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I

​

NTRODUZIONE - cap 1, 3, 4​

​La psicologia giuridica è considerata un ambito della psicologia che si applica ai processi di regolamentazione​

​della convivenza e a quelli formalizzati nella norma giuridica, incluse le declinazioni nei contesti della giustizia.​

​Psicologia giuridica nasce ad inizio del Novecento, con il fine di migliorare l’amministrazione della giustizia e​

​rifondare l’impostazione giuridica secondo parametri conoscitivi che permettessero di contribuire allo studio del​

​crimine e della sua prevenzione.​

​

L

a psicologia giuridica minorile è un settore della psicologia giuridica che si occupa di minori. Ragiona su​

​processi regolativi dei bambini in varie fasce d’età (entro i 18 anni).​

​Oggetto di studio:​

​-​ ​condizioni di rischio psicosociale​​nelle quali può​​trovarsi un individuo minorenne.​

​-​ ​comportamenti a rischio​​che lo stesso può mettere​​in atto (e che anticipano la​​devianza​

​psicosociale​​).​

​-​ ​previsioni normative​​volte a regolare tali condizioni​​e comportamenti.​

​-​ ​conseguenti interventi di tutela​​(praticati SOLO per​​minorenni, volti ad evitare che il carcere rovini​

​/limiti il normale sviluppo del minore e il reinserimento dello stesso nella vita fuori dal carcere).​

​Si basa su 2 principali nuclei conoscitivi:​

​1.​ ​interazioni simboliche e dinamiche sociali​​che riguardano​​il rapporto tra persona, norma (intesa come​

​cultura) e collettività.​

​2.​ ​processi d’interpretazione e applicazione di leggi​​;​​organizzazione e amministrazione della giustizia​​;​

​modelli degli interventi​​derivate dalle decisioni​​giudiziarie;​​impatto di leggi e giustizia​​sui singoli​​individui​

​e sui gruppi sociali.​

​Ambiti principali di lavoro della psicologia giuridica:​

​-​ ​psicologia legale​​(o​​legislativa​

​) = riguarda l’insieme​​delle nozioni psicologiche che intervengono​

​nell’applicazione delle leggi, le dimensioni psicologiche presenti nelle norme, e il contributo della​

​psicologia all’elaborazione normativa in ambito civile e penale.​

​-​ ​psicologia criminale​​= studia la persona in quanto​​autrice di reato.​

​-​ ​psicologia giudiziaria​​(o​​forense​

​) = attiene al processo,​​alla persona nella sua qualità di imputata,​

​alle altre figure che interagiscono nel corso della procedura (giudici, testimoni, difensori, consulenti​

​tecnici e periti, etc), alle tecniche e strategie messe in atto.​

​-​ ​psicologia rieducativa​​(o​​penitenziaria​

​) = si interessa​​della persona condannata, dell’esecuzione​

​penale, dei trattamenti attuati.​

​_ _ _ _​

​La psicologia viene considerata​​scienza ausiliare​​del diritto, in quanto dà un contributo esperto limitato alle​

​esigenze conoscitive definite dalla legge.​

​Inoltre, la​​psicologia​​ha per suo statuto una​​funzione​​teoretica​

​, la quale rielabora nuove conoscenze e​​le​

​ripropone nel proprio campo applicativo, con lo scopo anche di sviluppare leggi e procedure più coerenti con i​

​cambiamenti proposti dalle realtà sociali studiate. Questo è possibile osservando gli effetti dei provvedimenti di​

​giustizia attuati. Sulla base di questo, la​​psicologia​​giuridica​​connette la psicologia e il diritto entro​​un’area che​

​produce riflessioni, domande, e problemi che riguardano il rapporto persona-norma-collettività.​

​Nonostante psicologia e diritto condividano lo stesso oggetto di studio (ovvero il comportamento umano), lo​

​fanno con importanti differenze:​

​1.​ ​-​ ​Psicologia è una​​disciplina conoscitiva​​(si basa su​​ricerca empirica; riflessione teorica; interrogativi​

​epistemologici).​

​-​ ​Diritto è un prodotto umano auto-generato, per cui non ha bisogno di approfondire il proprio​

​fondamento epistemologico, bensì è caratterizzato da​​riflessioni ermeneutiche​​(volte​

​all’interpretazione di quanto stabilito dai codici). Difatti, esso riguarda norme e regole che si​

