Diritto commerciale
Abbiamo già studiato che il diritto è un metodo di regolamentare i rapporti fra i soggetti (insieme di regole dotate di forza cogente – ossia regole che possono imporre coattivamente comportamenti da tenere/da non tenere a soggetti dell’ordinamento).
Definizione di diritto commerciale
Con diritto commerciale intendiamo il diritto posto a regolamentare principalmente le imprese e le società.
[il diritto commerciale appartiene, in senso lato, al diritto privato e comprende molti ambiti, fra i quali il diritto concorsuale, la materia dei contratti commerciali, i titoli di credito e molti altri aspetti]
La definizione di ‘’impresa’’ non è prevista all’interno del Codice civile, ma la possiamo ricavare dalla definizione di imprenditore, all’articolo 2082 del c.c.
Definizione di imprenditore – 2082 c.c.
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Studiando la definizione scritta possiamo trarre come conclusione che, un soggetto, affinché possa essere considerato imprenditore, deve svolgere:
- Professionalmente: ossia una mansione con una certa continuità nel tempo e non di carattere occasionale (se vendo la macchina usata a una persona non sono un imprenditore, lo sono nel caso in cui avessi una concessionaria).
- Attività: per definire questa parola ricorriamo al linguaggio corrente come ‘’serie ripetuta di atti’’.
- Economica: la caratteristica dell’economicità è molto importante in quanto con ‘’economica’’ intendiamo ‘’l’astratta idoneità a coprire i ricavi con i costi, o anche l’astratta idoneità dell’attività a sopravvivere senza immissione continua di risorse da parte dell’esterno’’ (non necessariamente devono avere uno scopo di lucro).
- Organizzata: quando utilizza il fattore lavoro (altrui) e/o capitale, ossia la messa a disposizione del capitale e/o del lavoro da parte dell’imprenditore.
Per ricavare gli articoli che regolamentano l’imprenditore commerciale, invece, è necessario capire quali articoli parlano dell’imprenditore in generale e quali articoli parlano dell’impresa agricola:
- 2082: abbiamo appena visto che definisce l’imprenditore.
- 2135 c.c.: parla dell’impresa agricola (e alcuni articoli successivi).
Per risalire all’imprenditore commerciale si applica il criterio della sottrazione che consiste nel togliere alla nozione di impresa, la nozione di impresa agricola. Giuridicamente, se tutto quello che non è agricolo è commerciale, anche la definizione di ‘’commerciale’’ non si riferisce solo al commercio (es: estrazioni minerarie).
Statuto imprenditore commerciale
Si articola secondo 3 punti principali:
Procedure concorsuali
L’imprenditore commerciale è soggetto alla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale in caso di insolvenza. In concreto, con questa procedura, nel caso in cui il debitore sia insolvente, attraverso la vendita dei beni di sua proprietà si cercherà di pagare i creditori in base al valore del loro credito (tutti i creditori si trovano sullo stesso ‘’piano’’ di privilegio). Questa procedura ha anche una funzione pratica per il creditore in quanto esso potrebbe essere più propenso a scambiare con un soggetto, sapendo che sarebbe tutelato maggiormente dalla liquidazione giudiziale.
Tenuta delle scritture contabili civilistiche
Questo punto viene regolato dagli articoli che vanno da 2214 al 2220 del Codice civile.
Art. 2214 c.c. – Libri obbligatori e altre scritture contabili
‘’L’IMPRENDITORE CHE ESERCITA PROFESSIONALMENTE UN’ATTIVITÀ COMMERCIALE DEVE TENERE IL LIBRO GIORNALE E IL LIBRO DEGLI INVENTARI. DEVE ALTRESÌ TENERE LE SCRITTURE CONTABILI CHE SIANO RICHIESTE DALLA NATURA E DALLE DIMENSIONI DELL’IMPRESA E CONSERVARE ORDINATAMENTE PER CIASCUN AFFARE GLI ORIGINALI DELLE LETTERE, DEI TELEGRAMMI, DELLE FATTURE RICEVUTE NONCHÉ DELLE COPIE DELLE LETTERE DEI TELEGRAMMI E DELLE FATTURE SPEDITE. LE DISPOSIZIONI DI QUESTO PARAGRAFO NON SI APPLICANO AI PICCOLI IMPRENDITORI’’. È da tenere conto che le scritture contabili di un imprenditore commerciale sono private, non soggette a pubblicità (a meno che il giudice non richieda un ‘’ordine di esibizione’’).
