Estratto del documento

Fondamenti di procedura penale

Il processo penale

Il processo penale è una sequenza di attività volte ad accertare se una determinata persona ha commesso un reato e quali sanzioni vadano applicate. Il diritto processuale penale è una disciplina strumentale al diritto penale sostanziale: questo definisce ciò che è reato, laddove il diritto processuale penale definisce le modalità di accertamento del reato.

Modelli di processo

Sistema inquisitorio

  • Cumulo della funzione requirente e di quella giudicante: accusa e giudice si fondono in un unico organo (il giudice inquisitore).
  • L'iniziativa del processo spetta allo stesso giudice inquisitore.
  • Il giudice inquisitore ricerca d'ufficio le prove.
  • L'imputato non ha poteri di ricerca probatoria.
  • L'imputato è presunto colpevole.
  • Il processo si svolge per iscritto.
  • Il processo si svolge in segreto.

Sistema accusatorio

  • Separazione delle funzioni: la pubblica accusa è esercitata da un organo (PM) diverso da quello che esercita la funzione giudicante (giudice).
  • L'iniziativa del processo spetta alle parti.
  • La ricerca delle prove spetta esclusivamente alle parti.
  • L'imputato è presunto innocente fino alla condanna definitiva.
  • Prevale il principio di oralità.
  • Il processo è pubblico in ogni momento.

Il modello italiano

Il nostro sistema penale ha elementi dell'uno e dell'altro modello: è pertanto definito tendenzialmente accusatorio, e i suoi caratteri principali sono:

  • Separazione delle funzioni: la magistratura è divisa in due funzioni:
    • Requirente (PM): ha la funzione dell'accusa.
    • Giudicante (giudice): è un organo terzo ed imparziale che decide circa la responsabilità dell'imputato.
  • Obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale: il 112 Cost definisce “obbligatorio” l'esercizio dell'azione penale, nel rispetto dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
  • Separazione delle fasi: il procedimento penale è diviso in fasi: indagini preliminari, udienza preliminare, giudizio, esecuzione.
  • Presunzione di non colpevolezza: ex 27 Cost, l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.
  • Limitata iniziativa probatoria del giudice: il codice attribuisce al giudice una serie di poteri istruttori, inserendo elementi di matrice inquisitoria come temperamento al carattere accusatorio del processo, al fine di garantire una applicazione imparziale della giustizia.
  • Prevalenza del principio di oralità in tutte le fasi del processo: sono eccezionali i casi in cui si ammette una prova precostituita, ossia formata fuori dal contraddittorio tra le parti davanti al giudice del dibattimento.
  • Pubblicità del processo: il giudizio si svolge con udienza pubblica, salvi i casi di specifiche esigenze (reati sessuali, coinvolgimento di minori nel processo).
  • Nelle indagini preliminari prevale la segretezza.

Il processo penale italiano

Il modello seguito dal nostro sistema prevede la netta separazione tra la fase delle indagini preliminari (il cui dominus è il PM) e il processo (vera e propria fase giurisdizionale, caratterizzata dal contraddittorio delle parti dinanzi a un giudice terzo e imparziale). Giova distinguere tra:

Procedimento penale

Serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisione del giudice penale. Si apre con la ricezione della notizia di reato e la sua iscrizione nell'apposito registro, e si conclude con una pronuncia irrevocabile.

Processo

Porzione del procedimento che comincia con la formulazione dell'imputazione e termina con la pronuncia di una decisione divenuta irrevocabile. Il soggetto nei cui confronti si procede nell'ambito delle indagini preliminari è definito indagato e dopo la formulazione dell'azione penale, assume il ruolo di imputato.

Le fasi del procedimento

  • Indagini preliminari: ha inizio con la ricezione della notitia criminis da parte della polizia giudiziaria o del PM ed è caratterizzata da elementi tipici del modello inquisitorio:
    • Segretezza degli atti di indagine.
    • Predominio dell'accusa sulla difesa.
    • Ricerca delle prove prevalentemente da parte dell'accusa.
  • Udienza preliminare: inizia con la richiesta di rinvio a giudizio, e comporta l'avvio del “processo” vero e proprio. Il giudice accerta l'idoneità degli elementi raccolti dal PM a sostenere l'accusa in giudizio e alternativamente:
    • Dispone l'integrazione delle indagini (art. 421 bis).
    • Dispone, anche d'ufficio, l'integrazione probatoria (art. 422).
    • Pronuncia sentenza di non luogo a procedere (art. 425).
    • Pronuncia decreto che dispone il giudizio (art. 429).
  • Giudizio: inizia a seguito del decreto che dispone il giudizio e si conclude con la pronuncia di una sentenza irrevocabile. Può svolgersi in un unico grado, se nessuna parte propone impugnazioni, oppure su due gradi di giudizio più l'eventuale vaglio di legittimità da parte della Corte Cass. Gli esiti possono essere:
    • Condanna (art. 533).
    • Proscioglimento, ed in particolare:
      • Non doversi procedere (art. 529).
      • Assoluzione (art. 530).
  • Esecuzione: è la fase finale del processo (e del procedimento) penale. Ha ad oggetto una sentenza o un decreto penale divenuti esecutivi. Nel caso di condanna, in questa fase viene in concreto applicata la sanzione. Nel caso di proscioglimento, cessano tutti gli effetti ancora in essere al momento della irrevocabilità del provvedimento (es. cadono le misure cautelari in corso).