​autogiustificano.​

​2.​ ​-​ ​Psicologia è lo​​studio delle regole​​che sottendono​​il comportamento umano. Infatti le​​categorie​

​psicologiche​​si costituiscono in costrutti che evolvono​​coerentemente con l’evoluzione degli studi​

​scientifici.​

​-​ ​

D

iritto ha una​​funzione regolamentativa​​. Difatti, le​​categorie giuridiche​​sono categorie convenzionali,​

​create da esseri umani, modificabili in funzione di specifici fini regolamentativi.​

​3. (Nella dimensione applicativa)​

​-​ ​Psicologia elabora progettualità di intervento che​​variano​​in funzione dell’opzione teorica e della​

​finalità attesa, progettualità che viene sottoposta a monitoraggio ed può ad essere modificata. Ha infatti​

​l’esigenza del​​dubbio conoscitivo​

​. Non rimanda quindi​​il caso concreto a norme preesistenti, bensì​

​confronta la situazione rilevata con quella attesa​​,​​essendo comunque sempre consapevole del​​rischio​

​probabilistico​​.​

​-​ ​Diritto: si autovincola alla​​decidibilità​​(ricerca​​quindi certezze compatibili con quanto stabilito dalle​

​norme). Infatti, individua​​a priori​​le condizioni​​e categorie prescritti dalla legge per applicare una regola​

​rispetto un caso specifico.​

​

P

er sopperire alla difficoltà di trovare una corrispondenza tra psicologia e diritto, la psicologia giuridica ha​

​acquisito una specifica competenza, fondata su 2 principali obiettivi di lavoro:​

​1.​ ​Ricerca e riflessione teorica sui significati psicologici della norma, laddove la psicologia è chiamata a​

​trattare concetti che, pur riguardando conoscenze e strumenti di propria pertinenza, rientrano all’interno​

​di categorie specifiche del contesto giuridico (es: idoneità genitoriale; capacità di intendere e volere​

​della persona minorenne presunta autrice di reato e la responsabilità penale; valutazione della​

​personalità).​

​2.​ ​Operare un confronto operativo funzionale tra le categorie appartenenti al sapere giuridico e quelle del​

​sapere psicologico.​

​L’​

​autonomia​​dei due ambiti è il prerequisito della​​loro complementarietà.​

​_ _ _ _​

​Tra le aree di competenza della psicologia giuridica, una di esse riguarda specificamente l'età evolutiva (da 0 a​

​18 anni):​​psicologia giuridica minorile​

​.​

​

F

ino agli anni ‘70, le situazioni di abbandono, d’irregolarità del comportamento e di devianza conclamata​

​venivano gestite tramite la​​segregazione​​, così da​​difendere la società da minorenni pericolosi o per difendere​

​questi ultimi da famiglie inadeguate.​

​Gli individui nelle fasi evolutive rappresentano soggettività incompiute che recepiscono i modelli ambientali​

​negativi.​

​

L

’incontro formale tra diritto e psicologia avviene nel 1934, con la nascita del​​tribunale per i minorenni​

​,​​al​

​quale viene assegnate competenze specializzate nella materia minorile in campo:​

​-​ ​civile​​(per condizioni individuali e familiari che​​richiedono tutela giurisdizionale),​

​-​ ​amministrativo​​(per irregolarità della condotta),​

​-​ ​penale​​(per commissione di reato).​

​Di questo tribunale fanno parte giudici togati (di professione) ed esperti dell’assistenza sociale (psicologia;​

​biologia; psichiatria; antropologia; pedagogia; etc.).​

​Il rapporto tra categorie giuridiche e psicologiche si fonde creando la​​struttura interdisciplinare​​della​

​psicologia giuridica.​

I

​

l​​superiore interesse​​costituisce una​​categoria superordinata​​che pone attenzione al soggetto di età minore​

​e alla salvaguardia dei suoi diritti fondamentali (vi è quindi un rapporto stretto tra interesse e diritti).​

​L’​​interesse​​è uno strumento di​​mediazione tra diritti​​(ovvero le garanzie a tutela dei minori)​​e bisogni​​(ovvero la​

​specificità dei casi concreti, della singola persona e della situazione). L’interesse è dunque in grado di evitare​

​rigidi automatismi applicativi dei diritti che porterebbero a ignorare esigenze basilari per una sana crescita​

​della persona minorenne.​

​

L

a concezione tradizionale dell’infanzia e dell’adolescenza come adultità incomplete è stata progressivamente​

