Corso di Istituzioni di diritto romano (Cognomi O-Z)
Capitolo 1
Introduzione al corso
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1. Introduzione al corso
Parte I -> Introduzione al corso
Introduzione al corso
Di cosa si occupa il corso di Istituzioni di diritto romano? Durante il corso, ci occuperemo di diritto privato romano, in particolare di diritto civile romano (=l’insieme delle regole che sovrintendono ai rapporti tra privati cittadini nell’ordinamento giuridico romano, in vigore tra l’VIII secolo a.C. e il VI secolo d.C).
Qual è l’ambito territoriale di riferimento? L’ambito territoriale cui faremo riferimento è rappresentato prevalentemente dal bacino del Mediterraneo (ma non sarà sempre lo stesso). Il diritto romano dell’VIII-VI secolo a.C. è il diritto di una comunità cittadina, che poi diventerà diritto di Roma come città-stato (si proietta al di là di Roma) e solo successivamente diritto di Roma come impero (si proietta sull’intero Mediterraneo).
Si può parlare di imposizione eguale? No, non ci sarà mai un’imposizione eguale del diritto romano, ma sempre una convivenza tra l’ordinamento giuridico romano e gli ordinamenti dei paesi conquistati.
Quali sono le caratteristiche del diritto romano? Il diritto romano di cui ci occuperemo:
- È stato elaborato dai giuristi romani;
- È un diritto a base giurisprudenziale (=ciò che scrivono i giuristi è diritto);
- È costruito, elaborato ed ampliato attraverso l’indagine sui casi concreti. Per indagare su questi, i giuristi usano strumenti astratti e categorie (che si differenziano dalle nostre o per il nome o per il contenuto);
- È il diritto privato romano (non pubblico, non penale, non concernente la storia del pensiero giuridico).
Alcune precisazioni sul corso
- Durante il corso ci occuperemo della storia del diritto privato romano, ossia di un diritto vigente in un ordinamento storicamente determinato (non più in vigore). Faremo una comparazione diacronica e non sincronica (confronteremo 2 realtà che non si collocano sullo stesso piano temporale).
- Quando noi studiamo gli istituti del diritto romano dobbiamo avere ben presente il contesto in cui nacquero (il diritto non è mai un corpo astratto, ma riflette le evoluzioni del contesto in cui evolve).
- Il diritto romano è un diritto storico che ha avuto una storia di vigenza lunghissima: ad applicarlo sono stati non solo i Romani (tra l’VIII secolo a.C. e il VI sec d. C.), ma anche da coloro che si sono succeduti all’impero (si pensi alla tradizione tedesca o al diritto osservato ad Oriente, dove l’Impero sopravvive).
- Il diritto privato romano è stato un diritto dall’evoluzione paradigmatica: ha elaborato tutta una serie di concetti e di categorie che sono giunti fino a giorni nostri e che noi utilizziamo quando studiamo il diritto privato attuale. Per questo, è stato più volte detto che il diritto romano ha creato una vera e propria ragnatela di concetti (la c.d. matematica sociale weberiana), grazie alla quale le categorie del diritto privato romano sono alla base della nostra elaborazione del diritto privato.
- I giuristi romani antichi sono la fonte principale del diritto romano: guardano il diritto in base alla sua casistica pratica (il diritto è vivo, vive nei casi e nella soluzione dei casi concreti), danno pareri in ragione del fatto che alcune categorie sono state costruite dai loro predecessori.
- È importante tener conto della storicità: è questo l’esercizio che rende vivo il diritto romano.
Parte II -> Il nostro piano di studio
Periodizzazione della storia di Roma
Nonostante abbia dei grossi limiti, la periodizzazione ci facilita la collocazione degli istituti nella storia di Roma. Dal punto di vista storico, 4 sono le fasi importanti della storia di Roma:
- Età monarchica (VIII-VI secolo a.C.);
- Repubblica (VI-I secolo a.C.);
- Principato (I sec. a.C.-III secolo d.C.);
- Tarda antichità (IV-VI secolo d.C.).
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Il diritto in Roma
Per ciascuna delle epoche sopracitate, potremmo occuparci di:
- Storia ‘costituzionale’;
- Storia della produzione normativa;
- Storia del diritto privato;
- [Storia del diritto penale].
Durante il corso, però, ci occuperemo solo di diritto privato romano (diremo qualcosa anche degli altri ambiti, ma solo ed esclusivamente quel qualcosa necessario a comprendere meglio gli istituti privatistici).
