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Fondamenti di procedura penale - IV edizione

Compendio a cura di Michele Montanaro, Luiss Guido Carli.

Sfondi

Forme del processo. Sia Francesco Carrara (capostipite Scuola classica) che Salvatore Satta (un secolo più tardi) e Giuseppe De Luca (professore universitario) richiamano l’attenzione sul processo come ‘fenomeno regolato da norme secondo forme’.

A cosa servono regole e forme?
Primo scopo: mirano a guidare, aiutare e indirizzare un percorso di conoscenza (tuttavia la conoscenza assoluta è un traguardo ‘ideale’ cui si può tentare di avvicinarsi ma che non verrà mai pienamente raggiunto). Dunque, emerge processo come ‘ricerca ordinata di verità’, avvicinando la figura del giudice a quella dello storico.

Secondo scopo: mirano ad imbrigliare l’uso della forza, stabilendo dove, come e quando possa legittimamente esplicarsi. Dunque, si traccia un limite all’autorità e al potere soverchiante dello Stato, scongiurando o almeno riducendo il pericolo dell’arbitrio e sopraffazione; la differenza tra giudice e storico diventa enorme: l’attività dello storico è libera mentre quella del giudice è vincolata da regole.

N.B. Emerge un apparente paradosso: il processo è un meccanismo di conoscenza, eppure i codici di procedura sono una sfilza di norme regolamentari che intralciano l’azione più di quanto non l’assistano nel suo svolgimento!

Già esponenti della Scuola classica avevano elaborato la cosiddetta ‘teoria dualistica’ del processo: Procedura penale punta a due contrari estremi: scoprire i reati e farlo adoperando strumenti civili o meno incivili possibile.

  • Relazione dialettica fra i due contrari estremi perseguiti dalle regole processuali ha condotto a due conflitti che segnano la storia della procedura penale degli ultimi decenni.
  • Conflitto sincronico, contrappone legislatore e magistratura; giudici talvolta tendono ad aggirare le regole con atteggiamenti esasperatamente antiformalistici.
  • Conflitto diacronico, contrappone le ragioni dell’efficienza e quelle del garantismo (= ragioni dell’autorità e quelle della libertà).

Diritto e processo. Visione originaria: diritto penale vive solo nel processo e il processo avrebbe carattere ancillare rispetto al diritto sostanziale e servirebbe solo come strumento per applicare le sue norme. Da qualche decennio: diritto penale sostanziale serve e guida il processo; ne consegue ‘strumentalità speculare’ o ‘reciproca’ tra diritto e processo. Diritto e processo vanno considerati come due componenti inscindibili della politica criminale! Spesso il legislatore interviene in uno dei due rami per ottenere effetti sull’altro, per risolvere problemi nati nell’altro o per aggirare garanzie tipiche dell’altro; casi emblematici sono le fattispecie incriminatrici che vengono pensate e costruite in funzione del processo.

La norma processuale penale

La struttura. Procedura penale disciplinata da norme inquadrabili in due grandi categorie.

a) Principi: prescrizioni aperte che non indicano in modo preciso ed esaustivo le condizioni per il prodursi di conseguenze giuridiche, ma individuano solo i valori da rispettare.

b) Regole: norme chiuse dotate di tendenziale precisione, tali da enumerare in modo esaustivo le condizioni necessarie per produrre le conseguenze giuridiche da esse disposte e immediatamente applicabili. N.B. Regole non possono essere bilanciabili, si applicano nella loro certezza o in presenza di eccezioni non si applicano.

Delineano una variegata gamma di situazioni giuridiche soggettive riferibili alle persone che partecipano al processo, le quali si possono ricomprendere in due classi fondamentali:

  • Il dovere: valutazione negativa da parte dell’ordinamento di un comportamento che non sia coincidente con quello descritto da una norma.
  • Il potere: facoltà per un soggetto processuale di determinare taluni effetti ponendo le premesse per ulteriori poteri o doveri in capo ad altri soggetti.

Non sempre le norme processuali presentano struttura del principio o della regola in modo netto, è ammissibile una conformazione mista.

