I
NTRODUZIONE - cap 1, 3, 4
La psicologia giuridica è considerata un ambito della psicologia che si applica ai processi di regolamentazione
della convivenza e a quelli formalizzati nella norma giuridica, incluse le declinazioni nei contesti della giustizia.
Psicologia giuridica nasce ad inizio del Novecento, con il fine di migliorare l’amministrazione della giustizia e
rifondare l’impostazione giuridica secondo parametri conoscitivi che permettessero di contribuire allo studio del
crimine e della sua prevenzione.
L
a psicologia giuridica minorile è un settore della psicologia giuridica che si occupa di minori. Ragiona su
processi regolativi dei bambini in varie fasce d’età (entro i 18 anni).
Oggetto di studio:
- condizioni di rischio psicosocialenelle quali puòtrovarsi un individuo minorenne.
- comportamenti a rischioche lo stesso può metterein atto (e che anticipano ladevianza
psicosociale).
- previsioni normativevolte a regolare tali condizionie comportamenti.
- conseguenti interventi di tutela(praticati SOLO perminorenni, volti ad evitare che il carcere rovini
/limiti il normale sviluppo del minore e il reinserimento dello stesso nella vita fuori dal carcere).
Si basa su 2 principali nuclei conoscitivi:
1. interazioni simboliche e dinamiche socialiche riguardanoil rapporto tra persona, norma (intesa come
cultura) e collettività.
2. processi d’interpretazione e applicazione di leggi;organizzazione e amministrazione della giustizia;
modelli degli interventiderivate dalle decisionigiudiziarie;impatto di leggi e giustiziasui singoliindividui
e sui gruppi sociali.
Ambiti principali di lavoro della psicologia giuridica:
- psicologia legale(olegislativa
) = riguarda l’insiemedelle nozioni psicologiche che intervengono
nell’applicazione delle leggi, le dimensioni psicologiche presenti nelle norme, e il contributo della
psicologia all’elaborazione normativa in ambito civile e penale.
- psicologia criminale= studia la persona in quantoautrice di reato.
- psicologia giudiziaria(oforense
) = attiene al processo,alla persona nella sua qualità di imputata,
alle altre figure che interagiscono nel corso della procedura (giudici, testimoni, difensori, consulenti
tecnici e periti, etc), alle tecniche e strategie messe in atto.
- psicologia rieducativa(openitenziaria
) = si interessadella persona condannata, dell’esecuzione
penale, dei trattamenti attuati.
_ _ _ _
La psicologia viene consideratascienza ausiliaredel diritto, in quanto dà un contributo esperto limitato alle
esigenze conoscitive definite dalla legge.
Inoltre, lapsicologiaha per suo statuto unafunzioneteoretica
, la quale rielabora nuove conoscenze ele
ripropone nel proprio campo applicativo, con lo scopo anche di sviluppare leggi e procedure più coerenti con i
cambiamenti proposti dalle realtà sociali studiate. Questo è possibile osservando gli effetti dei provvedimenti di
giustizia attuati. Sulla base di questo, lapsicologiagiuridicaconnette la psicologia e il diritto entroun’area che
produce riflessioni, domande, e problemi che riguardano il rapporto persona-norma-collettività.
Nonostante psicologia e diritto condividano lo stesso oggetto di studio (ovvero il comportamento umano), lo
fanno con importanti differenze:
1. - Psicologia è unadisciplina conoscitiva(si basa suricerca empirica; riflessione teorica; interrogativi
epistemologici).
- Diritto è un prodotto umano auto-generato, per cui non ha bisogno di approfondire il proprio
fondamento epistemologico, bensì è caratterizzato dariflessioni ermeneutiche(volte
all’interpretazione di quanto stabilito dai codici). Difatti, esso riguarda norme e regole che si
autogiustificano.
2. - Psicologia è lostudio delle regoleche sottendonoil comportamento umano. Infatti lecategorie
psicologichesi costituiscono in costrutti che evolvonocoerentemente con l’evoluzione degli studi
scientifici.
