Diritto processuale penale minorile
Imputabilità
In base all’art.85 c.p., è imputabile chi gode della capacità di intendere e di volere. In dottrina, si distingue la capacità di intendere (capire la realtà circostante) da quella di volere (capacità di autodeterminarsi). Devono, comunque, sussistere entrambe e devono essere riferite al momento in cui il soggetto ha compiuto il fatto penalmente rilevante.
Il Codice penale prevede una prima distinzione di imputabilità, sulla base degli anni dell’autore del reato al momento del fatto:
- I minori di 14 anni sono sempre non imputabili: in questo caso opera una presunzione legale assoluta di non imputabilità (art.97 c.p.).
- I minorenni tra i 14 e i 18 anni possono essere ritenuti imputabili sulla base di un accertamento concreto relativo alla sussistenza della capacità di intendere e di volere (art.98 c.p.), al momento del fatto.
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
In questo caso, bisognerà sempre accertare la sussistenza della capacità di intendere e di volere del minorenne al momento del fatto. Le conseguenze di questo accertamento determineranno il collocamento del soggetto tra i minorenni ritenuti non imputabili e quindi non punibili e quelli, invece, che sono imputabili, punibili (anche se con una pena diminuita fino a un terzo).
I giudici onorari esperti, cioè professionisti con competenze particolari in varie materie (psicologi, criminologi, pedagogisti…), hanno il compito di aiutare il giudice ad accertare la presenza della capacità di intendere e di volere (e, più in generale, accertare altri elementi che rientrano in materie particolarmente tecniche e di loro competenza). Questi, infatti, operano un accertamento non solo sul fatto, ma anche sulla personalità del minore (prima di tutto per stabilire la capacità di intendere e di volere).
Non sono consulenti tecnici o periti, si tratta di veri e propri giudici selezionati sulla base delle loro competenze in materie tecniche.
In ogni caso, se il minore è socialmente pericoloso può essere applicata nei suoi confronti una misura di sicurezza. Si fa riferimento al sistema del doppio binario: all’accertamento di una responsabilità penale corrisponde una pena; all’accertamento della pericolosità sociale corrisponde, invece, una misura di sicurezza.
Più complicato ancora è il caso in cui il minore infradiciottenne è, anche, affetto da vizio (totale o parziale) di mente e, quindi, al quale andranno applicate le norme corrispondenti, che, tuttavia, non distinguono la condizione del minore da quella del maggiorenne. In caso di vizio totale di mente, trova applicazione l’art.88 c.p. quindi il minore viene dichiarato incapace di intendere e di volere: prevale il vizio totale di mente.
Nel caso di infermità parziale, bisognerà valutare se questa ha influenzato il percorso psichico del minore in modo tale da limitarne ed escluderne la capacità di intendere e di volere oppure se questa non ha impedito la formazione di una certa maturità in capo allo stesso (si applicheranno in questo caso congiuntamente le diminuzioni previste dagli artt. 89 e 98 c.p.).
Nel 2019 è stata presentata una proposta di legge che vorrebbe abbassare la soglia dell’imputabilità dai 14 anni ai 12 anni. Si giustifica questa proposta in virtù della constatata capacità criminale dei minori infraquattordicenni.
Si fa riferimento, anche, al problema dell’utilizzo dei minori infraquattordicenni da parte della criminalità organizzata, proprio per la loro non imputabilità. Nei giorni scorsi, è stato approvato un decreto-legge, che dovrà essere convertito in legge, che ha l’obiettivo di modificare alcune norme relative alla responsabilità e alle misure processuali applicabili, nei confronti dei minori.
Evoluzione storica
Storicamente, si ritiene che il primo tribunale dei minorenni sia stato istituito a Chicago nel 1988. In Italia, il Codice penale del 1930 alza il limite dell’imputabilità da 9 a 14 anni e ha abbassato il limite della maggiore età a 18 anni. Introduce anche il perdono giudiziale (art.169 c.p.).
Il codice di procedura penale del 1930 già prevedeva alcune norme relative ai minorenni che riguardavano, ad esempio, lo svolgimento delle udienze in cui erano coinvolti i minorenni. Man mano, si sono fatte sempre più forti le esigenze di istituire un organo giurisdizionale specializzato con una differenziazione del trattamento da riservare al minore del reato.
Nel 1934, è stato istituito in Italia il Tribunale per i minorenni presso ogni sede di Corte d’appello o sezione di corte d’appello con i poteri in materia civile, penale e amministrativa. Si tratta di un organo formato da un presidente togato, un altro magistrato ordinario e un giudice onorario ossia un cittadino benemerito dell’assistenza sociale, scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia. Ad oggi i giudici onorari sono due: uno di sesso maschile e uno femminile in ogni collegio.
Dal 1934 in avanti, esistono anche la procura della repubblica e una sezione della corte d’appello sono dedicate ai processi per i minorenni. Dal 1934 in avanti, il minore ha conquistato un proprio giudice, anche se non ancora il diritto a un proprio processo.
