Storia del diritto
Scheda 1
Per quale ragione si studia la storia del diritto e cosa serve al nostro percorso?
Rapporto tra storia-diritto: non è scontato, ma innesca tutta una serie di riflessioni. Il professore cerca di proporre in questa classe una storia "utile" che serva al giurista come formazione. Questa visione della storia si allontana da due concezioni:
- La storia come "mera erudizione": si studia la storia come un fine a sé stesso.
- La storia come "premessa" del diritto positivo: una visione teleologica della storia (che tu hai già in mente qual è il punto di arrivo); in realtà sappiamo che la storia ci propone moltissime accelerazioni. La storia va studiata per quello che è e non per quello che vorremmo che fosse.
(Importanti nella scheda i punti: 1.5, 1.6, 1.7)
Tema del fenomeno giuridico: è complesso e dipende da una molteplicità di fattori. Tema della visione limitata del giurista: tutti noi viviamo in un determinato contesto storico, e quindi vediamo un pezzetto della realtà. Porsi il tema di confronto tra storia e diritto può avere l’utilità di aprirci lo sguardo in due prospettive:
- Quello di farci muovere nella linea del tempo.
- Quello di farci rendere consapevoli del fatto che il rapporto storia e diritto non è sempre stato come noi lo vediamo oggi.
Nella storia possiamo vedere diversi modi di pensare il diritto, di organizzarlo e di viverlo.
Scheda 2
Pericolo dell’anacronismo = Tema del "contro il tempo"; in pratica significa che quando noi ci riferiamo a delle epoche storiche del passato abbiamo difficoltà con la nostra mentalità, con gli strumenti culturali che abbiamo, ad entrare correttamente in epoche che sono più o meno lontane da noi. Esempio classico dell’anacronismo: nei film storici dove si fanno dire delle cose ai personaggi o li si veste in un modo anacronistico; oppure in un film di guerra medievale si fanno usare delle spade che in realtà a quell’epoca nemmeno esistevano.
Esempio della concezione della parola Stato: esso è un concetto pressoché moderno, prima non si usava la parola Stato in senso moderno. Se questo nostro concetto lo porto indietro nel tempo e lo uso indifferentemente per connotare l’esperienza delle città-stato greche, commetto un errore anacronistico. Applicare i concetti del presente al passato senza mediazione è un errore che si può evitare. Il rischio dell’anacronismo ci sollecita, ove possibile, nel metterci in sincronia con le diverse epoche storiche.
Scheda 3
Storicità del diritto = Tema della cercare di capire cosa il suo studio offre alla formazione del giurista. Due aspetti significativi nella quale interviene la storicità del diritto:
- Quello culturale: se pensiamo ai grandi saperi dell’umanità occidentale che ancora oggi esistono e hanno un peso, sono:
- La filosofia (inventata dai greci).
- La medicina.
- Il diritto (invenzione dei romani).
- Quello metodologico: ossia la storicità del diritto contribuisce, in parte, allo sviluppo di una metodologia nello studio e nella comprensione della complessità del fenomeno giuridico.
Continuità: elementi che hanno una loro tenuta nel corso del tempo.
Discontinuità: elementi che non hanno una loro tenuta nel corso del tempo.
Riassunto p.1-46 del libro
476 d.C - Fine età antica-inizio età medievale: (partizione scolastica) con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente ad opera di Odoacre che spodesta Romolo Augusto. Giustiniano diventa Imperatore dell’impero Romano d’Oriente (poi sarà 527 d.C. l’Impero Bizantino).
Quando inizia il passaggio da un sistema pluralistico delle fonti ad un sistema tendenzialmente monistico delle fonti? Prima del CJC, un tentativo di unione delle fonti principali in un unico codice furono:
- Codice Gregoriano: riunisce le Costituzioni Imperiali dall’età di Adriano.
- Codice Ermogeniano: riportate le Costituzioni Imperiali dell’età di Diocleziano.
- Codice Teodosiano: contiene le Costituzioni Imperiali promulgate da Costantino in poi.