Il nostro piano di studio
Il nostro piano di studio prevede:
- Età monarchica (VIII-VI secolo a.C.):
- Storia ‘costituzionale’;
- Storia della produzione normativa.
- Repubblica (VI-I secolo a.C.):
- Storia ‘costituzionale’;
- Storia della produzione normativa.
- Principato (I sec. a.C.-III secolo d.C.):
- Storia ‘costituzionale’;
- Storia della produzione normativa.
Noi, dunque, ci occuperemo del diritto privato romano (nascita ed evoluzione nelle diverse epoche).
Parte III -> I giuristi come fonte principale del diritto romano
I giuristi come fonte principale del diritto romano
Quando studiamo il diritto romano, non possiamo non interrogarci sulle sue fonti. Essendo un ordinamento giuridico a base giurisprudenziale, il diritto privato romano ha come fonte del diritto principale i giuristi, vale a dire figure di intellettuali esperte (sono specialisti del diritto) aventi una funzione nomopoietica (=di elaborazione e produzione del diritto). Si tratta di soggetti che creano il diritto, lo interpretano (anche quando questo proviene da fonti diverse dai responsi) e coordinano attraverso l’interpretazione le diverse fonti del diritto di cui l’ordinamento giuridico romano è espressione. Ma come avviene esattamente l’interpretazione? Il diritto romano viene interpretato mediante una serie di attività:
- I responsi, con cui i giuristi danno risposte ai consociati che li interrogano su temi giuridici;
- Le opere letterarie tecniche, all’interno delle quali i giuristi scrivono ed elaborano il diritto (nel loro complesso formano la letteratura giurisprudenziale, frutto dell’evoluzione interna dell’ordinamento). Il giurista come esperto e tecnico del diritto nasce proprio nella Roma antica. Quello della letteratura giurisprudenziale è un compito fondamentale: è solo grazie ad essa se noi oggi conosciamo il diritto romano (il diritto si conosce attraverso le fonti di cognizione, che nel caso della Roma antica sono le opere dei giuristi romani). Nello specifico, le 2 opere grazie a cui conosciamo il diritto di Roma sono:
- Le Institutiones di Gaio;
- Il Corpus iuris civilis di Giustiniano.
Parte IV -> Le Institutiones di Gaio
Gaio (giurista romano)
Solitamente, i giuristi romani scrivono dei libri in cui elaborano regole giuridiche o in cui presentano il panorama degli istituti giuridici vigenti, prestando attenzione anche alla storicità degli istituti stessi). Un esempio di queste opere è rappresentato dalle Institutiones di Gaio. Ma chi è esattamente Gaio?
- Gaio è un giurista romano del II secolo d.C., sulla cui identità non abbiamo molte notizie (è probabile che sia originario non di Roma ma della provincia); di lui, dunque, sappiamo pochissimo.
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- Gaio è un maestro di diritto, un giurista particolare e peculiare (i frammenti di opere di giuristi contenuti nel Corpus testimoniano come Gaio non venisse mai citato dagli altri giuristi).
La scoperta delle Institutiones di Gaio
Di Gaio abbiamo un’opera quasi intera: le Institutiones. Queste vennero alla luce soltanto nel 1816, quando il diplomatico tedesco Berthold Georg Niebhur si trovava nella biblioteca capitolare di Verona e stava studiando un codice pergamenaceo (=codice su pergamena), contenente le lettere di San Girolamo. Mentre studiava, Niebhur si accorse che il codice era palinsesto (=al di sotto di esso vi era una scrittura che era stata coperta per riscriverci sopra). Nello specifico, l’uomo si rese conto che nella parte inferiore del codice c’era un testo di cui fino a quel momento non si aveva mai avuta conoscenza. In seguito alla realizzazione di appositi interventi, la scrittura superiore fu tolta ed emerse quella inferiore di Gaio. È proprio grazie a questa vicenda se noi oggi abbiamo quasi per intero (alcuni pezzi andarono cancellati a causa dei solventi utilizzati sul codice) le Institutiones di Gaio. Importantissimo fu anche il contributo del napoletano Vincenzo Raggio Louis: durante il suo soggiorno in Egitto, egli ritrovò in una bancarella dei papiri contenenti parti delle Institutiones di Gaio. È grazie a questi papiri se siamo riusciti a colmare le lacune del manoscritto veronese (in seguito a questo evento, oggi conosciamo le Institutiones per intero).