Con il termine grado del procedimento si intende il “livello” di giudizio sulla stessa res judicanda. Il nostro ordinamento penalistico contempla un doppio grado di giurisdizione di merito, oltre il quale vi è un vaglio di legittimità davanti alla Suprema corte di cass. Occorre distinguere all'interno del processo di cognizione tra:

  • Giudizio di primo grado.
  • Giudizio di appello.
  • Giudizio di cassazione.

Riti speciali

Accanto al rito ordinario, il cpp prevede dei riti speciali, che rispetto al primo mancano di una fase. Possono essere raggruppati in due categorie:

  • Riti che omettono l'udienza preliminare:
    • Giudizio direttissimo (art. 449 ss).
    • Giudizio immediato (art. 453 ss).
  • Riti che omettono il dibattimento:
    • Giudizio abbreviato (art. 438 ss).
    • Patteggiamento (art. 444).
    • Procedimento per decreto (art. 459 ss).

Accanto a questi vi sono poi l'oblazione (art. 162 cp; art. 141 disp att cpp) e la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464 ss), che consentono in maniera diversa la dichiarazione di estinzione del reato. A differenza dei riti speciali, i riti differenziati hanno una struttura completa come il rito ordinario, ma se ne distinguono per delle particolarità. Essi sono:

  • Rito davanti al tribunale monocratico (art. 549 ss).
  • Rito davanti al giudice di pace (d.lgs. 274/2000).
  • Rito davanti al tribunale per i minorenni (d.P.R. 448/88).
  • Giudizio nei confronti degli enti (d.lgs. 231/2001).

Capitolo 1: Sfondi

Le forme del processo

Il processo è un fenomeno regolato da norme specifiche, svolto in forme specifiche. Si agisce secondo tempi, modi e luoghi predeterminati. "Processus" evoca l'idea di un cammino, infatti i processi sono successioni di atti che si snodano da uno stato di relativa certezza per stabilire se qualcosa sia avvenuto e chi l'ha causato. Le regole dunque mirano ad indirizzare un percorso di conoscenza.

Va precisato che al termine del giudizio, quando l'imputato viene dichiarato innocente o colpevole del reato attribuito, il giudice si esprime in termini di certezza, ma si tratta di una convinzione: la conoscenza assoluta è un traguardo che non verrà mai pienamente raggiunto; l'unica a cui si può aspirare è contingente e approssimativa. La verità processuale non può infatti essere affermata sulla base di un'osservazione diretta (il reato è un evento passato), ma vi si perviene sulla base di segni che sono stati lasciati nel presente: le prove.

Queste però non sono mai oggettive e fedeli rappresentazioni di un fatto, per cui il giudice deve fare un'illazione ed in questa si annida il rischio dell'errore. Tutto ciò non sminuisce l'importanza delle regole, anzi le rende l'unico modo per garantire il risultato.

Il processo è una ricerca ordinata di verità e l'attività del giudice ricorda quella dello storico: entrambi si servono di documenti, testimonianze, scegliere le più attendibili, scoprire le falsificazioni. Il processo penale però si distingue dalle altre forme di conoscenza soprattutto perché implica l'uso della forza: ad ogni passo compie azioni che, effettuate altrove, sarebbero reato (es. ispezioni, perquisizioni, intercettazioni, accompagnamento coattivo, custodia cautelare, ecc.). Non infligge sofferenza solo alla fine, quando arriva alla pronuncia di colpevolezza, ma anche durante il suo svolgimento.

Per questa ragione le regole hanno anche la funzione di imbrigliare l'uso della forza, stabilendo quando e come possa legittimamente esplicarsi, tracciando un limite al potere dello Stato e scongiurando eventuali arbitri. Ciò porta alla c.d. teoria dualistica elaborata dalla Scuola classica, secondo cui la procedura penale punta a “due contrari estremi”: scoprire i reati adoperando strumenti il meno incivili possibile.