Le fonti autoctone e i formati sovranazionali

Tradizionalmente le fonti delle norme processuali penali consistono in atti emessi da organi forniti di una piena legittimazione democratica: Costituzione, leggi costituzionali e ordinarie, atti con forza di legge (decreti-legge e decreti legislativi).

N.B. Procedura penale rientra nella competenza esclusiva statuale; non trova la sua disciplina in leggi regionali e fonti di natura regolamentare, sarebbe inopportuno privare il Parlamento anche solo in parte di una materia che tocca un bene di suprema importanza come la libertà degli individui.

Scenario nazionale è entrato in una fase di profondo cambiamento; alla legge parlamentare si stanno progressivamente affiancando fonti di natura sovranazionale. Due sistemi di produzione giuridica di riferimento sono il Consiglio d’Europa (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) e Unione Europea (trattati e Carta dei diritti fondamentali).

N.B. Alla base dell’ingresso delle norme sovranazionali nel nostro sistema vi sono pur sempre degli appositi atti del Parlamento italiano; il difetto di legittimazione democratica viene meno.

Valore orientativo del diritto giurisprudenziale

A differenza dei sistemi di common law caratterizzati dal vincolo del precedente giurisprudenziale, il valore vincolante delle decisioni dei giudici nel nostro sistema è confinato ai dispositivi emessi in rapporto a ciascun singolo caso. (Assenza del vincolo del precedente è il portato della netta separazione dei poteri di derivazione illuministica che contraddistingue ordinamenti degli Stati dell’Europa continentale).

Il potere di produrre norme spetta solo agli organi direttamente eletti dai cittadini; tuttavia, le interpretazioni operate dalla giurisprudenza risultano indispensabili per tradurre norme dettate dal legislatore in regole concretamente applicabili nel singolo caso. Ciò avviene (a) in caso di ambiguità/incompletezza del diritto legislativo e (b) in presenza di norme che non fissano regole, ma si limitano a porre principi. Dunque, il diritto giurisprudenziale sia interno che esterno assume un importante valore orientativo; ne consegue che i giudici saranno portati a seguire i precedenti (pur non essendone vincolati) discostandosene solo in presenza di solide ragioni!

Le gerarchie: dalla piramide alla rete

Gerarchia consolidatasi a seguito dell’Illuminismo e della Rivoluzione francese è di tipo piramidale; si fonda essenzialmente sul binomio Costituzione-legge ordinaria: il giudice sarebbe tenuto ad interpretare la legge ordinaria conformemente alle indicazioni della Costituzione.

Con l’apertura ai formati europei, struttura a rete; la materia processual-penalistica non è più di esclusiva competenza dello Stato e si è frammentata su vari livelli, interni e sovranazionali, tali da determinare l’ingresso di fonti che si trovano in una posizione intermedia.

In tale rinnovato assetto distinguiamo:

  • Componente convenzionale. Rango della Convenzione Europea trova la sua matrice nell’Art.117 IC Cost.; il potere legislativo statale va esercitato nel rispetto dei vincoli che provengono non solo dalla Costituzione, ma anche dagli obblighi internazionali, tra i quali rientrano obblighi assunti dall’Italia con la CEDU.
  • Componente euro-unitaria. Artt.11 e 117 IC Cost. consentono che la sovranità e la potestà legislativa nazionali trovino limitazioni anche nelle norme dell’UE; se si tratta di norme precise ed incondizionate, sono fornite di efficacia indiretta generando l’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare eventuale norma contrastante.

N.B. Qualora tuttavia dovesse derivarne una lesione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana, allora non si giustificherebbe la disapplicazione; si attivano i controlimiti. (Se si tratta invece di norme dell’Unione non in grado di esprimere efficacia diretta; si determinerebbe efficacia indiretta, suscettibile di concretizzarsi in un obbligo di ‘interpretazione conforme’: i giudici nazionali dovrebbero attribuire alle norme interne il significato maggiormente compatibile con le prescrizioni euro-unitarie).

Tecniche interpretative

Interpretazione letterale (Art.12 preleggi) = nell’applicare la legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Tecnica classica, funzionale al massimo rispetto della separazione dei poteri;

Interpretazione estensiva = maggior ampliamento possibile dell’area operativa delle norme;

Analogia (Art.12 IIC preleggi) = applicazione di norme dettate per casi simili o materie analoghe;

Interpretazione sistematica (Art.12 IIC preleggi) = attribuzione alle norme del significato più in linea con i principi generali che informano il sistema processuale.