-
D
iritto ha unafunzione regolamentativa. Difatti, lecategorie giuridichesono categorie convenzionali,
create da esseri umani, modificabili in funzione di specifici fini regolamentativi.
3. (Nella dimensione applicativa)
- Psicologia elabora progettualità di intervento chevarianoin funzione dell’opzione teorica e della
finalità attesa, progettualità che viene sottoposta a monitoraggio ed può ad essere modificata. Ha infatti
l’esigenza deldubbio conoscitivo
. Non rimanda quindiil caso concreto a norme preesistenti, bensì
confronta la situazione rilevata con quella attesa,essendo comunque sempre consapevole delrischio
probabilistico.
- Diritto: si autovincola alladecidibilità(ricercaquindi certezze compatibili con quanto stabilito dalle
norme). Infatti, individuaa priorile condizionie categorie prescritti dalla legge per applicare una regola
rispetto un caso specifico.
P
er sopperire alla difficoltà di trovare una corrispondenza tra psicologia e diritto, la psicologia giuridica ha
acquisito una specifica competenza, fondata su 2 principali obiettivi di lavoro:
1. Ricerca e riflessione teorica sui significati psicologici della norma, laddove la psicologia è chiamata a
trattare concetti che, pur riguardando conoscenze e strumenti di propria pertinenza, rientrano all’interno
di categorie specifiche del contesto giuridico (es: idoneità genitoriale; capacità di intendere e volere
della persona minorenne presunta autrice di reato e la responsabilità penale; valutazione della
personalità).
2. Operare un confronto operativo funzionale tra le categorie appartenenti al sapere giuridico e quelle del
sapere psicologico.
L’
autonomiadei due ambiti è il prerequisito dellaloro complementarietà.
_ _ _ _
Tra le aree di competenza della psicologia giuridica, una di esse riguarda specificamente l'età evolutiva (da 0 a
18 anni):psicologia giuridica minorile
.
F
ino agli anni ‘70, le situazioni di abbandono, d’irregolarità del comportamento e di devianza conclamata
venivano gestite tramite lasegregazione, così dadifendere la società da minorenni pericolosi o per difendere
questi ultimi da famiglie inadeguate.
Gli individui nelle fasi evolutive rappresentano soggettività incompiute che recepiscono i modelli ambientali
negativi.
L
’incontro formale tra diritto e psicologia avviene nel 1934, con la nascita deltribunale per i minorenni
,al
quale viene assegnate competenze specializzate nella materia minorile in campo:
- civile(per condizioni individuali e familiari cherichiedono tutela giurisdizionale),
- amministrativo(per irregolarità della condotta),
- penale(per commissione di reato).
Di questo tribunale fanno parte giudici togati (di professione) ed esperti dell’assistenza sociale (psicologia;
biologia; psichiatria; antropologia; pedagogia; etc.).
Il rapporto tra categorie giuridiche e psicologiche si fonde creando lastruttura interdisciplinaredella
psicologia giuridica.
I
lsuperiore interessecostituisce unacategoria superordinatache pone attenzione al soggetto di età minore
e alla salvaguardia dei suoi diritti fondamentali (vi è quindi un rapporto stretto tra interesse e diritti).
L’interesseè uno strumento dimediazione tra diritti(ovvero le garanzie a tutela dei minori)e bisogni(ovvero la
specificità dei casi concreti, della singola persona e della situazione). L’interesse è dunque in grado di evitare
rigidi automatismi applicativi dei diritti che porterebbero a ignorare esigenze basilari per una sana crescita
della persona minorenne.