Ora: a noi interessa l’aspetto giuridico dell’opera di Giustiniano; egli avviò un processo di compilazione del diritto romano: emanato nel 534 d.C (nome dato solo nel Medioevo) esso rappresenta la raccolta per eccellenza dell’intero materiale normativo e giurisprudenziale del diritto romano, scritto in latino. CODEX
- Il suo lavoro iniziò nel 529 d.C con l’emanazione del CODEX (conteneva i tre codici citati prima); egli autorizzò i suoi collaboratori a modificare i testi delle costituzioni, così da dar vita ad un opera "sintetica" che massimizzasse i lunghi testi legislativi, così da fare emergere il nucleo centrale della norma.
- Nel 530 Giustiniano, attraverso la Costitutio Del auctore, diede il compito a Triboniano di redigere il DIGESTO: esso raccoglie tutti i testi giuridici antichi dei giuristi romani. Esso si comprende di 50 libri, ciascuno diviso in Titoli, ciascuno dei quali conteneva un argomento specifico (in totale erano 400 titoli). Sopra ogni frammento, ossia sopra ogni testo legislativo, veniva riportato il nome dell’autore, la data, l’opera legislativa di provenienza. Il 30 Dicembre del 533 d.C entrò in vigore.
I frammenti sono tratti da opere di 40 giuristi romani (i nomi di spicco sono: Papiniano, Gaio, Ulpiano, Modestino, Paolo):
- Da un lato con questa Giustiniano ha salvato questa parte del diritto romano.
- Dall’altro lato forse è proprio a seguito di questa opera che conosciamo solo opere in frammenti e non le intere opere di provenienza (tranne le Istitutiones di Gaio che sono state ritrovate nella loro interezza grazie ad un palinsesto da Angelo Mai).
Un'altra cosa che fa la commissione di Giustiniano nella redazione del Digesto è quello di intervenire sui testi originari = interpolazioni.
LE ISTITUTIONES:
- Nel 533 fu emanata un’altra opera: si trattava di un manuale di diritto utile ai fini dell’insegnamento; questo andava a sostituirsi alle Istitutiones di Gaio. È un’opera divisa in 4 libri:
- Primo libro: diritti della persona.
- Secondo libro: diritti reali e diritto di proprietà.
- Terzo libro: contratti e obbligazioni.
- Quarto libro: obbligazioni per fatto illecito e procedure giudiziali.
CJC:
- Nel 534 d.C venne emanato il CJC. Si tratta di un Codice che comprende 12 Libri. Però Giustiniano dopo l’emanazione del CJC continuò ad emanare delle Costituzioni, fino alla sua morte; queste Costituzioni vennero raccolte in una successiva opera: le NOVELLAE COSTITUTIONE.
Ben presto, proprio per consolidare l’espansione territoriale seguita all’esito positivo della guerra gotico-bizantina, Giustiniano predispose l’estensione dell’ambito di vigenza del CJC anche alla parte occidentale dell’Impero (ci si riferisce al solo territorio italiano, che i bizantini avevano strappato agli Ostrogoti). Il provvedimento con il quale predispone estensione fu la celebre Pragmatica Sanctio del 14 Agosto 554, sotto richiesta del vescovo di Roma Virgilio, che in questo modo legittimò la legislazione giustinianea. (Egli diverrà la massima autorità religiosa nell’Impero occidentale).
Questo patrimonio lasciato da Giustiniano, alla sua morte avvenuta nel 565 d.C, continua a circolare?
- Inizialmente "resta fermo" come se non avesse nessun valore
- Tra l’11 e il 12 sec venne riscoperto durante il Medioevo
Cosa successe dopo la morte di Giustiniano?
Nel 568, i longobardi arrivano nella penisola Italiana, dalle pianure Ungheresi e iniziano a conquistarla a danno dei Bizantini. Questo loro regno durerà per circa un secolo. Questo popolo germanico, aveva delle caratteristiche diverse da quelle romane e bizantine; difatti i popoli romani si reggevano su un patrimonio di consuetudini orali, non erano alfabetizzati, non erano cristiani (per loro vi era la personalità del diritto = è l’appartenenza ad un gruppo a definire l’adesione alle proprie usanze; da noi vige la territorialità del diritto = l’ambito di vigenza delle regole si basa sul territorio di stanziamento).
Solo attorno al 7/8 sec: periodo dell’ALTO-MEDIOEVO, iniziamo a vedere la scrittura; difatti i popoli germanici che arrivano stabilmente in un territorio finiscono per dotarsi di un testo giuridico scritto nel quale raccogliere il contenuto delle proprie consuetudini (es. Editto di Rotari, volgarizzazione del diritto romano, finalità pratiche).