Si comprende anche perché il codice adoperi pochissimo la parola “verità” e sempre riguardo a soggetti che non governano il processo (l'interprete, il perito, il testimone), mentre nel caso del giudice usa formule più caute come “completezza dell'esame” o “accertamento dei fatti”.

La relazione dialettica tra i due obiettivi

La relazione dialettica tra i due obiettivi perseguiti dalle regole processuali ha portato a due conflitti che segnano la storia della procedura penale degli ultimi decenni:

  • Uno sincronico, che contrappone legislatore e magistratura: quest'ultima tende ad aggirare le regole (ad es. quelle sull'invalidità) e a caricare sulle proprie spalle il peso dell'accertamento della verità.
  • Uno diacronico, che non riguarda solo l'Italia. Un esempio ne è l'esperienza statunitense in cui, nel 2001, è scoppiato un dibattito che ha portato alla teorizzazione dell'opportunità di legittimare delle forme controllate di tortura verso gli arrestati sospettati di essere legati ad Al Quaida. È stato messo in discussione uno dei pilastri delle democrazie liberali: l'intangibilità del corpo di chi subisce un procedimento penale. Calamandrei in merito ha scritto che il diritto processuale è “una fragile rete dalle cui maglie preme e a volte trabocca la realtà sociale”: nei periodi di pace la rete tiene, nei periodi di emergenza invece tracimano pulsioni autoritarie.

Diritto e processo

Mentre nel diritto civile l'azione dei privati da sola può costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche senza intervento del giudice, il diritto penale vive solo nel processo: in forza del principio nulla poena sine iudicio, le conseguenze sanzionatorie possono essere irrogate solo all'esito di un procedimento giurisdizionale.

Tradizionalmente si parlava di strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, mentre oggi la dottrina parla di strumentalità reciproca o speculare: è vero che senza una sentenza irrevocabile la pena non può essere applicata, ma durante tutto il procedimento il rapporto è invertito la fattispecie incriminatrice astratta si proietta sull'imputazione, che a sua volta fissa il tema del processo.

Inoltre i tempi della giustizia sono molto dilatati e spingono la condanna verso un futuro lontano e incerto, perciò vengono scaricate sul processo le aspettative di una pronta difesa sociale gli istituti processuali diventano anche mezzo per placare l'allarme sociale causato dal reato (es. custodia cautelare: nella prassi viene illegittimamente usata come surrogato di una sanzione che arriverà – forse – più tardi).

Infine, diritto e processo sono due componenti inscindibili della politica criminale, tanto che spesso le fattispecie incriminatrici vengono pensate e costruite in funzione del processo. Es. reati di sospetto ex artt. 707 e 709 c.p.: un comportamento viene punito non perché in sé dannoso, ma perché lascia presumere l'avvenuta o futura commissione di altri reati, che non si è riusciti a dimostrare. In questi casi l'incriminazione punta a risolvere un problema processuale, una questione di onere probatorio. Es. Delitti associativi: nascono per liberare il p.m. dall'onere di dimostrare la commissione del reato-scopo.

Diritto processuale penale e procedura penale

Sono due formule che si somigliano ma non dicono la stessa cosa. Procedura: mette l'accento sul percorso, evoca uno strumento malleabile affidato all'inquisitore; Diritto: evoca valori da salvaguardare, un congegno che incontra i diritti come limiti effettivi.

Il diritto processuale penale da un lato è una branca del sapere che studia, con metodo tecnico, non tanto il processo ma le norme che lo regolano, la regolamentazione legale a cui soggiace l'attività del ius dicere in materia criminale; dall'altro analizza anche un fenomeno sociale, fatto di prassi e strutture, ideologie della magistratura e del singolo giudicante. Da entrambi i punti di vista, procedura è un termine più completo.

Capitolo 2: Modelli e concezioni

La persistente vitalità dell'antitesi tra modello accusatorio e inquisitorio del processo penale

Ogni epoca storica adotta proprie categorie di riferimento, che sono espressione di un insieme di presupposti politici, culturali e normativi. Il criterio di classificazione più longevo punta sull'antitesi tra modello accusatorio e inquisitorio.

Va precisato però che parte della dottrina gli riconosce un mero valore didascalico, soprattutto nell'ottica dell'armonizzazione europea. La mescolanza di stili processuali offusca le distinzioni nette, perciò negli ultimi anni ha preso piede la tendenza ad orientarsi secondo le coordinate unificanti desumibili da formule sintetiche come fairness o équité, richiamate dall'art. 111.1 Cost. Secondo quest'ultimo infatti la giurisdizione si attua mediante il “giusto” processo, concetto introdotto dall'art. 6 CEDU.