La struttura delle Institutiones di Gaio
Le Institutiones di Gaio sono un’opera istituzionale (=manuale destinato agli studenti che si avvicinano allo studio del diritto privato), divisa in 3 parti e strutturata in 4 libri:
- 1. Personae -> comm. I (=commentario) -> regole relative allo status delle persone;
- 2. Res -> comm. II e III -> rapporti giuridici patrimoniali: diritti reali, rapporti obbligatori, successioni;
- 3. Actiones -> comm. IV -> processo.
Il linguaggio utilizzato da Gaio è semplice ed elementare.
Parte V -> Il Corpus iuris civilis di Giustiniano
Il Corpus iuris civilis di Giustiniano
La storia della letteratura romana giurisprudenziale è profondamente segnata dalla storia della copiatura e della conservazione di tutte le sue opere principali. La nostra conoscenza del diritto privato romano è debitrice (in positivo e in negativo) dell’operazione di raccolta delle fonti del diritto fatta da Giustiniano nel VI secolo d.C.: in altre parole, è condizionata dalla redazione del Corpus iuris civilis.
- Il Corpus deve il suo nome ai medievali, che lo chiamarono “corpo del diritto civile”;
- Il Corpus è sia una raccolta di materiale normativo vigente nell’ordinamento giuridico romano che un manuale istituzionale (contiene concetti elementari del diritto);
- Il Corpus è stato composto nel VI secolo d.C. per volere di Giustiniano (=imperatore romano d’Oriente) in quanto parte del suo ambiziosissimo progetto politico: riunificare l’Impero romano, sia politicamente che culturalmente (=ricreare la grande sapienza giurisprudenziale romana, dal suo primo sorgere al periodo in cui vive Giustiniano). Nel 476 d.C., ricordiamo, l’Impero romano occidente era caduto sotto il dominio barbarico (l’ultimo imperatore, Romolo Augustolo, era stato deposto). Nel raggiungere il proprio obiettivo, Giustiniano era consapevole della centralità del diritto prodotto per secoli dai giuristi. E sapeva che per erigere un monumento alla storia del diritto che potesse essere una degna base per la riunificazione politica dell’Impero era necessario riprendere in mano la letteratura giuridica del passato. Quella dell’imperatore d’Occidente si configura dunque come un’operazione politica e culturale di ampio respiro (=salvare l’intera tradizione del pensiero giuridico romano). Per realizzare questo suo obiettivo, Giustiniano ha a disposizione degli intellettuali ed esperti del diritto molto preparati. Ricordiamo che, a partire dal III secolo d.C., Roma aveva sofferto la mancanza di figure che riuscissero a portare avanti gli studi del diritto (nello specifico, di ciò che il diritto era stato fino a quel momento); nel VI secolo d.C., invece, a Roma dominano figure di giuristi in grado di portare avanti questo progetto. Ed è proprio su di loro che fa affidamento Giustiniano. Un altro fattore importante è rappresentato dal fatto che le opere dei giuristi avevano iniziato ad essere copiate di nuovo (cosa che non accadeva da un secolo). L’imperatore d’Oriente ha dunque a disposizione innumerevoli opere letterarie di giuristi antichi. E così, Giustiniano compone una commissione a cui dà l’ordine di
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- Redigere una serie di opere diverse (quelle stesse opere che andranno a costituire le 4 parti in cui è suddiviso il Corpus iuris civilis).
La struttura del Corpus iuris civilis
Il Corpus iuris civilis si compone di 4 parti:
- Codex o Novus Codex Iustinianus (528 d.C.): raccolta delle costituzioni (=testi scritto / materiale normativo di provenienza imperiale) da Adriano (117-138 d.C.) fino a Giustiniano stesso;
- Digesta o Pandectae (530 d.C.): raccolta di frammenti delle opere giurisprudenziali da Quinto Mucio Scevola (I sec. a.C.) a Ergmogeniano e Arcadio Carisio (fine III sec. d.C.);
- Institutiones Iustiniani o Elementa (530 d.C.): manuale istituzionale (=manuale di insegnamento dello studio del diritto) che Giustiniano chiede di redigere per insegnare il diritto privato della sua epoca;
- Codex Repetitae Praelectionis (534 d.C.): sostituisce il codice precedente, aggiungendo le costituzioni e il materiale legislativo prodotto nel frattempo.