Nel 1948 con l’entrata in vigore della Costituzione, il minore da oggetto di tutela e protezione diventa soggetto di diritti soggettivi perfetti. L’art.31 assicura una protezione particolare nei confronti dei minorenni (l’infanzia e la gioventù) a tutto campo.
L’art.102 comma 2 conferma la possibilità di avere degli organi specializzati (non speciali). L’art.27 comma 2 (rivolto a tutti) stabilisce la finalità rieducativa della pena che nei minorenni assume un significato più rilevante rispetto che per gli adulti.
Le regole di Pechino del 1985 stabiliscono le regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile. La Raccomandazione europea del 1987. Nel 1987 viene emanata la legge delega 81 che ha stabilito i criteri sulla base dei quali il legislatore ha previsto il nuovo codice di procedura penale. In questa legge delega, l’art.3 prevede le direttive per il processo penale minorile.
Con le modifiche e integrazioni si impone un’attenzione delle particolari condizioni psicologiche del minore, la sua maturità… Il processo minorile viene regolato dal d.p.r. 448 del 1988 (il 447 è il codice di procedura penale ordinario). Il regio decreto non è mai stato abrogato quindi ci sono due testi normativi di riferimento.
Importante è anche il principio di minima offensività: la sottoposizione al procedimento penale non deve rappresentare per il minore un’esperienza traumatica. Il d.lgs. 121 del 2018 regola la disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, cioè si tratta di un ordinamento penitenziario per i minorenni. Precedentemente, era previsto che l’esecuzione della pena dei minori venisse regolamentata dall’ordinamento penitenziario (ordinario).
La direttiva europea 800 del 2016 riguarda le garanzie processuali per i minori indagati e imputati nei procedimenti penali. È scaduto il termine per il recepimento (giugno 2019), ma è importante perché prevede una serie di diritti riguardanti il minore che vanno presi in considerazione. In realtà, comunque, la nostra disciplina ha regole quasi più garantiste di quella europea.
La Riforma Cartabia (d.lgs.149 e 150 del 2022) ha introdotto delle modifiche (nomi e strutture di alcuni organi) che entreranno in vigore, per la giustizia minorile, fra due anni.
I principi del processo penale minorile
In base all’art.1 del D.P.R. 448: “Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.”
Lo stesso codice di procedura penale minorile afferma che, laddove ci siano delle lacune, si farà riferimento al codice di procedura penale in maniera sussidiaria: principio di sussidiarietà. Il principio di adeguatezza prescrive che le previsioni siano applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne: l’uno e l’altro, da ritenersi rilevanti congiuntamente, rimandano alla necessità di farsi carico della individualità del minorenne come persona sottoposta all’accertamento processuale più che come soggetto in evoluzione, connotazione data per implicita.
La portata del principio è estesa a tutti gli operatori che intervengono nella vicenda processuale. Fondamentale è anche il principio di specializzazione: in proposito si è chiarito che a tale connotazione, riferita al giudice, hanno indotto risalenti acquisizioni antropologiche e criminologiche circa le cause della delinquenza giovanile e che la sua attuazione ha trovato sfogo tramite la lenta evoluzione storica della giurisdizione minorile.
Accanto alla specializzazione del giudice, si rintraccia pure la specializzazione del processo per l’imputato minorenne. In base al principio di minima offensività, lo scopo è quello di provocare la precoce espulsione del minorenne dal circuito penale.
Sintomatica a proposito è la disciplina delle limitazioni della libertà personale: la lievità del regime delle misure cautelari/precautelari è il risultato della particolare attenzione riservata alla situazione personale del minorenne nel delicato bilanciamento tra le esigenze di sua tutela e la salvaguardia delle ragioni dell’accertamento processuale.
Per completare la rassegna delle implicazioni del principio di minima offensività, si deve svolgere lo sguardo al generale divieto di pubblicità e alla disciplina del casellario giudiziario (esigenza di evitare la stigmatizzazione che, dannosa per l’adulto coinvolto in una vicenda giudiziaria, si rivela particolarmente nociva per il minorenne in quanto soggetto in fieri).
I soggetti del processo minorile
I soggetti pubblici
L’elemento comune a questi sette organismi pubblici è la specializzazione relativa a soggetti minorenni, in età evolutiva con caratteristiche psicofisiche di cui si deve tenere conto. Gli organi pubblici della giustizia minorile sono:
- Il Tribunale dei minorenni: Si tratta di un tribunale autonomo, che si trova presso ogni sede di Corte d’appello o di sezione di Corte d’appello. È un organo composto da due magistrati togati, un uomo e una donna, e due cittadini benemeriti, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.