L
a concezione tradizionale dell’infanzia e dell’adolescenza come adultità incomplete è stata progressivamente
riesaminata in ambito giuridico-sociale, così come le forme più consone di intervento sulle condizioni a rischio
e le problematiche che il diritto deve regolamentare:
1. Riconoscimento della persona minorenne quale soggetto competente, sia quando agisce in maniera
problematica, sia quando si trova coinvolta in vicende familiari difficili, separative, abbandoniche,
m
altrattanti che possono incidere sulla sua crescita. In entrambi i casi, la legge riconosce il suo diritto a
esprimere la propria opinione (e quindi ad essere ascoltati). [
Convenzione Europea dell’Esercizio
dei diritti dei minori-1996
].
2. Le prime norme a tutela della persona minorenne sono state caratterizzate da unmodello difensivonei
confronti della persona stessa (se autrice di comportamenti trasgressivi) o della sua famiglia (se
colpevole di carenze educative o di violenza). Il criterio principale che è stato per tanto tempo utilizzato
è quello dellasegregazione. Successivamente, sonostate fatte delle ricerche a riguardo, ed hanno
evidenziato:
a. il riduzionismo di questo modello re-attivo (ovvero modello che ricerca il principio di
causa-effetto).
b. l’importante funzione svolta da fattori protettivi, intesi come modulatori dei fattori di rischio.
c. che le strategie e modalità delle risposte (comprese quelle di giustizia) vanno inserite tra le
variabili capaci di incidere sulle dinamiche e i processi che il diritto intende regolare.
d. quanto siano efficaci i trattamenti orientati allo sviluppo delle risorse individuali, dei contesti di
socializzazione, e della comunità di appartenenza (ispirati tutti alle finalità attese).
3
. La persona minorenne viene ora osservata tramite una visione sistemica, per cui le sue condizioni,
problematiche, e opportunità devono essere considerate in riferimento alle sue relazioni familiari e ai
sistemi che intervengono nel corso della socializzazione.
I
lcontesto applicativoriguarda iluoghi di giustiziache accolgono il lavoro psicologico.
Si tratta di uncontesto normato
, ovvero un luogoin cui ogni attività riflessiva e operativa acquista un
significato solo rispetto alla norma, come regola che codifica il senso dello stare e fare professionali.
L
afruibilità giuridicaè illinguaggio/metodotalida consentire unalettura aderente ai significatispecifici
affermati.
Gliorganismi giudiziarisono:
- Tribunale ordinario civile.
- Giudice tutelare.
- Tribunale per minorenni.
________________________________________________________________________________________
Laconsiderazione per l’infanziaè cambiata nel tempo,passando dall’utilizzo dei minori come forza-lavoro al
riconoscimento dei loro diritti giuridico-formali. Anche le istituzioni, inizialmente, si erano soffermate poco sui
diritti dei minori.
L’acquisizione di diritti per i minorenni è avvenuta con laConvenzione sui diritti dell’infanzia e
dell'adolescenza(1989), e sono stati maggiormenteaffermati con le successive convenzioni europee.
La Costituzione Italiana ha dedicato alcuni articoli a questo tema:
- Art. 3
: riconosce l’uguaglianza di tutti i cittadini,senza distinzione alcuna (età compresa). Ha inoltre
introdotto ilprincipio della discriminazione positiva,la quale obbliga lo Stato a rimuovere gli ostacoli
all’uguaglianza e a predisporre istituti e strumenti che bilancino lo squilibrio o la debolezza iniziali.
- Art. 27, comma 3
: specifica che le pene devono tenderealla rieducazione del condannato.
- Art. 30, comma 2
: sostiene che, in caso di incapacitàdei genitori, la legge provvede all’assolvimento
dei loro compiti.
- Art. 31, comma 2
: obbliga la Repubblica a proteggerel’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
_ _ _ _
Nel 1985 fu introdotto dall’ONU unapproccio teoreticomultifattorialeall’interno delleregole minime per
l’amministrazione della giustizia minorile
. Sullabase di queste, alcuni sistemi di giustizia minorile
elaborarono l’
ipotesi teorica della responsabilizzazionedel minore autore di reato, al fine di verificare la
possibilità del suo allontanamento dall’ambito criminale per suo merito, successivamente all’aver compreso
l’esistenza e l’importanza della regola sociale e ad aver dimostrato volontà e capacità di vivere rispettando
questa regola.