Interpretazione teleologica = ricostruzione del significato delle norme alla luce delle finalità perseguite dal legislatore. Nessuna tecnica potrebbe mai legittimare interpretazione CONTRA LEGEM (andando a conferire funzione ‘creativa’ ai giudici)! N.B. La disapplicazione consente di superare il limite dell’interpretazione contra legem; i giudici hanno possibilità di sostituire norme interne con norme europee anche nell’ipotesi in cui quest’ultime fossero in contrasto con il significato letterale delle prime.

Giudizio di proporzionalità = tecnica interpretativa praticabile in rapporto alle norme che, anziché fissare fattispecie autosufficienti, si limitano ad esprimere principi.

L’esigenza di precisione

Necessario che norma risponda al canone della legalità processuale; ART.111 IC Cost. esige che il processo sia regolato dalla legge; ne consegue che devono concretizzarsi in prescrizioni dotate della massima precisione possibile. Ad eventuali carenze legislative spetta alla giurisprudenza sopperire formulando regole più puntuali; dunque estensione del requisito della precisione anche alle regole giurisprudenziali.

La successione nel tempo

In caso di nuove norme che sostituiscono quelle abrogate, come operano rispetto ai procedimenti pendenti al momento della loro entrata in vigore?

  • Legislatore può prevedere apposite norme intertemporali, che indichino quali delle due discipline applicare, oppure norme transitorie, valide unicamente per i procedimenti pendenti.
  • Se legislatore non detta alcuna disciplina, valgono principi generali dell’ordinamento:
  • Tempus regit actum > vanno applicate norme in vigore al momento del compimento del singolo atto in gioco, con la conseguenza di non poter conferire ad eventuali norme successive nessuna portata retroattiva. (Si applica in rapporto alla legge processuale salvo esplicite indicazioni contrarie del legislatore).
  • Retroattività delle nuove norme più favorevoli > scopo di tutelare parità di trattamento, evitando che le norme più favorevoli non siano fruibili solo per aver posto in essere gli atti giuridici da esse disciplinate prima dell’entrata in vigore. (Si applica in rapporto a norme sostanziali).

N.B. Caso differenziato: declaratoria di illegittimità di norma processuale ad opera della Corte costituzionale = annullamento ex tunc suscettibile di produrre effetti retroattivi; trova limite solo in rapporti processuali esauriti con effetti già cristallizzati.

La disciplina costituzionale

Il volto costituzionale del processo: l’equità processuale

Principio dell’equità riferibile all’intero fenomeno processuale (figura a tutti i livelli), ritenuto al centro della modifica della Costituzione da parte della L. Cost.2/1992.

A livello Costituzionale, equità identificata con la giustizia all’Art.111 IC Cost. Giurisprudenza si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge; giusto processo va inteso come parametro oggettivo rilevante in astratto, suscettibile di orientare i bilanciamenti tra i valori in gioco effettuati dalla legge ordinaria al momento della previsione delle singole regole processuali.

Tuttavia nel sistema vigente ogni tentativo di automatizzare l’equità (nozione autonoma) sembra fallire! Possono difatti esserle attribuiti molteplici significati.

  • Può essere identificata con l’esigenza che processo sia regolato da norme accessibili, precise e dalle conseguenze prevedibili (Intesa in tal senso costituisce un sinonimo del principio di legalità processuale).
  • Può essere ulteriormente vista come la capacità del processo di produrre una decisione giusta in quanto dotata della massima attendibilità cognitiva (Finalità che trova la sua consacrazione già nel principio del contraddittorio nella formazione della prova).
  • Può indicare la capacità del processo di produrre una decisione giusta in quanto frutto di regole equilibrate, capaci di contemperare in modo adeguato tutti i valori in gioco (Implicazione dello stesso principio di ragionevolezza).

