefiche ovvero con altro mezzo insidioso” (art. 577). Peraltro non definisce in alcun modo la natura di tali sostanze, nel valido presupposto che sia soprattutto importante dimostrare che la morte risulti cagionata da detto mezzo e che d’altro canto la nozione appartenga sostanzialmente alla scienza e non alla legge.

La gravità deriva, non tanto dalle caratteristiche proprie del “mezzo venefico”, che è un mezzo insidioso, ma dalla modalità dell’uso, che devono essere tali da rendere il veleno difficile da evitare da parte della vittima come difficile da scoprire poi. Il veneficio del codice penale in vigore non rappresenta peraltro una ipotesi di reato a se stante, ma soltanto un’aggravante dell’omicidio. Va però ricordato che alcuni codici penali dell’800 prevedevano il veneficio, ovvero l’omicidio per mezzo del veleno, come reato tipico:

  • Un esempio è il Codice sardo del 1859 che all’art.524 recitava: “l’omicidio volontario commesso con mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano state adoperate o somministrate è venefizio”.
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Scienze biologiche BIO/14 Farmacologia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartiCasu01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tossicologia forense e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Ballarini Adriano.
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