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Capitolo 1

Mentre la legge penale definisce i “tipi di fatto” che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono, la legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l’indagato ne è l’autore e quale pena debba essergli applicata. Il processo penale, nell’applicare la legge sostanziale, deve perseguire contemporaneamente la funzione di tutelare la società contro la delinquenza e la funzione di difendere l’accusato dal pericolo di una condanna ingiusta: a tale osservazione, possiamo affiancare la sussistenza di una stretta correlazione tra regime politico e sistema processuale per cui ad un regime totalitario corrisponde tendenzialmente un processo penale in cui la difesa della società prevale su quella dell’imputato (= sistema inquisitorio) mentre ad un regime garantista corrisponde tendenzialmente un sistema processuale in cui la difesa dell’imputato prevale su quella della società (= sistema accusatorio).

Sistema inquisitorio

Il sistema inquisitorio si basa sul principio di autorità secondo il quale la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto inquirente nel quale si cumulano tutte le funzioni processuali (egli opera come giudice, come accusatore e come difensore) e non si riconosce alcun potere alle parti (offeso ed imputato sono meri oggetti del giudizio). Il sistema inquisitorio si caratterizza per:

  • Iniziativa d’ufficio (l’iniziativa del processo penale spetta al giudice) ed iniziativa probatoria d’ufficio (il giudice è in grado di ricercare le prove con pieni poteri coercitivi);
  • Segretezza (l’inquisitore ricerca la verità senza l’utilizzo della contrapposizione dialettica tra le parti);
  • Scrittura (le deposizioni raccolte dall’inquisitore devono essere iscritte in un verbale sul quale si basa la decisione);
  • Assenza di limiti all’ammissibilità delle prove;
  • Presunzione di reità (l’imputato deve dimostrare la sua innocenza);
  • Carcerazione preventiva (l’imputato presunto colpevole in mancanza di prove di innocenza può esser sottoposto a custodia preventiva in carcere);
  • Molteplicità delle impugnazioni.

Sistema accusatorio

Il sistema accusatorio, invece, si basa sul principio dialettico secondo il quale al giudice, figura indipendente ed imparziale, spetta di decidere sulla base di prove ricercate dall’accusa e dalla difesa (quindi le funzioni processuali sono ripartite tra soggetti che hanno interessi antagonisti). Sono caratteristiche essenziali del sistema accusatorio (nostro sistema vigente):

  • Iniziativa probatoria di parte (i poteri di ricerca, di ammissione e di valutazione della prova sono divisi e ripartiti tra il giudice, l’accusa e la difesa in modo che nessuno possa abusarne);
  • Contraddittorio tra le parti (audiatur et altera pars);
  • Oralità (chi ascolta può porre domande ed ottenere risposte da colui che ha reso una dichiarazione);
  • Limiti di ammissibilità delle prove;
  • Presunzione di innocenza (il giudice può condannare l’imputato solo se l’accusa ha provato la sua reità al di là di ogni ragionevole dubbio);
  • Limiti alla custodia cautelare (può applicarsi la sola misura cautelare se ed in quanto vi siano prove che dimostrino che in concreto esistono esigenze cautelari);
  • Limiti alle impugnazioni.

Principi fondamentali nel processo penale

Il processo penale si fonda su tre principi fondamentali:

  1. Principio della separazione delle funzioni: il giudice ha il solo compito di dirigere l’assunzione delle prove e di decidere (senza cumulare in sé l’ulteriore potere di svolgere indagini) mentre il p.m. ha il compito di svolgere le indagini (senza cumulare in sé il potere di assumere le prove);
  2. Principio della ripartizione delle fasi processuali: il procedimento penale si divide nelle seguenti fasi:
    • Indagini preliminari: nella fase delle indagini preliminari il p.m. svolge funzioni investigative (ossia ricerca elementi di prova e di identificazione del colpevole), ha potere di predisporre a tal fine perquisizioni, sequestri ed accertamenti tecnici ed ha inoltre il potere di ordinare il fermo di un soggetto gravemente indiziato quando vi è pericolo di fuga (tutte le altre misure coercitive nei confronti dell’imputato, es. arresto domiciliare, possono essere disposte soltanto dal giudice su richiesta del p.m.). Di regola il p.m. non ha il potere di assumere prove direttamente utilizzabili per la decisione finale (se occorre assumere subito prove non rinviabili al dibattimento, il p.m. o l’indagato possono farne domanda al giudice e, se questi la accoglie, le prove sono assunte davanti al giudice in un’udienza denominata “incidente probatorio” e possono essere successivamente utilizzate ai fini della decisione). Quando sono concluse le indagini, il p.m. deve valutare se gli elementi acquisiti sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio scegliendo quindi entro un termine prefissato se chiedere al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione o il rinvio a giudizio. Se il p.m. ritiene che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non siano idonei a sostenere l’accusa, allora chiederà al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione – il giudice potrà adottare tre diversi provvedimenti: se ritiene che la notizia di reato sia infondata ne dispone l’archiviazione; se ritiene necessarie ulteriori indagini ne dà indicazione al p.m. fissando un termine per il loro compimento; se ritiene che gli elementi raccolti siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio dà ordine al p.m. di formulare l’imputazione e fissa la data di udienza preliminare. Se il p.m. ritiene che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari siano idonei a sostenere l’accusa ed intende chiedere quindi il rinvio a giudizio, egli deve depositare il fascicolo e notificare all’indagato ed al suo difensore un “avviso di conclusione delle indagini” dopo di che presenta una richiesta di rinvio a giudizio e formula l’imputazione.
    • Udienza preliminare: nella fase dell’udienza preliminare, la quale ha luogo con l’esercizio dell’azione penale del p.m. ovvero successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, il giudice fissa la data dell’udienza preliminare (che si svolge in contraddittorio ma senza il pubblico) dove verificherà l’esistenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Se tali elementi non sussistono il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, viceversa, se esistono elementi idonei a sostenere l’accusa in dibattimento il giudice emana il decreto che dispone il giudizio.
    • Giudizio o dibattimento: nella fase dibattimentale, il principio del contraddittorio è attuato attraverso l’istituto dell’esame incrociato (=istituto processuale che consiste nell’esame delle parti e dei testimoni direttamente sia da parte del p.m. che da parte del difensore che ha chiesto l'esame).
  3. Principio della semplificazione del procedimento: la procedura più garantita (= rito ordinario) è riservata solo ai casi veramente controversi o ai reati gravi, per il resto il codice prevede riti semplificati – patteggiamento, giudizio abbreviato, giudizio immediato (richiesto dal p.m. o dall’imputato), giudizio direttissimo e procedimento per decreto.