- I giudici onorari: Il disposto secondo il quale i due esperti devono essere di sesso diverso è stato oggetto di una questione di legittimità costituzionale fondata sulla premessa che, non essendo più inibito alle donne l’accesso in magistratura, la previsione, oltre che discriminatoria (art.3 cost.), sarebbe ormai anacronistica. La Corte costituzionale, pronunciandosi per la manifesta infondatezza, ha innanzitutto osservato che negli interventi legislativi posteriori, il legislatore, pur modificando alcune norme dell’ordinamento giudiziario relative al tribunale per i minorenni e alla sezione per i minorenni della corte d’appello, ha mantenuto immutata la previsione in oggetto. I giudici delle leggi hanno attribuito specifico risalto all’inserimento dell’art.50 bis ord.giud., perché, prevedendo due giudici onorari di sesso diverso nella composizione del tribunale per i minorenni come giudice dell’udienza preliminare, il legislatore ha mostrato di ritenere fondamentale l’esigenza che nelle sue decisioni, il collegio possa sempre avvalersi del peculiare contributo di esperienza e di sensibilità proprie del sesso di appartenenza.
I requisiti degli esperti sono indicati dall’art.2 r.d.l. n.1404 del 1934, in base al quale devono essere “benemeriti dell’assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età” (c’è anche un limite massimo di settanta anni). Quanto alla qualifica di cultore di una delle materie indicate, non è necessario il possesso del diploma di laurea, che comunque costituisce titolo preferenziale, bastando un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti; si tiene inoltre conto di altri elementi, quali le attestazioni di specifica esperienza lavorativa, i risultati conseguiti sul piano operativo, le pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, purché ne emerga l’attualità delle condizioni di cultore.
Con il termine “benemerenza” si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell’infanzia e dell’età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative; mentre con il termine “assistenza sociale” si richiama ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al maggioramento fisico e sociale dei consociati. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, per un triennio e possono essere confermati.
L’art.4 delle circolari 19415 del 2015 e 18/VA del 2018 fissa i criteri per la conferma, distinguendo:
- Conferma successiva al primo triennio (il giudice onorario può essere confermato sulla base della sola valutazione del periodo di esercizio delle funzioni);
- Conferma successiva al secondo triennio (conferma possibile solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti);
- Conferma successiva ai trienni successivi al terzo (conferma possibile solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti).
Non possono essere nominati giudice onorario esperto o consigliere esperto coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.
La competenza
Il tribunale per i minorenni ha una triplice competenza: si occupa della materia penale, ma anche civile e amministrativa (nei confronti dei minori irregolari per condotta o per carattere e altre categorie). Ha competenza per tutti i reati commessi da soggetti minori di anni 18 al momento del fatto. Non si fanno distinzioni di competenza, sulla base delle categorie di reati come, invece, viene fatto nel campo dei maggiorenni.
Si dice che la competenza viene individuata “rationae aetatis”: la competenza funzionale del tribunale per i minorenni si regge invece sul criterio dell’età, conoscendo l’organo in parola di tutti i reati commessi dai minori degli anni diciotto. Sono irrilevanti quindi la gravità o la specifica tipologia di illecito, ma anche le ipotesi di connessione (reato continuato, reato abituale…).
Per il reato permanente, invece, la struttura della fattispecie legale esige che la condotta o l’evento si protraggano nel tempo: l’unitarietà del fatto ne impedisce la considerazione frazionata, e se la permanenza, iniziata quando l’imputato era minorenne, cessa quando egli è ormai diventato maggiorenne, la competenza spetterà al giudice ordinario. Si opera un distinguo tra il vizio nella formazione del collegio, concernente il profilo amministrativo della costituzione del collegio stesso, e il vizio nella sua composizione, che, a costituzione avvenuta, attiene alla non sussistenza, nei singoli componenti e nell’organismo da essi composto, di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Sulla base di questo assunto, il vizio nella composizione del giudice collegiale minorile, in rapporto a quanto previsto negli artt. 50 comma 1 e 50-bis comma 2 ord. giud., configura l’inosservanza delle condizioni di capacità del giudice, determinando una nullità assoluta.
Dal punto di vista territoriale, i tribunali sono collocati nel capoluogo dei distretti di Corte d’appello (o di sezione di Corte d’appello). Sul territorio nazionale sono dunque costituiti ventinove tribunali per i minorenni, in rapporto alle ventisei sedi di corte d’appello e alle tre sedi di sezione distaccata (Sassari, Taranto e Bolzano). Con riguardo alla competenza per territorio, nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni valgono le disposizioni del codice di rito penale, ivi comprese quelle che disciplinano la competenza territoriale derivante da connessione, laddove più tribunali per i minorenni procedano per reati, avvinti da connessione (art.12 c.p.p.), commessi da minori degli anni diciotto in luoghi diversi del paese.
Possono, infatti, verificarsi situazioni di connessione plurisoggettiva (reato commesso da più minorenni in concorso o cooperazione tra loro), monosoggettiva...
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