Le scritture contabili sono essenziali anche per l’imprenditore stesso, in quanto può avere un resoconto giornaliero/quotidiano dell’andamento della sua attività. Sono importanti anche per i terzi nel caso di azioni legali nei confronti dell’imprenditore (le scritture sono come una sorta di prova).
Art. 2217 c.c. – Redazione dell’inventario
‘’L’INVENTARIO DEVE REDIGERSI ALL’INIZIO DELL’IMPRESA E SUCCESSIVAMENTE OGNI ANNO E DEVE CONTENERE LE INDICAZIONI E LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ RELATIVE ALL’IMPRESA NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ DELL’IMPRENDITORE ESTRANEE ALLA MEDESIMA. L’INVENTARIO SI CHIUDE CON IL BILANCIO E CON IL CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE, IL QUALE DEVE DIMOSTRARE CON EVIDENZA E VERITÀ GLI UTILI CONSEGUITI O LE PERDITE SUBITE. NELLE VALUTAZIONI DI BILANCIO L’IMPRENDITORE DEVE ATTENERSI AI CRITERI STABILITI PER I BILANCI DELLE SOCIETÀ PER AZIONI IN QUANTO APPLICABILI…’’ [Le scritture devono essere tenute day by day]
Iscrizione nel registro delle imprese
Il registro delle imprese è un registro pubblico che chiunque può consultare. Gli articoli che regolamentano l’iscrizione nel registro delle imprese di un’azienda commerciale sono quegli articoli che vanno dal 2188 al 2194 c.c. (anche se il più ‘’importante’’ è il 2193).
Art. 2188 comma 1 c.c.
‘’È ISTITUITO IL REGISTRO DELLE IMPRESE PER LE ISCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE’’
Questo primo comma parla del principio di tassatività degli atti da iscrivere, ossia solo in presenza di una norma di legge che preveda l’iscrizione io posso iscrivermi al registro (se c’è una norma che lo prevede, l’iscrizione è obbligatoria; se non c’è una norma che lo prevede, non DEVO iscrivermi).
Art. 2188 comma 2 c.c.
‘’IL REGISTRO È TENUTO DALL’UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE SOTTO LA VIGILANZA DI UN GIUDICE DELEGATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE’’
Art. 2193 c.c. (Efficacia dell’iscrizione)
‘’I FATTI DEI QUALI LA LEGGE PRESCRIVE L’ISCRIZIONE SE NON SONO STATI ISCRITTI NON POSSONO ESSERE OPPOSTI AI TERZI DA CHI È OBBLIGATO A RICHIEDERNE L’ISCRIZIONE A MENO CHE QUESTI PROVI CHE I TERZI NE ABBIANO AVUTO CONOSCENZA. L’IGNORANZA DEI FATTI DEI QUALI LA LEGGE PREVEDA L’ISCRIZIONE NON PUÒ ESSERE OPPOSTA DAI TERZI DAL MOMENTO IN CUI L’ISCRIZIONE È AVVENUTA.’’
Si dà per scontato che i soggetti terzi siano a conoscenza dell’iscrizione dell’imprenditore commerciale nel registro delle imprese e basta che sia conoscibile affinché sia opponibile nei confronti del terzo (se è iscritto è conoscibile, se non è iscritto deve essere conosciuto). Questa forma di iscrizione è detta ‘’pubblicità dichiarativa’’. Un esempio invece di pubblicità COSTITUTIVA è l’iscrizione di una società nel registro delle imprese (finché non viene iscritta non può esistere).
Ausiliari
Gli ausiliari dell’imprenditore sono sostanzialmente i suoi rappresentanti. Tecnicamente non rientrano nello statuto dell’imprenditore, ossia che compie atti in nome dell’imprenditore (definizione di rappresentanza).
A cosa serve la disciplina della rappresentanza? Serve a rendere il più semplice possibile il potere rappresentativo, agevolando qualcuno a spendere il nome dell’imprenditore (il commesso, che è l’ultimo rappresentante in ordine di importanza e ha un ruolo marginale. Esempio: commessi di un supermercato che ricevono soldi da debitori/consumatori, li incassano in nome dell’imprenditore).
Si ordina in 3 figure anche la regolamentazione degli ausiliari:
- Institore: è il soggetto che ha in assoluto più poteri rappresentativi fra i 3.
Art. 2203 c.c. - Insitore
‘’È institore colui che è preposto dal titolare dell’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente preposto.’’
Allora il preposto per l’esercizio di un’impresa vuol dire che l’imprenditore per ragioni valide non sta svolgendo attività d’impresa e vuol dire che le obbligazioni ricadranno sull’institore che dovrà comportarsi come se le azioni le prendesse l’imprenditore.