Fondamentale riferimento costituzionale in materia di processo è l’art.111 Cost, enunciante al secondo comma i principi del giusto processo – validi per tutti i tipi di processo – ossia il principio del contraddittorio, il principio della parità tra le parti, il principio della terzietà e dell’imparzialità del giudice ed il principio della ragionevole durata del processo. Al terzo comma, riferito al solo processo penale, l’articolo in esame contiene il catalogo dei diritti spettanti alla persona accusata di reato: la persona sottoposta alle indagini deve essere informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa nel più breve tempo possibile (ossia non appena l’avviso all’indagato è compatibile con l’esigenza di genuinità ed efficacia delle indagini); l’imputato ha il diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa ed ha inoltre il diritto, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico; l’imputato ha il diritto di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; l’imputato ha diritto di farsi assistere da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il termine “contraddittorio” ai sensi dell’art.111 Cost., viene utilizzato entro due accezioni: in senso oggettivo nella formazione della prova (“[4] Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.”) da bilanciarsi con altre esigenze ritenute prevalenti in determinati casi (“[5] La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.”) ed in senso soggettivo garantendo all’imputato il diritto di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (comma 3) e disponendo che la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.

Il processo penale vero e proprio differisce dal procedimento penale: il procedimento penale è una serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisione penale ciascuno dei quali, in quanto validamente compiuto, fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo ed al contempo è esso stesso realizzato in adempimento di un dovere posto dal suo antecedente (si compone di indagine preliminare, udienza preliminare e giudizio); il processo penale è invece una porzione del procedimento penale (comprende udienza preliminare e giudizio) che inizia con l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m. e si conclude quando la sentenza diviene irrevocabile (cioè non più impugnabile perché nessuna parte ha presentato ricorso nei termini o perché tutte le impugnazioni ordinarie sono state esperite). Precisiamo che l’azione penale non è altro che la richiesta, diretta al giudice, di decidere sull’imputazione – ai sensi dell’art.405 c.p.p., il p.m. esercita l’azione penale quando chiede il rinvio a giudizio dell’imputato e tale richiesta, rivolta al giudice, contiene la formulazione dell’imputazione che consiste nell’addebitare ad un determinato soggetto un fatto di reato (l’imputazione è costituita dall’enunciazione del fatto storico di reato addebitato ad una persona, dall’indicazione degli articoli di legge che si ritiene siano stati violati e dalle generalità della persona alla quale è addebitato il reato).

Soggetti fondamentali nel procedimento penale

Circa i soggetti fondamentali nel procedimento penale abbiamo: il giudice, il pubblico ministero o p.m., la polizia giudiziaria, l’imputato, il difensore, la parte civile (parte eventuale, è il danneggiato dal reato che decide di esercitare nel processo penale l’azione civile tendente a ottenere il risarcimento del danno), il responsabile civile (soggetto eventuale, qualora citato dalla parte civile oppure intervenuto volontariamente, prende una posizione parallela a quella dell'imputato esclusivamente sul piano dell'azione civile ed è tenuto a risarcire la parte civile) e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