N.B. Assenza di portata percettiva del concetto di equità processuale spiega perché la Corte Costituzionale non abbia mai valutato la legittimità delle regole processuali sulla base del solo canone del giusto processo ex Art.111 IC Cost. = Nei vari giudizi di costituzionalità è sempre stato coniugato ad altri principi.

Il principio di legalità processuale

Art.111 IC Cost. stabilisce che il processo dev’essere regolato dalla legge; principio di legalità abbraccia l’intera esperienza penalistica, disegnando un sistema governato dalla legge sia nel procedere che nel punire.

Principio opera anzitutto sulla scala delle fonti, attraverso una riserva di legge: disciplina del processo deve promanare da fonti di rango super-primario (regolamenti, direttive UE) o primario (legge formale, decreti legislativi, decreti-legge). Riserva assoluta; si desume dal tenore della disposizione e natura dei beni coinvolti.

Secondo alcuni, ulteriore direzione in cui si esplicita il principio è data dal divieto di analogia in malam partem. N.B. Principio di legalità processuale già in crisi a causa di un complesso di fattori politici, ideologici, storici e culturali.

  • Codice divenuto disomogeneo, prolisso e incoerente;
  • Magistratura adotta atteggiamenti antiformalistici aggirando le regole fissate dal legislatore;
  • Irruzione di disposizioni di matrice sovranazionale.
  • Proliferazione di fonti di soft law (protocolli, linee guida, circolari).

La libertà personale

Salvaguardia della libertà costituisce la radice politico-costituzionale della procedura penale! Art.13 Cost.IC La libertà personale è inviolabile; inviolabilità implica l’esistenza di un contenuto minimo di garanzie, riconosciute dall’ordinamento a prescindere dalla stessa volontà dell’interessato.

IIC Stabilisce triplice garanzia della riserva assoluta di legge, della riserva di giurisdizione e dell’obbligo di motivazione.

IIIC Disciplina i poteri coercitivi della polizia; eccezionali, provvisori e sempre assoggettati al successivo controllo giurisdizionale.

IVC Vieta ogni violenza fisica e morale sulle persone ristrette.

VC Impone limiti massimi della durata della carcerazione preventiva; misura cautelare custodiale eventualmente disposta nei confronti della persona accusata di un reato non ancora raggiunta da una sentenza di condanna irrevocabile.

Riserva di legge, giurisdizione e obbligo di motivazione. Riserva di legge; necessita di una previa individuazione legale dei casi e modi dell’eventuale restrizione della libertà personale e comporta la tassatività delle sole ipotesi restrittive.

Indubbio rilievo politico = si assicura che l’unica fonte abilitata a incidere sulla libertà della persona sia la legge, direttamente emanazione della sovranità popolare, che si esprime nei rappresentanti dell’intera compagine sociale.

Riserva di giurisdizione; stabilisce che l’autorità investita del potere di limitare la libertà di una persona sia indipendente dal potere politico e dall’esecutivo, bandisce automatismi nell’applicazione della misura restrittiva e impone una valutazione caso per caso del provvedimento restrittivo.

Con la riforma dell’Art.111 Cost., riforma di giurisdizione si atteggia in maniera maggiormente pregnante, esigendo sia l’irrobustimento in chiave difensiva dei presupposti applicativi delle misure cautelari, sia il rafforzamento dell’attuazione del contraddittorio nel procedimento di emanazione dei provvedimenti restrittivi.

Obbligo di motivazione; garanzia con duplice funzione: (1) garantire controllo dell’opinione pubblica sul provvedimento coercitivo del giudice che amministra la giustizia in nome del popolo; (2) consentire sindacato giurisdizionale sul provvedimento conoscendone le ragioni di fatto e di diritto.

Libertà e sistema cautelare

Art.27 IIC Cost. stabilisce importante regola di trattamento: divieto di trattare l’imputato come il colpevole. Necessario che le restrizioni della libertà personale dell’indagato o imputato assumano connotati nitidamente differenziate da quella della pena, irrogabile solo dopo l’accertamento della responsabilità!

Ragioni che legittimano misure restrittive prima della sentenza di condanna consistono nel perseguimento di finalità eminentemente processuali, poste a salvaguardia del procedimento penale.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MicheleMonty di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Di Gravio Valerio.
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