L’importanza dei Digesta
Per noi, la parte più importante del Corpus iuris civilis sono i Digesta giustinianei. Al fine di realizzarli, Giustiniano chiese ai suoi commissari (il capo dei quali era Triboniano) di leggere tutte le opere dei giuristi e di prelevare da esse dei frammenti che sarebbero poi stati collocati all’interno del Digesto e conservati con il nome dell’autore e con il titolo dell’opera da cui erano tratti. Quella dei Digesta è dunque una struttura di tipo codicistico: si compone di 50 libri divisi in titoli (ciascun titolo comprende poi degli “articoli”, ossia i frammenti dei giuristi estrapolati dal contesto originario e collocati all’interno di questa struttura codicistica). Questo estrapolare dal contesto originario dei frammenti ha fatto così che noi perdessimo completamente il contesto di riferimento dei vari frammenti (anche se nell’ultimo secolo ci siamo convinti del fatto che le opere originarie possano essere ricostruite). La struttura codicistica dei Digesta ci fa capire che il diritto romano, già in passato, è stato studiato dal modello codice. Oggi conosciamo il Digesto grazie alla Littera florentina (=manoscritto datato al VI sec d.C.), conservata a Firenze nella biblioteca Laurenziana. Si pensa sia passata ai fiorentini nel 1406 con la capitolazione di Pisa.
Perché “Istituzioni di diritto romano”?
Il corso in questione si chiama “Istituzioni di diritto romano” perché ha ad oggetto i primi rudimenti di un ordinamento giuridico. Il termine “istituzioni” diventa un vero e proprio genere letterario nella Roma antica. È molto importante avere presente che lo studio della storia del diritto privato romano è parte diretta dello studio delle radici del nostro ordinamento. È proprio il diritto romano a distinguere l’esperto del diritto dal mero conoscitore. Si è giuristi perché si ha una conoscenza e una panoramica del diritto che va al di là delle norme. Il diritto privato romano ci rende consapevoli delle nostre radici e fa di noi dei veri giuristi. Studiarlo ci consente quindi di apprendere un ordinamento giuridico che ha avuto una vigenza lunga secoli, così come di osservare come si evolve un ordinamento giuridico. Come detto prima, è stata la Roma antica a creare il modello di giurista tecnico (per questo, il diritto romano ci consente di confrontarci con il modo di pensare peculiare di un giurista). Infine, il lavoro dei giuristi romani è un incomparabile strumento di insegnamento (ha la funzione primaria di educare all’occhio clinico del giurista).
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Corso di Istituzioni di diritto romano (Cognomi O-Z)
Capitolo 2
Dalla monarchia alla repubblica: le fonti del diritto e l’assetto costituzionale
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2. Dalla monarchia alla repubblica
Parte I -> La nascita di Roma e le gentes
Nascita di Roma e fasi della monarchia
Le prime regole giuridiche risalgono alla fondazione di Roma, avvenuta nell’VIII secolo a.C., precisamente il 21 aprile (“natale di Roma”) del 753 a.C., anche se la data è arbitraria rispetto al secolo. La società romana delle origini si caratterizza per la sua peculiarità: è un’organizzazione strutturata in una comunità unitaria organizzata nella forma di governo della monarchica. All’interno della monarchia, individuiamo 2 periodi:
- La monarchia Sabino-Latina (VIII - anni ‘30 del VII secolo a.C.), in cui abbiamo:
- Un’aggregazione cittadina ancora in formazione;
- L’assenza di una organizzazione di tipo politico.
- La monarchia etrusca (anni ‘30 del VII - VI secolo a.C.), in cui abbiamo:
- Un’organizzazione cittadina molto più strutturata;
- Un modello organizzativo di tipo politico.
Le gentes
Roma nasce per l’aggregazione di tanti gruppi familiari che hanno interessi comuni di difesa (dalle comunità vicine) e di tipo religioso ed economico. La prima comunità romana è dunque costituita dall’aggregazione di un insieme di gentes (=gruppo familiare allargato), di cui fanno parte:
- Coloro i quali erano uniti da vincoli di sangue;
- I clientes (=clienti, coloro che obbedivano), legati per subordinazione, parasubordinazione, legami sociali.
Le gentes avevano un ruolo fondamentale nell’organizzazione della comunità e regolavano i propri rapporti reciproci attraverso quel patrimonio di regole consuetudinarie che costituisce il primissimo nucleo del diritto romano (è il c.d. diritto dei Quiriti, ossia il diritto di più uomini).
Parte II -> La monarchia Sabino-Latina
Patres, comitia curiata e re
I membri più significativi delle gentes (=patres) sono riuniti in un consiglio/consesso rappresentativo (=comitia curiata) che prende le decisioni per l’intera comunità e designa il re, il quale esegue le decisioni del consiglio (nell’individuazione di questi, sacro e profano si mischiano). In questa prima fase della monarchia c’è una completa e assoluta centralità
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