Nel secondo dopoguerra, le fonti sovranazionali volevano cogliere i tratti tipici della giustizia penale anglosassone, in particolare l'adversary system imperniato sulla fase del dibattimento (trial) in cui le parti si confrontano in modo diretto, presentando al giudice le rispettive ragioni. La scelta era solidale al ripudio della supremazia assoluta dell'interesse pubblico nello svolgimento del processo, in favore della tutela della persona: l'accusato tornava ad essere titolare del diritto di resistere all'attacco e dispiegare le prerogative della difesa.

Nel concetto di fairness processuale c'è la garanzia per l'individuo della contesa ad armi pari con l'accusa. Che il processo sia “equo” implica l'idea dell'equilibrio tra le parti, del dovere del giudice di dare ascolto anche alle ragioni dell'accusato, insomma della natura democratica del procedimento. Si tratta però di nozioni elastiche che caratterizzano un processo sottoposto a bilanciamenti variabili, in cui mancano un ordine prestabilito dei rapporti e regole vincolanti su cui la persona sottoposta al processo può confidare in anticipo.

Quando si utilizza una clausola generale come quella del fair trial quindi bisogna considerare che si rischia di abbandonare il sistema liberale. Questo contrappone l'individuo all'autorità dello Stato tramite la dicotomia tra processo accusatorio e inquisitorio, uno orientato a vantaggio della libertà del singolo, l'altro disposto a sacrificarla per soddisfare finalità considerate superiori. È un'antitesi ma strutturata, mentre i concetti riconducibili alla fairness, per come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, si presentano troppo fluidi e modulabili.

Genealogie culturali del processo penale moderno: la contrapposizione di origine illuministica tra modello accusatorio e archetipo inquisitorio

L'organizzazione del processo penale rappresenta l'indice più sicuro per misurare il grado di civiltà e libertà di un ordinamento sociale. Durante la prima metà dell'Ottocento in Germania il procedimento penale verrà collegato alla Costituzione, idea da cui poi si approderà al processo come diritto costituzionalmente applicato, cioè espressione immediata delle garanzie di libertà riconosciute dalle Carte fondamentali.

La svolta inizia con la denuncia delle alterazioni subite dalle procedure straordinarie introdotte dalle monarchie cinquecentesche per accelerare il corso della giustizia a scopi repressivi. Le già ridotte opportunità di difesa del rito inquisitorio erano state abbattute, portando così alla riscoperta del modello accusatorio.

Nell'ambito della critica del '700 alle istituzioni dell'ancien regime, la polemica al rito inquisitorio si perfeziona e porta ad una sua progressiva demolizione. Voltaire ne parla come trappola per l'innocente, censurandone il metodo scritto e segreto nella raccolta delle prove, le preclusioni all'assistenza dell'avvocato, ecc. Il modello accusatorio viene quindi raffigurato come luminosa alternativa.

Processo inquisitorio Processo accusatorio
Ha carattere segreto sia nei confronti del sospettato che della collettività. L'udienza è pubblica, in modo che i cittadini controllino come viene amministrata la giustizia.
Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 393
Riassunto esame Procedura Penale, Prof. Di Paolo Gabriella, libro consigliato Fondamenti di procedura penale, Camon Pag. 1 Riassunto esame Procedura Penale, Prof. Di Paolo Gabriella, libro consigliato Fondamenti di procedura penale, Camon Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 393.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Procedura Penale, Prof. Di Paolo Gabriella, libro consigliato Fondamenti di procedura penale, Camon Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 393.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Procedura Penale, Prof. Di Paolo Gabriella, libro consigliato Fondamenti di procedura penale, Camon Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 393.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Procedura Penale, Prof. Di Paolo Gabriella, libro consigliato Fondamenti di procedura penale, Camon Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 393.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Procedura Penale, Prof. Di Paolo Gabriella, libro consigliato Fondamenti di procedura penale, Camon Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 393.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Procedura Penale, Prof. Di Paolo Gabriella, libro consigliato Fondamenti di procedura penale, Camon Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 393.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Procedura Penale, Prof. Di Paolo Gabriella, libro consigliato Fondamenti di procedura penale, Camon Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 393.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Procedura Penale, Prof. Di Paolo Gabriella, libro consigliato Fondamenti di procedura penale, Camon Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 393.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Procedura Penale, Prof. Di Paolo Gabriella, libro consigliato Fondamenti di procedura penale, Camon Pag. 41
1 su 393
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ElenaTrento di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Di Paolo Gabriella.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community