​riesaminata in ambito giuridico-sociale, così come le forme più consone di intervento sulle condizioni a rischio​

​e le problematiche che il diritto deve regolamentare:​

​1.​ ​Riconoscimento della persona minorenne quale soggetto competente, sia quando agisce in maniera​

​problematica, sia quando si trova coinvolta in vicende familiari difficili, separative, abbandoniche,​

​

m

altrattanti che possono incidere sulla sua crescita. In entrambi i casi, la legge riconosce il suo diritto a​

​esprimere la propria opinione (e quindi ad essere ascoltati). [​

​Convenzione Europea dell’Esercizio​

​dei diritti dei minori​​-​​1996​

​].​

​2.​ ​Le prime norme a tutela della persona minorenne sono state caratterizzate da un​​modello difensivo​​nei​

​confronti della persona stessa (se autrice di comportamenti trasgressivi) o della sua famiglia (se​

​colpevole di carenze educative o di violenza). Il criterio principale che è stato per tanto tempo utilizzato​

​è quello della​​segregazione​​. Successivamente, sono​​state fatte delle ricerche a riguardo, ed hanno​

​evidenziato:​

​a.​ ​il riduzionismo di questo modello re-attivo (ovvero modello che ricerca il principio di​

​causa-effetto).​

​b.​ ​l’importante funzione svolta da fattori protettivi, intesi come modulatori dei fattori di rischio.​

​c.​ ​che le strategie e modalità delle risposte (comprese quelle di giustizia) vanno inserite tra le​

​variabili capaci di incidere sulle dinamiche e i processi che il diritto intende regolare.​

​d.​ ​quanto siano efficaci i trattamenti orientati allo sviluppo delle risorse individuali, dei contesti di​

​socializzazione, e della comunità di appartenenza (ispirati tutti alle finalità attese).​

​

3

.​ ​La persona minorenne viene ora osservata tramite una visione sistemica, per cui le sue condizioni,​

​problematiche, e opportunità devono essere considerate in riferimento alle sue relazioni familiari e ai​

​sistemi che intervengono nel corso della socializzazione.​

I

​

l​​contesto applicativo​​riguarda i​​luoghi di giustizia​​che accolgono il lavoro psicologico.​

​Si tratta di un​​contesto normato​

​, ovvero un luogo​​in cui ogni attività riflessiva e operativa acquista un​

​significato solo rispetto alla norma, come regola che codifica il senso dello stare e fare professionali.​

​

L

a​​fruibilità giuridica​​è il​​linguaggio/metodo​​tali​​da consentire una​​lettura aderente ai significati​​specifici​

​affermati.​

​Gli​​organismi giudiziari​​sono:​

​-​ ​Tribunale ordinario civile.​

​-​ ​Giudice tutelare.​

​-​ ​Tribunale per minorenni.​

​________________________________________________________________________________________​

​La​​considerazione per l’infanzia​​è cambiata nel tempo,​​passando dall’utilizzo dei minori come forza-lavoro al​

​riconoscimento dei loro diritti giuridico-formali. Anche le istituzioni, inizialmente, si erano soffermate poco sui​

​diritti dei minori.​

​L’acquisizione di diritti per i minorenni è avvenuta con la​​Convenzione sui diritti dell’infanzia e​

​dell'adolescenza​​(1989), e sono stati maggiormente​​affermati con le successive convenzioni europee.​

​La Costituzione Italiana ha dedicato alcuni articoli a questo tema:​

​-​ ​Art. 3​

​: riconosce l’uguaglianza di tutti i cittadini,​​senza distinzione alcuna (età compresa). Ha inoltre​

​introdotto il​​principio della discriminazione positiva​​,​​la quale obbliga lo Stato a rimuovere gli ostacoli​

​all’uguaglianza e a predisporre istituti e strumenti che bilancino lo squilibrio o la debolezza iniziali.​

​-​ ​Art. 27, comma 3​

​: specifica che le pene devono tendere​​alla rieducazione del condannato.​

​-​ ​Art. 30, comma 2​

​: sostiene che, in caso di incapacità​​dei genitori, la legge provvede all’assolvimento​

​dei loro compiti.​

​-​ ​Art. 31, comma 2​

​: obbliga la Repubblica a proteggere​​l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti​

​necessari a tale scopo.​

​_ _ _ _​

​Nel 1985 fu introdotto dall’ONU un​​approccio teoretico​​multifattoriale​​all’interno delle​​regole minime per​