Nonostante la loro scrittura, le consuetudini tendono sempre ad adattarsi alla società e a mutare con essa; questo le rende vitali. Per indicare la condizione della cultura giuridica nell’altro medioevo, si è parlato di "un’età senza giuristi" = assenza di centri di formazione di insegnamento e di apprendimento specializzato del diritto.
Questo non vuol dire che non vi fossero soggetti che noi oggi potremmo chiamare "operatori del diritto", come giudici o notai. Difatti il percorso formativo di queste figure avveniva con modalità molto diversificate, legate al luogo di residenza o al centro del potere con cui entravano a contatto.
Esiste uno spazio autonomo per l’apprendimento del diritto?
Si parla in tal caso di arti liberali: hanno origine antica; già Cicerone parlava dei "3 saperi" fondamentali per la persona colta:
- Grammatica: arte del disporre in modo corretto e chiaro il discorso
- Retorica: arte di esporre efficacemente e comprensibilmente il discorso
- Dialettica: arte di ragionare, di organizzare il pensiero
Quindi il diritto non aveva uno spazio proprio; era messo al pari delle consuetudini e quel poco diritto che si trovava era contenuto all’interno dell’insegnamento delle arti liberali. Non esistevano scuole particolarmente dedicate al diritto.
La cultura e la trasmissione del diritto erano appannaggio della Chiesa; difatti i luoghi di apprendimento erano:
- Scuole cattedrali - cattedrali in città: si parla di
- Scuole monastiche - monasteri nelle aree rurali: si parla di
Riprendendo a parlare degli "operatori del diritto" in età alto-medievale, possiamo quindi parlare di:
Giudici:
- Essi dovevano essere informati sulle consuetudini vigenti e delle modalità circa il loro accertamento. Per essere giudice, bisognava essere titolari di "giurisdizione": ad averla erano principalmente:
- Imperatori
- Papi
- Re
- Vescovi
- Conti
- Signori fondiari
La "sentenza" (che a quel tempo era chiamata placitum) aveva il fine di dichiarare operativa una certa regola consuetudinaria vigente, dalla quale discadevano conseguenze per le parti in causa.
Notaio:
- Era normalmente un ecclesiastico oppure un componente di corti giudicanti o appartenente ad uno specifico collegio professionale. Il loro prestigio era fondato sulla perizia professionale (=ottima padronanza di livello tecnico) nel redigere i documenti. Egli doveva essere in grado di confezionare un atto dotato di "firmitas", cioè di quella stabilità nel tempo che si traduceva concretamente:
- Nella sua irrevocabilità.
- Nella sua intaccabilità.
Per entrambe le figure, era inoltre necessaria la legittimazione dell’autorità. La figura del notaio fu particolarmente importante, in quanto è in questo ambiente notarile che si registrano le prime testimonianze di singole formule negoziali con riprese di schemi derivanti dal diritto romano, poi adattati a nuovo "mondo".
Inoltre, il notaio, seppe più di altri intellettuali, porsi al servizio della vita economica dei territori. Il notaio, insomma, fu operatore sensibile ai cambiamenti, alla vita sociale ed economica, ma anche dotato di una cultura autonoma e parallela a quella del mondo ecclesiastico. A tale figura si deve anche riconoscere un tangibile contributo al recupero di quelle fonti giustinianee che raggiungerà il culmine solo nell’11 sec.
Alla fine dell’alto medioevo si avverte sempre di più l’esigenza di un diritto che sappia qualificarsi come "unitario" e perciò si inizia ad ammettere l’insufficienza del solo diritto di matrice consuetudinaria, che risultava essere frammentario e contraddittorio.
Nonostante questa consapevolezza, nessun centro di potere (istituzioni ecclesiastiche, ambienti notarili) aveva dato vita a questo progetto; d’altronde non era necessario affermare un nuovo diritto unitario, in quanto non si era mai spenta la suggestione di quello che fu il diritto giustinianeo. (Quindi prima della cosiddetta "riscoperta di Irnerio", il processo di riemersione del diritto romano era già iniziato, e il lavoro di Irnerio va considerato come l’esito finale).