Le caratteristiche dell’indipendenza e dell’imparzialità distinguono il potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato: l’indipendenza del giudice (sia come potere giudiziario, sia come persona fisica) è garantita dalla Costituzione attraverso un apposito organo, il CSM – Consiglio Superiore della Magistratura (art.104 Cost.) mentre l’imparzialità del giudice è stabilità dall’art.111 Cost. (in determinate situazioni nelle quali il giudice è o può apparire “parziale”, egli ha il dovere di astenersi e se non lo fa le parti possono ricusarlo). La giurisdizione non è impersonata in un organo unitario, ma è frazionata in più organi ciascuno dei quali ha una competenza limitata: può definirsi competenza quella parte della funzione giurisdizionale che è svolta dal singolo organo ed è individuata per approssimazioni successive che tengono conto della materia (= titolo del reato), del territorio (= luogo in cui è stato compiuto il reato) e dell’eventuale connessione con altri procedimenti. Inoltre, il termine giurisdizione viene utilizzato anche per indicare le regole che permettono di distinguere i procedimenti di competenza della magistratura ordinaria dai procedimenti di competenza della magistratura speciale.

Sono organi giudiziari “ordinari” quelli che hanno una competenza generale a giudicare tutte le persone e composti da magistrati ordinari. Sono giudici penali ordinari di primo grado: il tribunale in composizione collegiale (tre magistrati togati) o in composizione monocratica (un magistrato togato), la Corte d’Assise (due magistrati togati e sei giudici popolari), il Giudice di Pace (un magistrato non togato a tempo determinato) ed il tribunale per i minorenni (due magistrati togati e due esperti). Sono giudici penali ordinari di secondo grado o di Appello: la Corte d’Appello (tre magistrati togati), la Corte d’Assise d’Appello (due magistrati togati e sei giudici popolari) e la Sezione della Corte d’Appello per i minorenni (tre magistrati togati e due esperti). In terzo grado abbiamo invece la Corte di Cassazione con sede a Roma ed è unica per tutto il territorio nazionale: davanti ad essa possono essere impugnate tutte le sentenze per motivi di legittimità (unico giudice di legittimità, mentre primo e secondo grado sono giudici di merito).

L’Appello è un mezzo di impugnazione ordinario, mediante il quale le parti chiedono al giudice di secondo grado di controllare una decisione di primo grado che ritengono viziata per motivi di fatto o di diritto (precisiamo che l’appello è uno strumento di controllo e non un nuovo giudizio, perché non presuppone necessariamente una nuova istruzione dibattimentale; di regola il giudice d’appello conferma o riforma la decisione impugnata – i casi di annullamento sono eccezionali). Il ricorso per Cassazione è ammesso solo per motivi di legittimità ed a differenza dell’Appello, i motivi del ricorso per Cassazione costituiscono un numero chiuso (tra cui: inosservanza delle norme processuali penali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità, di inutilizzabilità o di decadenza; mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dalle disposizioni codicistiche).

Organi giudiziari speciali

Sono organi giudiziari “speciali” quelli competenti a giudicare solo alcune persone e composti da magistrati speciali: trattasi di giudici militari (che in tempo di pace sono competenti soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate) e della Corte Costituzionale (che è competente a giudicare i delitti di alto tradimento e di attentato alla Costituzione commessi dal presidente della Repubblica).

Criteri di competenza

Criterio di competenza per materia: la ripartizione avviene tra Corte d’Assise, tribunale per i minorenni, Giudice di Pace e tribunale in base ad un criterio qualitativo (= riferito al tipo di reato) e ad un criterio quantitativo (= riferito alla misura della pena edittale).

  • Alla Corte d’Assise è attribuita la competenza a giudicare i più gravi fatti di sangue ed i più gravi delitti politici (es. strage ed omicidio volontario) e secondo il criterio quantitativo è competente per delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore ad anni 24.
  • Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori di 18 anni (trattasi di una competenza esclusiva per cui la cognizione resta attribuita ad esso anche se il minore ha commesso un reato che sarebbe di competenza della Corte d’Assise, del Giudice di Pace o del tribunale nonché per i reati commessi insieme ad adulti).
  • Il Giudice di Pace ha competenza per particolari reati in ordine a microconflittualità individuali soprattutto tra privati (es. lesioni personali ed omissione di soccorso) e secondo il criterio quantitativo è competente a conoscere una serie di fattispecie punite con sanzioni particolarmente tenui e di semplice accertamento (in caso di condanna, non applica pene detentive ma solo pene pecuniarie, permanenza domiciliare nei casi più gravi e pena al lavoro di pubblica utilità su richiesta dell’imputato).
  • Il Tribunale è competente a giudicare i reati che non appartengono alla competenza della Corte d’Assise, del tribunale per i minorenni e del Giudice di Pace: ha dunque una competenza residuale – può giudicare in composizione collegiale per i reati punibili con una pena detentiva superiore a 10 anni ma comunque inferiore a 24 anni purché non si tratti di reati di competenza della Corte d’Assise; o in composizione monocratica per i delitti di produzione e traffico illecito.
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mapiapa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistema processuale e responsabilità da reato di impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Iovino Felice Pier Carlo.
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