​l’amministrazione della giustizia minorile​

​. Sulla​​base di queste, alcuni sistemi di giustizia minorile​

​elaborarono l’​

​ipotesi teorica della responsabilizzazione​​del minore autore di reato, al fine di verificare la​

​possibilità del suo allontanamento dall’ambito criminale per suo merito, successivamente all’aver compreso​

​l’esistenza e l’importanza della regola sociale e ad aver dimostrato volontà e capacità di vivere rispettando​

​questa regola.​

​_ _ _ _​

​

D

e Leo e Patrizia Patrizi (autori della riforma come psicologi consulenti del ministero della Giustizia) hanno​

​prodotto un testo normativo (1999) in cui rientrano varie categorie psicologiche. In questo testo si legge che:​

​-​ ​Le disposizioni devono essere​​applicate​​in​​maniera​​adeguata alla personalità​​e​​alle esigenze educative​

​del minorenne.​

​-​ ​Il minore deve essere​​costantemente informato​​dal​​giudice del​​significato delle attività processuali​​,​

​nonché del contenuto e​​delle ragioni​​etico-sociali​​delle decisioni​​.​

​-​ ​Il minore ha​​diritto all’assistenza dei genitori e​​dei servizi sociali​​, oltre che​​del difensore​​.​

​-​ ​La​​polizia giudiziaria​​e i​​difensori​​devono essere​​formati e specializzati​​.​

​-​ ​La​​personalità del minorenne​​deve essere accuratamente​​esaminata​​attraverso l’acquisizione di​

​elementi riguardo le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali, al fine di​​accertarne​

​l’imputabilità e il grado di responsabilità​​.​

​-​ ​L’arresto in flagranza​​, il​​fermo​​e l’applicazione​​di​​misure cautelari​​(specifiche per minorenne) non​​sono​

​mai obbligatori​​, e deve tenere conto dell’esigenza​​di​​non interrompere i processi educativi in atto​​.​

​-​ ​In caso di​​irrilevanza del fatto​​, si deve pronunciare​​sentenza di non luogo a procedere​​(si vuole evitare​

​ogni effetto stigmatizzante del processo).​

​-​ ​La​​messa alla prova​​si può disporre​​per qualunque​​reato​​, con modalità adeguate e per tempi diversi,​

​sulla base di un​​progetto​​(che include l’azione di​​giudizi, specialisti, servizi sociali, genitori, scuola, etc.)​

​che ha lo scopo di instaurare una messa alla prova concordata e, laddove questa abbia​​esito positivo​​,​

​bisogna​​estinguere il reato​​.​

​________________________________________________________________________________________​

​Ogni essere umano acquisisce la​​capacità giuridica​​(intesa come​​idoneità ad essere titolare di diritti​​,​​art. 1,​

​comma 1° c.c.​

​) al momento della nascita. Alcuni diritti,​​poi, sono riconosciuti dalla legge anche alla persona​

​concepita ma non ancora nata, a condizione che nasca (es: diritto di successione).​

​Invece, la​​capacità di agire​​(intesa come il​​potere​​dell’individuo di compiere personalmente tutti gli atti di​

​esercizio dei propri diritti, in modo giuridicamente valido​​,​​art. 1, comma 2° c.c.​

​) si acquisisce normalmente​​a​

​18 anni. Tuttavia, anche il minorenne può compiere atti giuridici e intentare un giudizio o difendersi nella causa​

​intentati da altri contro di lui, purché sia rappresentato da persona dotata di piena capacità di agire (laddove​

​questa persona abbia con lui un rapporto di genitorialità, di tutela o di curatela).​

​In particolare, la​​capacità di stare in giudizio​​è​​il​​potere dell’individuo di rivolgersi al giudice​​per chiedergli di​

​pronunciare un provvedimento a suo favore (quindi di respingere una richiesta avanzata da altri contro di lui).​

​Questo vale per le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Dunque il minorenne,​

​che non ha la capacità di agire, può stare in giudizio solo mediante un’altra persona che lo rappresenti e lo​

​assista [​

​art. 75 c.p.c.​​- Codice di Procedura Civile].​

​

C

iascuno è libero di agire o non agire in una causa civile a difesa dei propri diritti. Invece, l’​​azione​​penale​​nei​

​confronti di chi è accusato di reato &

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Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/05 Psicologia sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ari0904 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Psicologia giuridica e di comunità e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università Maria SS.Assunta - (LUMSA) di Roma o del prof Caso Letizia.
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