Scheda 5
Il rinascimento giuridico
Significa che qualcosa rinasce; ma che significa rinascere? Il primo contesto nel quale si inizia a vedere questo tipo di ripresa è Bologna: siamo alle fine dell’11 sec (1080/1090), è un centro urbano con molte caratteristiche tipiche della città medievale (torri, mura, piazze, ecc).
Che succede a Bologna, interessante per lo studio del diritto? Ce lo racconta un giurista del 200, l’anno 1088 consente a Bologna di pregiarsi di un titolo: Alma Mater, significa che si è consolidata l’idea che a Bologna nasca l’Università. Perché nel 1088? C’è qualche segnale che in quell’anno, qualcuno inizi a insegnare il diritto. Quindi le Università in Italia nascono con il diritto.
Nel 13 secolo, c’è un giurista bolognese: Odofredo Denari; è un glossatore (i giuristi che si formano a Bologna iniziano ad essere chiamati Glossatores = notazione, commento). Si racconta che questo giurista, sta facendo lezione, parlando oralmente, e sta glossando un passo del Digesto (D.1.1.6: "De iust et iure"); ad un certo punto vuole raccontare agli studenti quello che secondo lui è la tradizione Bolognese, che secondo lui sarebbe nata nell’11 sec (non era ancora nato in quel secolo e quello che racconta è quello che lui ha sentito dalla tradizione).
Che racconta?
"C’è stato un certo Pietro, che cominciò, per sua volontà, a leggere nelle leggi" (= leggere i frammenti di passi dei testi Giustinianei; in particolare: del Digesto e dei Codex). Poi aggiunge: "però non acquisì fama". Aggiunge: "ma, il dominus Irnerio (= maestro) mentre stava a Bologna, quando furono portati i libri romani Giustinianei, iniziò per sé, a studiare nei nostri libri (= i libri legali, le fonti del diritto romano Giustinianeo) e studiando iniziò ad insegnare".
Pietro vs Irnerio: il primo non fu conosciuto, il secondo raggiunse fama e fu il primo ad "illuminare la scienza del diritto".
Finisce dicendo: "poiché fu il primo che fece le glosse nei libri vostri, lo chiamiamo la lucerna iuris" (È il fondatore).
Quello che Odofredo dice, è verosimile. Secondo questo racconto di Odofredo, Irnerio, prima di insegnare il diritto, insegnava le arti liberali:
- 1. Grammatica
- 2. Retorica
- 3. Dialettica
È strano? No, perché queste sono aree della conoscenza che hanno a che fare con il diritto. Odofredo, come dicevamo, non ha vissuto in quei secoli; quindi quello che sa deriva da ciò che circola, dalle tradizioni. Probabilmente Odofredo è stato allievo di uno degli allievi di Irnerio. (Come fosse un albero genealogico di insegnamento).
Questi glossatori, in solo 1 secolo e mezzo, acquistano grande rilevanza. (Basta guardare l’imponenza delle loro tombe).
Facendo un passo indietro; Quello che racconta Odofredo ha un fondo di verità? Sappiamo che è esistito un Pepo (cioè Pietro) che è presente in un processo a Marturi nel 1076, a fianco di un giudice di Beatrice di Canossa (i Canossa erano la più grande famiglia di feudatari del centro-Nord); questa fonte del 1076 è importante perché venne citato un passo del Digesto. Questo ci fa capire che già prima del 1088, inizia la rinascita del diritto romano di Giustiniano.
Di Irnerio invece che sappiamo?
Siamo tra l’11 e il 12 secolo, quindi non abbiamo così tante informazioni su di lui; è difficile ricostruire i dati di una persona, anche se importante. Possiamo fare varie ipotesi, mettendo insieme vari indizi concordanti:
- Il nome: Irnerio è probabilmente un nome di origine germanica, spesso nelle glosse degli studenti compariva la sigla "I/Y".
- Anche lui probabilmente, agli inizi del 1100 partecipa ad un processo come "avvocato". In una cronaca si legge che in questa occasione, Matilde di Canossa, chiese a Irnerio di rinnovare i libri delle leggi, ossia il diritto romano. (Però se fosse vero quello che dice Odofredo, egli avrebbe iniziato prima del 1100 a rinnovare il diritto romano).
- Secondo alcune fonti un certo Irnerio ha svolto anche attività di notaio.
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