_ _ _ _
D
e Leo e Patrizia Patrizi (autori della riforma come psicologi consulenti del ministero della Giustizia) hanno
prodotto un testo normativo (1999) in cui rientrano varie categorie psicologiche. In questo testo si legge che:
- Le disposizioni devono essereapplicateinmanieraadeguata alla personalitàealle esigenze educative
del minorenne.
- Il minore deve esserecostantemente informatodalgiudice delsignificato delle attività processuali,
nonché del contenuto edelle ragionietico-socialidelle decisioni.
- Il minore hadiritto all’assistenza dei genitori edei servizi sociali, oltre chedel difensore.
- Lapolizia giudiziariae idifensoridevono essereformati e specializzati.
- Lapersonalità del minorennedeve essere accuratamenteesaminataattraverso l’acquisizione di
elementi riguardo le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali, al fine diaccertarne
l’imputabilità e il grado di responsabilità.
- L’arresto in flagranza, ilfermoe l’applicazionedimisure cautelari(specifiche per minorenne) nonsono
mai obbligatori, e deve tenere conto dell’esigenzadinon interrompere i processi educativi in atto.
- In caso diirrilevanza del fatto, si deve pronunciaresentenza di non luogo a procedere(si vuole evitare
ogni effetto stigmatizzante del processo).
- Lamessa alla provasi può disporreper qualunquereato, con modalità adeguate e per tempi diversi,
sulla base di unprogetto(che include l’azione digiudizi, specialisti, servizi sociali, genitori, scuola, etc.)
che ha lo scopo di instaurare una messa alla prova concordata e, laddove questa abbiaesito positivo,
bisognaestinguere il reato.
________________________________________________________________________________________
Ogni essere umano acquisisce lacapacità giuridica(intesa comeidoneità ad essere titolare di diritti,art. 1,
comma 1° c.c.
) al momento della nascita. Alcuni diritti,poi, sono riconosciuti dalla legge anche alla persona
concepita ma non ancora nata, a condizione che nasca (es: diritto di successione).
Invece, lacapacità di agire(intesa come ilpoteredell’individuo di compiere personalmente tutti gli atti di
esercizio dei propri diritti, in modo giuridicamente valido,art. 1, comma 2° c.c.
) si acquisisce normalmentea
18 anni. Tuttavia, anche il minorenne può compiere atti giuridici e intentare un giudizio o difendersi nella causa
intentati da altri contro di lui, purché sia rappresentato da persona dotata di piena capacità di agire (laddove
questa persona abbia con lui un rapporto di genitorialità, di tutela o di curatela).
In particolare, lacapacità di stare in giudizioèilpotere dell’individuo di rivolgersi al giudiceper chiedergli di
pronunciare un provvedimento a suo favore (quindi di respingere una richiesta avanzata da altri contro di lui).
Questo vale per le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Dunque il minorenne,
che non ha la capacità di agire, può stare in giudizio solo mediante un’altra persona che lo rappresenti e lo
assista [
art. 75 c.p.c.- Codice di Procedura Civile].
C
iascuno è libero di agire o non agire in una causa civile a difesa dei propri diritti. Invece, l’azionepenalenei
confronti di chi è accusato di reato &
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Psicologia giuridica, prof. Garro, libro consigliato Psicologia giuridica, De Leo, Patrizi
-
Riassunto esame Metodologia e informatica giuridica, Prof. Mingardo Letizia, libro consigliato Giustizia digitale a…
-
Riassunto esame psicologia di comunità, prof. Curiale, libro consigliato Fondamenti di psicologia di comunità. Prin…
-
Riassunto esame sociologia del diritto, prof. Fittipaldi, libro consigliato Psicologia giuridica e realismo: Leon P…