- Procuratore:
Art. 2206 c.c.
‘’La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese. In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili a terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione d’affare’’
- Commesso: il commesso non ha una disciplina generale ma l’articolo 2210 del Codice civile parla dei ‘’poteri del commesso’’, così come il 2213 c.c.
Art. 2210 c.c. (Poteri dei commessi dell’imprenditore)
‘’I commessi dell’imprenditore, salve le limitazioni contenute nell’atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati’’
Art. 2213 c.c. (Potere dei commessi preposti alla vendita)
‘’I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale. Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore’’
Imprenditore agricolo
I primi articoli del Codice civile relativi alla disciplina dell’imprenditore agricolo partono dall’articolo 2135 c.c. (In Italia il fenomeno dell’impresa agricola è molto diffuso).
Art. 2135 c.c. (Imprenditore agricolo)
‘’È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.’’
Spiegazione dell’articolo: il legislatore in questo articolo spiega precisamente le categorie rientranti nella definizione di ‘’impresa agricola’’, dove prima del 2001 con ‘’allevamento di animali’’ era sottointeso solamente il bestiame, definizione cambiata a seguito di problemi per quei soggetti che erano proprietari di animali da fattoria.
Un tipico esempio che differenzia l’imprenditore commerciale dall’imprenditore agricolo è il seguente: ‘’se io compro fagioli e rivendo fagioli sono un imprenditore commerciale; se io compro germogli e vendo fagioli sono un imprenditore agricolo’’.
È importante che ciò che contraddistingue un imprenditore agricolo da uno commerciale non è la soggezione ad eventi meteorologici straordinari in quanto con i nuovi metodi di coltivazione possono proteggere il raccolto; e anche perché gli eventi straordinari che gravano sull’agricoltura graverebbero in egual modo sulla commerciale (es: se cade un albero sulla serra è uguale all’albero caduto sul capannone commerciale).
Il passaggio fra il primo e il secondo comma spiega come si può essere un imprenditore agricolo: si realizza un ‘’favore’’ all’imprenditore agricolo in quanto egli può rimanere tale anche quando attua attività di manipolazione, di trasformazione, ecc. dei prodotti agricoli.
Poniamo 3 esempi per differenziare un imprenditore agricolo da uno non agricolo:
- Un soggetto produce 6 tonnellate di uva per fare il vino e compra 5 tonnellate di vino dal vicino. (esso è un imprenditore agricolo perché la sua attività è basata PREVALENTEMENTE sulla trasformazione di beni della terra)
- Tizio è un imprenditore agricolo e produce ortaggi:
- Apre il suo punto vendita in cui vende sia i suoi ortaggi sia gli ortaggi altrui (c’è commercializzazione).
- Tizio non apre un vero e proprio punto vendita ma un banchetto dove vende i suoi ortaggi a chi passa per quella zona (in linea di massima diciamo che non è continuativo nel tempo perciò non c’è commercializzazione).
- Tizio porta il suo raccolto di ortaggi al mercato per venderli (non c’è commercializzazione).
Il terzo comma invece parla delle attività connesse: se l’imprenditore fa parte di una cooperativa a cui conferisce prodotti che poi vengono trasformati (es: cantine sociali) c’è la normativa che vede che se la prevalenza dei prodotti apportati sono da parte dei soci o se sono acquistati dall’esterno ci si regola sul definirlo/i imprenditori commerciali o imprenditori agricoli.
Impresa agricola e fallimento
L’impresa agricola non è mai soggetta alla procedura concorsuale del fallimento/liquidazione giudiziale (quella commerciale lo è) ma è soggetta ad una forma minore della procedura concorsuale; liquidazione controllata.
Impresa agricola e registro delle imprese
Sì, l’impresa agricola è tenuta ad iscriversi al registro delle imprese, ma è diverso dall’impresa commerciale perché la registrazione dell’agricola avviene in una sezione speciale (perciò possiamo dire che è una differenza solo formale).
- Non sarà però soggetta alle scritture contabili civilistiche ma avrà scritture diverse.
- Sarà soggetta alla tenuta della documentazione societaria.
Impresa familiare
L’articolo principale che regolamenta l’impresa familiare è l’articolo 230 bis (modificato nel 1975 dopo la riforma sul diritto di famiglia) e successivamente aggiunto e modificato 230 ter (nuovo del 2016).
Art. 230 bis c.c. (Impresa familiare)
Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo,
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